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Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 547 del 19 maggio 2020
Determina di liquidazione dell'indennità definitiva di espropriazione condivisa, determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (T.U. Espropri) e successive modificazioni ed integrazioni. Procedimento espropriativo "Realizzazione di un bacino di laminazione sul Torrente Orolo nei Comuni di Costabissara e Isola Vicentina" (ID Piano 758 - CUP H35C13000670002). Ditta n. 24: Crosara Vittorio, Fabris Arianna, Fabris Giordano e Fabris Ruggero. Ditta n. 25: Crosara Vittorio, Fabris Giordano e Fabris Ruggero. Ditta n. 27: Lovato Carla. Ditta n. 29: Motterle Alessandro, Motterle Cecilia, Motterle Dorino e Motterle Maurizio (eredi di Motterle Giordano). Ditta n. 30: Zambon Paolo. Ditta n. 31: Refosco Graziano. Ditta n. 32: Zamberlan Andrea. Ditta n. 33: Sterchele Tullia e Zamberlan Silvano. Ditta n. 34: Porto Anna Sandra, Porto Franca, Porto Gianluca, Porto Susanna (eredi di Zamberlan Adriana). Ditta n. 37: Romare Marinella, Sterchele Beniamino, Sterchele Giancarlo, Sterchele Luigi, Sterchele Tullia. Ditta n. 38: Impianti Agno s.r.l. con sede a Valdagno (VI).
IL DIRIGENTE
omissis
DETERMINA
1. di stabilire il saldo dell’indennità di espropriazione, come dettagliato nell’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, a favore delle ditte proprietarie ivi indicate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001.
2. Di stabilire il saldo dell’indennità di occupazione d’urgenza, come dettagliato nell’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, a favore delle ditte proprietarie ivi indicate, ai sensi del combinato disposto degli art. 22 bis comma 5, e 50 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001.
3. Di approvare le controdeduzioni della Regione Veneto alle osservazioni presentate dalle ditte proprietarie, che sono allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 le indennità non sono soggette alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità di espropriazione di terreni ricadenti in zona omogenea di tipo E, ovvero di aree pertinenziali.
5. Di dare atto che:
- l’indennizzo per soprassuoli, ove spettante, potrà essere liquidato solo a seguito di verbale di avvenuto abbattimento degli stessi nelle aree interessate dai lavori in oggetto;
- in caso di occupazione temporanea di determinate aree, non preordinata all’espropriazione, ai sensi degli artt. 49-50 del D.P.R. n. 327/2001, l’indennità di occupazione e di rimborso forfettario per ripresa colturale sarà liquidata al termine del periodo di occupazione delle aree stesse;
- le indennità aggiuntive previste dagli artt. 40, comma 4 - 42 del D.P.R. n. 327/2001 per il proprietario/fittavolo coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale saranno liquidate con successivi provvedimenti dirigenziali, ove spettanti secondo le norme di legge inerenti alla corresponsione di indennità relative a procedimenti espropriativi.
Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan
(seguono allegati)
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