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Bur n. 63 del 14 giugno 2019


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018

Ordinanza n. 7 del 5 giugno 2019

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 1028. DPCM 27 febbraio 2019 artt. 3, 4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio delle attività produttive del settore primario. Approvazione dei bandi.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

  • con Decreto del Presidente della Regione n. 91 del 26 giugno 2017, integrato con successivo decreto n. 115 del 19 luglio 2017, è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/1997 e dell'art. 106 co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/200 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi dal 25 al 28 giugno 2017 che hanno colpito i territori individuati con DGR n. 1566 del 03/10/2017;
  • con Decreto del Presidente della Regione n. 139 del 5 agosto 2017, pubblicato sul BUR n. 79 del 14 agosto 2017 è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/1997 e dell'art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi il 4 e 5 agosto 2018 e che hanno interessato i territori individuati con DGR n. 1661 del 17/10/2017;
  • con Decreto del Presidente della Regione n. 144 del 10 agosto 2017, pubblicato sul BUR n. 82 del 22 agosto 2017, è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/1997 e dell'art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001 il 10 agosto 2017 e che hanno interessato i territori individuati con successiva DGR n. 1699 del 24 ottobre 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
  • con Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 è stato dichiarato lo “stato di emergenza”, ai sensi e per gli effetti dell’allora vigente art. 5 co. 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in conseguenza dei citati eventi meteorologici, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento.
  • con successiva Ordinanza n. 515 del 27 marzo 2018, pubblicata nella G.U.R.I. n. 80 del 6 aprile 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Direttore della Struttura di progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività emergenziali della Regione del Veneto Commissario delegato per il superamento dell’emergenza di cui trattasi;
  • con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell’emergenza causata dagli eventi in argomento, specificatamente sui territori individuati con i provvedimenti di Giunta regionale più sopra richiamati;
  • con riferimento allo scadere dello stato di emergenza di cui alla citata DCM del 22 dicembre 2017 fissato in 180 giorni ai sensi della precedente L. 225/92, con nota n. 197833 del 28 maggio 2018 il Presidente della Regione ha richiesto l’adeguamento dello Stato di emergenza per complessivi 12 mesi ai sensi della nuova normativa D. Lgs n. 1/2018 (cosiddetto Codice di protezione civile). Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 luglio 2018 ha accolto la richiesta e conseguentemente la scadenza dello stato di emergenza viene quindi stabilita al 20 giugno 2019;
  • con riferimento alla contabilità speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979, nonché da “entrate proprie”.

Premesso, altresì, che:

  • l’art 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 ha stabilito di assegnare alle Regioni colpite dagli Eventi meteo dell’autunno del 2018 nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da non oltre sei mesi alla data del 31 dicembre 2018 la somma complessiva di 2,7 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l’esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
  • a fronte del fabbisogno segnalato dalla Regione Veneto relativo anche alla richiesta di contributo al FSUE, con DPCM del 27 febbraio 2019, nonché con riferimento alle residue attività di cui alle ricognizioni connesse all’evento di cui alla OCDPC 515/2017, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha assegnato al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
  • in particolare gli art. 3, 4 e 5 del predetto DPCM definiscono le modalità per la assegnazione di contributi ai cittadini e alle imprese, comprese quelle agricole, che hanno subito danni a seguito degli eventi di cui alla predetta Ordinanza;

Dato atto che, per quanto riguarda gli eventi di cui alla predetta OCDPC 515/2017 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 e successiva OCDPC 544/2018 sono state assegnate le risorse e definite le procedure per l’assegnazione dei contributi ai privati e alle imprese, con l’esclusione delle attività agricole e della pesca assegnandone le relative risorse con successiva Delibera del Consiglio dei Ministri;

Dato atto, in particolare, che risulta ora necessario in conformità alle disposizioni di cui ai predetti artt. 4 e 5 del citato DPCM provvedere alla definizione delle relative procedure, limitatamente alle imprese agricole e della pesca, tenuto conto che i medesimi articoli dispongono in ordine ai beneficiari, alle tipologie di danno ammissibile, alle intensità degli aiuti sia percentuali che massimi;

Rilevato che, con la recedente OC 6 del 7 maggio 2019 sono stati nominati i Soggetti incaricati dell’attuazione delle predette misure tenuto conto delle previsioni di cui al piano degli interventi approvati, annualità 2019, dal Dipartimento della Protezione Civile con la citata nota n. DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27 marzo 2019;

Dato atto che, con riferimento all’accantonamento di risorse da destinare a tale fattispecie questo sarà oggetto di specifica rimodulazione del piano come sopra rappresentato, da approvarsi da parte del Capo Dipartimento della protezione Civile, di cui al predetto DPCM 27 febbraio 2019 al fine di individuare le risorse necessarie a coprire la prima annualità.

Ritenuto, nelle more di tale rimodulazione ed in relazione alla necessità di definire i beneficiari ed i relativi importi al fine di garantire la contrattualizzazione degli interventi di aiuto, di procedere con l’approvazione dei bandi e l’acquisizione delle domande di contributo per le conseguenti valutazioni in ordine al finanziamento della prima annualità;

Considerato che con riferimento alle attività produttive l’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato prevede che, i finanziamenti siano finalizzati:

a) alla ricostruzione in sito dell’immobile distrutto nel quale ha sede l’attività o che costituisce l’attività;

b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell’immobile distrutto nel quale ha sede l’attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:

1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;

2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all’art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;

c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso

Considerato che

  • con riferimento ai contributi sopraccitati l’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato prevede che, per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda e i criteri di erogazione dei contributi, per le unità immobiliari danneggiate i finanziamenti siano concessi limitatamente agli investimenti di cui all’art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia e che siano riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia, escluse le eventuali migliorie che restano in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.
  • I finanziamenti in esame sono concessi nel limite massimo di euro 450.000,00 come di seguito indicati:

a) per le domande di finanziamento riguardanti:

i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile, il finanziamento è concesso fino al 50% del limite massimo;

ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso, il finanziamento è concesso fino all’80% del limite massimo;

b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali indicati.

  • In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il finanziamento di cui al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanzia-mento è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

Considerato che

  • l’art 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 prevede che il Commissario delegato provveda, con propri provvedimenti, a definire le procedure di raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei finanziamenti, anche mediante la predisposizione di appositi moduli di domanda di finanziamento e di perizia asseverata, dandone pubblico avviso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo D.P.C.M. con le modalità ritenute più opportune, e determinando i termini per la presentazione della perizia asseverata e per l’istruttoria delle domande di finanziamento che comunque dovrà concludersi entro i successivi sessanta giorni.
  • Per quanto riguarda le caratteristiche della perizia asseverata, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, quest’ultimo, sotto la propria personale responsabilità, il citato D.P.C.M. prevede che la stessa debba almeno:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso;

b) relativamente ai danni all’immobile ad uso abitativo ovvero in cui ha sede l’attività economica e produttiva:

i. identificare l’immobile danneggiato dall’evento calamitoso, indicandone l’indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell’evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;

ii. descrivere i danni all’immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le misure e/o quantità, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell’elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di commercio, indicando anche l’importo IVA;

iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera ii), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

iv. distinguere sia nel caso di cui alla lettera ii) che in quello di cui alla lettera iii) gli interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;

v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;

vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell’immobile;

c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell’evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;

d) per l’immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;

e) per le attività economiche e produttive, allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell’attività stessa.

Oltre a questi elementi il DPCM prevede che la perizia asseverata debba contenere, in una separata sezione, evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui all’art. 3, comma 1, subiti dalle strutture, opere e impianti di cui agli articoli 3 e 4 al fine di consentirne, con separata disposizione, l’eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra l’altro:

a) limitatamente all’unità immobiliare distrutta o danneggiata e destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, l’indicazione del numero dei vani catastali interessati;

b) limitatamente alle attività economiche e produttive, l’indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.

Considerato che

  • il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 dispone che la relazione annuale di cui all’articolo 11, lett. b), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 sia effettuata da ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata dalla misura di Aiuto di Stato mediante la piattaforma informatica SARI;
  • il Regolamento (UE) 702/2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
  • il Regolamento (UE) 1388/2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

Dato atto che i soggetti attuatori hanno predisposto i Bandi per la concessione dei contributi, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019;

Ritenuto di provvedere all’approvazione dei bandi di cui ai seguenti allegati rinviando ai relativi avvisi la determinazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande:

  • Allegato A per le imprese del settore agricolo;
  • Allegato B per le imprese del settore acquacoltura e pesca;

Considerato che l’art 5 co. 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 prevede che il Commissario delegato provveda, con propri provvedimenti, sulla base delle perizie asseverate, a riconoscere i finanziamenti per gli interventi ai beneficiari in modo proporzionale alle risorse disponibili e nei limiti massimi indicati nel medesimo provvedimento;

Dato atto delle specifiche competenze di Avepa in materia di gestione delle attività agricole, nonché della necessità, per talune fattispecie, di garantire un controllo efficace delle rendicontazioni anche in relazione alle posizioni giuridiche dei singoli richiedenti;

Ritenuto di stabilire che le attività di raccolta domande, istruttoria e determinazione del contributo ammissibile, verifica delle rendicontazione e liquidazione dei contributi siano svolte dal Soggetto Attuatore dott. Fabrizio Stella e che l’istruttoria debba concludersi con l’approvazione di apposito decreto comprensivo della tabella sintetica degli importi massimi dei contributi ammessi e liquidabili, da trasmettere al Commissario delegato, per il successivo inoltro al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande;

Dato atto, altresì di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione delle intensità da assegnare nelle singole annualità, in relazione alla disponibilità delle risorse accantonate per l’esercizio 2019, nonché su quelle a valere sulle disponibilità di cui ai successivi esercizi come disposte dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019; l’accantonamento delle risorse necessarie alla liquidazione dei contributi a seguito della quantificazione delle domande ammissibili; la definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del monitoraggio da svolgersi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Ritenuto di stabilire che altresì che il Soggetto Attuatore provveda ai controlli a campione nella misura minima del 10% delle domande pervenute stabilendo che tali i controlli siano effettuati anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della documentazione prodotta.

Visti:

  • il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  • la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017;
  • il DPCM del 27 febbraio 2019;
  • il D.P.R. del 26 ottobre 1972

D I S P O N E

Art. 1
(
Valore delle premesse)

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
(
Approvazione dei Bandi )

  1. Sono approvati i bandi di cui ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, rinviando agli stessi le modalità ed i termini di presentazione delle domande:
  • Allegato A per le imprese del settore agricolo;
  • Allegato B per le imprese del settore acquacoltura e pesca.

Art. 3
(Attività dei Soggetti Attuatori)

  1. Le attività di raccolta domande, istruttoria e determinazione del contributo ammissibile, verifica delle rendicontazione e liquidazione dei contributi sono svolte dal Soggetto Attuatore dott. Fabrizio Stella fermo restando che l’istruttoria debba concludersi con l’approvazione di apposito decreto comprensivo della tabella sintetica degli importi massimi dei contributi ammessi e liquidabili, da trasmettere al Commissario delegato, per il successivo inoltro al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande al Commissario delegato, per il successivo inoltro al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Art. 4
(A
ttività di controllo)

  1. I soggetti attuatori di cui all’art. 3 comma 2, in ragione delle competenze tecniche, urbanistiche ed edilizie proprie delle medesime amministrazioni, sono tenuti ad effettuare i controlli documentali, laddove necessario in sopralluogo, al fine di verificare la regolarità delle domande presentate in relazione ai danni effettivamente subiti.
  2. Il campione delle domande estratte per i controlli in loco e documentali dovrà essere nella misura minima del 10% delle domande pervenute e ritenute ammissibili, oltre che per tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della documentazione prodotta.

Art. 5
(Assolvimento degli obblighi in materia di Aiuti di Stato)

  1. Ai sensi dei Regolamenti 702/2014 e 1388/2014, le Comunicazioni in esenzione alla Commissione Europea dell’aiuto approvato con il presente provvedimento sono affidate alle Strutture regionali responsabili delle specifiche competenze in materia di Agricoltura e della Pesca;
  2. Ai sensi dei Regolamenti (UE) 651/2014, 702/2014 e 1388/2014, le Relazioni sulla spesa relativa agli Aiuti di stato sono affidate alle Strutture regionali responsabili delle specifiche competenze in materia di Agricoltura e della Pesca.

Art. 6
(P
resentazione delle domande)

  1. le domande dovranno essere presentate esclusivamente su piattaforma on line sui supporti e con le modalità specificatamente previste nei bandi di cui al precedente art. 2;
  2. le domande presentate successivamente alla scadenza prevista nei bandi sono considerate irricevibili e, pertanto, non potranno essere accolte.

Art. 7
(Norme di rinvio)

  1. Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze commissariali nonché i provvedimenti emanati del Commissario delegato;
  2. Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime misure di sostegno, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019;
  3. Si rinvia ai successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle intensità dei contributi da assegnare nelle singole annualità, in relazione alla disponibilità delle risorse accantonate per l’esercizio 2019, nonché su quelle a valere sulle disponibilità di cui ai successivi esercizi come disposte dal DPCM 27 febbraio 2019, l’accantonamento delle risorse necessarie alla liquidazione dei contributi a seguito della quantificazione delle domande ammissibili e la definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del monitoraggio da svolgersi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 8
(
Ulteriori disposizioni)

  1. Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità che dovessero emergere in relazione allo svolgimento delle attività.

Art. 9
(P
ubblicazione)

  1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle gestioni commissariali e post emergenziali e trasmessa ai Soggetti interessati.

Il Commissario delegato Ing. Alessandro De Sabbata

(seguono allegati)

Allegato_A_OC_7_395996.pdf
Allegato_B_OC_7_395996.pdf

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