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Bur n. 150 del 27 dicembre 2019


Materia: Statuti

COMUNE DI GAIBA (ROVIGO)

Delibera Consiglio Comunale n. 32 del 26 ottobre 2019

Adozione nuovo statuto comunale.

INDICE:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

art. 1- Disposizioni generali

art. 2 -Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

 art. 3- Rappresentanza della comunità

art. 4- Territorio e sede comunale

art. 5- Stemma e gonfalone

art. 6- Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

art. 7- Pubblicità legale e diritto di  informazione

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

art. 8- Gli organi di governo

CAPO I
ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

art. 9- Il Consiglio Comunale

art. 10- I Consiglieri Comunali

art. 11- Gruppi consiliari e conferenza capigruppo

art. 12 - Commissioni consiliari. generalità’

art. 13 - Commissioni permanenti e temporanee

art. 14 - Commissioni speciali

art. 15 - Convocazione delle adunanze consiliari

art. 16 -  Principi di funzionamento del Consiglio

art. 17 - Rappresentanza delle minoranze

CAPO II
LA GIUNTA

SEZIONE I
FORMAZIONE DELLA GIUNTA

art. 18 - Composizione della giunta

art. 19 – Incompatibilità

SEZIONE II
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

art. 20 -  Linee programmatiche di mandato

art. 21-  Forma di presentazione delle dimissioni

art. 22 - Adunanze e deliberazioni

CAPO III
IL SINDACO

art. 23 - Funzioni del sindaco

art. 23 bis - Rappresentanza dell’ente

art. 24 - Vicesindaco

 art. 24 bis -Prosindaco

art. 25 - Incarichi e deleghe agli assessori

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

art. 26 - Pari opportunità

art. 26 bis - Consiglio delle donne

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

art 27 - Organizzazione degli uffici e del personale

art. 27 bis - Struttura dell'ente

art. 28 - Conferenza di direzione

art. 29 -  Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

art. 30 - Nomina e revoca degli amministratori di aziende speciali e istituzioni

art. 31 - Istituzioni per la gestione dei servizi

art. 32 - Partecipazione a società di capitali

TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

art. 33 - Amministrazione trasparente

art.34 - Partecipazione e diritto di accesso

art. 35 - Partecipazione al procedimento

CAPO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA

art. 36 - Partecipazione dei cittadini all’amministrazione

art. 37 - Consiglio dei ragazzi

art. 38 - Libere forme associative e forme di volontariato individuale

art. 39 - Consultazione della popolazione del comune

art .40 -  Referendum

art. 41 - Istanze, petizione e proposte di cittadini singoli o associati

art. 42 - Tutela civica

art. 43 - Difensore civico comunale, provinciale. garante regionale per i diritti della persona.

TITOLO VII
FINANZE, CONTABILITA' E ATTIVITA' CONTRATTUALE

art. 44 - Autonomia finanziaria

art. 45 - Controllo economico interno della gestione

art. 46 - Organo di revisione economico-finanziaria

art. 47 - Motivazione delle deliberazioni consiliari

art. 48 - Regolamento dei contratti

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

art. 49 - Statuto comunale e  modifiche statutarie

art. 50 - Regolamenti

art. 51- Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

 

Titolo I

ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune di Gaiba è Ente territoriale autonomo costitutivo della Repubblica ai sensi dell’art. 114 della Costituzione.

2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico-amministrativo attraverso la titolarità di funzioni proprie e funzioni fondamentali conferite dalla legge dello Stato e dalla regione Veneto, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si diparte la Repubblica.

4. Il Comune si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

5. Nel perseguimento dei propri obiettivi , il Comune nel rapporto con la provincia, la regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo al fine di creare rapporti privilegiati fondati su relazioni strette e pacifiche nel pieno rispetto delle diverse posizioni istituzionali.

6. Il Comune di Gaiba è orientato alla diffusione dei principi europeistici, alla pace e alla solidarietà.

7. Il Comune ha potestà normativa organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio territorio.

8. Il Comune è al servizio dei cittadini e realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che la stessa esprime anche attraverso la collaborazione e la cooperazione con soggetti pubblici e privati; l’Ente promuove  la partecipazione della comunità alla politica.

9. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

10. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità attraverso una posizione di collaborazione reciproca volta alla realizzazione dell’interesse generale.

11. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalla legge statale, regionale e dalle norme dello statuto, nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

 ART. 2
FINALITÀ ED OBIETTIVI DELL'AZIONE COMUNALE

1.Il Comune di Gaiba rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di uniformare i propri programmi e la propria attività ad obiettivi di eguaglianza e pari dignità sociale e civile e al fine di superare gli squilibri economico sociali, secondo i principi di  solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.

2.Il Comune ispira la propria azione all’efficacia, all’imparzialità, all'efficienza, all'economicità, alla trasparenza, alla partecipazione e alla responsabilità. A tal fine mira all’erogazione di servizi di qualità al territorio ed ai cittadini coniugando snellezza e tempestività amministrativa.

3. Il Comune si fonda sui valori di una società caratterizzata da pluralismo ideologico, da non discriminazione, da tolleranza, da giustizia, da solidarietà , da parità tra uomini e donne.

4. Il Comune promuove la cultura della legalità e il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata.

5. Il Comune si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:

a) integrazione tra territori omogenei contigui;

b) tutela e sviluppo della funzione sociale dell'iniziativa economica, compatibile con il rispetto ambientale e la tutela della salute pubblica;

c) crescita e qualificazione delle attività agricole, difesa e promozione delle produzioni locali, tradizionali e di qualità;

d) cura e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, idriche ad ambientali individuate nel  patrimonio naturalistico rappresentato dal fiume Po e dalle aree limitrofe, anche per una fruizione turistica;

e) sviluppo sostenibile, anche attraverso il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti  da energie rinnovabili, qualità urbana diffusa,  promozione della cultura, dei talenti, delle diversità e della qualità della vita sociale, della salute, dell'ambiente, della difesa del suolo, dell'assetto idrogeologico, come fattori qualificanti il profilo del proprio territorio.

6. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio storico, librario, archivistico, artistico, archeologico, monumentale e arboreo, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

7. Il Comune protegge, realizza e sostiene lo sviluppo della società civile attraverso il rispetto e la valorizzazione delle energie collettive e individuali che interpretano i bisogni emergenti dal sociale.

8. Il Comune si impegna nella tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento al rispetto della persona e al valore della famiglia e delle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo.

ART. 3
RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ

1. Il Comune cura gli interessi della comunità nell'ambito di rispettiva competenza e secondo il proprio ordinamento.

2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i medesimi soggetti pubblici e privati .

3. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse per il territorio e per la popolazione. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le singole esigenze della comunità.

ART. 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1.Il territorio del comune di Gaiba confina: a nord con Bagnolo di Po, a sud con il fiume Po ed oltre la provincia di Ferrara, ad est con Stienta e ad Ovest con Ficarolo.

2. Il territorio del comune si estende per kmq. 12,9.

3. La sede Comunale è ubicata in Gaiba.

4. Gli organi del Comune possono essere convocati anche in sedi diverse.

ART. 5
STEMMA E GONFALONE

 1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Gaiba.

 2. Lo Stemma del Comune, così come descritto dal DPR del 29.09.1979 che lo autorizzò nella sue effige, è composto da un primo partito in argento con un pastorale azzurro posto in palo e un secondo partito troncato da una fascia in azzurro con onde argentate. La parte superiore del secondo partito si compone di tre spighe dorate disposte a ventaglio su sfondo rosso, quella inferiore di una ruota dentata rossa su sfondo dorato.

 3. Il Gonfalone del Comune, così come descritto dal DPR del 29.09.1979 che lo autorizzò, è composto da un drappo rosso e bianco ornato di ricami d’argento sul quale è posizionato lo Stemma con la descrizione centrata in argento : “COMUNE DI GAIBA”. Le parti in metallo e i cordoni sono argentati . L’asta verticale è ricoperta in velluto con i colori del drappo alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo Stemma del Comune e sul gambo è inciso il nome, infine cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

4.Le modalità d’uso dello stemma e del gonfalone nonché la loro riproduzione sono disciplinate con norme regolamentari.

ART. 6
PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l’azione integrata e coordinata delle stesse.

2. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili e in vista di possibili unioni con Comuni contermini.

2. Per le finalità di cui sopra il Comune può avvalersi di ogni forma consentita dal legislatore nel rispetto delle stesse.

3. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i comuni contermini.

ART. 7
PUBBLICITA’ LEGALE E DIRITTO DI  INFORMAZIONE

1. Le attività del comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Ai sensi della normativa statale, la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e/o altro è subordinata alle forme di pubblicità legale.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del comune, il diritto di accesso stabilisce ulteriori forme di pubblicità.

4. Il Comune di Gaiba per la diffusione di notizie a carattere generale  può utilizzare forme aggiuntive di pubblicità rispetto a quelle obbligatorie per legge.

Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 8
GLI ORGANI DI GOVERNO

 1. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta sono gli organi di rappresentanza democratica e di governo della Comunità.

2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono eletti a suffragio universale diretto. Gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.

3. Il Comune garantisce la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna e la presenza di ambedue i sessi negli organi istituzionali e nelle relative articolazioni.

Capo I
ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo, programmazione e controllo che rappresenta tutta la Comunità di Gaiba in quanto espressione democratica di collettività. In particolare il Consiglio esprime l’ indirizzo politico-amministrativi per il raggiungimento dei fini del Comune attraverso l’approvazione di  delibere, mozioni, ordini del giorno. Il Consiglio esercita il potere di controllo sull’amministrazione del Comune attraverso la proposizione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

3. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge nell'ambito dei principi, dei criteri e delle modalità fissate dal presente Statuto.

4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. A tal fine, il funzionamento del Consiglio, massimo organo istituzionale, è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, nel rispetto dei principi del presente Statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell’organo consiliare.

 5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.  Nel regolamento possono essere stabilite modalità telematiche per la partecipazione alle sedute. Le deliberazioni nelle quali viene espresso l’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta, sono svolte a porte chiuse.

6. L’elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e i casi di scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

7. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi, salva la facoltà di disciplinare di volta in volta, con una deliberazione di propria competenza, l'attuazione da parte di altri organi di quanto deliberato, se del caso, mediante la specificazione dei criteri di massima stabiliti nelle deliberazioni stesse.

8. Il Regolamento indica, altresì, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

9. Le norme del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai Gruppi delle Minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune.

10. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

11. Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo l’indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 10
I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun Consigliere Comunale che rappresenta la comunità di GAIBA deve esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.  I Consiglieri Comunali esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva ciascun Consigliere ha piena libertà d’azione, di espressione e di voto.

3. I Consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione; in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Da tale momento decorrono altresì tutti i doveri ed oneri attinenti all'investitura della pubblica funzione amministrativa.

4. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

5. In particolare essi possono, secondo i principi dettati dal presente Statuto e le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio:

a) costituirsi in gruppi consiliari;

b) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno;

c) presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;

d) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza prevista dal Regolamento consiliare;

e) ottenere gratuitamente e senza particolari formalità dagli uffici comunali nonché dalle Aziende, Istituzioni e degli Enti ad esso dipendenti, tutte le notizie, atti, e informazioni in loro possesso utili all’espletamento del loro mandato; essi sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge;

f) esercitare le prerogative e i diritti di cui sopra in forma singola ovvero in forma organica mediante i gruppi consiliari.

6. Il diritto dei Consiglieri di ottenere una adeguata e preventiva informazione sulle questioni che verranno sottoposte all’attenzione del Consiglio, è assicurato dal presidente del Consiglio comunale, anche per il tramite dell’attività della conferenza dei capigruppo.

7. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono richiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale o dei Responsabili dei servizi.

8. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono ordinariamente entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri con le modalità previste nel Regolamento Consiliare.

9. A singoli Consiglieri possono essere attribuiti dal Consiglio Comunale nell'esercizio delle proprie competenze, specifici incarichi e compiti al fine di favorire il buon andamento dell'attività e dei lavori dell'organo.

10. Nell’interesse della Comunità di Gaiba, a singoli Consiglieri in possesso di capacità e competenze specifiche, il Sindaco,  può conferire deleghe aventi ad oggetto materie circoscritte e puntuali, nell’ambito delle quali il consigliere delegato coadiuva il Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando allo stesso osservazioni e proposte. La delega può avere durata pari o inferiore al mandato del Sindaco e può essere revocata con decreto sindacale. Il conferimento della delega non importa alcun onere in capo all’ente, non permette al Consigliere Comunale di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi di governo e di gestione. Il Consigliere delegato non ha poteri decisionali di alcun tipo o poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri Comunali nei confronti dei funzionari e responsabili degli uffici comunali.

11. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

12. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora si verifichi l’assenza di un consigliere per tre sedute consecutive, senza che ne sia stata fornita motivazione, il sindaco ne chiede giustificazioni al consigliere stesso, assegnando un termine di 15 giorni. Decorso tale termine, il Sindaco sottopone la questione al Consiglio che esamina le eventuali giustificazioni presentate e, se non le ritiene sufficienti a motivare l’impossibilità a partecipare alle sedute, delibera la decadenza dalla carica, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

13. Le dimissioni del Consigliere ed i loro effetti sono disciplinati dalla legge. La deliberazione di surrogazione del Consigliere dimesso o decaduto è immediatamente esecutiva. I Consiglieri, decadono inoltre, per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incapacità o incompatibilità previste dalla legge.

14. Il Consigliere rende pubblico il proprio curriculum vitae e la dichiarazione contenente le cariche rivestite in enti pubblici e privati nonché gli incarichi ricoperti con oneri a carico della finanza pubblica, nei modi previsti dalla legge.

ART. 11
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri hanno il diritto di associarsi in Gruppi consiliari dandone comunicazione al Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. La costituzione di Gruppi Consiliari non corrispondenti alle liste elettorali può avvenire anche in corso di consiliatura, purché siano composti da almeno tre Consiglieri.

3. I Consiglieri che non dichiarino l’appartenenza ad un Gruppo Consiliare, o che fuoriescano da un gruppo costituito senza aderire ad uno dei gruppi presenti in Consiglio, vengono iscritti al Gruppo Misto, anche se composto da un solo Consigliere.

4.Ciascun gruppo può essere formato anche da un solo Consigliere, se unico eletto in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale

5. Il Comune assicura ai Gruppi Consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento del loro mandato, in conformità alle norme regolamentari.

6. Presso la sede municipale, può essere istituita la Conferenza dei Capigruppo cui spettano funzioni di programmazione dei lavori del Consiglio.

7. Alla Conferenza dei capigruppo possono essere attribuite anche funzioni referenti proprie delle Commissioni Consiliari Permanenti, ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio, in specie per attività di proposta, esame e parere preliminare degli atti di Consiglio, oltre che di vigilanza sull’attività svolta dai servizi comunali.

8. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale definisce il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo.

ART. 12
COMMISSIONI CONSILIARI. GENERALITÀ’

1. Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvi i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio determina le modalità di costituzione e di composizione nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze e nel rispetto delle prerogative di queste ultime, garantendo la rappresentanza di almeno un componente per ogni gruppo consiliare, oltre a dettare i principi circa l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le funzioni.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali non facenti parte della commissione oltre a organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forme sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri non facenti parte della commissione ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 13
COMMISSIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. La delibera di istituzione delle Commissioni di cui al presente articolo viene assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 14
COMMISSIONI SPECIALI

 1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco in veste di Presidente del Consiglio o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare l'istituzione, al proprio interno, di commissioni speciali, di indagine  su specifici fatti ed atti, per accertare la regolarità e correttezza dell'attività dell'Amministrazione e dei comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi o da funzionari comunali.

2. Nell’atto di istituzione vengono definiti i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.

3. I lavori delle Commissioni di cui al presente articolo si concludono con la presentazione, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della Commissione.

4. E’ facoltà dei Commissari dissenzienti presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.

5. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all’esame del Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti, nella prima seduta successiva a quella dell’avvenuto deposito.

ART. 15
CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE CONSILIARI

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da notificarsi ai consiglieri con le modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento.

3. Deve essere assicurata un’adeguata e preventiva informazione ai Capigruppo consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per i cittadini. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.

ART. 16
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

 1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Sindaco, in qualità di Presidente. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco.

2. Chi presiede la seduta del Consiglio è investito del potere di mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e il regolare svolgimento delle discussioni e deliberazioni. Il Presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine. Il Presidente esercita le proprie funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

3. Il Segretario del Comune partecipa alle sedute del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive con il Sindaco o chi presiede l’adunanza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale. Il processo verbale dovrà indicare i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta

4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale faccia constatare il suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono soggette alle forme di pubblicità legale previste dalla legge statale e diventano esecutive nei termini fissati dalla legge.

6. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, secondo le modalità indicate dalla legge.

ART. 17
RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

Quando una norma preveda l'elezione o la nomina di rappresentanti di un organo collegiale rappresentativo del comune in altro ente, commissione o altro organismo, si procederà con voto limitato al fine di garantire l'adeguata rappresentanza delle minoranze espresse dal Consiglio Comunale.

Capo II
LA GIUNTA

SEZIONE I
FORMAZIONE DELLA GIUNTA

ART. 18
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1.La Giunta municipale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori determinato secondo le norme di legge.

2. Gli Assessori potranno essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di intervento e senza esercizio del voto.

4. Gli Assessori esterni non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

ART. 19
INCOMPATIBILITÀ

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco, né gli stessi possono essere nominati in rappresentanza del Comune.

  SEZIONE II
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 20
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della seduta di insediamento del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ogni Consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante la presentazione di emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 21
FORMA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI

1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco.

2. La comunicazione eseguita nel corso della seduta del Consiglio Comunale si intende acquisita con la sua verbalizzazione, diversamente va eseguita in forma scritta e si intende acquisita con la presentazione al protocollo comunale.

ART. 22
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

3. Si applicano alla giunta, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, il computo degli astenuti e delle schede bianche o nulle.

4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

 Capo III
IL SINDACO

ART. 23
FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione locale, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti comunali e rappresenta la comunità. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali. Il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali, che non siano attribuiti ad altro organo da una norma espressa.

2. Al Sindaco spettano i poteri di coordinamento, attuazione, impulso e realizzazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale.

ART. 23 BIS
RAPPRESENTANZA DELL’ENTE

 Il Sindaco ha la rappresentanza dell’Ente . Nei limiti predisposti dalla legge statale, l'esercizio della rappresentanza in giudizio, può essere attribuita a ciascun funzionario Responsabile del servizio.

 ART. 24
VICESINDACO

Il Sindaco all’atto di nomina della Giunta , designa tra gli Assessori il Vicesindaco che lo sostituisce nei casi previsti dalla legge .

 ART. 24 BIS
PROSINDACO

1. Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, può nominare tra i Consiglieri Comunali in carica, residenti nel Comune di Gaiba,  un Prosindaco. Il Prosindaco è una figura rappresentativa dell’Amministrazione a cui i cittadini possono fare riferimento al fine di rappresentare i bisogni della collettività o di singole frazioni . La carica è onorifica e gratuita.

 2. Il Prosindaco , nominato all’inizio del mandato, o anche successivamente, rimane in carica per la durata del mandato dell’Amministrazione. Il Prosindaco può rappresentare l’Amministrazione Comunale nelle manifestazioni pubbliche indossando la fascia tricolore.

3. Il Prosindaco può rimettere in qualunque momento il proprio mandato con comunicazione scritta indirizzata al Sindaco. La decadenza ha effetto dalla data di registrazione al Protocollo dell’Ente.

4. Il Sindaco può procedere con proprio decreto motivato, previa contestazione dell’interessato e valutate le sue deduzioni, pervenute entro 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione,  alla revoca della carica di Prosindaco.

ART. 25
INCARICHI E DELEGHE AGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone alla Giunta.

2. Il Sindaco può, altresì, delegare gli Assessori a compiere gli atti di sua competenza, quando ciò sia consentito da espressa previsione di legge.

Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 26
PARI OPPORTUNITÀ

1. Con riferimento all’art. 51 della Costituzione ed alla normativa nazionale, il Comune di Gaiba riconosce, promuove  e garantisce condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, in ogni campo, adottando programmi, azioni positive e iniziative volte alla definizione dell’equilibrio delle rappresentanze di genere non solo nella composizione della Giunta e degli organi collegiali eletti dal Consiglio o nominati dal Sindaco, ma  anche negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune o nei quali lo stesso abbia il controllo o partecipazione, avuto riguardo alla disponibilità dei candidati o dei proposti alla nomina, nel rispetto delle competenze tecniche, se richieste.

2.  Il Comune di Gaiba :

- conformemente alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, promuove azioni necessarie per realizzare i principi in essa contenuti;

- promuove e garantisce l'applicazione e il rispetto di leggi e norme volte a tutelare tutti i diritti delle persone con disabilità conformemente ai principi stabiliti dalla Convenzione ONU;

- in conformità alla convezione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, riconosce e promuove i diritti dei bambini e dei ragazzi, favorendone altresì la partecipazione alla vita collettiva.

ART. 26 BIS
CONSIGLIO DELLE DONNE

1. Al fine di favorire la partecipazione delle donne alla vita amministrativa e promuovere azioni positive, volte alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità, nel Comune di Gaiba può essere istituito il Consiglio delle Donne.

2.Il Consiglio delle Donne è un organismo partecipativo di promozione , incentivazione e proposta in merito alle politiche amministrative e specialmente a quelle iniziative che hanno attinenza con i problemi e le tematiche delle donne.

3.Il funzionamento del Consiglio delle Donne, composto dalle elette nel Consiglio Comunale e da rappresentanti di gruppi , associazioni che si occupano di tematiche connesse all’Universo femminile, è demandato ad apposito regolamento.

Titolo IV
UFFICI E PERSONALE

ART. 27
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Ai sensi dell’ art. 98 della Costituzione il personale dipendente è al servizio esclusivo della Nazione.

2. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi, le procedure e i requisiti di accesso all’impiego, le modalità di assegnazione agli uffici, nonché quelle di mobilità. La disciplina contenuta nel regolamento si deve conformare alle disposizioni di legge, alle norme del presente statuto, ai principi e ai criteri dettati dal Consiglio comunale ed al rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro.

3. Gli uffici sono organizzati con l'obiettivo della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino, secondo criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità ed economicità di gestione. Il personale preposto agli uffici opera secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune promuove la partecipazione consapevole dei lavoratori e riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comunali, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

ART. 27 BIS
STRUTTURA DELL'ENTE

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola primariamente in aree di attività, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.

2. L’ulteriore ripartizione della struttura organizzativa del comune è determinata dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3. La dotazione organica del personale attribuito alle diverse articolazioni strutturali, assicura il maggior grado di flessibilità e di mobilità del personale in funzione dei bisogni di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.

4. La ripartizione del personale fra le diverse aree di attività viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.

5. Ad ogni area di attività, è preposto un responsabile cui il sindaco può assegnare funzioni dirigenziali a tempo determinato. Il responsabile d’area risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati, con riferimento alle linee programmatiche di mandato.

6.Ad ogni responsabile d’area è garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito ed i mezzi necessari per il migliore raggiungimento degli obiettivi assegnati.

7. La responsabilità di una o più aree, come pure quella delle altre ripartizioni organizzative, può essere attribuita mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con atto motivato, di diritto privato, facendo salvi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

8. L'assegnazione del personale alle varie aree di attività è disposta dalla giunta comunale, anche sulla scorta delle proposte formulate dalla conferenza di direzione di cui all'art.32.

9. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione, il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente.

ART. 28
CONFERENZA DI DIREZIONE

1. Per il miglior esercizio dei compiti di attuazione degli obiettivi assegnati, tenendo conto dell’esigenza del coordinamento e dell’integrazione tra i diversi responsabili d’area e del loro diretto collegamento con gli organi di governo, è istituita la conferenza di direzione.

2. La conferenza è presieduta dal segretario comunale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

3. La conferenza di direzione esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo, avanzando suggerimenti e valutazioni sul funzionamento della struttura comunale, l’ambiente di lavoro e la formazione professionale.

ART. 29
FINALITÀ E MODALITÀ DI DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali o per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

ART. 30
NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine dei rappresentanti del comune presso aziende speciali ed istituzioni, in tempo utile perché il sindaco possa effettuare le nomine di sua competenza nei termini di legge.

2. Le nomine espressamente riservate al Consiglio dalla legge, devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

3. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità espresse dall’Amministrazione Comunale.

ART. 31
ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composta da tre o cinque membri.

2. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio comunale che li ha espressi, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le previsioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il comune.

4. Il consiglio di amministrazione della istituzione, sentita la giunta comunale, può nominare direttore dell'istituzione medesima il segretario comunale, un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.

5. La Giunta Comunale, sentito il consiglio di amministrazione della istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento.

6. L'amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa, sono disciplinati da un apposito regolamento comunale.

ART. 32
PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il Comune di Gaiba può partecipare alle società per le quali è ammessa la partecipazione pubblica, secondo le finalità determinate dalla legge.

2. Qualora la partecipazione del Comune a tali società sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal comune, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

ART. 33
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

1.Il Comune di Gaiba riconosce ed applica il principio della trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni concernenti la propria organizzazione ed la propria attività, allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini e forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e d’imparzialità.

2. L’intera l'attività amministrativa del Comune deve essere improntata a garantire la massima trasparenza e la massima partecipazione.

3.Il Comune riconosce il diritto alle persone , singole o associate , alle associazioni titolari di interessi collettivi , come espressione della Comunità locale, a concorrere nei modi stabiliti dalla legge, all’indirizzo, allo svolgimento, al controllo delle attività poste in essere dall’Amministrazione.

4. Il Comune assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite dallo Statuto.

ART. 34
PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

1.Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politico- amministrativa, garantendo l’accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall’Ente e attraverso un’informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi locali.

 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli individuati con temporanea e motivata dichiarazione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di soggetti interessati.

3. Ai sensi del presente statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che siano residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi. Ai cittadini residenti che abbiano superato il quindicesimo anno di età, può essere rilasciato un documento che abilita all'esercizio dei diritti di cui al presente titolo. Il medesimo documento viene rilasciato - su richiesta - ai soggetti che abbiano un rapporto qualificato con il territorio comunale.

ART. 35
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal medesimo.

2. In conformità alle disposizioni di legge vigenti il Comune, gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento, l’oggetto e il responsabile dello stesso, i tempi per l’assunzione del provvedimento e le modalità di accesso agli atti, a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge debbono intervenirvi.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Capo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA

ART. 36
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL’AMMINISTRAZIONE

1. Il Comune di Gaiba riconosce nel concorso dei cittadini, singoli o associati, il fondamento della partecipazione democratica.

2. Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e da apposito regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione delle attività amministrative o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

3. Il Comune considera suo compito preminente quello di favorire e valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo ed alla crescita della comunità locale, agevolando in ogni modo:

a) l’accesso alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi delle pubbliche amministrazioni;

b) il dialogo con l’Amministrazione in tutte le sue articolazioni attraverso la convocazione di appositi incontri;

c) la convocazione di consulte che comprendano associazioni e comitati rappresentativi di interessi diffusi;

d) la consultazione, mediante sondaggi e ricerche presso la popolazione, su argomenti di interesse pubblico;

e) la partecipazione ai referendum.

ART. 37
CONSIGLIO DEI RAGAZZI

1.  In conformità alla Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Comune di Gaiba può promuovere l’istituzione del Consiglio dei ragazzi quale espressione di educazione civica attiva e di partecipazione democratica con l’obiettivo di

 favorire lo sviluppo del senso civico e la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva;

 promuovere la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti dei minori;

 aiutare i ragazzi a comprenderei meccanismi che regolano la società e ad assumersi responsabilità personali e di gruppo;

 orientare la comunità a riconoscerli come interlocutori nelle questioni che riguardano la loro vita e il futuro.

2. Il Consiglio dei Ragazzi può presentare agli organi dell’amministrazione Comunale istanze, petizioni, proposte di deliberazione in via consultiva con le modalità previste dall’apposito regolamento.

3.Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio dei Ragazzi sono stabiliti da apposita fonte regolamentare.

ART. 38
LIBERE FORME ASSOCIATIVE E FORME DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE

1.Il Comune di Gaiba promuove ogni forma di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il Comune valorizza le forme associative, promuove e favorisce le forme democratiche di associazione garantendo la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi e organismi che operano nel Comune con finalità non in contrasto con la Costituzione Italiana, che non abbiano scopi di lucro e che perseguano la tutela dell’interesse collettivo.

3. Alle libere forme associative operanti nel Comune possono essere erogate agevolazioni e/o contributi finalizzati o concessioni in uso di locali, impianti o terreni di proprietà del Comune, favorendo forme di collaborazione tra associazioni diverse con scopi analoghi, alle condizioni e con le modalità stabilite dal regolamento.

4. Può essere istituito un Registro comunale delle forme associative dove vengono iscritte, a richiesta, le libere forme associative che operano nel Comune, secondo i criteri e le modalità previste da apposito regolamento. La delibera che istituisce il Registro deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

5. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta, dal Consiglio Comunale o dalle Commissioni Consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

6. Il Comune, secondo le modalità previste da appositi regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.

7. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che si collegano ad istanze di rilevanza sociale, sanitaria, ambientale, culturale, sportiva, educativa ed economica ed in ogni caso le associazioni che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

8. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e della peculiarità dell'associazionismo.

9. Il Comune  di Gaiba valorizza altresì le forme di volontariato individuale, inteso come quell’insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini, quale espressione di responsabilità sociale e civile per attività a carattere solidaristico, integrative di servizi già offerti dal Comune. A tal fine può essere istituito il Registro dove vengono iscritti i singoli volontari civici che ne fanno richiesta secondo i criteri e le modalità previste nell’apposito regolamento.

ART. 39
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE

Un apposito regolamento sulla partecipazione disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti , estese ad altre categorie di interessati o limitate a frazioni della popolazione in ragione dell’oggetto della consultazione. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici o sondaggi d’opinione . La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale o dal Consiglio  secondo le modalità previste da apposito regolamento.

ART. 40
REFERENDUM

1. In relazione a materie di esclusiva competenza locale, per la migliore tutela dei diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi, interessi diffusi, è previsto, come strumento di partecipazione dei cittadini, il referendum . Il referendum, disciplinato in questo articolo,  non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

2. Il ricorso al referendum può essere deliberato:

a) per iniziativa del Consiglio a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti;

b) su richiesta di almeno il 10 per cento degli elettori residenti nel Comune al 31.12 dell'anno precedente.

3. I referendum hanno natura e contenuto consultivo nelle materie di esclusiva competenza locale ad esclusione delle seguenti:

a) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

b) statuto e regolamenti di contabilità e concernenti entrate e tributi comunali;

c) bilancio di previsione e conto consuntivo;

d) i provvedimenti che coinvolgano o interessino direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa;

e) le espropriazioni per pubblica utilità;

f) i provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

g) i provvedimenti concernenti il personale comunale;

h) i provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti e l'applicazione dei tributi;

i) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni emanate da altri enti;

j) la istituzione e la determinazione di tariffe;

k) materie su cui è già stato indetto un referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo.

4. Non sono ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale e l’eguaglianza dei diritti delle persone discriminando la popolazione per sesso, etnia, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.

5. La disciplina attuativa del referendum è demandata ad apposito regolamento.

6. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Se la proposta sottoposta a referendum consultivo è stata accolta con la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio Comunale delibera entro sessanta giorni, sia se intende conformarsi al risultato di essa, sia se intende discostarsi.

8. Le proposte di referendum non accolte sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio Comunale, quali petizioni.

9. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme, e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 41
ISTANZE , PETIZIONE E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

1. Tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gaiba, e le associazioni, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco ed agli organi del Comune.

2. L'istanza consiste in una segnalazione, con contenuto informale, in merito all'attività amministrativa. Ad essa il Sindaco deve rispondere per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento.

3. La petizione consiste in una formale domanda, sottoscritta da un numero di cittadini definiti dall’apposito regolamento sulla partecipazione, con la quale si evidenzia una situazione di necessità collettiva e si chiede all'Amministrazione Comunale l'adozione di conseguenti provvedimenti.

4. La proposta, sottoscritta da un numero di elettori  determinato nell’apposito regolamento con firme autenticate  consiste nella richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio o della Giunta Comunale.

5. Il Sindaco deve inoltrare, entro 15 giorni dal ricevimento, la petizione o la proposta all’organo competente, che provvede, entro 60 giorni, ad adottare le determinazioni di propria competenza, acquisiti i pareri tecnici necessari, ed a darne comunicazione ai proponenti. Negli stessi termini, il Sindaco trasmette per conoscenza le petizioni e le proposte ricevute al ai capigruppo consiliari.

6. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte.

ART. 42
TUTELA CIVICA

1. Il Consiglio Comunale può istituire il collegio per la tutela civica.

2. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del comune può proporre memoria scritta al comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della memoria il collegio per la tutela civica, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.

4. Il collegio è composto da due consiglieri nominati dal Consiglio, di cui uno di minoranza, e dal segretario comunale.

5. La presidenza del collegio è tenuta per turni trimestrali dai membri del collegio stesso.

6. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure di ricorso al collegio ed il funzionamento dello stesso.

7. Alle udienze possono essere sentiti i cittadini perché svolgano anche oralmente istanze e petizioni. Il collegio comunicherà nel corso della medesima udienza quelle di cui intende tener conto attivando propri poteri di iniziativa.

8. Alle udienze i cittadini possono farsi assistere da un legale.

ART. 43
DIFENSORE CIVICO COMUNALE, PROVINCIALE. GARANTE REGIONALE PER I DIRITTI DELLA PERSONA.

1. L’ufficio del difensore civico comunale è abolito.

2. La funzione del difensore civico comunale è attribuita al difensore civico della Provincia o in alternativa  al Garante regionale per i diritti della persona istituito con L.R. 37/2013.

Titolo VII
FINANZE, CONTABILITA' E ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 44
AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui Comune di Gaiba lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazione ed organismi di partecipazione.

4. Il regolamento sulla partecipazione regolerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

ART. 45
CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

1. Il controllo economico interno, detto anche controllo di gestione, è svolto per mezzo un’apposita struttura organizzativa interna, della quale possono far parte anche consulenti esterni.

2. Il regolamento di contabilità individua funzioni, caratteristiche e principi del controllo di gestione. Indica altresì le modalità di composizione del nucleo addetto al controllo ed il processo operativo da seguire nell’attività di controllo.

ART. 46
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. AI fini della revisione economico finanziaria, il comune di Gaiba con apposito atto consiliare elegge il Revisore dei conti nei modi indicati dalla legge, le quale indica altresì le funzioni da espletarsi dalla stesso in conformità al presente statuto e al regolamento.

2. Il comune di Gaiba attua il controllo economico e di gestione secondo le modalità determinate da norme regolamentari.

3. Il controllo di gestione deve accertare, in relazione alle funzioni dell’Ente, lo stato di attuazione dei piani, programmi, progetti del comune stesso. Deve altresì accertare i risultati economico finanziari raggiunti e il grado di efficienza, efficacia e produttività conseguiti dagli organi esecutivi in relazione agli obbiettivi e ai tempi di conseguimento degli stessi sulla base degli indici e dei parametri previsti nei singoli atti programmatici e progettuali.

ART. 47
MOTIVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

ART. 48
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 49
STATUTO COMUNALE E  MODIFICHE  STATUTARIE

1. Lo Statuto e le relative modifiche  sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora nel corso della prima votazione tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro giorni 30.  Lo Statuto è approvato se ottiene per numero due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le proposte di modifica di disposizioni che disciplinano contenuti necessari dello Statuto, possono essere deliberate solo contestualmente alla sostituzione dell’intero Statuto ovvero delle parti interessate dalla modifica.

3.Lo Statuto entra in vigore decorsi i tempi e realizzate le forme di pubblicità legale previste dalla legge.

ART. 50
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) sulla propria organizzazione;

b) per le materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

c) per le materie in cui manchi la disciplina della legge e di atti aventi forza di legge;

d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. Gli atti deliberativi e le determinazioni dei responsabili delle funzioni gestionali, devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di inizio di pubblicazione da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

8. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale o dalla giunta - per gli atti di sua competenza -, in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma precedente.

9. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto continuano ad avere efficacia - per le parti in cui non sono incompatibili con esso - fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

ART. 51
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Spetta al Consiglio o alla Giunta  per gli atti di propria competenza, deliberare le disposizioni di applicazione  in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla regione e dalla Comunità Europea  recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.

2. Le deliberazioni, gli atti ed i provvedimenti dell'ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.

IL SINDACO Zanca Dr. Nicola

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