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Bur n. 58 del 31 maggio 2019


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA

Decreto di Servitù n. 122 del 7 maggio 2019

Decreto di Servitù di immobili siti in Comune di ALTIVOLE (TV) necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Tratta "B" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall’Autorità Espropriante al completo svolgimento del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:

Art. 1)  È pronunziata in favore di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani n.70, capitale sociale euro € 442.198.240 interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma e partita IVA n. 05779661007, iscritta al REA con il n. 922416 l’imposizione della servitù permanente di elettrodotto inamovibile per la realizzazione della variante agli elettrodotti:

a)      Interferenza 3 - Elettrodotto a 220 kV denominato "Ala - Vicenza Monteviale T.22.285"

Tale servitù è imposta a carico degli immobili indicati nell’allegato elenco proprietà ed allegato grafico denominati sub. lett. “A” e “B”, che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto;

Art. 2)  La servitù perpetua di elettrodotto sarà esercitata da TERNA S.p.A. alle seguenti condizioni conformi alla normativa vigente:

a)    Il personale della TERNA S.p.A., o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la costruzione, la sorveglianza, l’esercizio la riparazione o la modifica degli impianti con i materiali, i mezzi d’opera e di trasporto necessari e compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa facoltà di utilizzare, ove esistenti, strade od accessi del fondo servente ed abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio della società TERNA SpA, possano essere di impedimento alla costruzione ed all’esercizio dell'elettrodotto.

b)    Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante purché mantenute con i rami alla distanza di rispetto dei conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree; la TERNA SpA, o chi per essa, ha la facoltà di procedere direttamente ai tagli necessari per la libera trasmissione della correte e sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione della Ditta Proprietaria i residuati di abbattimento, taglio, etc…senza che la stessa possa pretendere alcun compenso o possa avanzare alcuna eccezione.

c)    La Ditta Proprietaria potrà usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed inerente servitù con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che costringano la TERNA a rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare modifiche alle parti costituenti la linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e relativa manutenzione. Nelle zone stesse non potranno essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale infiammabile senza il consenso della TERNA SpA.

d)     I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito per eventuali riparazioni straordinarie, di carattere eccezionale, o per modifiche della linea saranno liquidati di volta in volta dalla TERNA SpA.

e)     La fascia di terreno da asservire, avente per asse l’asse della linea stessa, avrà larghezza totale di m. 40 (20,00 m. per ogni parte dell’asse della linea) e la superficie del sostegno, a traliccio in ferro, indicato nell’elenco e planimetrie allegate al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale, è comprensiva di una zona di rispetto pari a metri 2; l’entità della servitù di elettrodotto viene specificata negli allegati a margine della Ditta.

Il presente decreto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile.

Art. 3)  Il Concessionario “Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.”, delegato dalla Regione del Veneto al completo svolgimento del procedimento di esproprio e asservimento, provvederà all’esecuzione del presente decreto mediante la notifica dello stesso alla ditta interessata, che dovrà avvenire ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Art. 4)  Un estratto del presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dando atto che l’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 5)  Il presente decreto sarà, a cura e spese della società di “Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.”, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.

Art. 6)  Il presente decreto potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata

Stralcio allegato A e allegato B: 

numero piano 107AT - Fg. 21 - Mapp. 678 superficie complessiva di servitù mq. 100 – ditta prop. SOCIETA' AGRICOLA TESSARI S.S. DI TESSARI EMANUELE & PRIMO c.f. 04256040264 PROPRIETA' -  Indennità di asservimento corrisposta € 2.039,43; numero piano 109.1AT - Fg. 21 - Mapp. 204 superficie complessiva di servitù mq. 62 – ditta prop. SIMIONI LOREDANA LUCIA n. a VEDELAGO il 12/12/1960 c.f. SMNLDN60T52L706B PROPRIETA' 1/2, TESSARI PRIMO n. a ALTIVOLE il 25/05/1962 c.f. TSSPRM62E25A237P PROPRIETA' 1/2 -  Indennità di asservimento corrisposta € 1.021,14; numero piano 135AT - Fg. 21 - Mapp. 205 superficie complessiva di servitù mq. 38 – ditta prop. TESSARI EMANUELE n. a CASTELFRANCO VENETO il 10/01/1984 c.f. TSSMNL84A10C111M PROPRIETA' -  Indennità di asservimento corrisposta € 1.001,01.

Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino

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