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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Ordinanza n. 1 del 29 giugno 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 04/06/2014 - Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 - Individuazione di nuovi criteri di priorità per l'individuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
Considerato per quanto riguarda le risorse finanziarie che:
Premesso inoltre che con successive Ordinanze commissariali si è provveduto a ripartire le risorse finanziarie assegnate alla Regione del Veneto come di seguito:
Premesso in particolare che le Ordinanze commissariali n. 4 del 12 agosto 2014 e n. 4 del 22 dicembre 2017 hanno individuato, in attuazione dell’articolo 5 dell’Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici, impegnandone le relative risorse finanziarie delegando le funzioni per la loro realizzazione a Province e Comuni;
Considerato che in applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 74/2012 è stata valutata la differente tipologia e natura di evento calamitoso rispetto agli eventi sismici che hanno colpito il Veneto nel mese di maggio 2012 e pertanto l’art. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 ha approvato il seguente ordine di priorità e i sotto riportati criteri di finanziamento degli interventi:
Considerato che, risultano attualmente integralmente finanziati gli interventi di cui all’art. 2 lettere da a) a c) dell’Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
Considerato che, in considerazione del tempo decorso, non risulta più attuale l’applicazione in concreto del limite temporale stabilito per la cantierabilità degli interventi, giustificato da esigenze di celerità ed urgenza, di cui al punto d) dell’art 2 dell’Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, con specifico riferimento al termine di 3 mesi dalla pubblicazione della relativa Ordinanza di finanziamento, per l’avvio, anche per stralci funzionali, dei lavori finanziabili con il solo riferimento agli interventi segnalati dalle allora Sezioni regionali dei Bacini Idrografici;
Considerato che l’art. 6 dell’Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 ha rinviato a successivi singoli provvedimenti, e nei limiti delle residue risorse finanziarie che si renderanno disponibili, l’individuazione degli interventi di riparazione e di ripristino della funzionalità degli immobili e delle infrastrutture di cui alle lett. e), f), g) e h);
Considerato che l’art. 9 dell’Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 ha assegnato al Commissario delegato
la facoltà di determinare con propri provvedimenti, qualora la disponibilità economica risulti insufficiente a garantire l’integrale copertura finanziaria delle fattispecie previste e fermo il rispetto delle percentuali di assegnazione di risorse, specifici criteri di individuazione degli interventi che, per funzione o natura, richiedano una realizzazione prioritaria.
Dato atto che, in considerazione dell’avanzamento dei lavori e della presenza di economie a seguito del completamento di alcune opere finanziate, è opportuno, al raggiungimento di una disponibilità pari o superiore ad 1 milione di euro, individuare un intervento, anche non immediatamente cantierabile, che soddisfi alle necessità dei territori colpiti, sia esso ricompreso nella rete idraulica principale o minore;
Ritenuto pertanto, in considerazione della esiguità delle risorse a fronte delle segnalazioni complessive di danno di cui ai punti d, e, f e g dell’art. 2 della citta OC 3/2014, di limitare l’utilizzo delle predette risorse alla realizzazione delle opere urgenti di difesa marittima e/o idraulica, ricompresi nella ricognizione delle competenti Unità Operative del Genio Civile oppure dei Consorzi di Bonifica per interventi di rilevanza regionale da realizzare, sulla rete idraulica sia principale che minore, anche per stralci funzionali che siano ritenute prioritarie, a parità di risorse investite in relazione al rischio concreto da prevenire e dei risultati attesi da conseguire. Tale priorità dovrà essere adeguatamente motivata anche con metodo comparativo.
Per l’individuazione di tale priorità il Commissario si avvale della Direzione Regionale Operativa istituzionalmente preposta all’esecuzione degli interventi di difesa idraulica sul territorio regionale.
Visti:
DISPONE
art. 1 (VALORE DELLE PREMESSE)
art. 2 (INDIVIDUAZIONE DI NUOVI CRITERI DI PRIORITÀ PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI)
art. 3 (Presa d’atto delle precedenti ordinanze commissariali)
Art. 4 (Norma di rinvio)
Art. 5 (Pubblicazione)
Il Commissario delegato F.to Dott. Luca Zaia
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