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Bur n. 19 del 22 febbraio 2019


Materia: Statuti

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VICENZA)

Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 30 novembre 2018

Statuto del Comune di Rossano Veneto (VI).

TITOLO  I  –  PRINCIPI FONDAMENTALI

 

ART.  1
DEFINIZIONE

  1. Il Comune di Rossano Veneto è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
  2. Il Comune di Rossano Veneto rappresenta la comunità dei cittadini di Rossano Veneto, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo morale, civile, sociale ed economico, indirizzandola verso valori di giustizia, di progresso e di democrazia.
  3. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune in attuazione del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”. I principi fondamentali dettati dallo Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.
  4. Il Comune svolge le funzioni proprie e quelle attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
  5. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Rossano Veneto. Il Comune ha altresì un proprio stemma, un proprio gonfalone ed una Festa Patronale deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge. L'uso e la riproduzione degli identificativi comunali sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
  6. Il Comune di Rossano è costituito dal Capoluogo e dalla frazione di Mottinello Nuovo, storicamente riconosciuta dalla comunità. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo in Piazza Marconi n. 4. Ai soli fini della celebrazione dei matrimoni e delle sedute consiliari, va parimenti considerata sede comunale Villa Caffo. In particolari circostanze, gli Organi del Comune possono essere convocati anche in sedi diverse, nell'ambito del territorio comunale, purché della variazione venga data previamente adeguata pubblicità.

 

ART.  2
PROMOZIONE CIVILE, SOCIALE E CULTURALE

  1. Il Comune riconosce che la vita della comunità si fonda sul primato del diritto democratico e sui valori della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della pace e del rispetto dei diritti umani. Ispirandosi ai principi della Risoluzione 53/144 dell’Assemblea Generale delle Nazioni del 1998, il Comune fa propri sia la “Carta dei Diritti dell’Unione Europea” che la “Dichiarazione Universale dei diritti umani”. A tal fine il Comune:

1.1 promuove unitariamente gli interessi della propria comunità;

1.2 promuove la partecipazione attiva dei cittadini, singoli o associati, al progresso civile, democratico e sociale della propria comunità;

1.3 promuove e cura le scelte della comunità per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana;

1.4 promuove la tutela al diritto alla salute in tutte le età e attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della maternità, della famiglia, della salubrità e della sicurezza dell’ambiente;

1.5 riconosce l’individuo appartenente alla fascia dell’infanzia come soggetto di diritto non passibile di discriminazione, promuove il pieno sviluppo secondo le capacità ed inclinazioni individuali, considera il minore come cittadino dotato di opinioni e capace di assumere decisioni;

1.6 promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione permanente e di informazione per adolescenti, giovani ed adulti;

1.7 sostiene iniziative di associazioni che promuovono la solidarietà con le persone i cui diritti più elementari sono violati e con le popolazioni più emarginate;

1.8 promuove l'inserimento dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei rifugiati politici nella comunità locale, rimuovendo gli ostacoli che impediscono a tali persone, dimoranti nel territorio comunale, di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini;

1.9 promuove la tutela del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, così come riconosciuto dalla vigente normativa nazionale ed europea.

  1. Il Comune favorisce e può eventualmente promuovere anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche al di fuori dell’Unione Europea, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali, anche attraverso la forma del gemellaggio.
  2. Il Comune promuove e cura la raccolta del patrimonio culturale e storico-artistico del paese, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali e artigianali-aziendali, al fine di fissarne l’identità e permettere alle future generazioni di conoscerne il valore.
  3. Il Comune favorisce e promuove lo sport dilettantistico e di base, quale momento importante nel processo formativo della persona.

 

ART.  3
TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE

  1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.
  2. Il Comune promuove la tutela delle risorse naturali ed ambientali, nonché del patrimonio storico-artistico presente nel proprio territorio, attuando, in particolare, iniziative volte alla valorizzazione degli stessi secondo il principio dello sviluppo sostenibile.
  3. Il Comune promuove e realizza la salvaguardia dell’ambiente, nonché la tutela ed il miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento.

 

ART.  4
SERVIZI SOCIALI

  1. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, nonché di pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
  2. Il Comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia e, a tal fine, promuove iniziative volte alla riqualificazione, riordino e potenziamento del godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all’abitazione, all’istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare e migliorare la qualità della vita.
  3. Il Comune, nell’ambito della programmazione di bilancio, attribuisce priorità alle spese relative ai servizi erogati dal settore sociale e al relativo personale.

 

ART.  5
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

  1. Il Comune favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche e produttive del proprio territorio, anche allo scopo di consentire e valorizzare il lavoro e la funzione sociale dell’iniziativa privata dei propri cittadini. A tal fine il Comune promuove l’organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale, l’organizzazione di servizi di formazione per le imprese artigianali ed industriali e per i commercianti locali, nonché agevola lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

 

ART.  6
PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

  1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni, pubbliche e private, esistenti all'Amministrazione locale.
  2. Allo scopo di rendere effettivi il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, il Comune assicura, nei modi stabiliti dalla legge, un’informazione puntuale e trasparente in ordine alla propria attività.
  3. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

 

ART.  7
ESERCIZO DELLE FUNZIONI

  1. Il Comune persegue le proprie finalità adottando il metodo della programmazione, inteso quale razionale elaborazione degli interventi nel quadro dei fini prefissati e delle risorse disponibili.
  2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite, ispira la propria azione ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
  3. Il Comune, prima di disporre l’erogazione di servizi pubblici, valuta l’opportunità di fornirli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge con altri Comuni e con la Provincia, tenendo conto dell’omogeneità dell’area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili. Il Comune a tale scopo promuove forme di consultazione e informazione con i Comuni contermini.
  4. Il Comune è tenuto ad assicurare alla cittadinanza una compiuta informazione sullo stato di attuazione dei programmi già deliberati, sulle eventuali modifiche loro apportate e sui programmi futuri.

 

TITOLO  II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

CAPO 1 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

ART.  8
INIZIATIVE COMUNALI

  1. Il Comune garantisce il diritto d’informazione sulle iniziative e sulle attività dell’Amministrazione comunale anche mediante pubblicazioni periodiche.
  2. Il Comune può promuovere la formazione di organismi che agiscono con finalità di interesse locale.

 

ART.  9
RIUNIONI ED ASSEMBLEE

  1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forma democratica delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
  2. L’Amministrazione comunale facilita l’esercizio di tale diritto mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana e che ne facciano richiesta, gli spazi di cui dispone secondo un apposito regolamento.

 

ART.  10
CONSULTAZIONI

  1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, con deliberazione motivata, possono decidere di consultare i cittadini e le organizzazioni sociali, nelle forme ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
  2. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
  3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

 

ART.  11
ISTANZE E PETIZIONI

  1. Le istanze e petizioni di cittadini finalizzate alla tutela degli interessi collettivi vanno rivolte al Sindaco, il quale ne deve dare comunicazione alla Giunta comunale promuovendone altresì il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
  2. Entro 120 giorni dalla proposizione delle istanze o delle petizioni, il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, esplicitando in ogni caso i motivi degli accoglimenti e dei dinieghi.
  3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione circa l’esito di tali forme di partecipazione, in sede di comunicazioni durante il primo Consiglio comunale successivo.

 

ART.  12
DIRITTO D’INIZIATIVA

  1. L’iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse collettivo si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione ai competenti organi.
  2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 5% (cinque percento) degli elettori risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente, salvo il caso di proposta di revisione dello Statuto per la quale è richiesto la sottoscrizione di almeno il 10% (dieci percento). Le firme dei sottoscrittori dovranno risultare debitamente autenticate.
  3. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:
  1. tributi e bilancio;
  2. espropriazione per pubblica utilità;
  3. designazioni e nomine.
  1. Il Comune agevola le procedure per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

 

ART.  13
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

  1. Il Comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, comunica agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il contenuto delle decisioni adottate. La comunicazione dovrà risultare pervenuta agli interessati nei 30 giorni successivi alla decisione.
  2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.
  3. Gli interessati hanno diritto di intervenire nel corso del procedimento e di prendere visione dei relativi atti, motivando per iscritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte. L’Amministrazione comunale dovrà dar conto degli eventuali interventi degli interessati negli atti formali per l’assunzione delle decisioni, dandone motivazione.

 

ART.  14
PUBBLICITà DEGLI ATTI

  1. Tutti gli atti del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati. La definizione degli atti riservati è stabilita dall’apposito regolamento, come previsto dalla legge vigente.
  2. La segretezza degli atti amministrativi deve essere dichiarata esplicitamente nel momento di assunzione dei medesimi con riferimento alla fattispecie normativa legittimante.
  3. Il Comune istituisce in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale l’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione, a norma delle disposizioni di legge, di regolamento o di Statuto, di atti ed avvisi.

 

ART.  15
DIRITTO D’ACCESSO

  1. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, e di favorire la partecipazione del cittadino.
  2. Il Comune assicura il diritto dei soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi posseduti da esso o da enti ed aziende da esso dipendenti.
  3. Il diritto di accesso può essere escluso, limitato o differito nei soli casi previsti dalla legge.
  4. Il Comune adotta apposito regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto d’accesso da parte dei cittadini e delle modalità di rilascio di copia dei documenti amministrativi di cui ai precedenti commi, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
  5. In applicazione del principio di trasparenza, il Comune riconosce anche il diritto all’accesso civico ai dati e ai documenti da esso detenuti, esercitabile da chiunque con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.
  6. Per garantire il più ampio esercizio del diritto di accesso, anche civico, e di informazione è istituito l’ufficio per le relazioni con il pubblico.

 

ART.  16
PARTECIPAZIONE DEI CONTRIBUENTI

  1. Il Comune, con proprio regolamento, disciplina i diritti dei contribuenti attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:  
  1. assicurare la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative, dei regolamenti comunali, delle relative circolari e risoluzioni interpretative in materia di tributi locali, curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti;
  2. assicurare l’effettiva conoscenza da parte dei contribuenti degli atti loro destinati, garantendo, altresì, il diritto di accesso alla documentazione ed una sollecita risposta alle richieste;
  3. improntare al principio della collaborazione i rapporti tra contribuenti e Amministrazione, riconoscendo meritevoli di tutela, negli errori del contribuente, l’affidamento e la buona fede.

 

CAPO 2 – REFERENDUM

 

ART.  17
PRINCIPI E LIMITI

  1. Su argomenti di esclusiva competenza territoriale, per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e per agevolare il rapporto tra organi elettivi e corpo elettorale è previsto lo strumento del referendum consultivo.
  2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione, e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
  3. Il referendum può essere indetto su tutte le materie di esclusiva competenza comunale con le seguenti esclusioni:
    1. indirizzo politico-amministrativo in materia di tributi locali e di tariffe;
    2. attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
    3. espropriazioni per pubblica utilità;
    4. designazioni e nomine.
  4. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale, o richiesto dal 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell’anno precedente. Le firme, apposte in calce al quesito referendario, dovranno essere debitamente autenticate a sensi di legge.

 

ART.  18
GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ

  1. Sull’ammissibilità del referendum si esprime il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta.
  2. Il giudizio viene espresso previa verifica:
  1. dell’ammissibilità per materia;
  2. del riscontro sulla formulazione del quesito referendario;
  3. della regolarità delle firme dei promotori.
  1. Entro 60 (sessanta) giorni dall’acquisizione del voto di ammissibilità, il Sindaco provvede ad indire il referendum, il quale non potrà aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

 

ART.  19
EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

  1. Il quesito sottoposto al referendum viene dichiarato accolto, nel caso in cui abbiano partecipato al voto la maggioranza degli iscritti alle liste elettorali ed i voti favorevoli siano la maggioranza dei voti validamente espressi.
  2. Per un periodo di almeno tre anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
  3. In caso di esito favorevole, entro 90 (novanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, il Sindaco deve convocare il Consiglio comunale con oggetto l’esito del referendum.

 

ART.  20
REVOCA E SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

  1. Prima dell’indizione del referendum da parte del Sindaco, l’organo competente può accogliere, con provvedimento motivato, l’oggetto del quesito referendario. In questo caso, con lo stesso provvedimento, viene dichiarata la revoca del referendum.
  2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale e durante l’ultimo semestre di durata in carica del Consiglio stesso, i quesiti referendari che nel frattempo abbiano riportato il requisito di ammissibilità restano sospesi fino a 60 (sessanta) giorni successivi all’elezione del Sindaco e della Giunta per permettere l’eventuale adozione del provvedimento di cui al precedente comma. In caso di inerzia, il Sindaco dovrà indire il referendum entro i successivi 30 (trenta) giorni.

 

TITOLO  III – ORGANI  ISTITUZIONALI  DEL  COMUNE

CAPO 1 – IL SINDACO

 

ART.  21
IL SINDACO

  1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune e rappresenta l’Ente e gli interessi generali e diffusi della popolazione.
  2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

 

ART.  22
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

  1. Compete al Sindaco quanto previsto dalla legge e dai relativi regolamenti ed in particolare:
    1. sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti, nonché all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
    2. coordinare lo svolgimento delle funzioni degli assessori, mantenendo l’unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico della Giunta e al conseguimento degli scopi dell’Ente;
    3. convocare i comizi per i referendum consultivi;
    4. indire le conferenze dei servizi per interventi di competenza del Comune e partecipare a quelle indette da altre amministrazioni;
    5. determinare l’importo delle sanzioni amministrative di competenza comunale;
    6. presentare istanze per la concessione dei contributi al Comune da parte dello Stato, della Regione o di altri soggetti;
    7. regolare, a sensi di legge, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti;
    8. nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti o istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
    9. nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs n. 267/2000, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
    10. promuovere la conclusione di accordi di programma;
    11. esercitare le funzioni di ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge;
    12. rappresentare legalmente il Comune anche in giudizio;
    13. concedere il patrocinio del Comune, sentita la Giunta;
    14. stipulare gemellaggi.
  2. Il Sindaco ha il potere:
  1. di stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute di Consiglio, disporre la convocazione del Consiglio Comunale e di presiederlo, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti;
  2. di stabilire gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute della Giunta, disporre la convocazione della Giunta e di presiederla, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti;
  3. di esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalle leggi.

 

ART.  23
VICESINDACO

  1. Il Sindaco, all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vice Sindaco.
  2. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni ai sensi dell’art. 53, comma 2 del D. Lgs. 267/2000. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

 

CAPO 2 – LA GIUNTA COMUNALE

 

ART.  24
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

  1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli assessori, nel numero previsto dalla legge.
  2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, secondo quanto stabilito dalle norme in materia di pari opportunità.
  3. Le cause che impediscono la nomina e quelle di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco non possono far parte della Giunta, né essere nominati rappresentanti del Comune.
  4. Il Sindaco può nominare due assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini italiani in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, che abbiano comprovata competenza ed esperienza tecnica relativamente alle attribuzioni conferite. Gli assessori esterni così nominati partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

 

ART.  25
COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO

  1. Nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti e le eventuali surroghe, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta, contestualmente alla presentazione di una proposta in cui vengono illustrate le linee programmatiche di governo.
  2. Detta proposta, sottoscritta per adesione dagli assessori, deve essere depositata a cura del Sindaco presso l’ufficio del Segretario Comunale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione del Consiglio Comunale fissata per la sua discussione e approvazione.
  3. Ciascun Consigliere può prendere visione ed ottenere copia della proposta di cui ai precedenti commi. La mancata approvazione della proposta di cui ai precedenti commi non equivale a mozione di sfiducia.
  4. Le deliberazioni eventualmente adottate dalla Giunta, prima della comunicazione al Consiglio di cui al comma 1 del presente articolo, devono in ogni caso ritenersi valide ad ogni effetto di legge.

 

ART.  26
DIMISSIONI, DECADENZA, REVOCA

  1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, il quale può rinnovare, con atto confermativo oppure procedendo a modifiche, le singole deleghe già conferite dal Sindaco agli assessori.
  2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si verificano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio con la nomina di un Commissario ai sensi di legge;
  3. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, dandone comunicazione motivata al Consiglio nella prima seduta utile.
  4. In caso di revoca di uno o più assessori, dell’avvio del relativo procedimento dovrà essere data preventiva comunicazione ai soggetti interessati dal provvedimento finale e dovrà essere data altresì comunicazione motivata al Consiglio nella prima seduta utile.

 

ART.  27
MOZIONE DI SFIDUCIA

  1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
  4. La mozione di sfiducia deve essere depositata presso l’ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.
  5. Se la mozione di sfiducia viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

 

ART.  28
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

  1. La Giunta comunale è l’organo di collaborazione del Sindaco per l’attuazione del programma politico-amministrativo e degli indirizzi generali di governo.
  2. Gli assessori svolgono il loro mandato collegialmente.
  3. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l’istruttoria in determinati settori omogenei dell’attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all’organo collegiale. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge. Le delegazioni e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
  4. La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentare in sede di approvazione del rendiconto consuntivo.

 

ART.  29
FUNZIONAMENTO

  1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco. Le riunioni non sono pubbliche.
  2. La Giunta delibera con l’intervento della metà dei membri in carica ed a maggioranza dei votanti, non comprendendo in questi ultimi gli astenuti. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’organo.
  3. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
  4. La Giunta comunale disciplina il proprio funzionamento e in particolare le modalità per l’istruttoria, la presentazione, la discussione e l’approvazione delle proposte di deliberazione.

 

ART.  30
COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  2. La Giunta:
  1. compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;
  2. collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
  3. riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
  1. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

 

CAPO 3 - IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

SEZIONE  1 – DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

ART.  31
IL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo e ne controlla l’attuazione.
  2. La elezione, la composizione, la durata in carica e le funzioni del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
  3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco qualora non si sia provveduto alla elezione del Presidente del Consiglio.
  4. Il Sindaco sostituisce il Presidente eletto in caso di sua assenza, dimissioni, temporaneo impedimento, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

 

ART.  32
LAVORI DEL CONSIGLIO

  1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

-  giuramento del Sindaco;
-  esame della condizione degli eletti ai sensi del Capo II Titolo III D.Lgs n. 267/00;
-  comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
-  eventuale elezione del Presidente del Consiglio.

  1. Il Consiglio comunale deve essere convocato almeno due volte l’anno per l’esame e l’approvazione del rendiconto della gestione, degli equilibri di bilancio, del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, dei piani e dei programmi
  2. Il Consiglio comunale deve essere inoltre riunito entro 20 (venti) giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune ed entro 60 (sessanta) giorni quando vi sia una richiesta popolare di convocazione.
  3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta. Il regolamento può altresì stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.
  4. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è atto del Sindaco, che ne assume la responsabilità politica e giuridica; esso è sempre firmato dal Sindaco, anche quando la convocazione del Consiglio sia curata dal Presidente, a norma degli articoli seguenti. Dovranno essere trattati per primi gli argomenti richiesti da almeno da un quinto dei consiglieri comunali, secondo l’ordine del protocollo. Il Consiglio comunale non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno.
  5. Il regolamento stabilisce le modalità della verbalizzazione delle discussioni e delle votazioni. Le votazioni hanno generalmente luogo con voto palese, tranne i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione a scrutinio segreto.
  6. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte da chi ne assume la presidenza e dal Segretario comunale.

 

ART.  33
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. In caso di nomina del Presidente del Consiglio, questi cura la convocazione del Consiglio Comunale, qualora ne sia fatta richiesta dal Sindaco o da un quinto dei consiglieri. In ogni caso, anche dopo la nomina del Presidente del Consiglio, permane in capo al Sindaco il potere disporre autonomamente la Convocazione del Consiglio Comunale, di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri. Il Consiglio comunale è convocato in via ordinaria o d’urgenza con avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.
  2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la prima riunione. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine è ridotto a 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio presenti.
  3. L’avviso di convocazione con allegato ordine del giorno dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio, affisso diffusamente sul territorio comunale e notificato a ciascun Consigliere a cura del Messo comunale mediante consegna di copia nel domicilio eletto nel territorio comunale o, in caso di mancata elezione di domicilio, presso il Protocollo Comunale, o a mezzo posta elettronica certificata o secondo le modalità previste dal Regolamento. L’avviso di convocazione deve essere consegnato anche all’assessore non Consigliere.
  4. Tutti gli atti e gli incartamenti relativi agli oggetti inseriti nell’ordine del giorno dovranno essere posti in libera visione, in appositi fascicoli, almeno 24 ore prima della discussione consiliare.

 

ART.  34
MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITà DELLE SEDuTE

  1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei membri assegnati.
  2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio può prevedere un numero diverso di membri presenti per la validità delle sedute, prevedendo comunque che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’Ente senza computare a tal fine il Sindaco.
  3. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
  1. coloro che escono dalla sala prima della votazione;
  2. l’assessore esterno scelto fra i cittadini non facente parte del Consiglio.
  1. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini di cui all’articolo 33 del presente Statuto.

 

ART.  35
MAGGIORANZA RICHIESTA PER L’APPROVAZIONE DELLE deliberazioni

  1. Il Consiglio comunale delibera a maggioranza semplice o, quando previsto, qualificata dei votanti. Per determinare la maggioranza non sono computati i voti di astensione.
  2. Nei casi d’urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

 

ART.  36
commissioni consiliari permanenti

  1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno le Commissioni consiliari permanenti in materia di urbanistica e assetto del territorio, bilancio, Regolamenti e Statuti. Il Consiglio può istituire altre commissioni con compiti istruttori e/o consultivi. Tutte le commissioni sono costituite con criterio proporzionale ed avendo cura di assicurare in esse la presenza di tutte le minoranze.
  2. Il regolamento stabilisce il numero dei commissari, le materie di loro competenza, il loro funzionamento, il metodo di elezione e le forme di pubblicità dei lavori.

 

ART.  37
COSTITUZIONE DI commissioni SPECIALI

  1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni di indagine, di controllo, di inchiesta, di studio sull'attività dell'Amministrazione anche temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio. La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
  2. Tali Commissioni possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto di indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva al loro deposito.
  3. Ogni Commissione, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre membri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari. Spetta alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari speciali aventi funzioni di controllo e garanzia.

 

ART.  38
NOMINE E DESIGNAZIONI

  1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni, aziende speciali, consorzi e società di capitali
  2. Deve essere assicurata la rappresentanza delle opposizioni negli organismi istituzionali composti da consiglieri comunali.

 

ART.  39
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e delle Commissioni e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

 

SEZIONE 2 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 

ART.  40
ELEZIONE E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

  1. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio comunale tra i consiglieri.
  2. Le modalità di elezione e revoca del Presidente sono disciplinate dal regolamento.
  3. Il Presidente del Consiglio, dal momento della proclamazione, assume la presidenza dell’assemblea.
  4. Il Presidente del Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
  5. Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono presentate al Consiglio e fatte pervenire al protocollo del Comune; esse sono irrevocabili e comportano la cessazione immediata dalla carica.

 

ART.  41
COMPITI E POTERI NEI RAPPORTI CON I CONSIGLIERI

  1. Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio Comunale e ne coordina i lavori, come specificato nel regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
  2. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale nel rispetto delle disposizioni dell’art. 33 comma 1 del presente Statuto; in tal caso, egli assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio, osservando, in particolare, le disposizioni dell’art. 33 comma 4 del presente Statuto.

 

SEZIONE  3 – I CONSIGLIERI COMUNALI

 

ART.  42
I DOVERI DEL CONSIGLIERE

  1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intera collettività comunale senza vincolo di mandato e ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell’intera comunità locale.
  2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
  3. I consiglieri Comunali che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio o delle Commissioni permanenti delle quali fanno parte sono dichiarati decaduti. Sono altresì dichiarati decaduti nel caso in cui il Consiglio o la Commissione non ritenga fondate e motivate le giustificazioni addotte.

 

ART.  43
POTERI DEL CONSIGLIERE

  1. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e da quelli delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato.
  2. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari con obbligo, qualora le stesse comportino spese, di indicare i mezzi per farvi fronte e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, nonché ogni altra istanza sull’operato del Sindaco, della Giunta o di altri consiglieri.
  3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai Consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
  4. Il Consigliere, nei casi specificatamente indicati dalla legge, è tenuto al segreto d’ufficio.

 

ART.  44
DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

  1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato di data non anteriore a cinque giorni.
  2. Le dimissioni sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo entro e non oltre il termine di 10 giorni.
  3. Nelle ipotesi di attivazione della procedura di surroga, qualora il primo dei non eletti manifesti per iscritto la volontà di non accettare la nomina a Consigliere, si procederà alla surroga del consigliere dimissionario con il secondo dei non eletti o con i successivi.
  4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 D.Lgs n. 267/00.

 

ART.  45
CONSIGLIERE INCARICATO – CONSIGLIERE ANZIANO

  1. Il Sindaco può affidare a singoli consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate. In tale evenienza:
  1. gli incarichi sono speciali, limitati nel tempo e nell’oggetto e non comportano alcun onere finanziario per l’Ente.
  2. la nomina deve essere comunicata al Consiglio Comunale.
  3. il Consigliere Incaricato può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Comunale nelle quali si discutono temi attinenti al Suo incarico.
  4. la struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione nell’espletamento del proprio incarico.
  5. il Consigliere incaricato non ha poteri di firma, non rappresenta e non può impegnare l’Amministrazione all’esterno.
  1. In tutti i casi in cui disposizioni di legge o regolamento riconoscono poteri e funzioni al Consigliere anziano, per tale si intende colui che ha ottenuto la più alta cifra elettorale individuale, ad eccezione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco e, a parità di voti, il più anziano di età. In caso di sua assenza o impedimento, è Consigliere anziano colui che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

 

ART.  46
GRUPPI CONSILIARI

  1. I membri del Consiglio si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento ed individuano il loro capogruppo.
  2. Il regolamento disciplina le funzioni e le modalità di funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo, nonché la disponibilità di idonee strutture che il Comune fornisce, tenendo presenti le esigenze e la consistenza numerica di ciascun gruppo.

 

TITOLO  IV – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

 

CAPO 1 – ORGANI AMMINISTRATIVI E LORO FUNZIONAMENTO

 

ART.  47
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

  1. L’attività gestionale dell’Ente che non rientra nelle funzioni del Segretario comunale, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata ai sensi dell’articolo 107 D.lgs n. 267/00 ai dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle deliberazioni della Giunta e delle direttive del Segretario comunale.

 

ART.  48
ATTRIBUZIONI GESTIONALI DEL SEGRETARIO COMUNALE

  1. Il comune ha un Segretario.
  2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
  3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi.
  4. Il Segretario inoltre:
    1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
    2. esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
    3. roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
    4. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
  5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
  6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dalla legge dello Stato.

 

ART.  49
VICESEGRETARIO

  1. Il Comune può avere un Vice-Segretario nominato dal Sindaco, sentito il Segretario.
  2. Il Vice-Segretario, responsabile apicale di ufficio o servizio incaricato di posizione organizzativa in possesso del titolo di studio per l’accesso alla carriera di Segretario comunale, ha il compito di coadiuvare il Segretario nonché di sostituirlo per tutte le funzioni ad esso spettanti in caso di vacanza del posto, assenza o impedimento.

 

ART.  50
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI

  1. L’Amministrazione del Comune si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
  1. organizzazione del lavoro per obiettivi e programmi;
  2. analisi ed individuazioni della produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
  3. individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  4. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
  1. Allo scopo di favorire la più ampia e consapevole partecipazione al miglioramento dell’efficienza dell’apparato e dei servizi comunali, viene assicurato alle organizzazioni sindacali il diritto di informazione e di consultazione su tutte le materie riguardanti il personale dipendente.
  2. Un apposito regolamento, deliberato dalla Giunta comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, individua forme e modalità di organizzazione degli uffici e dei servizi.

 

ART.  51
PERSONALE

  1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.
  2. La disciplina del personale è riservata agli atti di gestione che danno esecuzione alle leggi, allo Statuto e alla contrattazione collettiva, anche decentrata.
  3. Il regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi disciplina in particolare:
    1. la struttura organizzativo-funzionale;
    2. la dotazione organica;
    3. le modalità di assunzione e di cessazione del servizio.

 

ART.  52
INCARICHI A CONTRATTO

  1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato. L’incarico a tempo determinato può riguardare anche la responsabilità di più uffici o servizi assegnati alla stessa persona.
  2. L’incarico a contratto è disciplinato dall’articolo 110 D.lgs n. 267/00 e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

 

CAPO 2 – SERVIZI

 

ART.  53
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

  1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplificazione delle procedure.
  2. Gli organi istituzionali ed amministrativi del Comune sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi di legge.
  3. Il Comune nell’ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

 

ART.  54
SERVIZI PUBBLICI

  1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.
  2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l’attività degli uffici comunali. I servizi di ogni tipo sono prodotti ed erogati da organismi comunali, da consorzi, da società in partecipazione, da soggetti privati. A tal fine il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, aziende speciali, consorzi e società di capitali. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune in seno alle istituzioni, aziende speciali, consorzi e società di capitali.

 

ART.  55
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

  1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo Statuto.
  2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale.
  3. Organi dell’azienda e della istituzione sono:
  1. il Consiglio di Amministrazione. Le nomine dei componenti il Cda debbono essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Con le medesime modalità il Sindaco procede alla surroga degli amministratori entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla vacanza.
  2. il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno.
  1. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
  2. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

 

TITOLO  V – ORDINAMENTO FINANZIARIO

 

ART.  56
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

  1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato ed è stabilito dalle disposizioni di principio di cui al D.lgs n. 267/00 in materia di programmazione, gestione e rendicontazione.
  2. La legge dello Stato riconosce al Comune autonomia finanziaria e potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, nei limiti di quanto disposto dal D.lgs n. 267/00.
  3. Il Comune attua i principi stabiliti dal D.lgs n. 267/00 tramite un apposito regolamento di contabilità e li adegua alle proprie modalità organizzative, ferme restando comunque le norme che il D.lgs n. 267/00 pone quali limiti inderogabili alla autonomia dell’Ente.

 

ART.  57
CONTROLLO DI GESTIONE

  1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta gestione delle risorse, l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa, il Comune fa applicazione dell’istituto del controllo di gestione secondo quanto disposto dalla legge, dal D.lgs n. 267/00 e dal regolamento di contabilità.

 

ART.  58
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

  1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un organo di revisione. La nomina dell’organo di revisione avviene con le modalità di cui all’art. 16 comma 25 del DL 13 agosto 2011 n. 138 convertito in L. 14 settembre 2011 n. 148. A tal fine il Responsabile del servizio finanziario provvede ad informare il Prefetto della scadenza dell’organo di Revisione o delle dimissioni o cessazione dell’incarico nei limiti di legge. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina.
  2. Per quanto non previsto da questo statuto si rimanda alle disposizioni previste dalla vigente normativa.

 

TITOLO  VI - FUNZIONE NORMATIVA

 

ART.  59
REGOLAMENTI

  1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge dello Stato e dal presente Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.
  2. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta ai consiglieri comunali, alla Giunta comunale ed ai cittadini ai sensi del presente Statuto.
  3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs n. 267/00, fatta salva la competenza della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio in materia di regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

 

ART.  60
REVISIONE DELLO STATUTO

  1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all’articolo 6 del D.lgs n. 267/00.

 

TITOLO  VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

ART.  61
NORMA TRANSITORIA

  1. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

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