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Bur n. 47 del 10 maggio 2019


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018

Ordinanza n. 7 del 24 aprile 2019

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - art. 1, comma 1028. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 - Interventi di primo sostegno, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori per attività istruttoria, assegnazione e liquidazione delle risorse.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

  • nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
  • con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
  • con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
  • con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
  • con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, co. 1 lett. c) e dell’art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento;
  • con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

Considerato che l’art. 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2018 n. 558 prevede che, per quanto riguarda le prime misure di sostegno al tessuto economico e sociale in favore dei privati e delle attività economiche e produttive di cui all’art. 25, co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 1/2018, il Commissario delegato o i soggetti attuatori da lui individuati definiscano per ciascun Comune la stima delle risorse a tal fine necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento nazionale di Protezione civile con proprio provvedimento secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00;

Vista la Circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 69326 del 1 dicembre 2018, la quale fornisce le indicazioni per la stima delle risorse occorrenti per l’applicazione delle prime misure di sostegno sopraindicate, stabilendo le modalità tecniche per la ricognizione dei danni e la determinazione dei contributi ammissibili, da sottoporre per gli impegni, ai sensi dell’art. 24, co. 2, del D.Lgs. n. 1/2018 al Dipartimento nazionale di Protezione civile;

Dato atto che all’esito dell’attività di ricognizione dei danni sono stati trasmessi, con nota prot. n 492132 del 3 dicembre 2018, gli elenchi riepilogativi delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive previste dall’art. 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 2018;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n. 50, serie generale, del 28/02/2019, con la quale, all’esito della ricognizione sulle esigenze segnalate con note commissariali prot. n. 528286 del 28 dicembre 2018 e prot. n. 36681 del 28 gennaio 2018, sono stati stanziati, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, risorse complessive per la Regione del Veneto pari ad Euro 13.027.244,43, corrispondenti all’importo segnalato;

Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie:

  • la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’ 8/11/2018, al punto 4, dispone che, per l’attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, co. 2 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, co. 1, del D.Lgs.  n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione del Veneto;
  • l’art. 2, co. 2, dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l’apertura di apposita contabilità speciale da intestare al Commissario Delegato;
  • con nota prot. n. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha comunicato l’apertura della contabilità speciale n. 6108 intestata a “C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18”;
  • con quietanza in data 17 dicembre 2018 è stato disposto l’accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 di Euro 15.000.000,00 a saldo delle somme stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n. 79, serie generale, del 3 aprile 2019, assegna alla Regione del Veneto per gli interventi connessi agli eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e dell’estate 2017 di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018, la somma complessiva di Euro 755.912.355,61  per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
  • relativamente alle risorse assegnate di cui al punto precedente per l’annualità 2019, con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23 marzo 2019 e n. POST/0016889 del 27/03/2019 è stato approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52;
  • la citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019, con cui a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, sono state stanziate risorse complessive per la Regione del Veneto pari ad Euro 13.027.244,43;
  • con nota dipartimentale n. ABI/16563 del 26 marzo 2019 è stato comunicato l’accredito sulla contabilità speciale n. 6108 di Euro 6.513.622,22, pari al 50% della quota complessiva dell’importo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019, successivamente contabilizzato con reversale n. 1 del 2 aprile 2019;
  • come riportato nell’Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108, risultano, pertanto, accertate risorse nella contabilità speciale n. 6108 per la somma di Euro 248.649.022,95  (riga 7, colonna 2) e riscosse somme per Euro 21.513.622,22  (riga 7, colonna 3);

Considerato che, per quanto concerne le uscite delle risorse finanziarie:

  • come riportato nell’Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108, sono impegnate con ordinanze commissariali nn. 2/2018 e 3/2019 risorse per l’importo di complessivo di Euro 13.672.138,71 (righe 2 e 3, colonna 5) a valere sulle somme accertate nella predetta Contabilità, pari alla somma complessiva di Euro 248.649.022,95 (riga 7 colonna 2) risultando, conseguentemente una disponibilità ad impegnare sull’accertato pari a Euro 39.355.105,72 (riga 3, colonna 6);
  • le risorse disponibili da liquidare e presenti nella cassa della contabilità speciale n. 6108 ammontano a complessivi Euro 13.452.582,85, come individuato nel citato allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 3, colonna 9);
  • pertanto, la disponibilità residua da impegnare sull’accertato è pari a Euro 39.355.105,72 come dettagliato nell’Allegato A - (riga 3 colonna 6);

Ritenuto ora necessario dare corso alla concessione dei contributi di cui all’art. 3, co. 3, dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, approvando gli importi di cui alla tabella Allegato B, per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000 ai nuclei familiari, e tabella Allegato C, per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 20.000 per le attività economiche, per un importo complessivo di Euro 13.027.244,43;

Dato atto che le risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019 sono sufficienti a dare copertura all’intero fabbisogno segnalato, per una percentuale corrispondente, nel limite massimo, al 100 per cento degli importi indicati;

Considerato che l’Ordinanza Commissariale n. 1/2018, all’art. 2 ultimo periodo, ha individuato quali soggetti attuatori le amministrazioni comunali delle aree colpite dagli eventi in esame per la realizzazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza determinata dagli eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, rinviando a successivi provvedimenti commissariali l’indicazione delle specifiche attività da affidare agli stessi;

Considerato che ai sensi dell’art 3, co. 4, della citata O.C.D.P.C. n. 558/2018, i Commissari delegati di cui all’art. 1, co. 1, dell’Ordinanza medesima provvedono a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti definendo, in particolare, le competenze istruttorie a tal fine conferite ai soggetti attuatori;

Ritenuto, pertanto, di attribuire con il presente provvedimento ai Comuni in qualità di soggetti attuatori anche l’attività connessa all’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare, attribuendo, in particolare, ai medesimi il compito di comunicare ai beneficiari di cui agli Allegati B e C al presente provvedimento l’avvio del procedimento di  erogazione dei contributi;

Ritenuto altresì, in relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza di non attribuire ai Comuni interessati alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime “de minimis” per quanto concerne gli aiuti alle attività produttive come previsto dalla richiamata nota circolare in conformità a quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare prot. DIP/0069326 del 1 dicembre 2018;

Ritenuto, pertanto, di determinare, in coerenza con la citata Circolare prot. n. 69326 del 1 dicembre 2018,  specifiche modalità di erogazione dei contributi, individuando in particolare i seguenti requisiti che l’amministrazione comunale dovrà accertare, anche sulla base di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, acquisita con la presentazione della domanda unitamente alla documentazione alla stessa allegata:

  1. per i nuclei familiari:
  • che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile danneggiato degli eventi in rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale, abituale e continuativa;
  • che, alla data della presentazione della domanda, l’utilizzo concreto a finalità abitativa  nell’immobile danneggiato, in ragione dell’intervento sia ripreso, o proseguito;
  • nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
  • che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interi o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario(compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;
  • la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
  • la conformità, sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
  • la dichiarazione dell’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente Ordinanza;
  1. per le attività economiche e produttive:
  • aver svolto un’attività economica o produttiva, compresa quella agricola o zootecnica, in un immobile, danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento;
  • nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
  • che alla data di presentazione della domanda, lo svolgimento dell’attività sia ripresa o proseguita  nell’immobile danneggiato in ragione dell’intervento svolto, come attestato da apposita relazione tecnica, contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie;
  • la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
  • che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni  a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interi o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;
  • la conformità sia al momento dell’evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
  • la sussistenza sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle vigenti norme in materia;
  • l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
  • possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
  • non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione;

Ritenuto inoltre di stabilire, per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo, che le domande, con la relativa documentazione di rendicontazione debba essere presentata, a mano o a mezzo pec, all’amministrazione comunale, la quale dovrà verificare la congruità e la regolarità delle fatture quietanzate determinando, con proprio provvedimento l’importo del contributo liquidabile e che nei successivi 15 giorni il Comune provvederà a trasmettere al Commissario delegato la propria determina di liquidazione, corredata dall‘elenco di contributi liquidabili’, come da modelli Allegati E1 ed E2 al presente provvedimento;

Considerato che la citata circolare prot. n. 69326 del 1 dicembre 2018 ha attribuito al Commissario delegato il compito di definire, con propri provvedimenti, le procedure di verifica e controllo e di eventuale revoca del contributo;

Ritenuto pertanto di stabilire che le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 20 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie. All’esito negativo delle stesse dovrà essere disposta la decadenza dal beneficio, salva la facoltà di proporre domanda ai sensi degli art. 3, 4 e 5 del DPCM 27 febbraio 2019;

Ritenuto pertanto di approvare il modello ‘istanza di erogazione del contributo’, come da Allegato D, parte integrante del presente provvedimento, il quale dovrà essere compilata dai beneficiari e trasmesso entro 20 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura, ai fini dell’emanazione del provvedimento di liquidazione del contributo;

Ritenuto di approvare il modello ‘elenco di contributi liquidabili’, come da Allegati E1 ed E2, parte integrante del presente provvedimento, con il quale le amministrazioni comunali dovranno inviare al Commissario l’elenco dei contributi liquidabili, ai fini della successiva erogazione;

Considerato che i contributi di cui al comma 4 dell’art. 3 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 1/2018, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste, si rinvia a successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con la presente ordinanza;

Visti:

  • il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  • l’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
  • il D.P.C.M. del 27/02/2019;
  • le precedenti Ordinanze Commissariali;

D I S P O N E

Art. 1
(
Valore delle premesse)

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
(
Riconoscimento dei contributi per il primo sostegno)

  1. Sono approvati gli importi massimi concedibili da assegnare ai sensi dell’art. 3 co. 3 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 558 del 15/11/2018 come risultanti dalla tabella Allegato B, per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000 ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata compromessa dagli eventi in argomento, e dalla tabella Allegato C, per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 20.000 per le attività economiche, per un importo complessivo di Euro 13.027.244,43.

Art. 3
(Accantonamento delle risorse finanziarie)

  1. Sono impegnate le risorse finanziarie commissariali necessarie alla copertura dei fabbisogni per gli interventi di primo sostegno, quantificando il relativo importo in Euro 13.027.244,43, secondo quanto riportato nell’Allegato A – Quadro economico della contabilità commissariale n. 6108, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  2. L’impegno di cui al presente articolo non costituisce titolo per l’ottenimento del contributo che rimane subordinato alla verifica dei requisiti e al rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 4
(
Individuazione dei soggetti attuatori e attribuzione di funzioni)

  1. I Comuni individuati nella precedente Ordinanza Commissariale n. 1/2018, nonché  nei predetti elenchi di cui agli allegati B e C, in quanto colpiti dagli eventi in esame, svolgono le funzioni relative all’espletamento dell’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare per l’applicazione delle prime misure di sostegno, in particolare dando comunicazione ai beneficiari, entro 10 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, dell’avvio del procedimento di erogazione dei contributi.
  2. In relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza ai Comuni interessati non è attribuito alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime “de minimis” per quanto concerne gli aiuti alle attività produttive come disposto dalla richiamata nota circolare in conformità a quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare DIP/0069326 del 1 dicembre 2018.

Art. 5
(Modalità di svolgimento dell’istruttoria ed erogazione del finanziamento)

  1. Le istanze di erogazione del contributo dovranno pervenire al protocollo dell’amministrazione procedente, a mano o a mezzo pec, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo precedente, corredate della documentazione fotografica e, per le imprese, della relazione tecnica contenente la descrizione delle spese. Le domande pervenute oltre il termine saranno dichiarate inammissibili.
  2. Entro i successivi 15 giorni l’amministrazione comunale, una volta svolta l’istruttoria sulla documentazione di rendicontazione, dovrà  determinare, con proprio provvedimento, l’importo del contributo liquidabile nel minor valore tra quanto rendicontato e quanto stanziato con il presente provvedimento, trasmettendo prontamente al Commissario delegato l’ ‘elenco di contributi liquidabili’, come da modelli Allegati E1 ed E2 al presente provvedimento.
  3. Una volta erogati i contributi, da liquidare entro 10 giorni dal trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori dovranno trasmettere al Commissario, per ciascun beneficiario, la reversale di pagamento ai fini della chiusura della procedura contabile.

Art. 6
(Approvazione della modulistica)

  1. Sono approvati i modelli di ‘istanza di erogazione del contributo’, come da Allegato D, parte integrante del presente provvedimento, e dell‘elenco di contributi liquidabili’ Allegati E1 ed E2, parte integrante del presente provvedimento, ai fini dell’erogazione ai soggetti attuatori delle somme necessarie all’erogazione dei contributi.

Art. 7
(Determinazione dei criteri per l’erogazione del contributo)

  1. Il Comune dovrà accertare, anche sulla base dell’autocertificazione di cui all’istanza di erogazione e della documentazione alla stessa allegata, la sussistenza dei seguenti requisiti:
  1. per i nuclei familiari:
  • che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile danneggiato degli eventi in rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale, abituale e continuativa;
  • che, alla data della presentazione della domanda, l’utilizzo concreto a finalità abitativa  nell’immobile danneggiato, in ragione dell’intervento, sia ripreso o proseguito;
  • nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
  • che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interi o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario(compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;
  • la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
  • la conformità sia al momento dell’evento che a seguito degli interventi alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
  • l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
  1. per le attività economiche e produttive:
  • aver svolto un’attività economica o produttiva, anche agricola o zootecnica, in un immobile danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento;
  • nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
  • che lo svolgimento dell’attività sia ripresa o proseguita al momento della domanda  nell’immobile danneggiato in ragione dell’intervento come attestato da apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese che siano state a tal fine necessarie;
  • la sussistenza del nesso di causalità tra il danno riparato e l’evento calamitoso da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
  • che il fabbricato e le relative pertinenze siano stati ripristinati, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni  a elementi strutturali, anche comuni, che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni  a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interi o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;
  • la conformità sia al momento dell’evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
  • la sussistenza sia al momento dell’evento che dopo il ripristino delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle vigenti norme in materia;
  • l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
  • possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
  • non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.

Art. 8
(
Disposizioni sui controlli)

  1. Le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dall’effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 20 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie.
  2. Qualora il soggetto richiedente non fosse rientrato nell'abitazione principale o non avesse riavviato l'attività o in carenza di ulteriori requisiti di fatto, emersi a seguito dei controlli, dovrà essere disposta la decadenza dal presente contributo, salva la facoltà di presentare domanda ai sensi degli art. 3, 4 e 5 del DPCM 27 febbraio 2019.
  3. In caso di irregolarità formali della domanda potrà esserne disposta l’integrazione, giusta comunicazione, entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 9
(
Norme di rinvio)

  1. Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze commissariali nonché i provvedimenti emanati del Commissario delegato.
  2. Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime misure di sostegno, di cui alla circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 69326 del 1 dicembre 2018.  
  3. Si rinviano ai successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con il presente provvedimento con eventuali successivi contributi riconosciuti ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10
(P
ubblicazione)

  1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle gestioni commissariali e post emergenziali e trasmessa ai Soggetti interessati.

Il Commissario delegato dott. Luca Zaia

(seguono allegati)

OC_7-_allegato_A_393720.pdf
OC_7-_allegato_B_393720.pdf
OC_7-_allegato_C_393720.pdf
OC_7-_allegato_D-_393720.pdf
OC_7-_allegato_E1_393720.pdf
OC_7-_allegato_E2_393720.pdf

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