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Bur n. 66 del 06 luglio 2018


Materia: Statuti

COMUNE DI BORGO VENETO (PADOVA)

Deliberazione n. 1 del 26 febbraio 2018

Statuto Comunale - Presa D'Atto.

Approvato con delibere di Consiglio Comunale del Comune di SALETTO n. 4 del 14.02.2018, del Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE n. 13 del 16.02.2018 e del Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO n. 1 del 16.02.2018.

INDICE

PREMESSA

  • Origine del Comune di Borgo Veneto

  • Cenni Storici

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I – IDENTITA' DEL COMUNE

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica Art. 2 – Territorio, stemma, gonfalone

Art. 3 – Finalità

Art. 4 –Programmazione e cooperazione

Art. 5 –Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 6 – Albo Comunale

CAPO II – L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 7 – L’autonomia

Art. 8 – Lo Statuto

Art. 9 – I Regolamenti comunali

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - INDIVIDUAZIONE

Art. 10 – Organi di governo

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 – Ruolo e funzioni generali

Art. 12 – Competenze e attribuzioni

Art. 13 – Prima adunanza

Art. 14 – Norme generali di funzionamento

Art. 15 – Regolamento interno

Art. 16 – Linee programmatiche di mandato

Art. 17 – Il Consigliere Comunale

Art. 18 – Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 19 – Gruppi consiliari

Art. 20 – Commissioni consiliari

Art. 21 – Commissioni di garanzia e/o controllo

Art. 22 – Commissioni di indagine

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23 – Composizione e nomina

Art. 24 – Ruolo e competenze generali

Art. 25 – Organizzazione

Art. 26 – Funzionamento

Art. 27 – Mozione di sfiducia

Art. 28 – Revoca, dimissioni e cessazione degli assessori

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 29 – Ruolo e funzioni

Art. 30 – Deleghe del Sindaco

Art. 30 bis– IL Prosindaco

Art. 31 – Rappresentanza e coordinamento

Art. 32 – Il Vicesindaco

Art. 33 – Dimissioni e cessazione del Sindaco

TITOLO III - FORME DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - MUNICIPI

Art. 34 – Istituzione dei Municipi

Art. 35 – Funzioni

CAPO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 36 – Principi fondamentali

Art. 37 – Volontariato e libere forme associative

Art. 38 – Consultazioni

Art. 39 – Istanze, petizioni e proposte

Art. 40 – Referendum consultivo

Art. 41 – Accesso agli atti

Art. 42 – Pubblicità degli atti e delle informazioni

CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 43 – Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 44 – Conclusione del procedimento

Art. 45 – Responsabilità del procedimento

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

Art. 46 – Principi

Art. 47 – Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 48 – Regolamento di organizzazione e funzionamento

Art. 49 – Gestione delle risorse umane

Art. 50 – Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

Art. 51 – Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 52 – Collaborazioni esterne

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 53 – Segretario comunale

Art. 54 – Funzioni del Segretario

Art. 55 – Vicesegretario

CAPO IV - LA RESPONSABILITA'

Art. 56 – Responsabilità verso il Comune

Art. 57 – Responsabilità verso terzi

Art. 58 – Responsabilità dei contabili

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 59 – Principi

Art. 60 – Organizzazione e gestione

Art. 61 – Costituzione e partecipazione ad enti e società

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE

Art. 62 – Convenzioni

Art. 63 – Accordi di programma

Art. 64 – Forme di aggregazione con Comuni contermini

TITOLO VII – FINANZA e CONTABILITA’

Art. 65 – Ordinamento

Art. 66 – Risorse per la gestione corrente

Art. 67 – Risorse per gli investimenti

Art. 68 – Amministrazione dei beni comunali

Art. 69 – Bilancio comunale

Art. 70 – Rendiconto della gestione

Art. 71 – Attività contrattuale

Art. 72 – Revisore dei conti

Art. 73– Controlli interni

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74 – Entrata in vigore dello Statuto

Art. 75 – Disposizioni di coordinamento

Art. 76 – Disposizioni transitorie

PREMESSA

Origine del Comune di Borgo Veneto

Già agli inizi del 2000, si era manifestata fra gli amministratori dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d’Adige Megliadino San Vitale e Megliadino San Fidenzio, una prima espressione di sensibilità rispetto ad un problema di crescente dimensione, rappresentato dalla sproporzione evidenziatasi fra le funzioni da assolvere e la dotazione di risorse sia umane che finanziarie.

Da queste considerazioni nasceva la volontà di addivenire, nell’anno 2001, all’Unione Megliadina, al fine di realizzare una più organica e razionale gestione delle risorse umane e finanziarie.

Terminata dopo diciassette anni l’esperienza dell’Unione Megliadina le quattro amministrazioni hanno ritenuto di essere pronte al passo ulteriore della fusione, con la certezza di creare maggiore efficienza e miglioramento nell’erogazione dei servizi al cittadino, tenendo ben presente che nella storia stessa del loro territorio da sempre si sono avuti momenti di confluenza tra le nostre popolazioni che hanno portato alla nascita:

dell'Istituto Scolastico Comprensivo, che raggruppa le scuole materne, elementari e medie dei quattro comuni, dell'unità pastorale, che comprende le sette parrocchie presenti nei quattro centri e nelle frazioni di Prà di Botte, Dossi e Taglie,

dell’associazione Calcio fondata nel 2005, nata dalla fusione delle società calcistiche dei quattro comuni,

dell’associazione Volley, che promuove la pallavolo femminile nei quattro Comuni,

delle sezioni comunali del Palio del Montagnanese con i relativi Gruppi Storici Musici e Sbandieratori.

Il percorso che ha portato alla fusione è partito da vari incontri con i cittadini nella primavera del 2017 con contestuale sottoposizione di un questionario rivolto a tutti i cittadini che ha dato il seguente risultato: complessivamente si è espresso favorevolmente alla fusione l'87,2% dei cittadini. I voti sono stati calcolati ponderando le schede per il numero dei componenti che hanno diritto al voto in un nucleo familiare.

In dettaglio, Megliadino San Fidenzio 367 voti favorevoli alla fusione (83,8%) su un totale di 438 voti; Megliadino San Vitale 284 (79,8%) su un totale di 356; Saletto 527 voti favorevoli su 574 totali; Santa Margherita d'Adige 396 “sì” (90,8%) su un totale di 436.

Nei questionari diffusi alla cittadinanza era data anche la possibilità di scegliere il nome del futuro Comune: Atesia, Borgo Veneto, Fiumana o Quattroville.

Il nome più gettonato è stato Quattroville, con il 37% delle preferenze. A seguire Borgo Veneto (30,7%), Atesia (13%) e Fiumana (4%).

I Consigli Comunali di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Saletto e Santa Margherita D'Adige, valutate le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche, hanno deciso di avviare tutte le procedure burocratiche ed amministrative per ottenere la fusione in un unico ente. Alla luce della normativa regionale, i Sindaci dei Comuni di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Saletto e Santa Margherita D 'Adige della Provincia di Padova, con lettera prot. n. 4440 del 29.06.2017, firmata congiuntamente, hanno chiesto alla Giunta Regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei Comuni suddetti, e costituzione del nuovo Comune denominato "Quattroville ", trasmettendo le seguenti deliberazioni:

Deliberazione del Consiglio Comunale di Saletto n. 23 del 21 giugno 2017; Deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Margherita D 'Adige n. 15 del 21 giugno 2017; Deliberazione del Consiglio Comunale di Megliadino San Fidenzio n. 7 del 26 giugno 2017; Deliberazione del Consiglio Comunale di Megliadino San Vitale n. 8 del 21 giugno 2017.

Con provvedimento n. 149 del 10.10.2017, il Consiglio Regionale ha deliberato di ritenere meritevole, ai fini della prosecuzione dell’iter legislativo, il progetto di legge

n. 2 8 2 concernente la “Istituzione del nuovo Comune di “Quattroville” mediante fusione dei Comuni di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Saletto e Santa Margherita D'Adige della Provincia di Padova. La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1649 del 17.10.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto provvedeva ad indire il referendum consultivo sul progetto di legge

n. 282 concernente l’Istituzione del nuovo Comune denominato “Quattroville” mediante fusione dei Comuni di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Saletto e Santa Margherita D'Adige della Provincia di Padova, il quale si è tenuto domenica 17.12.2017 dalle ore 07.00 alle ore 22.00 con il seguente esito:

 

Comune di Saletto

Comune di S. Margherita d'Adige

Comune di Megliadino San Fidenzio

Comune di Megliadino San Vitale

Totale

Elettori aventi diritto al voto

n. 2521

n. 2030

n. 1730

n. 1633

n. 7914

Votanti

n. 961

n. 693

n. 659

n. 841

n. 3154

Voti validamente espressi

n. 953

n. 690

n. 657

n. 837

n. 3137

Voti favorevoli

n. 800

n. 538

n. 508

n. 318

n. 2164

Voti contrari

n. 153

n. 152

n. 149

n. 519

n. 973


Il 31 gennaio 2018 la Prima commissione permanente del Consiglio Regionale del Veneto, dopo aver valutato le risultanze del referendum ha dato il via libera al progetto di legge n. 282, relativo all’istituzione del nuovo Comune con la fusione dei soli Comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige con il nuovo nome “Borgo Veneto” proposto dalle Amministrazioni Comunali.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 2 8 2 del 0 6 .02.2018, istituiva formalmente il Comune di " Borgo Veneto " mediante fusione dei Comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige della Provincia di Padova e dava in tal modo avvio alla gestione della nuova entità territoriale.

Cenni storici

Megliadino S. Fidenzio, Saletto e S. Margherita d'Adige sono tre piccoli Comuni di dimensioni territoriali e demografiche omogenee dell’area del Montagnanese, posti a brevissima distanza l'uno dall'altro.

Saletto e Megliadino S. Fidenzio si collocano lungo la SR 10 che collega Este a Montagnana, il principale asse di collegamento est-ovest.

S. Margherita d 'Adige si colloca nei pressi del casello autostradale dell'A31, principale asse di comunicazione nord-sud.

I tre Comuni sono collegati fra loro da una fitta viabilità provinciale e comunale. I centri dei tre Comuni individuano un triangolo i cui lati sono di poco più di 2 km: il centro di Megliadino San Fidenzio dista da Saletto 1,5 km il centro di Saletto dista da Santa Margherita d'Adige 2,3 km; il centro di Megliadino San Fidenzio dista da Santa Margherita d’Adige 3,0 km. A causa della medesima conformazione morfologica ed orografica, da sempre i tre Comuni hanno avuto uno sviluppo parallelo ed un identico sistema sociale ed economico.

In questa sezione vengono illustrate le ragioni storiche e geografiche a fondamento della fusione fra Megliadino S. Fidenzio, Saletto e S. Margherita d 'Adige, tre comuni del Montagnanese, mandamento storico dell'area sud occidentale della provincia di Padova. Vediamo alcuni cenni storici sui tre Comuni e sui rapporti che sono intercorsi fra di essi.

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

Le origini di questo paese si perdono nella notte dei tempi. Recenti scavi archeologici hanno riportato alla luce un villaggio paleoveneto del VI secolo a.C. con annessa necropoli. Significativa la scoperta di un cimitero della civiltà celtica e l’individuazione dei resti di numerose ville rustiche romane. Lungo la strada secondaria che porta a Montagnana è venuto alla luce un ricco insediamento di epoca longobarda. L'abbondanza di questi ritrovamenti è dovuta alla felice posizione geografica del paese, bagnato anticamente dal fiume Adige (fino al 589 d.C.) e attraversato dall'antica strada romana "Emilia Altinate” che con una sua pietra miliare (cippo iscritto, posto sul ciglio stradale, utilizzato per scandire le distanze lungo le vie pubbliche romane) dà origine al toponimo Megliadino. Il 18 marzo 981 Gauslino, durante la visita pastorale, dedicò a S. Fidenzio la Chiesa che prima era intitolata a

S. Tommaso, facendone il principale centro religioso del Montagnanese. In questo modo riaffermò il dominio di Padova sul nostro territorio, contro le mire espansionistiche della diocesi di Verona. Nel XIII secolo la chiesa, in seguito ad una ristrutturazione, prende la sua caratteristica impronta romanica: un edificio a tre navate con il campanile posto davanti alla facciata della chiesa. Questa grande torre con cuspide a forma di cono era unita ad essa da un camminamento lungo 5 metri, sorretto da due colonne.

SALETTO

La storia più antica di Saletto, il cui nome deriva probabilmente dal latino SALICETUM, luogo ricco di salici, risale sicuramente all'età romana. Lo documentano i numerosi rinvenimenti di materiali e lapidi che si trovano ora nel Museo Nazionale Atestino. Un particolare rilievo merita quella rinvenuta nel 1907 riferita a lavori d'arginatura eseguiti dai coloni romani qui insediati dopo la battaglia d'Azio (31 a.C.). Intorno al 1200 Saletto passa sotto il controllo della potente famiglia padovana dei Capodivacca, d'origine Lombarda, qui giunta intorno al 1018, che vi edificò un castello, per contrastare la potenza e le mire espansionistiche dei conti Megliadini, che vedevano il loro territorio esteso fino all'attuale Badia Polesine. Nonostante la fortificazione, Saletto è saccheggiata più volte dagli Scaligeri negli anni 1312-1313, seguendo le vicende di tutto il Montagnanese. Quando nel 1405 passa sotto il dominio Veneziano, il paese si sposta dal nucleo originale di S. Silvestro, nell'attuale sito intorno ad un ospizio per viandanti, il cui oratorio, dedicato a S. Lorenzo, diventa nel 1490 chiesa parrocchiale, soppiantando S. Silvestro. Sempre in quell'anno si fonde come Megliadino S. Fidenzio e S. Vitale a Montagnana, entrando così a far parte della Magnifica Comunità. Nel XVI secolo conosce un momento di splendore prima del!' insediamento di potenti famiglie veneziane e poi per l 'arrivo del cardinale Francesco Pisani (nel 1495) allontanato da Bisanzio ad opera dei Turchi, che resta a Saletto per oltre 50 anni, sviluppandola con innumerevoli iniziative.

SANTA MARGHERITA D 'ADIGE

Santa Margherita d 'Adige prende il nome da S. Margherita Vergine e Martire vissuta nel III sec. d.C. ad Antiochia, il cui culto venne diffuso in occidente nei secoli XII e XIII e alla quale, fin dall'inizio, fu dedicata la chiesa del paese. L 'appellativo "d'Adige " ricorda, invece, che in antico il grande fiume attraversava tutta la zona fino allo sconvolgimento del 589, ricordato dallo storico dei Longobardi Paolo Diacono, quando l 'Adige attraverso la Rotta della Cucca, nei pressi di Albaredo, invase le campagne e cambiò completamente percorso spostandosi più a sud nel letto attuale e lasciando la maggior parte del territorio montagnanese invaso da paludi e acquitrini, la cui bonifica richiese interi secoli di lavoro e si concluse qualche decina di anni fa. I primi documenti scritti che parlano di S. Margherita risalgono alla prima metà del XIII secolo, ma molti reperti archeologici del primo secolo d.C. attestano l 'esistenza di un villaggio in epoca romana. Nel 1260, cioè all'epoca della sconfitta e della morte di Ezzelino da Romano, S. Margherita diventa un Comune autonomo con proprio Sindaco e propria magistratura. Come tutto il resto del Montagnanese passa sotto il dominio di Padova, dei Carraresi e poi, infine, della Repubblica di S. Marco nel1405. Infine, l’archivio parrocchiale riporta nei propri registri l’elenco dei parroci a partire dal 1628.
 

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I - IDENTITA' DEL COMUNE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1.   La Comunità di Borgo Veneto, ordinata in Comune con Legge Regionale del Veneto n. 282 del 06.02.2018 Comune di Borgo Veneto per curare e rappresentare al meglio gli interessi della propria comunità, è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal presente Statuto.

2.   Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché, autonomia impositiva e finanziaria, nell’ambito delle previsioni dello Statuto e dei Regolamenti, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

3.   Gli organi del Comune, nel rispetto dell’ordinamento giuridico, garantiscono ai cittadini della Comunità l’effettiva partecipazione, libera e democratica, all’attività politico- amministrativa del Comune.

4.   I principi fondamentali dettati dallo Statuto e dalla Legge sono attuati con Regolamenti.

ART. 2 - TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE

1.   Il territorio del Comune di Borgo Veneto ha una superficie di 38,98 Kmq e confina con quello dei Comuni di Montagnana, Piacenza d’Adige, Noventa Vicentina, Ospedaletto Euganeo, Casale di Scodosia, Ponso, Megliadino San Vitale.

2.   Il Comune di Borgo Veneto è suddiviso nelle seguenti località: Megliadino San Fidenzio, Saletto, Santa Margherita D'Adige, Taglie, Prà di Botte, Dossi.

3.   Agli abitanti di ognuna delle località situate sul territorio sono assicurate condizioni di parità tra loro e la partecipazione alle scelte del Comune.

4.   La sede comunale è ubicata nel palazzo civico sito in Via Roma, n. 67 in località Saletto.

5.   Presso le sedi dei precedenti comuni di Megliadino San Fidenzio, e Santa Margherita D'Adige sarà istituita una sede secondaria o decentrata degli uffici comunali.

6.   Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio può disporre le proprie riunioni anche in luoghi diversi dalla sede comunale, nell’ambito territoriale del Comune e attraverso un’adeguata pubblicizzazione.

7.   Le modifiche delle denominazioni delle frazioni o della sede comunale possono essere disposte dal Consiglio, previa consultazione popolare a mezzo referendum indetto dalla Regione.

8.   Il Comune di Borgo Veneto avrà uno stemma così descritto: uno scudo con all’interno i tre stemmi degli ex Comuni così ripartiti: al centro in alto Saletto, a sinistra in basso Megliadino San Fidenzio, a destra in basso Santa Margherita d’Adige. Sopra lo scudo, racchiuso da un ramo di quercia e da un ramo d’ulivo, una corona muraria simbolo dell’unificazione dei tre Comuni.
Nelle cerimonie, fino alla concessione dello stemma e gonfalone ufficiale, il Comune di Borgo Veneto potrà utilizzare ancora i vecchi gonfaloni dei Comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige, mentre negli atti del Comune non viene indicato alcun stemma.

9.   E’ vietato l’uso e la riproduzione dei simboli sopradescritti per fini non istituzionali se non a fronte di apposita autorizzazione.

ART. 3 - FINALITA'

1.   Il Comune di Borgo Veneto promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai principi, ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2.   Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, delle forze sociali ed economiche all’amministrazione.

3.   Il Comune riconosce il proprio territorio ed il proprio patrimonio storico-artistico- culturale come l’ambito geografico, fisico, sociale e biologico affidato alla comunità che lo tutela come fondamento del benessere proprio e delle generazioni future. Persegue la tutela dell’ambiente, quale risorsa da salvaguardare e valorizzare, promuove l’azione del sistema regionale delle aree protette; tende a ridurre le fonti inquinanti ed opera per mantenere il suo territorio libero da discariche, inceneritori, impianti di termovalorizzazione, impianti e siti nucleari.

Il Comune pertanto:

a)   Si oppone all’uso e al consumo indiscriminato dell’acqua, delle risorse naturali e del suolo privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.

b)   Si impegna al rispetto della biodiversità, alla salvaguardia della salubrità dell’aria, degli ecosistemi e della biosfera.

c)   Si impegna alla definizione di un piano di risparmio energetico, di creazione e di utilizzo di fonti di energie rinnovabili.

d)   Favorisce la fruibilità del territorio nel rispetto della natura e delle regole finalizzate alla salvaguardia dello stesso.

e)   Si impegna, in collaborazione con le strutture sanitarie, a prevenire il rischio sanitario e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la lotta contro l’alcolismo, il tabagismo, la diffusione delle droghe e delle ludopatie.

f)   Sensibilizza l’opinione pubblica al rispetto e alla tutela degli animali e promuove ogni forma di assistenza per i problemi legati all’abbandono e al randagismo.

A tal fine, il Comune si impegna a coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nelle scelte che riguardano la qualità della vita.

4.   In particolare, il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

a)   affermazione dei valori della persona, della famiglia, dell’istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata, considerando come obiettivo prioritario l’elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente;

b)   Le politiche di mantenimento e sviluppo delle attività sociali, scolastiche e di servizi commerciali, dovranno essere volte a valorizzare l’intero territorio del nuovo comune, senza creare depauperamento dei singoli territori afferenti agli ex Comuni.

c)   superamento della soglia di povertà, degli squilibri sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

d)   promozione dell’attività sportiva, assicurando l’accesso agli impianti   Comunali a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società

Sportive, a promuovere l’educazione motoria e a favorire la pratica sportiva in ogni Fascia d’età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione;

e)   sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, oltre che di sviluppo delle relazioni personali anche attraverso l’attività delle organizzazioni di volontariato;

f)   dare rilievo istituzionale alla rete della cittadinanza attiva e alle forme di relazione e di collegamento tra questa e gli organi della democrazia rappresentativa, garantendo la consultazione, l'informazione e l'accesso agli atti, nonché al controllo e alla gestione dei servizi pubblici da parte dei cittadini singoli o associati;

g)   assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché una organizzazione della struttura comunale diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia ed economicità, l'efficienza degli uffici e dei servizi, individuando le responsabilità degli organi e del personale;

h)   promuovere la solidarietà della comunità locale, favorendo l'espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nel territorio;

i)   operare per l’attuazione di un efficiente ed integrato sistema di sicurezza e assistenza sociale, nonché di tutela attiva delle persone in situazioni di dis agio fisico, psichico ed ec onom ic o , al f ine del loro superamento, anche favorendo e sostenendo le associazioni di volontariato;

l)   promuovere la funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

m)   promuovere le attività ed i prodotti tipici locali ed il rilancio del turismo, collegato alla valorizzazione della produzione artigianale ed alla promozione d e i prodotti agricoli locali, nonché alla fruizione del patrimonio artistico e culturale della zona;

n)   riconoscere la cultura quale patrimonio inalienabile dei cittadini, in quanto valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione, concorrendo a rimuovere le cause che possono ostacolare il diffondersi della cultura ed adottando misure atte a garantire la possibilità per tutti i giovani di accesso alla scuola di ogni ordine e grado;

o)   assumere la promozione del rapporto tra famiglia e territorio, quale valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell’amministrazione, indirizzando i servizi comunali al rispetto dei valori sociali e morali propri dell’istituzione familiare;

p)   superare ogni discriminazione sulle persone, riconoscendo e tutelando anche le forme di convivenza diverse dal matrimonio;

q)   adottare le misure necessarie per conservare, difendere ed assicurare un appropriato utilizzo del territorio e dell’ambiente, attuando i piani per la difesa dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento;

r)   promuovere, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, la tutela e lo sviluppo delle tradizioni locali e del patrimonio paesaggistico, culturale, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività;

s)   partecipare alle iniziative, nell'ambito dell’Unione Europea e in quello internazionale, per lo sviluppo di forme di cooperazione, di scambi e di rapporti con comunità locali ed enti territoriali di altri paesi, improntati all'affermazione dei valori della pace, della libertà e della democrazia.

t)   soddisfacimento dei bisogni della comunità e in particolare dei giovani, degli anziani, dei disabili e dei più deboli;

5.   Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

6.   Le politiche migratorie dovranno essere volte alla gestione uniforme del territorio, evitando le concentrazioni a scapito di alcune località rispetto ad altre.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1.   Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2.   Nel nuovo Comune dovranno essere messe in atto misure compensative in relazione alle differenziazioni fiscali di partenza. Utilizzando il primo quinquennio come periodo utile e previsto per legge, in maniera graduale si arriverà ad uniformare le aliquote fiscali, andando a compensare tale vantaggio per i cittadini degli ex Comuni caratterizzati da maggiore pressione tributaria pro capite nel 2017, con opere pubbliche di valore almeno equivalente da effettuarsi nei Comuni originari caratterizzati da minore pressione tributaria. Contestualmente nel nuovo Comune dovranno essere gradualmente uniformate al ribasso le tariffe a domanda individuale.

3.   Il Comune promuove con forme idonee, la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione, per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile.

4.   Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi anche dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5.   Con i Comuni delle aree territorialmente contigue, il Comune promuove le più ampie forme di collaborazione e cooperazione, per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovracomunale e pluricomunale.

6.   I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati al principio di cooperazione tra le diverse sfere di autonomia.

7.   Il Comune adegua la propria normativa a quella dell’Unione Europea, recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

ART. 5 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1.   Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2.   Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

3.   Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento.

ART. 6 - ALBO COMUNALE

1.   Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità, della massima conoscibilità e della trasparenza.

2.   L’Albo Comunale Informatico è il luogo dove gli interessati possono prendere visione ed, eventualmente, estrapolare copia dei documenti completi degli atti e dei provvedimenti emessi dal Comune, nonché degli atti e dei documenti emessi da altri Enti che comunque riguardino la comunità, affinché chiunque abbia un’adeguata informazione sull’attività dell’Ente.

3.   L’Albo on-line è consultabile sull’home page del Comune, sul sito web istituzionale dell’ente, in un’apposita area a ciò destinata, facilmente individuabile dall’utente visitatore.

4.   La pubblicità degli atti pubblicati sull’Albo informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi a qualunque effetto giuridico specifico previsto dalla legge.

5.   Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo informatico tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l’obbligo e i documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge e di Regolamento, nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza. Ove questo non sia stabilito la durata è di quindici giorni.

6.   Le modalità della tenuta e della gestione dell’Albo informatico sono disciplinate in un apposito Regolamento comunale.
 

CAPO II - L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 7 - L’AUTONOMIA

1. Il Comune gode di autonomia normativa, organizzativa e finanziaria. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 8 - LO STATUTO

1.   Il presente Statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

2.   Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

3.   Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito dei principi di legge.

4.   Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

ART. 9 - I REGOLAMENTI COMUNALI

1.   I Regolamenti comunali sono atti normativi del Comune.

2.   Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e la esercita nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3.   Per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro.
 

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – INDIVIDUAZIONE

ART. 10 - ORGANI DI GOVERNO

1.   Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.

2.   Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale, nel rispetto del principio di imparzialità e buona amministrazione.


CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11 - RUOLO E FUNZIONI GENERALI

1.   Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera Comunità, delibera l’indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita a un Consigliere Comunale, eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima attuazione, l’elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta Consiliare successiva all’entrata in vigore dello Statuto.

2.   L’elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

3.   I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4.   I Consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5.   L’esercizio delle potestà e delle funzioni del Consiglio non può essere delegato.

ART. 12 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1.   Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera Comunità, delibera l’indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2.   Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

3.   Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi d i pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

4.   Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 13 - PRIMA ADUNANZA

1.   La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta.

2.   La convocazione del Consiglio comunale neo-eletto, sarà disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3.   La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4.   La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

ART. 14 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1.   Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente senza computare a tal fine il Sindaco.

2.   Il Consiglio comunale presieduto dal Presidente del Consiglio, viene convocato in prima e seconda convocazione, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Presidente del Consiglio stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, le modalità di votazione e ogni altra questione relativa allo svolgimento della seduta consiliare.

3.   L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. 4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

5.   Il Consiglio comunale è convocato d’urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l’urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6.   Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

7.   Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale/Dirigente apicale.

ART. 15 - REGOLAMENTO INTERNO

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, attraverso l’adozione di apposito regolamento, il proprio funzionamento, disciplinando tra l'altro e nel rispetto della legge:

a)   i poteri e le attribuzioni della presidenza;

b)   le modalità del funzionamento e le competenze dei gruppi consiliari e dei Capigruppo, nonché della conferenza dei capigruppo;

c)   le modalità di formulazione dell’ordine del giorno;

d)   le procedure di convocazione delle sessioni ed il termine di consegna degli avvisi;

e)   la pubblicità delle sedute e delle votazioni;

f)   le modalità e le forme di votazione, con previsione, per le segrete, degli scrutatori;

g)   le forme e le modalità di presentazione, istruttoria e discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti;

h)   i criteri e le modalità di verbalizzazione delle sedute;

i)   le modalità per la giustificazione delle assenze dei consiglieri;

l)   i termini e le modalità per il deposito degli atti del consiglio prima della seduta;

m)   le modalità per la presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza da parte dei consiglieri;

n)   il numero, le materie di competenza e le modalità di funzionamento della commissioni consiliari.

ART. 16 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1.   Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.

2.   Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3.   E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4.   Alla scadenza del mandato, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla legge, è stilata dal Responsabile del servizio finanziario e sottoscritta dal Sindaco la relazione di fine mandato.

ART. 17 - IL CONSIGLIERE COMUNALE

1.   I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2.   Lo stato giuridico, le prerogative e i diritti dei Consiglieri, le dimissioni e la sostituzione degli stessi sono regolati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3.   Il Consigliere anziano è il Consigliere che, nella elezione a tale carica, ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti, è quello più anziano di età. Il Consigliere anziano espleta le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento; nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta “anziano” secondo il criterio sopra precisato.

4.   I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

5.   Il Presidente del Consiglio, accertato il mancato intervento, comunica al Consigliere l’avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni dalla data del suo ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina la documentazione e delibera in merito nella prima seduta utile.

ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1.   I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2.   Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3.   I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e di chiedere copia dei provvedimenti comunali.

4.   Nell’esercizio di tali diritti e più in generale nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Comunale, nei casi specificatamente previsti dalla legge, è tenuto al segreto d’ufficio.

5.   Il Consigliere può svolgere incarichi in particolari materie su diretta attribuzione del Sindaco.

6.   Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori della Commissioni consiliari delle quali fa parte.

7.   I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni ed allontanarsi dall’aula nei casi di incompatibilità con l’oggetto in trattazione previsti dalla legge.

ART. 19 - GRUPPI CONSILIARI

1.   I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi consiliari formati da almeno due Consiglieri. Il Consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in gruppo.

2.   Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo. In mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell’ambito della lista di appartenenza.

3.   Ciascun Consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza. La dissociazione deve avvenire su un atto fondamentale del Consiglio o per motivi di grave divergenza sulle scelte della linea politica adottata dal Gruppo di appartenenza.

4.   I Consiglieri che si dissociano e non dichiarano di aderire ad altro Gruppo, possono costituire un Gruppo autonomo, formato anche questo da almeno due persone.

5.   Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 20 - COMMISSIONI CONSILIARI

1.   Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno, con criterio proporzionale e con voto limitato, commissioni permanenti o speciali.

2.   Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività istruttoria, consultiva e propositiva su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.

3.   Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, funzionari, tecnici e rappresentati di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

4.   Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina il numero, le materie di competenza ed il funzionamento delle commissioni.

5.   Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 21 - COMMISSIONI DI GARANZIA E/O CONTROLLO

1.   Il Regolamento può prevedere la costituzione di una o più commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo, costituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle commissioni consiliari di cui all'articolo precedente.

2.   I Presidenti delle Commissioni di garanzia o controllo sono eletti dalle stesse nel proprio seno, tra i componenti della minoranza.

ART. 22 - COMMISSIONI DI INDAGINE

1.   Il Consiglio Comunale può istituire, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, commissioni di indagine su aspetti patologici dell'attività amministrativa dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

2.   Alle commissioni di indagine si applica la disciplina di cui all'articolo precedente per le commissioni con funzioni di garanzia e di controllo.


CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 23 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1.   La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori come previsto nelle leggi vigenti, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2.   Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3.   Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

4.   Nella Giunta Comunale deve essere garantita la parità di genere, secondo la percentuale stabilita dalla legge.

5.   Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco.

ART. 24 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale/Dirigente apicale e ai Responsabili dei servizi comunali.

2.   La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 25 - ORGANIZZAZIONE

1.   Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l’azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.

2.   L’Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello del voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d’intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

3.   L’anzianità degli Assessori è data dall'età.

ART. 26 - FUNZIONAMENTO

1.   La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2.   Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

3.   Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.

4.   Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta siano presenti, con funzioni consultive, Consiglieri comunali, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

5.   Possono inoltre essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, l’organo di revisione economico-finanziario ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

6.   Per quanto riguarda le altre modalità delle sedute, nonché per l’istruttoria, le votazioni e la verbalizzazione delle deliberazioni, si applicano per quanto compatibili le disposizioni relative al Consiglio Comunale.

7.   Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

ART. 27 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1.   Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.   Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

3.   La mozione di sfiducia è depositata presso l’ufficio del Segretario comunale, il quale rilascia al presentatore apposita ricevuta, e deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4.   Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 28 - REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

1.   Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

2.   Le dimissioni o la cessazione dall’ufficio di assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.

3.   Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta cessati dalla carica per qualsiasi motivo provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.


CAPO IV - IL SINDACO

ART. 29 - RUOLO E FUNZIONI

1.   Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente l’ente nelle funzioni di capo dell’amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2.   Al Sindaco spettano le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto e quelle di seguito riportate:

a)   convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l’ordine del giorno;

b)   provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio di norma entro 45 giorni dal suo insediamento;

c)   sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, impartendo direttive al Segretario/Dirigente apicale ed ai Responsabili di Area sugli indirizzi amministrativi e di gestione;

d)   nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o impedimento;

e)   determinare gli orari di apertura al pubblico di uffici e servizi;

f)   adottare ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

g)   decidere in ordine all’opposizione ad atti e/o a provvedimenti nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, sentita la Giunta e il Responsabile del servizio di riferimento;

h)   sovraintendere ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.

i)   nominare i componenti della Giunta ed eventualmente revocarli motivatamente;

l)   promuovere e sottoscrivere i ricorsi giurisdizionali ed amministrativi del Comune, previa autorizzazione della Giunta Comunale;

m)   promuovere la conclusione di accordi di programma o di protocolli di intesa;

n)   acquisire direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’Ente, informazioni ed atti anche riservati;

o)   esercitare le funzioni di ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge;

3.   Distintivo del Sindaco è l a f as cia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

ART. 30 - DELEGHE DEL SINDACO

1.   Per la corretta gestione della vita amministrativa dell’ente e per un più proficuo e sollecito esercizio delle attività peculiari ai settori di amministrazione, il Sindaco può delegare proprie competenze e funzioni agli Assessori, al Segretario comunale e ai dipendenti ai quali siano attribuiti compiti di direzione, con facoltà di assumere provvedimenti, presiedere organismi ed adottare ordinanze, sempre che si tratti di provvedimenti ordinari, aventi ad oggetto materie di stretta competenza comunale, e con esclusione di quelle esercitate in veste di Ufficiale del Governo e di quelle contingibili e urgenti che la Legge riserva esclusivamente al medesimo.

2.   Il Sindaco può, altresì, attribuire deleghe anche ai Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza.

3.   Le deleghe possono essere permanenti o temporanee, generali o speciali (per il compimento di singoli atti o su determinate materie).

4.   Le deleghe sono obbligatoriamente formalizzate in atto scritto firmato dal S i n d a c o , Accettate dagli interessati e comunicate al Consiglio. L’accettazione della delega si ritiene implicita nel caso di sottoscrizione del relativo atto da parte del delegato.

5.   L’atto di delega indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6.   Nell’atto di delega, altresì, si prevede che in caso di assenza o di impedimento dell’Assessore destinatario della competenza delegata, l’esercizio dell’attività possa essere assunta da altro Assessore, in qualità di supplente, fermo restando che, qualora non vi sia tale previsione, le funzioni sono esercitate dal Sindaco.

7.   La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce. Il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza limitazione alcuna.

8.   Le deleghe sono revocabili dal Sindaco in qualunque momento, dandone comunicazione al Consiglio. I delegati non possono subdelegare ad altri l’esercizio delle funzioni loro delegate.

ART. 30 bis- IL PROSINDACO

Il Sindaco, per promuovere la coesione sociale, migliorare la gestione del Comune e renderla il più possibile aderente alle necessità della collettività, può nominare fino a tre Prosindaci (a titolo gratuito) scelti tra i componenti del Consiglio Comunale o della Giunta in rappresentanza delle comunità di Saletto, Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d’Adige.

Attività del Prosindaco:

1.   Il primo punto di ascolto che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei cittadini, per stimolare la partecipazione della vita politica e amministrativa comunale.

2.   Porta l’attenzione dell’Amministrazione Comunale le questioni problematiche, d’interesse pubblico riscontrate e fornisce indicazioni utili in merito a interventi pubblici.

3.   Può essere sentito dalle Commissioni Consigliari permanenti e dal Consiglio Comunale e può richiedere alle Commissioni stesse la trattazione di particolari argomenti.

4.   Tramite il Sindaco, formula proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale, allo scopo di risolvere problemi, attivare servizi, promuovere lo svolgimento d’iniziative di carattere socioculturale.

5.   Il Prosindaco può essere invitato alle riunioni di Giunta, senza diritto di voto, ove il Sindaco ne ravvisi la necessità.

ART. 31 - RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1.   Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi, delle Aziende e delle Società partecipate, ai quali lo stesso partecipa o può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2.   Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3.   Compete al Sindaco nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4.   Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 32 - IL VICESINDACO

1.   Il Sindaco nomina fra gli Assessori il Vicesindaco.

2.   Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 33 - DIMISSIONI E CESSAZIONE DEL SINDACO

1.   In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2.   Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

3.   Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.


TITOLO III - FORME DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE CAPO I – MUNICIPI

ART. 34 - ISTITUZIONE DEI MUNICIPI

1. Allo scopo di valorizzare le specificità territoriali ed assicurare adeguate forme di partecipazione ai cittadini delle Comunità d’origine, sono istituiti i Municipi di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige. I Municipi hanno sede presso gli ex edifici comunali appositamente denominati Palazzi Municipali ed esercitano le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.

3. Il Municipio è privo di personalità giuridica e non costituisce un nuovo ente locale, ma si tratta di un organismo di partecipazione e di decentramento dei servizi, ove strutture, mezzi, personale e finanziamenti sono a carico del Comune.

ART. 35 - FUNZIONI

1.   Il Municipio esercita le sue prerogative al fine di favorire la migliore organizzazione e garantire i servizi essenziali ai residenti nel rispettivo territorio. A tal fine, dovranno essere istituite presso il Municipio sedi secondarie o decentrate degli uffici comunali, come pure strutture a servizio di attività del Comune.

2.   La suddivisione degli uffici comunali di front office dovranno essere volti a valorizzare tutti i Palazzi Municipali. Inoltre, nell’ottica di garantire i servizi di prossimità, nelle ex sedi municipali si dovrà prevedere anche uno sportello polifunzionale con personale qualificato tale da fornire le funzionalità di base di molti servizi del Comune, primo tra tutti quello anagrafico e gradualmente servizi scolastici e sociali, di richiesta sale ecc., in orari compatibili con le esigenze di lavoro e di vita delle famiglie.


CAPO II - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 36 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1.   Il Comune favorisce la partecipazione singola e associata dei cittadini, così che la propria attività amministrativa possa esplicarsi in relazione alle effettive esigenze della comunità, secondo i principi di democrazia, giustizia e trasparenza.

2.   Riconosce, altresì, che gli interessi sociali e culturali della comunità trovino concreta ed efficace manifestazione nel volontariato e nelle libere associazioni, che concorrono alla promozione della dignità e della libertà della persona, all'effettivo progresso civile della comunità e allo sviluppo del senso civico, in spirito di collaborazione e di solidarietà.

ART. 37 - VOLONTARIATO E LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1.   Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ogni altra libera forma associativa o comitato aventi natura volontaristica. Particolare rilevanza, inoltre, viene riconosciuta alle Pro Loco presenti ed operanti sul territorio comunale, come strumento di base per la tutela e promozione dei valori culturali, artistici, naturali e ambientali, ed alle Associazioni con finalità di protezione civile.

2.   La Giunta comunale promuove i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini.

3.   Il Comune, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire alle Associazioni locali contributi per la realizzazione di single iniziative e per sostenere l’attività ordinaria svolta.

4.   Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni a titolo di contributo in natura o indiretto strutture, beni o servizi in modo gratuito.

5.   Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura da parte dell’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

6.   Il Comune può altresì affidare alle stesse Associazioni, previa apposita convenzione, la gestione di alcuni servizi comunali non incompatibili con le finalità perseguite.

ART. 38 - CONSULTAZIONI

1. L’Amministrazione comunale, nelle materie di competenza locale e di interesse collettivo, di sua iniziativa o anche su richiesta non vincolante degli organismi di base e delle associazioni, promuove diverse forme di consultazione popolare, quali assemblee pubbliche, a carattere generale, periodiche conferenze con le associazioni, indagini, distribuzione di questionari e quant'altro simile o opportuno, il tutto preceduto dalla più estesa pubblicità sull'iniziativa.

ART. 39 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1.   I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere gli interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2.   Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3.   Il Sindaco, sentiti i competenti uffici, e, se l’argomento lo richiede, la Giunta comunale, darà adeguata risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza e degli eventuali successivi sviluppi del procedimento.

4.   Le risposte dovranno essere sempre motivate e, nel caso di questioni riguardanti procedimenti amministrativi, indicare gli uffici preposti.

5.   La Giunta, di sua iniziativa o su motivata richiesta degli interessati, potrà sottoporre le predette istanze, petizioni o proposte all'esame del Consiglio Comunale.

ART. 40 - REFERENDUM CONSULTIVO

1.   Il referendum consultivo è l’istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all’Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2.   I referendum consultivi sono indetti su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati, o su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

3.   Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a)   Statuto Comunale e Regolamento del Consiglio comunale;

b)   personale e organizzazione degli uffici e servizi;

c)   piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d)   tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e)   designazione e nomine di rappresentanti;

f)   materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4.   Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci e deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale.

5.   La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6.   Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabiliti i requisiti di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l’indizione e lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

7.   Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

8.   Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

9.   Le consultazioni di cui al presente articolo non possono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

ART. 41 - ACCESSO AGLI ATTI

1.   Il Comune garantisce il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse e diritto.

2.   L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa dell’ente al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza.

3.   Per i casi di esclusione, rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso si fa riferimento alle norme di legge nazionale.

4.   Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti del presente articolo.

ART. 42 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1.   Gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell’azione amministrativa.

2.   Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull’ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, è garantito secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento.

3.   La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all’Albo Pretorio on line.


CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 43 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1.   Il regolamento disciplina le modalità di intervento e di partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti singoli o collettivi interessati, stabilendo quali sono in generale detti soggetti, l’essenza e le modalità dell’informazione e dei responsabili preposti alla stessa e all’intero procedimento, nonché tutte le procedure e i tempi per la presentazione, l’esame e la valutazione di istanze, proposte e documenti da parte degli intervenuti e le conseguenti determinazioni dell'Ente.

2.   In ogni caso, l’accoglimento e la reiezione delle richieste devono essere adeguatamente motivati.

ART. 44 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1.   L’Amministrazione ha in ogni caso il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un’istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

2.   Per ciascun tipo di procedimento l’Amministrazione determina il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalla leggi o dai regolamenti. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo di cui agli articoli precedenti, valutando i tempi strettamente necessari per l’istruttoria e l’emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza dell’ufficio preposto.

ART. 45 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

1.   Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati.

2.   Per ciascun tipo di procedimento amministrativo vengono individuati l’ufficio ed il responsabile, nonché il dipendente proposto a sostituire quest’ultimo in caso di sua assenza o impedimento . Viene, inoltre, individuato il s o gg et t o competente ad em et t er e per c iasc un tipo di procedimento amministrativo il provvedimento finale.


TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

ART. 46 – PRINCIPI

1.   Il Comune conforma la propria attività al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi di governo competono esclusivamente funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre ai Responsabili degli uffici e dei servizi vanno tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quegli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

2.   L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)   un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b)   l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c)   l’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)   il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 47 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1.   . Nell’organico del Comune vengono assorbiti i dipendenti dei comuni di M. S. Fidenzio, Saletto, S. Margherita d’Adige con le rispettive qualifica.

2.   Il C om un e disciplina con appositi atti la dot az ione organica del personale ed, in conformità ai principi del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

3.   Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4.   I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.

5.   Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 48 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1.   Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione e funzionamento, stabilisce le norme generali per il corretto funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario/Dirigente apicale e gli organi di governo.

2.   L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali.

3.   Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e di contratto vigenti.

ART. 49 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. L’Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:

a)   garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo;

b)   cura costantemente la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale;

c)   valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l’impegno operativo di ciascun dipendente;

d)   promuove l’impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività;

e)   tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

ART. 50 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1.   I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie giuridiche ed economiche in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2.   Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3.   Ciascun dipendente è, altresì, direttamente responsabile verso il Segretario Comunale/Dirigente apicale, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.


CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

ART. 51 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1.   Ai Responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’Ente.

2.   Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nell’ambito del settore di appartenenza, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3.   In particolare, spettano ai Responsabili degli uffici e servizi le seguenti attribuzioni:

a)   di norma e salvo l’incompatibilità con il ruolo di   R.U.P. la partecipazione come presidente o componente alle commissioni di gara;

b)   la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

c)   la stipulazione dei contratti;

d)   gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e)   gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f)   i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g)   tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;

h)   i decreti di esproprio e/o di occupazione d’urgenza e gli atti ad essi preliminari e conseguenti;

i)   le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

j)   il rilascio dei pareri di regolarità tecnica previsti dalla legge in relazione alle proposte di deliberazione e alle determinazioni, e l’assunzione degli atti connessi e necessari per la loro attuazione; il responsabile del servizio contabile esprime altresì il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, previsti dalla legge rispettivamente in relazione alle proposte di deliberazione e alle determinazioni;

k)   gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco.

4.   Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non Previste dallo Statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5.   Ai Responsabili degli uffici e dei servizi, nell’esercizio delle loro attribuzioni, spetta assicurare la legalità, l’imparzialità, l’economicità, la trasparenza, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’attività amministrativa posta in essere dalle strutture di loro pertinenza.

ART. 52 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1.   Il Regolamento specifico può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto d i professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2.   Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
 

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 53 - SEGRETARIO COMUNALE

1.   Il Segretario è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente in base a quanto stabilito dalla legge.

2.   Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell’ufficio del Segretario.

3.   Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 54 - FUNZIONI

1.   Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e ne coordina l’attività. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei Responsabili di Area e ne coordina l’attività, emana tutti gli atti conseguenti e necessari per l’esecuzione delle delibere.

2.   Il Segretario inoltre:

-   partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici; partecipa altresì direttamente o attraverso proprio incaricato alle commissioni, ai collegi e agli organismi di cui è chiamato a far parte;

-   è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all’interno del Comune, salvo diversa e motivata designazione;

-   può approvare direttive interpretative od organizzative vincolanti per i Responsabili degli uffici e servizi e per i dipendenti comunali allo scopo di garantire un’uniforme applicazione della normativa o di assicurare il coordinamento dell’attività della struttura ovvero l’unitarietà dell’azione amministrativa;

-   roga i contratti nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

-   esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri e valutazioni di ordine tecnico e giuridico agli organi rappresentativi;

-   esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale;

-   adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

-   esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza, solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l’osservanza di norme regolamentari.

-   esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

ART. 55 - VICESEGRETARIO

1.   Il regolamento di organizzazione e funzionamento può prevedere un Vicesegretario comunale, da individuare in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso del titolo di studio per l’accesso al concorso di Segretario Comunale.

2.   Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.


CAPO IV - LA RESPONSABILITA’

ART. 56 - RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE

1.   Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2.   Il Sindaco e/o il Segretario Comunale che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

ART. 57 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

1.   Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2.   Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dai soggetti indicati al precedente comma 1, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3.   La responsabilità personale dai soggetti indicati al precedente comma 1 che abbiano violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4.   Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 58 - RESPONSABILITA’ DEI CONTABILI

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.


TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 59 - PRINCIPI

1.   Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale e/o coprire servizi mancanti sul territorio comunale.

2.   I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3.   I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

ART. 60 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1.   Il Comune organizza stabilmente e in modo continuativo quelle attività istituite come servizi pubblici, assicurandone l’accessibilità a standard di qualità specificata e a tariffe sostenibili. Promuove accordi con gli altri Comuni per la gestione associata dei servizi pubblici locali al fine di garantire significativi miglioramenti organizzativi.

2.   Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle forme previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

ART. 61 - COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ENTI E SOCIETA'

1.   La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l’istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, ne approva lo Statuto, che regola le finalità, l’organizzazione ed il finanziamento dei medesimi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2.   Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.


TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE

ART. 62 - CONVENZIONI

1.   Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o Enti Pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2.   Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme delle consultazioni fra enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci Obblighi e garanzie.

ART. 63 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

ART. 64 – FORME DI AGGREGAZIONE CON COMUNI CONTERMINI

1. Il Comune di Borgo Veneto può perseguire le aggregazioni con i Comuni contermini, al fine di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività in un territorio omogeneo per aspetti geografici, sociali, culturali ed economici.


TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITA’

ART. 65 - ORDINAMENTO

1.   L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

2.   Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.   Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 66 - RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1.   Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2.   Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia, garantendo l’accesso ai servizi anche alle categorie più deboli.

ART. 67 - RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1.   La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi statali e regionali e da disposizioni comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2.   Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3.   Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

ART. 68 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1.   Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al relativo responsabile del Servizio del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2.   I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3.   Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate per l’estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

4.   Il patrimonio fondiario, denominato Beni Vallivi, dovrà essere gestito nell’ottica di valorizzazione paesaggistica ed ambientale, non tralasciando l’aspetto storico di tali beni all’interno delle comunità. Nel procedere periodicamente alla locazione dei beni vallivi, si dovranno prevedere criteri che non rechino nocumento all’economia locale e norme a tutela dell’ambiente e del territorio. A tal fine, in tali criteri di assegnazione, dovranno essere inseriti il divieto assoluto dello sversamento di concimi naturali di origine non animale e l’osservanza della normativa vigente per quanto attiene la quantità di concimi sversabili.

5.   Le scelte relative al patrimonio disponibile del nuovo Comune di particolare pregio storico, culturale e ambientale (cfr. Beni Vallivi), ove non già oggetto di vincolo, dovranno essere prese con l’assenso della maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Comunale. Inoltre, solo per i beni con tali caratteristiche e peculiarità, dovrà essere prevista una preventiva consultazione popolare dei residenti nella località di origine di tale patrimonio (ex Comuni di appartenenza).

ART. 69 - BILANCIO COMUNALE

1.   L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2.   La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi contabili generali previsti dalla vigente normativa in materia.

3.   Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

ART. 70 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1.   I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2.   Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge.

3.   La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

ART. 71 - ATTIVITA’ CONTRATTUALE

1.   Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2.   La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.

3.   La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 72 - REVISORE DEI CONTI

1.   Il Consiglio Comunale nomina il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2.   Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3.   Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4.   Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5.   Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

6.   Al Revisore dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione agli organismi di valutazione.

ART. 73 - CONTROLLI INTERNI

1.   L’amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell’azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l’analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell’ente.

2.   La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita, in relazione ai processi di sviluppo dell’azione amministrativa, da apposito regolamento.

3.   L’organizzazione del sistema di controlli interni dell’amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.


TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 74 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1.   Il presente Statuto viene approvato dai Consigli Comunali di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige nel medesimo testo ed entrerà in vigore con l’istituzione del Comune di Borgo Veneto.

2.   Esso rimarrà vigente fino alle modifiche allo stesso deliberate dal Consiglio Comunale del nuovo Comune istituito.

ART. 75 - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

1.   Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel presente Statuto.

2.   Quando nel presente è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti nell’ente.

3.   Le norme del presente hanno efficacia applicativa fino all’emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

ART. 76 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1.   Al Comune di Borgo Veneto, risultante dalla fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d’Adige e Megliadino San Fidenzio, si applicano i commi dal 116 al 134 della Legge 7 aprile 2014 n. 56.

2.   In particolare, salva diversa disposizione della legge regionale:

a)   tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b)   alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c)   fino alla data di entrata in vigore del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

3.   Per tutti gli altri regolamenti, continuano ad applicarsi quelli vigenti nell’ex Comune di maggiore dimensione demografica fino a diversa disciplina adottata d al Comune di Borgo Veneto. Nel caso in cui uno o più regolamenti non siano contemplati nell’ex Comune di maggiore dimensione demografica vige il regolamento preesistente negli altri ex Comuni secondo il criterio della dimensione demografica.

4.   L’istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che ad essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall’Unione Europea e dalle leggi regionali o statali.

5.   Nel caso che un ex Comune vanti un avanzo di amministrazione per la parte in conto corrente per l’anno finanziario 2017, lo stesso sarà destinato a opere da eseguirsi nel suo stesso territorio per l’anno finanziario 2018.

6.   Nel caso che un ex Comune, per la parte investimenti, abbia in essere operazioni già iniziate o programmate, queste saranno portate a termine nel suo stesso territorio nei tempi stabiliti dai progetti approvati.

7.   Ai fini dell’accessibilità totale, il presente Statuto viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest’ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

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