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Bur n. 75 del 12 luglio 2019


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione n. 707 del 17 maggio 2019

Determina di svincolo dell'indennità definitiva di occupazione temporanea depositata presso la cassa depositi e prestiti, e contestuale ordine di liquidazione e di deposito a titolo di saldo dell'indennità definitiva, determinata ai sensi e per gli effetti degli art. 22 e 27 del d.p.r. 08.06.2001 n. 327 (t.u. espropri) e successive modificazioni ed integrazioni. Procedimento espropriativo: "Varianti in provincia di Vicenza del metanodotto Cremona - Mestre dn 400 (16") dp 64 bar". Tratti in comune di Torri di Quartesolo (VI). Ditta n. 9 codice tecnico 9104807: Morbin Maurizio e Morbin Silvano.


IL DIRIGENTE
 

Premesso che con istanza pervenuta in data 9.9.2014 al prot. n. 61959 della Provincia di Vicenza, la Società Snam Rete Gas - Progetto Nord Orientale ha chiesto, -OMISSIS-;

Considerato che l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri), relativo all'opera in oggetto è stato pubblicato in data 11.11.2014 nei quotidiani “Il Giornale di Vicenza” e “Italia Oggi” e all’albo pretorio dei Comuni interessati;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 94 del 15.2.2016 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera -OMISSIS-;

Ritenuto che, con tale provvedimento, è stata accertata la conformità urbanistica dell’opera, è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio finalizzato all'asservimento, ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

Considerato che:

- la società Snam Rete Gas, -OMISSIS-, ha presentato istanza alla Provincia di Vicenza per l’emissione del decreto di imposizione di servitù, -OMISSIS-;

Rilevato che la Società Snam Rete Gas ha provveduto -OMISSIS-;

Vista la determina dirigenziale n. 470 del 4/7/2016, notificata -OMISSIS-;

Preso atto dell’immissione in possesso -OMISSIS-;

Rilevato che:

- nei trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso -OMISSIS-;

- ai sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001 e -OMISSIS-;

Vista la determinazione dirigenziale n. 555 del 29/06/2017 di ordine di deposito dell'indennità -OMISSIS-;

Rilevato che in data 8/11/2016 la ditta catastale ha presentato istanza di rideterminazione dell’indennità -OMISSIS-;

Atteso che con determinazione prot. n. 30 del 28/9/2018, pervenuta al prot. n. 63822 del 28/9/2018 della Provincia di Vicenza, la Commissione Provinciale per la determinazione dell’indennità di espropriazione ha determinato in Euro 40,00 l’indennità di occupazione temporanea;

Rilevato che con comunicazione prot. n. 67898 del 16/10/2018 la Provincia di Vicenza ha trasmesso -OMISSIS-;

Dato atto che:

- con dichiarazione del 24/10/2018, pervenuta al prot. n. 70534 del 26/10/2018 della Provincia di Vicenza, il comproprietario Morbin Silvano (MRBSVN46S07L297G) della ditta n. 9 ha  manifestato la volontà di condividere l’indennità -OMISSIS-;

- il comproprietario Morbin Silvano ha trasmesso contestuale richiesta di emissione della determina di svincolo della somma depositata -OMISSIS-;

Visto il certificato di apertura deposito amministrativo -OMISSIS-;

Visto l’attestato inviato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. con prot. n. 118 del 28/1/2019, -OMISSIS-;

Ritenuto pertanto sulla base della documentazione agli atti, delle dichiarazioni prodotte e degli accertamenti eseguiti che nulla osti allo svincolo richiesto ed al conseguente pagamento -OMISSIS-;

Atteso che a seguito della determinazione n. 30/2018 della Commissione Espropri, la Provincia di Vicenza è legittimata in qualità di Autorità espropriante a determinare il saldo dell’indennità di occupazione temporanea, come dettagliato nell’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi non concordata la determinazione dell’indennità di occupazione temporanea da parte del comproprietario Morbin Maurizio (MRBSVN46S07L297G), e conseguentemente si rende necessario disporre il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, dell’indennità non accettata;

Ritenuto di ordinare alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di liquidare, e di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, il saldo dell’indennità spettante alla ditta catastale secondo le rispettive quote, -OMISSIS-;

Visto che gli oneri espropriativi quantificati con il presente provvedimento sono a diretto carico del beneficiario dell'asservimento/ occupazione temporanea - Società Snam Rete Gas S.p.A. -OMISSIS-;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa -OMISSIS-;

Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e la L.R. n. 5 del 13.03.2009;

Visti gli artt. 151, comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, l’art. 69 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Provinciali, ed il vigente Statuto Provinciale;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 -OMISSIS-;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 -OMISSIS-;


DETERMINA
 

1. Nulla osta a che la Tesoreria Provinciale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti,

Sezione di Venezia provveda, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001, allo svincolo ed al pagamento della somma depositata a titolo di indennità definitiva di occupazione temporanea, non soggetta a ritenuta , a valere sul deposito amministrativo a favore della ditta catastale interessata, come dettagliato nell’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Sulla suddetta somma la Cassa Depositi e Prestiti provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.

2. La Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Venezia è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente determina, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare.

3. La riscossione implica l’obbligo di osservare tutte le norme di legge inerenti alla corresponsione di indennità relative a procedimenti espropriativi, ivi compreso l’obbligo di restituire alla Società Snam Rete Gas S.p.A. le somme che eventualmente risultassero, per sentenza, legge od altra causa, corrisposte in misura superiore a quanto effettivamente dovuto.

4. Di stabilire il saldo dell’indennità di occupazione temporanea come dettagliato nell’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi degli artt. 22-27 del D.P.R. n. 327/2001.


ORDINA
 

alla Società Snam Rete Gas S.p.A.:

1. di liquidare il saldo della somma spettante alla ditta a titolo di indennità di occupazione temporanea e danni a corpo, nelle misure indicate nell'allegato da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 22-27 del D.P.R. n. 327/2001, a seguito della condivisione della stessa da parte della ditta proprietaria ivi indicata.

2. di disporre, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 327/2001, il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, della somma corrispondente all’indennità di occupazione temporanea e danni a corpo determinata, come riportato nell’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, a seguito della mancata condivisione della stessa da parte della ditta ivi indicata.

La Cassa Depositi e Prestiti sarà tenuta ad erogare la somma ricevuta in deposito a seguito di provvedimento di svincolo della presente Autorità espropriante, qualora sia divenuta definitiva la determinazione dell’indennità come prescritto dall’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.


DETERMINA
 

1. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 le somme da svincolare, liquidare e depositare non sono soggette alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità di occupazione temporanea.

2. Del presente provvedimento verrà data comunicazione, a cura della Provincia, a mezzo del servizio postale con raccomandata A-R/ P.E.C. alla ditta interessata, e con posta elettronica certificata (P.E.C.) alla Cassa Depositi e Prestiti – Sezione di Venezia, e alla Società Snam Rete Gas S.p.A.

3. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. come modificato dalla legge n. 213/2012).

4. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di 10 anni (ID PROC. N. 742).

Responsabile del Procedimento: avv. Michela Andriolo

Il Dirigente BAZZAN CATERINA

(seguono allegati)

Allegato_Ordinanza_707_Morbin_397847.pdf

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