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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Ordinanza n. 7 del 5 giugno 2019
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 1028. DPCM 27 febbraio 2019 artt. 3, 4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio delle attività produttive del settore primario. Approvazione dei bandi.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
Premesso, altresì, che:
Dato atto che, per quanto riguarda gli eventi di cui alla predetta OCDPC 515/2017 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 e successiva OCDPC 544/2018 sono state assegnate le risorse e definite le procedure per l’assegnazione dei contributi ai privati e alle imprese, con l’esclusione delle attività agricole e della pesca assegnandone le relative risorse con successiva Delibera del Consiglio dei Ministri;
Dato atto, in particolare, che risulta ora necessario in conformità alle disposizioni di cui ai predetti artt. 4 e 5 del citato DPCM provvedere alla definizione delle relative procedure, limitatamente alle imprese agricole e della pesca, tenuto conto che i medesimi articoli dispongono in ordine ai beneficiari, alle tipologie di danno ammissibile, alle intensità degli aiuti sia percentuali che massimi;
Rilevato che, con la recedente OC 6 del 7 maggio 2019 sono stati nominati i Soggetti incaricati dell’attuazione delle predette misure tenuto conto delle previsioni di cui al piano degli interventi approvati, annualità 2019, dal Dipartimento della Protezione Civile con la citata nota n. DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27 marzo 2019;
Dato atto che, con riferimento all’accantonamento di risorse da destinare a tale fattispecie questo sarà oggetto di specifica rimodulazione del piano come sopra rappresentato, da approvarsi da parte del Capo Dipartimento della protezione Civile, di cui al predetto DPCM 27 febbraio 2019 al fine di individuare le risorse necessarie a coprire la prima annualità.
Ritenuto, nelle more di tale rimodulazione ed in relazione alla necessità di definire i beneficiari ed i relativi importi al fine di garantire la contrattualizzazione degli interventi di aiuto, di procedere con l’approvazione dei bandi e l’acquisizione delle domande di contributo per le conseguenti valutazioni in ordine al finanziamento della prima annualità;
Considerato che con riferimento alle attività produttive l’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato prevede che, i finanziamenti siano finalizzati:
a) alla ricostruzione in sito dell’immobile distrutto nel quale ha sede l’attività o che costituisce l’attività;
b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell’immobile distrutto nel quale ha sede l’attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all’art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso
Considerato che
a) per le domande di finanziamento riguardanti:
i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile, il finanziamento è concesso fino al 50% del limite massimo;
ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso, il finanziamento è concesso fino all’80% del limite massimo;
b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali indicati.
a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso;
b) relativamente ai danni all’immobile ad uso abitativo ovvero in cui ha sede l’attività economica e produttiva:
i. identificare l’immobile danneggiato dall’evento calamitoso, indicandone l’indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell’evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
ii. descrivere i danni all’immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le misure e/o quantità, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell’elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di commercio, indicando anche l’importo IVA;
iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera ii), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
iv. distinguere sia nel caso di cui alla lettera ii) che in quello di cui alla lettera iii) gli interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;
v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;
vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell’immobile;
c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell’evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
d) per l’immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;
e) per le attività economiche e produttive, allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell’attività stessa.
Oltre a questi elementi il DPCM prevede che la perizia asseverata debba contenere, in una separata sezione, evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui all’art. 3, comma 1, subiti dalle strutture, opere e impianti di cui agli articoli 3 e 4 al fine di consentirne, con separata disposizione, l’eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra l’altro:
a) limitatamente all’unità immobiliare distrutta o danneggiata e destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, l’indicazione del numero dei vani catastali interessati;
b) limitatamente alle attività economiche e produttive, l’indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.
Dato atto che i soggetti attuatori hanno predisposto i Bandi per la concessione dei contributi, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019;
Ritenuto di provvedere all’approvazione dei bandi di cui ai seguenti allegati rinviando ai relativi avvisi la determinazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande:
Considerato che l’art 5 co. 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 prevede che il Commissario delegato provveda, con propri provvedimenti, sulla base delle perizie asseverate, a riconoscere i finanziamenti per gli interventi ai beneficiari in modo proporzionale alle risorse disponibili e nei limiti massimi indicati nel medesimo provvedimento;
Dato atto delle specifiche competenze di Avepa in materia di gestione delle attività agricole, nonché della necessità, per talune fattispecie, di garantire un controllo efficace delle rendicontazioni anche in relazione alle posizioni giuridiche dei singoli richiedenti;
Ritenuto di stabilire che le attività di raccolta domande, istruttoria e determinazione del contributo ammissibile, verifica delle rendicontazione e liquidazione dei contributi siano svolte dal Soggetto Attuatore dott. Fabrizio Stella e che l’istruttoria debba concludersi con l’approvazione di apposito decreto comprensivo della tabella sintetica degli importi massimi dei contributi ammessi e liquidabili, da trasmettere al Commissario delegato, per il successivo inoltro al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande;
Dato atto, altresì di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione delle intensità da assegnare nelle singole annualità, in relazione alla disponibilità delle risorse accantonate per l’esercizio 2019, nonché su quelle a valere sulle disponibilità di cui ai successivi esercizi come disposte dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019; l’accantonamento delle risorse necessarie alla liquidazione dei contributi a seguito della quantificazione delle domande ammissibili; la definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del monitoraggio da svolgersi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Ritenuto di stabilire che altresì che il Soggetto Attuatore provveda ai controlli a campione nella misura minima del 10% delle domande pervenute stabilendo che tali i controlli siano effettuati anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della documentazione prodotta.
Visti:
D I S P O N E
Art. 1 (Valore delle premesse)
Art. 2 (Approvazione dei Bandi )
Art. 3 (Attività dei Soggetti Attuatori)
Art. 4 (Attività di controllo)
Art. 5 (Assolvimento degli obblighi in materia di Aiuti di Stato)
Art. 6 (Presentazione delle domande)
Art. 7 (Norme di rinvio)
Art. 8 (Ulteriori disposizioni)
Art. 9 (Pubblicazione)
Il Commissario delegato Ing. Alessandro De Sabbata
(seguono allegati)
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