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Bur n. 79 del 29 maggio 2020


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

Decreto n. 24 del 15 maggio 2020

Ricorso avanti al TAR Veneto, proposto dal dott. Vincenzo Alonzi. Esecuzione della sentenza n.327 del 9 aprile 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

  • L’art 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha destinato risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi previsti in piani straordinari diretti a rimuovere situazioni a più elevato rischio idrogeologico da utilizzare mediante accordi di programma tra il MATTM e le regioni interessate.

  • L’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 ha stabilito la possibilità di nominare, a tal fine, Commissari Straordinari con il compito di attuare gli interventi ed emanare gli atti e i provvedimenti necessari alla realizzazione degli stessi.

  • In data 23 dicembre 2010, la Regione del Veneto ha stipulato un accordo di programma con il MATTM finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nell’area regionale.

  • Con DPCM 21 gennaio 2011 è stato nominato quale Commissario delegato per la Regione Veneto il dott. Vincenzo Alonzi, senza individuare specifici obiettivi al cui ottenimento parametrare il corrispettivo dello stesso. Né tali obiettivi sono stati in seguito fissati.

  • Con nota protocollo n. 10575 del 23 giugno 2011, il MATTM ha riconosciuto al dott. Vincenzo Alonzi un compenso annuo per il 2011 di Euro 130.000,00 lordi.

  • L’art. 15, comma 3, del D.L., 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge, 15 luglio 2011, n.111 ha statuito che il compenso dei Commissari fosse composto da una parte fissa e da una parte variabile; entrambe tali remunerazioni non potevano superare l’importo lordo di Euro 50.000,00. Con riguardo alla parte variabile, essa deve essere “strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale”.

  • L’incarico del dott. Alonzi si è concluso in data 21 gennaio 2014 termine prorogato fino all’8 marzo 2014.

  • L’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto che i Presidenti delle regioni subentrino nelle funzioni dei Commissari Straordinari, senza avere diritto ad alcun compenso.

CONSIDERATO CHE

  • con DPCM del 20 marzo 2017 sono stati modulati, a decorrere dal 1 gennaio 2012, criteri e modalità di determinazione del compenso dei Commissari straordinari per il rischio idrogeologico mediante la individuazione, quanto al compenso variabile del Commissario, di un algoritmo che è commisurato a parametri oggettivi, quali il numero degli interventi individuati nell’Accordo di programma e al loro costo, e ad altri fattori diretti a quantificare il punto sintetico di valutazione annuale. Tuttavia, la combinazione del coefficiente relativo all’avanzamento dei processi di spesa e del coefficiente che rappresenta la numerosità degli interventi avviati, che consente di ricavare il punteggio sintetico di valutazione annuale, nulla rileva e prova quanto al raggiungimento degli specifici obiettivi che avrebbero dovuto essere affidati al Commissario, sia in termini di interventi realizzati, sia in ragione della natura e della rilevanza di alcuni interventi, obiettivi, giova ribadire, mai individuati.

  • Ne consegue che l’algoritmo di cui al DPCM del 20 marzo 2017, non esclude che permangano margini di discrezionalità valutativa in capo al Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico, ai fini del riconoscimento della parte variabile del compenso del Commissario straordinario, con particolare riguardo alla ricognizione degli obiettivi prefissati e al loro raggiungimento.

  • Tale conclusione è confortata dalla decisione del TAR Veneto n. 327 del 2020, che ha accolto il ricorso proposto dal dott. Alonzi avverso il silenzio inadempimento del Commissario delegato in ordine all’istanza del primo a vedersi riconosciuta la parte variabile dei corrispettivi maturati durante lo svolgimento del proprio incarico. Il giudice amministrativo ha, infatti, riconosciuto che “la determinazione concreta di tali coefficienti, come evidenziato nella parte narrativa in fatto, implica l’esercizio di valutazioni in parte discrezionali in ordine alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Commissario Straordinario in relazione alle risorse effettivamente disponibili”.

  • L’assenza di specifici obiettivi, nell’ambito degli interventi di cui all’Accordo di programma, la cui realizzazione era affidata al Commissario straordinario per il rischio idrogeologico e la mancata graduazione degli stessi secondo parametri di rilevanza e urgenza, impedisce, perciò, di quantificare il punteggio sintetico di valutazione annuale, il quale, disancorato da concreti obiettivi da realizzare, si riduce a un mero numeratore con denominatore zero.

  • Peraltro, la mancata individuazione degli obiettivi da raggiungere è addebitale anche allo stesso Commissario straordinario, il quale, quanto meno in termini di impulso procedimentale, se non anche in via decisoria, in considerazione delle competenze attribuitegli ex lege, avrebbe dovuto fissare gli stessi, onde garantire e favorire la razionale attuazione dell’accordo di programma e pur anche consentire la valutazione del proprio operato, ai fini del riconoscimento della parte variabile del compenso.

  • Si deve, perciò, concludere per l’impossibilità di individuare, ora per allora, quali fossero gli obiettivi affidati alle cure del dott. Vincenzo Alonzi, con la conseguenza che nessun compenso può essere riconosciuto allo stesso quanto alla quota variabile dello stesso.

  • Conferma di ciò, si può rinvenire nella decisione n. 2380 del 2019 con cui la Corte d’Appello Civile di Roma – sez. lavoro, ha rigettato analoghe pretese dei Commissari di Marche, Abruzzo e Molise, sul rilievo che: “Osserva al riguardo il Collegio che la mancata determinazione degli obiettivi e dei tempi di realizzazione nonché l’assenza del relativo DPCM, impedisce l’erogazione della componente variabile oggetto di causa, atteso che tale determinazione costituisce il presupposto imprescindibile per il richiesto pagamento.

RITENUTO, pertanto l’assenza di obiettivi, non sopperibile dall’adozione del citato DPCM, che rappresenta solo uno dei due elementi necessari per la quantificazione, impone al Commissario delegato per il rischio idrogeologico di non riconoscere al dott. Vincenzo Alonzi alcuna somma a titolo di compenso variabile.

RITENUTO, infine, con riguardo alla parte fissa, estranea peraltro al decisum del TAR Veneto, di escludere ogni corrispettivo a favore del dott. Vincenzo Alonzi, sulla base dell’istruttoria del MATTM, che con nota del 13 maggio 2019, ha escluso la riconoscibilità della parte fissa richiesta dal 8 marzo 2014 al 24 giugno 2014, in quanto lo stesso dott. Vincenzo Alonzi, con relazione trimestrale (Gennaio/Marzo) ha scritto che “a far data dal 7 marzo 2014, pertanto, ogni attività di gestione commissariale, anche di carattere ordinario, veniva sospesa”;

VISTI

  • la sentenza del Tar veneto 327/2020;

  • la decisione Corte d’Appello Civile di Roma 2380/2019;

  • il DM 10 marzo 2017;

  • il DL del 6 luglio 2011 n.98 convertito in legge 15 luglio 2011 n.111

  • DPCM 21 gennaio 2011

DECRETA

  1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  1. non è riconosciuto al dott. Vincenzo Alonzi il compenso di parte variabile per l’attività di Commissario straordinario per il rischio idrogeologico per il periodo da 1 gennaio 2012 al 25 giugno 2014 nonché la quota di compenso fisso per il periodo da 8 marzo 2014 al 25 giugno 2014;

  1. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell’area Ambiente e Territorio del sito della Regione del Veneto.

Il Commissario delegato
Dott. Luca Zaia

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