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Bur n. 41 del 26 aprile 2019


Materia: Statuti

COMUNE DI COLCERESA (VICENZA)

Delibere di Consiglio del Comune di Mason Vicentino n. 9 del 18 febbraio 2019 e del Comune di Molvena n. 9 del 18 febbraio 2019

Statuto del Comune di Colceresa

PREMESSA –

L’ORIGINE DEL COMUNE

RAGIONI DELLA FUSIONE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I – IDENTITA' DEL COMUNE

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica
Art. 2 – Territorio, stemma, gonfalone
Art. 3 – Finalità
Art. 4 – Programmazione e cooperazione
Art. 5 – Consiglio Comunale dei ragazzi
Art. 6 – Albo Comunale

CAPO II – L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 7 – L’autonomia
Art. 8 – Lo Statuto
Art. 9 – I Regolamenti comunali

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – INDIVIDUAZIONE

Art. 10 – Organi di governo

CAPO II – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 – Ruolo e funzioni generali
Art. 12 – Competenze e attribuzioni
Art. 13 – Prima adunanza
Art. 14 – Norme generali di funzionamento
Art. 15 – Regolamento interno
Art. 16 – Linee programmatiche di mandato
Art. 17 – Il Consigliere Comunale
Art. 18 – Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 19 – Gruppi consiliari
Art. 20 – Commissioni consiliari
Art. 21 – Commissioni di garanzia e/o controllo
Art. 22 – Commissioni di indagine

CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23 – Composizione e nomina
Art. 24 – Ruolo e competenze generali
Art. 25 – Organizzazione
Art. 26 – Funzionamento
Art. 27 – Mozione di sfiducia
Art. 28 – Revoca, dimissioni e cessazione degli assessori

CAPO IV – IL SINDACO

Art. 29 – Ruolo e funzioni
Art. 30 – Deleghe del Sindaco
Art. 31 – Rappresentanza e coordinamento
Art. 32 – Il Vicesindaco
Art. 33 – Dimissioni e cessazione del Sindaco

TITOLO III – FORME DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – MUNICIPI

Art. 34 – Istituzione dei Municipi
Art. 35 – Funzioni

CAPO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 36 – Principi fondamentali
Art. 37 – Volontariato e libere forme associative
Art. 38 – Consultazioni
Art. 39 – Istanze, petizioni e proposte
Art. 40 – Referendum consultivo
Art. 41 – Accesso agli atti
Art. 42 – Pubblicità degli atti e delle informazioni

CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 43 – Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 44 – Conclusione del procedimento
Art. 45 – Responsabilità del procedimento

TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE

CAPO I – UFFICI

Art. 46 – Principi
Art. 47 – Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 48 – Regolamento di organizzazione e funzionamento
Art. 49 – Gestione delle risorse umane
Art. 50 – Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 51 – Valutazione della performance

CAPO II – PERSONALE DIRETTIVO

Art. 52 – Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 53 – Collaborazioni esterne

CAPO III – IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 54 – Segretario comunale
Art. 55 – Funzioni del Segretario
Art. 56 – Vicesegretario

CAPO IV – LA RESPONSABILITA'

Art. 57 – Responsabilità verso il Comune
Art. 58 – Responsabilità verso terzi
Art. 59 – Responsabilità dei contabili

TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 60 – Principi
Art. 61 – Organizzazione e gestione
Art. 62 – Costituzione e partecipazione ad enti e società

TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE

Art. 63 – Convenzioni
Art. 64 – Accordi di programma
Art. 65 – Fusione di comuni

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITA’

Art. 66 – Ordinamento
Art. 67 – Risorse per la gestione corrente
Art. 68 – Risorse per gli investimenti
Art. 69 – Amministrazione dei beni comunali
Art. 70 – Bilancio comunale
Art. 71 – Rendiconto della gestione
Art. 72 – Attività contrattuale
Art. 73 – Revisore dei conti
Art. 74 – Tesoreria
Art. 75 – Controlli interni

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 76 – Entrata in vigore dello Statuto
Art. 77 – Disposizioni di coordinamento
Art. 78 – Disposizioni transitorie

 

– PREMESSA –

L’ORIGINE DEL COMUNE

Il primo tentativo di fusione risale al 1866, quando i cittadini della frazione di Villaraspa chiesero di staccarsi dal Comune di Molvena per unirsi con il Comune di Mason.

Si tratta del primo precedente storico rispetto al referendum Colceresa.

Alla fine, i due consigli comunali di Molvena e Mason nelle adunanze rispettivamente del 11/09/1867 e del 30/05/1868 deliberarono il passaggio di Villaraspa a Mason che venne sancito con il Regio Decreto del 23/05/1869 n. 5103.

Il Comune di Mason assumeva il nome di Mason Vicentino a partire dal 1867.

Nel 1889 con il Regio Decreto del 30 giugno la frazione di Mure entrò a far parte del comune di Molvena.

Successivamente sul finire degli anni 70, i Comuni di Mason Vicentino e di Molvena tentarono il percorso di avvicinamento alla fusione, svolgendo tutto l’iter previsto allora normativamente: così, la giunta regionale predispose il disegno di legge per la fusione e, nella successiva seduta del 15/01/1980, approvò il disegno di legge.

Ottenuto il via libera dalla giunta regionale restava la formalità dell’approvazione della legge da parte del consiglio regionale.

I consigli, invece, dovevano decidere in tempi rapidi la denominazione del nuovo comune e la sede.

La scelta arrivò nella serata del 18/01/1980 durante una seduta congiunta dei tre consigli comunali.

Il 13 aprile dell’anno 1980 ebbe luogo il referendum, del cui esito presero atto i Comuni con deliberazioni consiliari del 14 aprile del medesimo anno.

Tuttavia, il percorso di fusione non ebbe l’esito previsto.

Cionondimeno, nel corso degli anni si è manifestata una certa sensibilità rispetto al tema della gestione associata delle funzioni e dei servizi, in particolare, per far fronte alla sproporzione evidenziatasi fra le funzioni da assolvere e la scarsa (numericamente) dotazione di risorse sia umane che finanziarie.

La questione, peraltro, si era proposta prevalentemente in seguito alle innovazioni legislative che avevano perentoriamente messo a nudo la portata di tale problematica, attesa la difficoltà sempre maggiore di far fronte alle funzioni attribuite con la scarsità numerica delle risorse umane a disposizione.

Il problema diventava quindi quello di utilizzare le opportunità offerte dalla normativa statale e regionale in materia di associazionismo tra Comuni, mantenendo nel contempo inalterato quel valore che i cittadini hanno così profondamente radicato e che si riconduce a quello spirito di appartenenza, troppo spesso e troppo sbrigativamente bollato con la negativa semplificazione di “campanilismo”.

Da queste considerazioni nasceva la volontà di dar vita, dapprima, ad una serie di convenzioni per la gestione associata delle funzioni ed altri accordi tra le due comunità locali e, recentemente, quella di generare un’unica comunità locale, con la lungimiranza e la consapevolezza espressa in tempi non sospetti, che la strada per gestire al meglio le funzioni attribuite era quella dell’associazionismo.

Non va nascosto che il processo che ha portato alla fusione è stato complesso e faticoso, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello della gestione del personale dipendente, ma cammin facendo ha portato alla certezza di riuscire a creare maggiore efficienza e miglioramento nell’erogazione dei servizi al cittadino.

E tanto basterebbe per comprendere le ragioni della fusione, ma ad ulteriore comprova della validità del progetto di fusione si può ricordare che nella storia stessa dei due Comuni si sono verificati già momenti di confluenza tra le due comunità quali:

- avere la gestione associata dei servizi di edilizia scolastica;

- avere la gestione associata dei servizi di polizia locale;

- avere la gestione associata dei demografici e commercio;

- avere la gestione associata dei manutentivi, patrimonio e informatici;

- avere la medesima ditta che svolge il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;

- appartenere alla medesima ULSS n. 7;

- avere un unico Vicariato Foraneo di Marostica;

Da ultimo i due Comuni hanno associato tutte le funzioni e i servizi comunali.

Prima di giungere alla decisione di fondersi, inoltre, va ricordato che nel mese di maggio 2017 le amministrazioni hanno sottoposto alle associazioni di categoria un sondaggio/questionario per capire come viene percepita la proposta di un’eventuale fusione tra i Comuni di Molvena e Mason Vicentino.

Così con deliberazioni n. 45 del Consiglio comunale di Mason Vicentino e n. 24 del Consiglio comunale di Molvena, entrambe del 25.10.2017, ad oggetto “RICHIESTA ALLA REGIONE VENETO DI VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER FUSIONE DEI COMUNI DI MASON VICENTINO E MOLVENA E COSTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE DENOMINATO "COLCERESA" (L.R. 24.12.1992 N. 25).”, e successiva deliberazione n. 32 del Consiglio Comunale di Molvena del 29.11.2017 ad oggetto “RICHIESTA ALLA REGIONE VENETO DI VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER FUSIONE DEI COMUNI DI MASON VICENTINO E MOLVENA E COSTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE DENOMINATO “COLCERESA” (L.R. 24.12.1992 N. 25). CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE”, i due Enti locali hanno chiesto alla Giunta Regionale del Veneto di farsi promotrice del disegno di legge per la variazione delle circoscrizioni comunali mediante fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena e costituzione del nuovo comune denominato “Colceresa”.

Con provvedimento n. 67 del 12.06.2018, il Consiglio Regionale ha deliberato di ritenere meritevole, ai fini della prosecuzione dell’iter legislativo, il progetto di legge n. 333 concernente la “Istituzione del nuovo Comune di “Colceresa” mediante fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena della Provincia di Vicenza”.

Quindi la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1068 del 31.07.2018, pubblicata sul BURV, ha indetto per domenica 16.12.2018 dalle ore 07.00 alle ore 23.00, il referendum consultivo sul progetto di legge n. 333 concernente la “Istituzione del nuovo Comune di “Colceresa” mediante fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena della Provincia di Vicenza”, che ha dato il seguente risultato: COMUNE DI MASON VICENTINO COMUNE DI MOLVENA TOTALE ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO 3588 2569 6157 VOTANTI 1282 985 2267 VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI 1278 980 2258 NULLE/BIANCHE 4 5 9 VOTI FAVOREVOLI 953 742 1695 VOTI CONTRARI 325 238 563 La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 10 del 18/02/2019, istituiva formalmente il Comune di Colceresa mediante fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena e dava in tal modo avvio alla gestione della nuova entità territoriale.


- RAGIONI DELLA FUSIONE -

Geografia fisica Il Comune di Mason Vicentino si estende, quanto alla parte collinare, su terreni fertili e particolarmente adatti alla coltivazione della vite e degli alberi da frutta, quanto a quella pianeggiante, su terreni che presentano ghiaie e sabbie molto permeabili con limi e argille impermeabili.

Le sorgenti di acqua sono “di casa”.

Della medesima fertilità gode il terreno su cui si estende il Comune di Molvena, caratterizzato da coltivazioni di ciliegi, di vigneti, di ulivi e di ogni altra varietà di frutti.

Il territorio dei due Comuni reca caratteristiche molto similari: alla parte collinare fa da contraltare una parte ricca parte pianeggiante sede della zona residenziale e industriale, ad eccezione del centro storico di Mason Vicentino che insiste su una zona pianeggiante.

Entrambi i comuni fanno parte dei cosiddetti “Comuni della Pedemontana Vicentina” che occupano l’area geografica collinare a sud dell’Altopiano di Asiago.

Il territorio dei due comuni confina con i Comuni di Breganze, Fara Vicentino, Pianezze, Schiavon e Marostica.

Il Comune di Molvena, con un’altitudine massima di 181 metri s.l.m.

e una superficie di 7,42 Kmq, si pregia delle frazioni di Mure e Villa.

Il Comune di Mason ha un’unica frazione (Villaraspa) occupando una superficie complessiva di 12,066 Kmq a un’altitudine di 104 metri s.l.m.

Caratteristiche socio-economiche Anche dal punto di vista socio-economico possiamo dire che i due comuni hanno delle caratteristiche pressoché identiche.

La costante crescita del numero di aziende presenti nei territori dei due Comuni nel corso degli ultimi decenni consente di affermare che il commercio unitamente al settore edile e a quello manifatturiero sono quelli dove maggiore è l’impiego dei cittadini residenti.

Peraltro, non va trascurata la circostanza che il settore agricolo non sia stato mai abbandonato: la coltivazione delle ciliegie, degli ortaggi, della vite e dell’olivo, infatti, non si è mai arrestata, grazie alle benefiche caratteristiche del terreno e al clima mite.

A riguardo, corre l’obbligo di ricordare le tradizionali “Mostra delle Ciliegie” di Mason Vicentino e “Festa della ciliegia gustosa” di Molvena, segno palese di una comunanza di risorse socio-economico-culturali e della costante attenzione alla cerasicoltura, oltre alla “Marcia del Ciliegio in Fiore” e alla “Passeggiata gustosa”.

Affinità storiche, religiose e culturali Entrambi i comuni vengono citati nel “Regestum Possessionum Comunis Vincencie” del 1262: da tale fonte emerge che il territorio di Molvena era un colmello ovvero una frazione di Marostica.

Nei secoli successivi si arrivò alla costituzione del Comune di Molvena con l’annessione della frazione di Villa.

Mason, (l’allora Maxone), dal canto suo si compenetrava con la realtà dei villaggi di Mure e Costavernese mentre l’attuale frazione di Villaraspa, apparteneva a Molvena.

La contiguità tra i Comuni di Mason Vicentino e di Molvena rappresenta uno degli elementi per i quali entrambi gli enti non solo fanno parte di un’unica diocesi (quella di Vicenza), ma, altresì, sono ricompresi nel medesimo vicariato di Marostica, a parte la frazione di Mure soggetta alla diocesi di Padova.

I Comuni di Mason Vicentino e di Molvena, in ragione delle sopra citate affinità socio-economiche, condividono, parimenti, diversi aspetti culturali, legati soprattutto al prodotto tipico delle zone: la ciliegia.

Da diversi anni, ormai, le due comunità godono di manifestazioni culturali legate a tale prodotto: nel mese di giugno del 2017 ha avuto, infatti, luogo l’evento “ciliegia in festa” che ha visto coinvolte centinaia di persone, tutte accomunate dalla storica passione per questo prodotto, passione gastronomica che trasmuta in elogio della cultura agricola delle due comunità.

Del resto, l’aspetto socio-culturale di tali eventi emerge palesemente non solo quando si ricorda che l’estimo di Molvena del 1525 riporta una contrà Cerexarola, toponimo che risale da ultimo al ciliegio, ma anche quando si legge il poema eroicomico “L’asino” di Carlo Dottori, la “descrizione manoscritta del territorio e del contado di Vicenza” del 1586 di Filippo Pigafetta e l’”Itinerarium Italiae” del 1655 di Andrea Scoto.

Ulteriore affinità culturale è senza dubbio quella che attiene al percorso “Colceresa” che si snoda lungo alcuni vecchi sentieri che univano i colli dei due Paesi: ciò a comprova dell’intento comune di valorizzare il patrimonio storico, artistico e naturalistico delle due comunità.

– STATUTO –

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I - IDENTITA' DEL COMUNE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. La Comunità di Mason Vicentino e di Molvena con Legge Regionale del Veneto n. 10 del 18/02/2019 sono state ordinate in Comune denominato “Colceresa” per curare e rappresentare al meglio gli interessi della propria comunità, ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal presente Statuto.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché, autonomia impositiva e finanziaria, nell’ambito delle previsioni dello Statuto e dei Regolamenti, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

3. Gli organi del Comune, nel rispetto dell’ordinamento giuridico, garantiscono ai cittadini della Comunità l’effettiva partecipazione, libera e democratica, all’attività politico-amministrativa del Comune.

4. I principi fondamentali dettati dallo Statuto e dalla Legge sono attuati con Regolamenti.

ART. 2 - TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE

1. Il territorio del Comune di Colceresa ha una superficie di 19,40 Kmq e confina con quello dei Comuni di Pianezze, Marostica, Breganze, Schiavon, Salcedo e Fara Vicentino.

2. Agli abitanti di ognuna delle località situate sul territorio sono assicurate condizioni di parità tra loro e la partecipazione alle scelte del Comune.

3. La sede comunale è ubicata nel palazzo civico sito in Via G. Marconi, n. 56.

4. Presso la sede del precedente Comune di Molvena sarà istituita una sede secondaria o decentrata degli uffici comunali.

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma in una delle due sedi comunali. In casi eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio può disporre le proprie riunioni anche in luoghi diversi dalla sede comunale, nell’ambito territoriale del Comune e attraverso un’adeguata pubblicizzazione.

6. Le modifiche delle denominazioni delle frazioni o della sede comunale possono essere disposte dal Consiglio, previa consultazione popolare a mezzo referendum indetto dalla Regione.

7. Nelle cerimonie, fino alla concessione dello stemma e gonfalone ufficiale, il Comune di Colceresa potrà utilizzare ancora i vecchi gonfaloni dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena, mentre negli atti del Comune non viene indicato alcuno stemma.

8. E’ vietato l’uso e la riproduzione dei simboli sopradescritti per fini non istituzionali se non a fronte di apposita autorizzazione.

ART. 3 - FINALITA'

1. Il Comune di Colceresa promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai principi, ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, delle forze sociali ed economiche all’amministrazione.

3. In particolare, il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

a) affermazione dei valori della persona, della famiglia, dell’istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata, considerando come obiettivo prioritario l’elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente;

b) soddisfacimento dei bisogni della comunità e in particolare dei giovani, degli anziani, dei disabili e dei più deboli;

c) superamento della soglia di povertà, degli squilibri sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

d) promozione dell’attività sportiva, assicurando l’accesso agli impianti comunali a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l’educazione motoria e a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d’età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, oltre che di sviluppo delle relazioni personali anche attraverso l’attività delle organizzazioni di volontariato;

f) tutela e promozione dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, con la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientali, quali beni essenziali della comunità;

g) dare rilievo istituzionale alla rete della cittadinanza attiva e alle forme di relazione e di collegamento tra questa e gli organi della democrazia rappresentativa, garantendo la consultazione, l’informazione e l’accesso agli atti, nonché al controllo e alla gestione dei servizi pubblici da parte dei cittadini singoli o associati;

h) assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, nonché una organizzazione della struttura comunale diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia ed economicità, l’efficienza degli uffici e dei servizi, individuando le responsabilità degli organi e del personale;

i) promuovere la solidarietà della comunità locale, favorendo l'espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nel territorio;

l) operare per l’attuazione di un efficiente ed integrato sistema di sicurezza e assistenza sociale, nonché di tutela attiva delle persone in situazioni di disagio fisico, psichico ed economico, al fine del loro superamento, anche favorendo e sostenendo le associazioni di volontariato;

m) promuovere la funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

n) promuovere le attività ed i prodotti tipici locali ed il rilancio del turismo, collegato alla valorizzazione della produzione artigianale ed alla promozione dei prodotti agricoli locali, nonché alla fruizione del patrimonio artistico e culturale della zona;

o) riconoscere la cultura quale patrimonio inalienabile dei cittadini, in quanto valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione, concorrendo a rimuovere le cause che possono ostacolare il diffondersi della cultura ed adottando misure atte a garantire la possibilità per tutti i giovani di accesso alla scuola di ogni ordine e grado;

p) assumere la promozione del rapporto tra famiglia e territorio, quale valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell’amministrazione, indirizzando i servizi comunali al rispetto dei valori sociali e morali propri dell’istituzione familiare;

q) superare ogni discriminazione sulle persone, riconoscendo e tutelando anche le forme di convivenza diverse dal matrimonio;

r) adottare le misure necessarie per conservare, difendere ed assicurare un appropriato utilizzo del territorio e dell’ambiente, attuando i piani per la difesa dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento;

s) promuovere, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, la tutela e lo sviluppo delle tradizioni locali e del patrimonio paesaggistico, culturale, storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività;

t) partecipare alle iniziative, nell’ambito dell’Unione Europea e in quello internazionale, per lo sviluppo di forme di cooperazione, di scambi e di rapporti con comunità locali ed enti territoriali di altri paesi, improntati all'affermazione dei valori della pace, della libertà e della democrazia.

4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune promuove con forme idonee, la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione, per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile.

3. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi anche dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Con i Comuni delle aree territorialmente contigue, il Comune promuove le più ampie forme di collaborazione e cooperazione, per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovracomunale e pluricomunale.

5. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati al principio di cooperazione tra le diverse sfere di autonomia.

6. Il Comune adegua la propria normativa a quella dell’Unione Europea, recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

ART. 5 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento.

ART. 6 - ALBO COMUNALE

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità, della massima conoscibilità e della trasparenza.

2. L’Albo Comunale Informatico è il luogo dove gli interessati possono prendere visione ed, eventualmente, estrapolare copia dei documenti completi degli atti e dei provvedimenti emessi dal Comune, nonché degli atti e dei documenti emessi da altri Enti che comunque riguardino la comunità, affinché chiunque abbia un’adeguata informazione sull’attività dell’Ente.

3. L’Albo on-line è consultabile sull’home page del Comune, sul sito web istituzionale dell’ente, in un’apposita area a ciò destinata, facilmente individuabile dall’utente visitatore.

4. La pubblicità degli atti pubblicati sull’Albo informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi a qualunque effetto giuridico specifico previsto dalla legge.

5. Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo informatico tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l’obbligo ed i documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge e di Regolamento, nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza. Ove questo non sia stabilito la durata è di quindici giorni.

6. Le modalità della tenuta e della gestione dell’Albo informatico sono disciplinate in un apposito Regolamento comunale.

CAPO II - L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 7 - L’AUTONOMIA

1. Il Comune gode di autonomia normativa, organizzativa e finanziaria. È titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 8 - LO STATUTO

1. Il presente Statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito dei principi di legge.

4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

ART. 9 - I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I Regolamenti comunali sono atti normativi del Comune.

2. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e la esercita nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3. Per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - INDIVIDUAZIONE

ART. 10 - ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale, nel rispetto del principio di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11 - RUOLO E FUNZIONI GENERALI

1. L’elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. L’esercizio delle potestà e delle funzioni del Consiglio non può essere delegato.

ART. 12 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera Comunità, delibera l’indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 13 - PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta.

2. La convocazione del Consiglio comunale neo-eletto, sarà disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

ART. 14 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, le modalità di votazione e ogni altra questione relativa allo svolgimento della seduta consiliare.

3. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

5. Il Consiglio comunale è convocato d’urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l’urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ART. 15 - REGOLAMENTO INTERNO

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, attraverso l’adozione di apposito regolamento, il proprio funzionamento, disciplinando tra l’altro e nel rispetto della legge:

a) i poteri e le attribuzioni della presidenza;

b) le modalità del funzionamento e le competenze dei gruppi consiliari e dei Capigruppo, nonché della conferenza dei capigruppo;

c) le modalità di formulazione dell’ordine del giorno;

d) le procedure di convocazione delle sessioni ed il termine di consegna degli avvisi;

e) la pubblicità delle sedute e delle votazioni;

f) le modalità e le forme di votazione, con previsione, per le segrete, degli scrutatori;

g) le forme e le modalità di presentazione, istruttoria e discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti;

h) i criteri e le modalità di verbalizzazione delle sedute;

i) le modalità per la giustificazione delle assenze dei consiglieri;

l) i termini e le modalità per il deposito degli atti del consiglio prima della seduta;

m) le modalità per la presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza da parte dei consiglieri;

n) il numero, le materie di competenza e le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari.

ART. 16 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Alla scadenza del mandato, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla legge, è stilata dal Responsabile del servizio finanziario e sottoscritta dal Sindaco la relazione di fine mandato.

ART. 17 - IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. Lo stato giuridico, le prerogative e i diritti dei Consiglieri, le dimissioni e la sostituzione degli stessi sono regolati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. Il Consigliere anziano è il Consigliere che, nella elezione a tale carica, ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti, è quello più anziano di età. Il Consigliere anziano espleta le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento; nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta “anziano” secondo il criterio sopra precisato.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

5. Il Sindaco, accertato il mancato intervento, comunica al Consigliere l’avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni dalla data del suo ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina la documentazione e delibera in merito nella prima seduta utile.

ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e di chiedere copia dei provvedimenti comunali.

4. Nell’esercizio di tali diritti e più in generale nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Comunale, nei casi specificatamente previsti dalla legge, è tenuto al segreto d’ufficio.

5. Il Consigliere può svolgere incarichi in particolari materie su diretta attribuzione del Sindaco.

6. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori della Commissioni consiliari delle quali fa parte.

7. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l’oggetto in trattazione previsti dalla legge.

ART. 19 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi consiliari formati da almeno due Consiglieri. Il Consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in gruppo.

2. Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo. In mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell’ambito della lista di appartenenza.

3. Ciascun Consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza. La dissociazione deve avvenire su un atto fondamentale del Consiglio o per motivi di grave divergenza sulle scelte della linea politica adottata dal Gruppo di appartenenza.

4. I Consiglieri che si dissociano e non dichiarano di aderire ad altro Gruppo, possono costituire un Gruppo autonomo, formato anche questo da almeno due persone.

5. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 20 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno, con criterio proporzionale e con voto limitato, commissioni permanenti o speciali.

2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività istruttoria, consultiva e propositiva su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, funzionari, tecnici e rappresentati di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

4. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina il numero, le materie di competenza ed il funzionamento delle commissioni.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 21 - COMMISSIONI DI GARANZIA E/O CONTROLLO

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di una o più commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo, costituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle commissioni consiliari di cui all'articolo precedente.

2. I Presidenti delle Commissioni di garanzia o controllo sono eletti dalle stesse nel proprio seno, tra i componenti della minoranza.

ART. 22 - COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, commissioni di indagine su aspetti patologici dell'attività amministrativa dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Alle commissioni di indagine si applica la disciplina di cui all'articolo precedente per le commissioni con funzioni di garanzia e di controllo.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 23 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori come previsto nelle leggi vigenti, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri;

possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

4. Nella Giunta Comunale deve essere garantita la parità di genere, secondo la percentuale stabilita dalla legge.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco.

ART. 24 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale/Dirigente apicale e ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 25 – ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l’azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.

2. L’Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello del voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d’intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

3. L’anzianità degli Assessori è data dall’età.

ART. 26 – FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti, ivi compreso il Sindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.

4. Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta siano presenti, con funzioni consultive, Consiglieri comunali, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

5. Possono inoltre essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, l’organo di revisione economico-finanziario ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

6. Per quanto riguarda le altre modalità delle sedute, nonché per l’istruttoria, le votazioni e la verbalizzazione delle deliberazioni, si applicano per quanto compatibili le disposizioni relative al Consiglio Comunale.

7. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

ART. 27 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 28 - REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

2. Le dimissioni o la cessazione dall’ufficio di assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.

3. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta cessati dalla carica per qualsiasi motivo provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

CAPO IV - IL SINDACO

ART. 29 - RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente l’ente nelle funzioni di capo dell’amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Al Sindaco spettano le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto e quelle di seguito riportate:

a) convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l’ordine del giorno;

b) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio di norma entro 45 giorni dal suo insediamento;

c) sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, impartendo a tal fine direttive al Segretario/Dirigente apicale ed ai Responsabili di Area;

d) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o impedimento;

e) determinare gli orari di apertura al pubblico di uffici e servizi;

f) adottare ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

g) decidere in ordine all’opposizione ad atti e/o a provvedimenti nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, sentita la Giunta e il Responsabile del servizio di riferimento;

h) sovraintendere ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge. i) nominare i componenti della Giunta ed eventualmente revocarli motivatamente;

l) promuovere e sottoscrivere i ricorsi giurisdizionali ed amministrativi del Comune, previa autorizzazione della Giunta Comunale;

m) promuovere la conclusione di accordi di programma o di protocolli di intesa;

n) acquisire direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’Ente, informazioni ed atti anche riservati;

o) esercitare le funzioni di ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge;

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 30 – DELEGHE DEL SINDACO

1. Per la corretta gestione della vita amministrativa dell’ente e per un più proficuo e sollecito esercizio delle attività peculiari ai settori di amministrazione, il Sindaco può delegare proprie competenze e funzioni agli Assessori con esclusione di quelle esercitate in veste di Ufficiale del Governo e di quelle contingibili ed urgenti che la Legge riserva esclusivamente al medesimo.

2. Il Sindaco può, altresì, attribuire deleghe anche ai Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza.

3. Le deleghe possono essere permanenti o temporanee, generali o speciali (per il compimento di singoli atti o su determinate materie).

4. Le deleghe sono obbligatoriamente formalizzate in atto scritto firmato dal Sindaco, accettate dagli interessati e comunicate al Consiglio. L’accettazione della delega si ritiene implicita nel caso di sottoscrizione del relativo atto da parte del delegato.

5. L’atto di delega indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6. Nell’atto di delega, altresì, si prevede che in caso di assenza o di impedimento dell’Assessore destinatario della competenza delegata, l’esercizio dell’attività possa essere assunta da altro Assessore, in qualità di supplente, fermo restando che, qualora non vi sia tale previsione, le funzioni sono esercitate dal Sindaco.

7. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce. Il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza limitazione alcuna.

8. Le deleghe sono revocabili dal Sindaco in qualunque momento, dandone comunicazione al Consiglio. I delegati non possono subdelegare ad altri l’esercizio delle funzioni loro delegate.

ART. 31 - RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi, delle Aziende e delle Società partecipate, ai quali lo stesso partecipa o può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Compete al Sindaco nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 32 - IL VICESINDACO

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori il Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 33 - DIMISSIONI E CESSAZIONE DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III – FORME DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - MUNICIPI

ART. 34 - ISTITUZIONE DEI MUNICIPI

1. Allo scopo di valorizzare le specificità territoriali ed assicurare adeguate forme di partecipazione ai cittadini delle Comunità d’origine, possono essere istituiti appositi Municipi.

2. I Municipi, ove istituiti, hanno sede presso gli edifici comunali ed esercitano le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.

3. I Municipi sono privi di personalità giuridica e non costituiscono un nuovo ente locale, ma si tratta di organismi di partecipazione e di decentramento dei servizi, ove strutture, mezzi, personale e finanziamenti sono a carico del Comune.

ART. 35 – FUNZIONI

1. I Municipi esercitano le proprie prerogative al fine di favorire la migliore organizzazione e garantire i servizi essenziali ai residenti nel rispettivo territorio. A tal fine, potranno essere istituite presso il Municipio sedi secondarie o decentrate degli uffici comunali, come pure strutture a servizio di attività del Comune.

CAPO II - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 36 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune favorisce la partecipazione singola e associata dei cittadini, così che la propria attività amministrativa possa esplicarsi in relazione alle effettive esigenze della comunità, secondo i principi di democrazia, giustizia e trasparenza.

2. Riconosce, altresì, che gli interessi sociali e culturali della comunità trovino concreta ed efficace manifestazione nel volontariato e nelle libere associazioni, che concorrono alla promozione della dignità e della libertà della persona, all’effettivo progresso civile della comunità e allo sviluppo del senso civico, in spirito di collaborazione e di solidarietà.

ART. 37 - VOLONTARIATO E LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Le libere forme associative comprendono: le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ogni altra libera forma associativa o comitato aventi natura volontaristica. Particolare rilevanza, inoltre, viene riconosciuta alle Pro Loco presenti ed operanti sul territorio comunale, come strumento di base per la tutela e promozione dei valori culturali, artistici, naturali e ambientali, ed alle Associazioni con finalità di protezione civile.

2. La Giunta comunale promuove i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini.

3. Il Comune, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire alle Associazioni locali contributi per la realizzazione di singole iniziative e per sostenere l’attività ordinaria svolta.

4. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni a titolo di contributo in natura o indiretto strutture, beni o servizi in modo gratuito.

5. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura da parte dell’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

6. Il Comune può altresì affidare alle stesse Associazioni, previa apposita convenzione, la gestione di alcuni servizi comunali non incompatibili con le finalità perseguite.

ART. 38 - CONSULTAZIONI

1. L’Amministrazione comunale, nelle materie di competenza locale e di interesse collettivo, di sua iniziativa o anche su richiesta non vincolante degli organismi di base e delle associazioni, promuove diverse forme di consultazione popolare, quali assemblee pubbliche, a carattere generale, periodiche conferenze con le associazioni, indagini, distribuzione di questionari e quant'altro simile o opportuno, il tutto preceduto dalla più estesa pubblicità sull'iniziativa.

ART. 39 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere gli interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3. Il Sindaco, sentiti i competenti uffici, e, se l’argomento lo richiede, la Giunta comunale, darà adeguata risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza e degli eventuali successivi sviluppi del procedimento.

4. Le risposte dovranno essere sempre motivate e, nel caso di questioni riguardanti procedimenti amministrativi, indicare gli uffici preposti.

5. La Giunta, di sua iniziativa o su motivata richiesta degli interessati, potrà sottoporre le predette istanze, petizioni o proposte all'esame del Consiglio Comunale.

ART. 40 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è l’istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all’Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati, o su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) Statuto Comunale e Regolamento del Consiglio comunale;

b) personale e organizzazione degli uffici e servizi;

c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine di rappresentanti;

f) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci e deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale.

5. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabiliti i requisiti di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l’indizione e lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

7. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

9. Le consultazioni di cui al presente articolo non possono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

ART. 41 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Comune garantisce il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse e diritto.

2. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa dell’ente al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza.

3. Per i casi di esclusione, rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso si fa riferimento alle norme di legge nazionale.

4. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti del presente articolo.

ART. 42 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell’azione amministrativa.

2. Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull’ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, è garantito secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento.

3. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all’Albo Pretorio on line.

CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 43 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il regolamento disciplina le modalità di intervento e di partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti singoli o collettivi interessati, stabilendo quali sono in generale detti soggetti, l’essenza e le modalità dell’informazione e dei responsabili preposti alla stessa e all’intero procedimento, nonché tutte le procedure e i tempi per la presentazione, l’esame e la valutazione di istanze, proposte e documenti da parte degli intervenuti e le conseguenti determinazioni dell'Ente.

2. In ogni caso, l’accoglimento e la reiezione delle richieste devono essere adeguatamente motivati.

ART. 44 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. L’Amministrazione ha in ogni caso il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un’istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

2. Per ciascun tipo di procedimento l’Amministrazione determina il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo di cui agli articoli precedenti, valutando i tempi strettamente necessari per l’istruttoria e l’emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza dell’ufficio preposto.

ART. 45 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati.

2. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo vengono individuati l’ufficio ed il responsabile, nonché il dipendente proposto a sostituire quest’ultimo in caso di sua assenza o impedimento. Viene, inoltre, individuato il soggetto competente ad emettere per ciascun tipo di procedimento amministrativo il provvedimento finale.

TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE

Capo I - UFFICI

ART. 46 – PRINCIPI

1. Il Comune conforma la propria attività al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi di governo competono esclusivamente funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre ai Responsabili degli uffici e dei servizi vanno tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quegli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

2. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

- l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

- l’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 47 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti il fabbisogno del personale e, in conformità ai principi del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 48 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione e funzionamento, stabilisce le norme generali per il corretto funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario e gli organi di governo.

2. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e di contratto vigenti.

ART. 49 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. L’Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:

- garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo;

- cura costantemente la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale;

- valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l’impegno operativo di ciascun dipendente;

- promuove l’impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività;

- tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

ART. 50 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie giuridiche ed economiche in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Ciascun dipendente è, altresì, direttamente responsabile verso il Segretario Comunale/Dirigente apicale, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

ART. 51 - VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

1. La valutazione della performance è orientata alla realizzazione delle finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati ed alla valorizzazione delle professionalità del personale.

2. Il Comune valuta la performance con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti.

3. Il Comune adotta metodi di misurazione e valutazione della performance che permettano la trasparenza delle informazioni prodotte.

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

ART. 52 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’Ente.

2. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nell’ambito del settore di appartenenza, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. In particolare, spettano ai Responsabili degli uffici e servizi le seguenti attribuzioni:

a) di norma e salvo l’incompatibilità con il ruolo di R.U.P. la partecipazione come presidente o componente alle commissioni di gara;

b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) i decreti di esproprio e/o di occupazione d’urgenza e gli atti ad essi preliminari e conseguenti;

i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

j) il rilascio dei pareri di regolarità tecnica previsti dalla legge in relazione alle proposte di deliberazione e alle determinazioni, e l’assunzione degli atti connessi e necessari per la loro attuazione;

il responsabile del servizio contabile esprime altresì il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, previsti dalla legge rispettivamente in relazione alle proposte di deliberazione e alle determinazioni;

k) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi, nell’esercizio delle loro attribuzioni, spetta assicurare la legalità, l’imparzialità, l’economicità, la trasparenza, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’attività amministrativa posta in essere dalle strutture di loro pertinenza.

ART. 53 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento specifico può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 54 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente in base a quanto stabilito dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell’ufficio del Segretario.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 55 – FUNZIONI

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e ne coordina l’attività. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei Responsabili di Area e ne coordina l’attività, emana tutti gli atti conseguenti e necessari per l’esecuzione delle delibere.

2. Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici; partecipa altresì direttamente o attraverso proprio incaricato alle commissioni, ai collegi e agli organismi di cui è chiamato a far parte;

- è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all’interno del Comune, salvo diversa e motivata designazione;

- può approvare direttive interpretative od organizzative vincolanti per i Responsabili degli uffici e servizi e per i dipendenti comunali allo scopo di garantire un’uniforme applicazione della normativa o di assicurare il coordinamento dell’attività della struttura ovvero l’unitarietà dell’azione amministrativa;

- roga i contratti nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria o richiesta l’assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

- esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri e valutazioni di ordine tecnico e giuridico agli organi rappresentativi;

- esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale;

- adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

- esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

ART. 56 - VICESEGRETARIO

1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento può prevedere un Vicesegretario comunale, da individuare in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso del titolo di studio per l’accesso al concorso di Segretario Comunale.

2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV - LA RESPONSABILITA’

ART. 57 - RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco e/o il Segretario Comunale che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

ART. 58 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

1. Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dai soggetti indicati al precedente comma 1 si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dai soggetti indicati al precedente comma 1 che abbiano violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 59 - RESPONSABILITA’ DEI CONTABILI

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 60 – PRINCIPI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale e/o coprire servizi mancanti sul territorio comunale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

ART. 61 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1. Il Comune organizza stabilmente e in modo continuativo quelle attività istituite come servizi pubblici, assicurandone l’accessibilità a standard di qualità specificata e a tariffe sostenibili. Promuove accordi con gli altri Comuni per la gestione associata dei servizi pubblici locali al fine di garantire significativi miglioramenti organizzativi.

2. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle forme previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

ART. 62 - COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ENTI E SOCIETA'

1. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l’istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, ne approva lo Statuto, che regola le finalità, l’organizzazione ed il finanziamento dei medesimi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE

ART. 63 - CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o Enti Pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme delle consultazioni fra enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 64 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L’Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

ART. 65 - FUSIONE DI COMUNI

1. Il Comune persegue la fusione con i Comuni contermini, al fine di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività in un territorio omogeneo per aspetti geografici, sociali, culturali ed economici.

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITA’

ART. 66 - ORDINAMENTO

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento di contabilità.

2. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 67 - RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia, garantendo l’accesso ai servizi anche alle categorie più deboli.

ART. 68 - RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi statali e regionali e da disposizioni comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

ART. 69 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al relativo responsabile del Servizio del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto;

i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale in base alla disciplina generale di Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate per l’estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 70 - BILANCIO COMUNALE

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi contabili generali previsti dalla vigente normativa in materia.

3. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

ART. 71 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

ART. 72 - ATTIVITA’ CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 73 - REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale nomina il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

6. Al Revisore dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione agli organismi di valutazione.

ART. 74 - TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

- la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro il giorno successivo all’effettuazione dell’operazione;

- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili,

- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 75 - CONTROLLI INTERNI

1. L’amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell’azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l’analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell’ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita, in relazione ai processi di sviluppo dell’azione amministrativa, da apposito regolamento.

3. L’organizzazione del sistema di controlli interni dell’amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 76 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto viene approvato dai Consigli Comunali di Mason Vicentino e Molvena nel medesimo testo ed entrerà in vigore solo con l’istituzione del nuovo Comune di Colceresa.

2. Esso rimarrà vigente fino alle modifiche allo stesso deliberate dal Consiglio Comunale del nuovo Comune istituito.

ART. 77 - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

1. Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel presente Statuto.

2. Quando nel presente Statuto è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti nell’ente.

3. Le norme del presente Statuto hanno efficacia applicativa fino all’emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

ART. 78 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Al Comune di Colceresa, risultante dalla fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena , si applicano i commi dal 116 al 134 della Legge 7 aprile 2014 n. 56.

2. In particolare, salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) fino alla data di entrata in vigore del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

3. I regolamenti e/o le convenzioni di servizi e/o funzioni gestiti in forma associata dai singoli Comuni di Mason Vicentino e Molvena continuano a produrre effetti fino a diverse discipline adottate e salvo la possibilità di novazione soggettiva da parte del nuovo Comune.

4. L’istituzione del nuovo Comune non priva i territori dei Comuni estinti dei benefici che ad essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall’Unione Europea e dalle leggi regionali o statali.

5. Ai fini dell’accessibilità totale, il presente Statuto viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest’ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

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