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Bur n. 27 del 16 marzo 2018


Materia: Statuti

COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)

Deliberazioni Consiglio comunale n. 67 del 26 novembre 2012, n. 37 del 27 giugno 2013, n. 71 del 27 novembre 2013, n. 1 del 19 febbraio 2015, n. 52 del 10 novembre 2016 e n. 4 del 17 febbraio 2017

Statuto comunale. Modifiche ed integrazioni.

Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 26 novembre 2012, n. 37 del 27 giugno 2013, n. 71 del 27 novembre 2013, n. 1 del 19 febbraio 2015, n. 52 del 10 novembre 2016 e n. 4 del 17 febbraio 2017

Modifiche allo Statuto Comunale approvate con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 26 novembre 2012 , n. 37 del 27 giugno 2013, n. 71 del 27.11.2013, n. 1 del 19 febbraio 2015.

Modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 10 novembre 2016.

Integrazioni allo Statuto Comunale approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17 febbraio 2017.

1. All’art. 2 (Principi fondamentali) viene aggiunto il seguente comma 5: “Il Comune garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, nonché negli organi collegiali non elettivi ed in quelli di enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti”.

2. All'art. 2 il primo comma è abrogato. Gli altri commi vengono così rinumerati il comma 2 diventa il comma 1, il comma 3 diventa il comma 2 e il comma 4 diventa il comma 3 e il comma 5 diventa il comma 4.

3. Il terzo comma dell'art. 7 è abrogato.

4. L’art. 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - Pubblicità legale

Gli obblighi di pubblicità di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico del Comune di Albignasego”.

5. Il primo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente: “Il Comune è costituito dai seguenti quartieri: S. Tommaso, S. Lorenzo, S. Agostino, Mandriola, Ferri, Carpanedo, Lion e S. Giacomo.

6. Alla fine del terzo comma dell’art. 9 sono stralciate le seguenti parole “attualmente sono 20”.

7. Alla lettera b) del primo comma dell’art. 10 le parole “i piani urbanistici attuativi” sono stralciate.

8. Il primo comma dell’art. 13 è sostituito dal seguente: “1. I consiglieri eletti nella medesima lista compongono di regola un gruppo consiliare indipendentemente dal loro numero”.

9. All’art. 13 viene aggiunto il seguente comma 7: “I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare secondo le modalità stabilite dal regolamento”.

10. Alla lettera b) del secondo comma dell'art. 10 le parole “le relazioni previsionali e programmatiche” sono sostituite dalle seguenti: “il Documento Unico di programmazione” e le parole: “i bilanci annuali e pluriennali” sono sostituite dalle seguenti “i bilanci di previsione”.

11. Al primo periodo del quinto comma dell'art. 15 le parole “della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale” sono sostituite dalle seguenti: “del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione”. Al secondo periodo del quinto comma dell'art. 15 le parole “nella relazione previsionale e programmatica” sono sostituite dalle seguenti: “nel Documento Unico di programmazione”.

12. Il sesto comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente: “La ricognizione dei programmi è effettuata dal Consiglio Comunale sulla scorta dei rapporti predisposti dall'unità preposta al controllo strategico”.

13. Al primo comma dell'art. 16 le parole “a nominare” sono sostituite dalle seguenti: “ad eleggere”.

14. Al primo comma dell'art. 19 le parole: “C.C. stabilisce” sono sostituite dalle seguenti: “Consiglio Comunale stabilisce”.

15. Al 1° comma dell’art. 20 il primo periodo: “La riunione è valida con la presenza di 10 consiglieri; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di 7 consiglieri” è sostituito dal seguente: “La seduta di consiglio comunale di prima convocazione è valida con la presenza di 8 consiglieri; la seduta di consiglio comunale di seconda convocazione è valida con la presenza di 6 consiglieri”.

16. Al primo comma dell’art. 21 la parola “consiglieri” è sostituita da “componenti”.

17. L’art. 26 è abrogato.

18. All’art. 27 (Nomine dei rappresentanti del Consiglio) aggiungere alla fine del comma 1 le seguenti parole “nel rispetto dell’art. 2 comma 5”.

19. Al secondo comma dell'art. 27 le parole “del curriculum” sono sostituite dalle seguenti: “dei curricula”.

20. Al quarto comma dell'art. 27 le parole “nella relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di Previsione” sono sostituite dalle seguenti “nel Documento Unico di Programmazione”.

21. Al primo comma dell’art. 29 il numero “7” è sostituito dalla parola “cinque”.

22. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 29 è sostituito con il seguente “Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico”.

23. Al quarto comma dell'art. 30 dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Le dimissioni dell'assessore sono presentate al Sindaco ed acquisite al protocollo dell'ente.

Esse sono efficaci dal momento in cui il Sindaco ne prende atto con proprio provvedimento che deve essere assunto nel termine di venti giorni dall'acquisizione delle dimissioni al protocollo”.

24. Al secondo dell'art. 33 le parole “ai dirigenti”, sono soppresse.

25. Alla lettera c) del secondo comma dell'art. 34 dopo la parola “adotta” sono aggiunte le seguente: “ed approva”.

26. Alla lettera d) del secondo comma dell'art. 34 dopo le parole “piano esecutivo di gestione” sono aggiunte le seguenti: “il Piano degli Obiettivi e del Piano delle performance”.

27. Alla lettera i) del secondo comma dell'art. 34 dopo le parole “tributi comunali” sono aggiunte le seguenti “di cui ne abbia la competenza”.

28. La lettera q) del secondo comma dell'art. 34 è soppressa.

29. Alla lettera s) del secondo comma dell'art. 34 la parola “consultivi” è soppressa.

30. Al quarto comma dell'art. 37 le parole “può conferire al Segretario le funzioni previste dall'art. 108 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/00, n. 267” sono soppresse.

31. Al quarto comma dell'art. 37 le parole “nomina e revoca il direttore generale” sono soppresse.

32. Dopo il quarto comma dell'art. 37 è aggiunto il seguente: “4 bis La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Ente. Egli può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili dei Settori del Comune. In tale ipotesi il Responsabile di Settore delegato sottoscrive la procura alle liti.

33. All’art. 37 aggiungere al comma 4 di seguito alle parole “- nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni” le seguenti “nel rispetto dell’art. 2 comma 5”.

34. All’art. 37 dopo il comma 4° aggiungere i seguenti commi: “5. Qualora il Sindaco si trovi nella condizione temporanea di non poter conferire gli incarichi di sua competenza provvede, in sua sostituzione, il Vice Sindaco”; “6. La dichiarazione di nullità di conferimento di incarichi di competenza sindacale va trasmessa tempestivamente dal Segretario Generale al Vice Sindaco”.

35. Il comma due dell'articolo 38 è sostituito dal seguente: “In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco e per i casi di assoluta ed inderogabile esigenza, le funzioni sono svolte dall'assessore anziano. E' assessore anziano l'assessore presente in ufficio in ordine di precedenza nel decreto di nomina ad assessore”.

36. L’art. 44 è sostituito dal seguente:

Art. 44 – Spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

  1. In materia di spese elettorali dei candidati dei partiti politici per le elezioni comunali si applicano le disposizioni di cui alla Legge 6/04/2012 n. 96.

37. L'Art. 46 è integrato inserendo dopo il comma 2 il seguente:

2. bis  2. bis Il Comune sostiene nel rispetto della normativa vigente le attività della Pro Loco finalizzate a promuovere il turismo, le iniziative per la valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale del Comune di Albignasego. Il Consiglio Comunale elegge tre consiglieri comunali, due di maggioranza e uno di minoranza con il compito di vigilare sulle iniziative della Pro Loco realizzate con il concorso e il sostegno del Comune di Albignasego”.

38. La rubrica dell'articolo 50 è sostituita dalla seguente: “Comitati di quartiere e altri istituti partecipativi”.

39. I primi quattro commi dell'articolo 50 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fini di favorire la partecipazione dei cittadini, così come previsto dall'art. 8, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, sono istituiti i quartieri.

2. Sono organi dei quartieri: il Comitato di quartiere, il Presidente del Comitato di quartiere, il Collegio dei Presidenti di quartiere. Allo scopo di garantire un coordinamento delle attività dei quartier, i Presidenti di ciascun quartiere costituiscono il collegio dei Presidenti. A tale organismo spetta il coordinamento dei quartieri con gli organi di governo attraverso la costituzione di specifici tavoli di concertazione. Le modalità di costituzione e funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento.

3. Il Comitato di quartiere svolge attività: a) di partecipazione; b) di consultazione; c) di rappresentanza delle istanze della popolazione e del territorio di competenza. Ciascun Comitato è composto da 9 componenti aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale residente o domiciliati nel quartiere. I componenti sono nominati dal Sindaco su designazione dei Capigruppo Consiliari: 6 designati congiuntamente dai Capigruppo Consiliari di maggioranza e 3 designati congiuntamente dai Capigruppo consiliari di minoranza. Ai fini delle designazioni dovrà essere valorizzato prioritariamente l'impegno civico di coloro che si sono candidati nelle liste elettorali o che siano espressione delle associazioni esistenti nel quartiere. Ai componenti il Comitato e al Presidente non spetta alcuna indennità e/o gettone di presenza per l'espletamento della funzione nemmeno sotto forma di rimborso spese.

4. Il Consiglio Comunale approva apposito Regolamento con il quale vengono assunte disposizioni attuative ed integrative in materia di Comitati di quartiere”.

40. L'art. 52 è abrogato.

41. La lettera d) del terzo comma dell'art. 55/2 è soppressa.

42. All’art. 54 (Commissione pari opportunità) alla fine del comma 1 si aggiungono le seguenti parole: “La Commissione pari opportunità è nominata nel rispetto dell’art. 2 comma 5”.

43. Alla lettera a) del secondo comma dell'art. 57 le parole “da chi esercita le funzioni di Direttore Generale” sono sostituite dalle seguenti: “dal Segretario Generale”.

44. La lettera t) del secondo comma dell'art. 57 è soppressa.

45. Al primo comma dell'art. 59 le parole “salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale” sono soppresse.

46. Al terzo comma dell'art. 59 le parole “qualora sia nominato il Direttore Generale”, sono soppresse.

47. Alla lettera b) del secondo comma dell'art. 59 le parole: “fatta salva l'eventuale nomina di un Direttore Generale” sono soppresse.

48. All’art. 62/1 (Organi dell'Istituzione) aggiungere al comma 2 le seguenti parole “Per il rispetto delle pari opportunità fra uomini e donne deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi”.

49. Al primo comma dell'art. 67 le parole “bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate” sono sostituite dalle seguenti: “bilancio di previsione deve essere esplicitamente collegato”.

50. Al secondo comma dell'art. 67 bis le parole “dal Difensore Civico di cui al presente art. 21 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta Comunale scegliendolo tra Segretari Generali o Dirigenti o Revisori dei Conti che risultino in possesso di comprovate esperienza e competenze in materia”.

51. Al secondo comma dell'art. 67 le parole “della relazione previsionale e programmatica” sono sostituite dalle seguenti: “del Documento Unico di Programmazione”.

52.  Il terzo comma dell'articolo 67 bis è sostituito dal seguente: “Il Segretario Generale, trascorsi i termini di legge per l'approvazione del bilancio senza che questo sia stato approvato dal Consiglio Comunale, attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, l'evenienza e rappresenta la necessità di procedere alla nomina del Commissario. Il Sindaco ricevuta la comunicazione del Segretario Generale convoca, entro quarantotto ore la Giunta Comunale per nominare il Commissario. Qualora predisposto dalla Giunta il Sindaco mette a disposizione del Commissario lo schema di bilancio.

53. Al secondo periodo del quinto comma dell'art. 68 la parola “agosto” è sostituita dalla seguente: “giugno”.

54. L’ultimo comma dell’art. 68 è sostituito dal seguente:

4. Il Comune attiva metodologie di controllo strategico conformemente alle previsioni di legge, al fine di valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi, nonché per supportare l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico.

5. L’unità proposta al controllo strategico elabora almeno due rapporti all’anno. Il primo entro il mese di agosto per la predisposizione della deliberazione consiliare di ricognizione dei programmi e il secondo entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il monitoraggio dell’intero esercizio finanziario.

55. Al primo comma dell’art. 69 vengono stralciate le seguenti parole: “nominati dal consiglio comunale con voto limitato a due componenti secondo i criteri stabiliti dalla legge”.

56. Al terzo comma dell’art. 69 dopo le parole “le funzioni “ sono aggiunte le seguenti “le modalità di nomina”.

57. Alla fine dello Statuto è aggiunto il seguente: “Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali”

Art. 72 – La disposizione di cui all’art. 29 che fissa il numero massimo di cinque assessori per la composizione della Giunta comunale si applica con il primo rinnovo del consiglio comunale successivo all’entrata in vigore del presente articolo.

Il Sindaco Avv. Filippo Giacinti

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