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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Ordinanza n. 18 del 06 novembre 2020
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio abitativo privato. O.C. n. 10/2019 - Bando E. Rideterminazione e proroga del termine di esecuzione dei lavori.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, art.1 comma 1028, che ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli Eventi meteo dell’Autunno del 2018 nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da non oltre sei mesi alla data del 31/12/2018 la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l’esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per ciascuno dei successivi esercizi 2020 e 2021;
Dato atto in particolare che:
Considerato che:
contenenti le modalità di presentazione delle domande e la determinazione della scadenza alla data del 10 luglio 2019 per la presentazione delle stesse;
Dato atto in particolare che per il bando E al punto 3.4 è stabilito che:
Viste successive ordinanze ed in particolare:
Considerato che l’emergenza Covid-19, stante il ristretto tempo messo a disposizione per l’esecuzione dei lavori ha impattato temporalmente in modo particolare sui privati cittadini in relazione alle minori disponibilità di imprese, di professionisti e anche di risorse finanziarie proprie per l’esecuzione dei lavori in ragione della pandemia in corso, nonché sugli enti locali e sulle strutture preposte alle istruttorie e alle verifiche della documentazione attinente alla procedura in argomento tenuto conto, altresì, che con l’art. 103 del DL 18/2020 e l’ art. 37 del DL 23/2020 è stata sospesa la decorrenza dei termini dei procedimenti amministrativi;
Dato atto, pertanto, che tale periodo di sospensione ha avuto particolare rilevanza sul termine fissato per l’esecuzione dei lavori da parte dei soggetti privati in soli 18 mesi dall’assegnazione intervenuta il 18 settembre 2019;
Ritenuto necessario al fine di garantire la ricostruzione del patrimonio privato e la ripresa delle normali condizioni di vita assicurare il tempo necessario al completamento degli interventi di cui al bando E ferma restando l’ulteriore proroga di mesi 6 di cui al punto 3.4 comma 2 del bando E;
Dato atto che, al fine di garantire l’efficace attribuzione delle risorse nell’ambito dei finanziamenti assentiti con OO.CC. nn. 16/20219, 8/2020 e 13/2020, a valere sul D.P.C.M. 27 febbraio 2019, risulta opportuno prevedere una proroga di 6 mesi del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori da parte dei Soggetti Privati che hanno già regolarmente presentato domanda ai sensi del Bando E approvato con O.C. n. 10/2019 e ricompresi negli elenchi dei beneficiari ammessi di cui alla OO.CC. nn. 16/2019 e 13/2020;
Ritenuto, pertanto, fermo restando quant’altro disposto dalla citata O.C. n. 10 del 4 giugno 2019, e con riferimento al Bando E:
Visti
D I S P O N E
Art. 1 (Valore delle premesse)
Art. 2 (Rideterminazione dei termini di esecuzione dei lavori di cui al punto 3.4 del Bando E approvato con O.C. n. 10/2019)
Art. 3 (Ulteriori disposizioni)
Art. 4 (Pubblicazione)
Il Commissario delegato F.to Dott. Luca Zaia
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