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Bur n. 122 del 10 settembre 2021


Materia: Urbanistica

COMUNE DI BELLUNO (BELLUNO)

Decreto del Sindaco n. 29 del 22 luglio 2021

Accordo di programma per la progettazione e la realizzazione dell'opera denominata: "La cittadella della sicurezza I° stralcio".

Tra gli Enti pubblici, come sotto costituiti, è stipulato il presente Accordo di programma a valere ad ogni conseguente effetto di legge:

  • Comune di Belluno, con sede in Belluno, piazza Duomo 1, CF 00132550252, rappresentato dal segretario generale, dott. Francesco Pucci, d’ora innanzi per brevità denominato solo: “Comune”;
     
  • Prefettura di Belluno, con sede legale in Belluno, piazza Duomo 38, CF 80005710258 rappresentata dal Prefetto, dott. Mariano Savastano, d’ora innanzi per brevità denominata solo: “Prefettura”;
     
  • Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto, con sede legale in Venezia, Via Borgo Pezzana n. 1, C.F. 06340981007, rappresentata dal Direttore Regionale dott. Edoardo Maggini, d’ora innanzi per brevità denominata solo: “Agenzia“.

OMISSIS

Tutto quanto sopra premesso, che qui viene riportato quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma, le Parti:

convengono quanto segue

Art. 1 Oggetto dell’Accordo di programma.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Le parti dichiarano di stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., alle condizioni e nei termini che seguono, il presente Accordo di programma per la progettazione e realizzazione dell’opera denominata: “La cittadella della sicurezza I° stralcio – Realizzazione della nuova sede degli uffici della Polizia Amministrativa della Questura di Belluno”.

Art. 2 Finalità dell’intervento e contributo.

Le Parti convengono che l'intervento di cui all’Art. 1 consta nel restauro e risanamento conservativo di una parte del compendio di proprietà dello Stato, identificato con l’allegata scheda “2D”, dichiarato di notevole interesse storico artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1., D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 con provvedimento del Direttore della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del 20/11/2014, consegnato al Ministero dell’Interno – Questura di Belluno per essere recuperato e adibito alla nuova sede della Questura di Belluno, attualmente nella disponibilità del Questore di Belluno per conto del Ministro dell’Interno.

L’Agenzia dichiara che il costo dell'intervento approvato e validato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 20/12/2017 è di €1.400.000,00.

Il Comune dichiara che sul progetto di cui al primo comma l'ammontare del contributo concesso all’Agenzia e iscritto nel Progetto Belluno è fissato in € 1.000.000,00.

Art. 3 Rendicontazione dei lavori ai fini dell’erogazione del contributo.

L’Agenzia si impegna a realizzare il progetto esecutivo per un importo di € 1.400.000,00.

Il Comune si impegna a versare all’Agenzia, al termine dell’esecuzione delle opere di cui al precedente capoverso, dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione e del collaudo delle stesse, l’importo di € 1.000.000,00 (di seguito per brevità indicato anche come “contributo).

Il contributo sarà erogato in proporzione rispetto alle spese effettivamente sostenute dall’Agenzia e, pertanto, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti comportano una riduzione del suddetto contributo, come previsto dalla Convenzione di modifica alla convenzione del Comune di Belluno, sottoscritta in data 21/03/2019 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune.

Il contributo è finanziato con il DPCM del 25/05/2016 e pertanto il Comune lo erogherà:

a) esclusivamente in relazione all’importo delle spese sostenute e liquidate dall’Agenzia;

b) a seguito della verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute, della certificazione della corretta esecuzione delle opere, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere realizzate, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:

i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;

ii) provvedimento di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;

iii) provvedimento di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;

iv) attestazione da parte del responsabile unico del procedimento della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

L’Agenzia si obbliga a trasmettere al Comune, con cadenza semestrale, la documentazione necessaria (a titolo esemplificativo: atti di approvazione del progetto; contratti; impegni di spesa; ordinativi di pagamento; fatture; mandati quietanzati; ecc.) per l’erogazione del finanziamento e per l’implementazione del sistema informativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4 Risoluzione dell’Accordo di programma e revoca contributo.

Il Comune potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 del codice civile il presente Accordo di programma e revocare il contributo nei seguenti casi:

a) grave inadempimento;

b) interruzione non motivata del lavoro;

c) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l’Accordo di programma sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, inviata a mezzo PEC, con la quale si revoca il contributo dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 5 Garanzia.

Le Parti danno danno atto che Agenzia non presterà garanzie in ordine alla realizzazione delle opere di cui è soggetto attuatore in quanto riceverà il contributo del Comune solo ad avvenuto collaudo delle opere di cui al primo comma e ad avvenuta liquidazione e pagamento della somma da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6 Gruppo di Lavoro del Progetto Belluno (GLBL).

I rappresentanti delle parti firmatarie sono tenuti ad aderire e partecipare al complessivo Gruppo di Lavoro del Progetto Belluno (GLBL) che verrà presieduto dal Responsabile del Progetto, aperto alla partecipazione di tutti i partner e soggetti istituzionali coinvolti nella strutturazione delle iniziative.

Art. 7 Durata.

Il presente Accordo di programma rimarrà valido ed efficace dalla sua sottoscrizione fino al collaudo delle opere di cui all’art. 2.

Art. 8 Controversie.

Le Parti si impegnano a ricercare, in applicazione del generale dovere di buona fede contrattuale, una soluzione transattiva al fine di risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’interpretazione e all’esecuzione del presente Accordo di programma.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire ad una soluzione di tali controversie mediante il ricorso alle procedure di cui al comma precedente, la definizione delle stesse sarà devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria, e, a tal proposito, le Parti designano sin d’ora, quale foro competente in via esclusiva, quello di Belluno.

Art. 9 Collegio di vigilanza.

La Parti istituiscono un Collegio di vigilanza composto come segue:

  • per il Comune di Belluno: l’ing. Piergiorgio Tonon Coordinatore dell’ambito tecnico o suo delegato;

  • per l’Agenzia: il dott. Angelo Pizzin e l’ing. Nicola Luigi Garofalo, anche disgiuntamente;

  • per la Prefettura di Belluno: il Vicario del Questore, tenuto conto che l’intervento riguarda la realizzazione della nuova sede degli Uffici della Polizia Amministrativa della Questura di Belluno.

Il Comitato di vigilanza ha il compito di monitorare l’attuazione del presente Accordo di programma con la facoltà di chiedere atti e informazioni e di riferire alle Amministrazioni delle Parti.

Art. 10 Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di programma, si rinvia alle vigenti norme in materia di realizzazione di opere pubbliche.

Art. 11 Trattamento dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali contenuti o collegati al presente Accordo di programma nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 12 Disposizioni finali.

Si invoca per quest'atto l'esenzione dal bollo in applicazione dell'art. 16 – tabella all. “B” al d.P.R. 26/10/ 1972, n. 642 e ss.mm.

Art. 13 Sottoscrizione.

Il presente Accordo di programma viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Comune di Belluno
Francesco Pucci

Prefettura di Belluno
Mariano Savastano

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto
Edoardo Maggini

Il Sindaco Jacopo Massaro

(seguono allegati)

Allegato_scheda_2D_456413.PDF

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