Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 25 del 09 marzo 2018


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

Decreto n. 1 del 02 gennaio 2018

Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015, ai sensi dell'art. 7 comma 2, del Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 164/2014). Nomina del soggetto attuatore.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

  • il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91. convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", stabilisce, all’art. 10, che i Presidenti delle Regioni subentrino relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
  • al Presidente della Regione, nella qualità di Commissario di Governo, non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del sopracitato art. 10;
  • il comma 11 dell’art. 10 della Legge n. 116/2014, dispone che i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Premesso, inoltre, che:

  • secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164), a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, devono essere utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo di Programma, sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e gli interventi devono essere individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro stesso;
  • le risorse devono prioritariamente essere destinate ad interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi posti dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla Direttiva 2007/60/CE;
  • al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita con DPCM 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata assegnata alle Regioni, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Decreto Legge n. 133/2014, la somma complessiva di 110 milioni di Euro, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua;
  • la Delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015, al fine di assicurare l’avvio degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico e tempestivamente cantierabili, caratterizzati da un livello prioritario di rischio e ricadenti nell’ambito delle aree metropolitane e urbane, ha assegnato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ulteriori 450 milioni di Euro a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione afferenti alla programmazione 2014-2020;
  • la medesima Delibera CIPE n. 32/2015, sempre al fine di assicurare l’avvio degli interventi più urgenti di contrasto del rischio idrogeologico nelle aree metropolitane e urbane con maggiore popolazione esposta al rischio, ha individuato risorse disponibili a legislazione vigente pari a ulteriori 150 milioni di Euro, di cui 40 milioni di Euro costituti da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a valere sulle disponibilità recate dall’art. 1, comma 111, della Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)” e ss.mm.ii, e la restante quota di 110 milioni di Euro a carico delle già citate risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 di cui all’art. 7, comma 8, del Decreto Legge n. 133/2014;
  • il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha deciso di destinare per la copertura degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico ulteriori risorse del proprio stato di previsione, per complessivi Euro 56.438.142,00.

Preso atto che:

  • sulla base dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, contenuti nel DPCM del 28 maggio 2015, che tengono conto tra l’altro delle classi di priorità indicate dalle Regioni con il supporto delle relative strutture di Protezione Civile, dei pareri delle Autorità di Bacino, del numero di persone e beni a rischio idrogeologico e della frequenze degli eventi in relazione ai tempi di ritorno, è stata avviata la procedura per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento nell’ambito del Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio;
  • la Regione del Veneto ha proposto una serie di istanze di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, attraverso la compilazione delle relative schede istruttorie inserite nella piattaforma telematica ReNDIS-web;
  • l’esito della selezione di tali istanze, è stato recepito con il DPCM del 15 settembre 2015, individuando la lista degli interventi rientranti nel Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
  • tale DPCM prevede l’assegnazione alla Regione del Veneto di complessivi Euro 104.133.573,19 per il finanziamento dei seguenti interventi:
  • Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore: importo finanziato Euro 61.858.573,19;
  • Realizzazione di un invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze: importo finanziato Euro 31.275.000,00;

-    Realizzazione di un’opera di invaso sul torrente Orolo in Comune di Costabissara e Isola Vicentina: importo finanziato Euro 11.000.000,00.

Considerato che:

  • gli “Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore”, ricadono all’interno dell’Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia – Malcontente – Marghera, sottoscritto in data 31 marzo 2008 e denominato “Accordo Moranzani”;
  • i principali sottoscrittori di suddetto Accordo sono il Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia (di cui all’OPCM n. 3383/2004), la Regione del Veneto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Autorità Portuale di Venezia, il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia;
  • detti soggetti istituzionali hanno condiviso una serie di azioni volte all’allocazione dei sedimenti di dragaggio dei canali portuali del porto di Venezia presso l’area denominata “Moranzani” oltre che la realizzazione di significativi interventi compensativi e di riqualificazione della zona di Venezia – Malcontenta;
  • il completamento delle opere previste nel suddetto Accordo di Programma riveste carattere di particolare importanza ed urgenza, sia per risolvere le criticità ambientali relative alla gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali lagunari di grande navigazione, sia per garantire la necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
  • gli “Interventi sulla rete idraulica del Lusore”, previsti dall’art. 8 del citato Accordo di Programma Moranzani, costituiscono opere di fondamentale importanza per la salvaguardia di tale territorio che, a seguito dell’estesa urbanizzazione e dell’accresciuta impermeabilizzazione, ha visto ridurre la sua capacità di invaso e di assorbimento naturali;
  • in data 31 dicembre 2012 è scaduto il mandato del Commissario Delegato di cui all’OPCM n. 3383/2004;
  • con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 69 del 29 marzo 2013, dal 1° marzo 2013 è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella Laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia e a quelli connessi previsti nell’Accordo di Programma Moranzani;
  • la successiva Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 196 del 24 ottobre 2014 ha individuato il Direttore dell’Area Infrastrutture della Regione del Veneto quale soggetto responsabile delle azioni e attività finalizzate al subentro della Regione del Veneto per il completamento delle attività già programmate ai sensi dell’Ordinanza n. 69/2013;
  • a seguito di modifica dell’assetto organizzativo delle strutture regionali, con nota prot. n. 282859 del 21 luglio 2016 è stato comunicato al Capo Dipartimento di Protezione Civile che il soggetto responsabile di cui al capoverso precedente è il Direttore della Direzione Ambiente;
  • con DGR n. 1380 del 9 settembre 2016 l’incarico di Responsabile Unico della Concessione e di Responsabile Unico del Procedimento del Progetto Integrato Fusina è stato attribuito al Direttore della Direzione Ambiente;
  • la Regione del Veneto ha sottoscritto in data 06/07/2005, rep. n. 5785, il “Contratto per l’affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii” con il Concessionario SIFA s.c.p.a.;
  • il predetto contratto prevede la realizzazione a Fusina di un impianto integrato, in grado di costituire il filtro artificiale dello scarico più rilevante del bacino scolante nella Laguna di Venezia;
  • in data 12 dicembre 2008, rep. n. 6377, è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e la citata società SIFA s.c.p.a. l’ ”Atto integrativo al contratto per l’affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii”;
  • il predetto atto integrativo, tra le altre cose, ha affidato al concessionario la realizzazione di alcuni interventi previsti dall’Accordo di Programma Moranzani, tra cui la progettazione degli interventi relativi alla rete idraulica del Bacino Lusore;
  • in data 19 marzo 2010, rep.n. 6626, è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e SIFA s.c.p.a il secondo atto integrativo al contratto per l’affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del progetto integrato Fusina;
  • con DGR n. 2241 del 23 dicembre 2016 è stato approvato lo schema di “Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto rep. 5785 del 06.07.2005 e agli atti integrativi rep. 6377 del 12.12.2008 e rep. 6626 del 19.03.2010”, sottoscritto da Regione del Veneto e SIFA s.c.p.a il 27.12.2016;
  • con DGR n. 1712 del 29 settembre 2014 è stato attribuito al Direttore dell’Area Infrastrutture della Regione del Veneto l’incarico di Responsabile Unico della Concessione e di Responsabile Unico del Procedimento del Progetto Integrato Fusina;
  • a seguito di modifica dell’assetto organizzativo delle strutture regionali, con DGR n. 1380 del 9 settembre 2016 l’incarico di Responsabile Unico della Concessione e di Responsabile Unico del Procedimento del Progetto Integrato Fusina è stato attribuito al Direttore della Direzione Ambiente;

Considerato, altresì, che al fine di poter utilizzare tale risorse destinate al finanziamento degli interventi individuati con il DPCM 15 settembre 2015, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 164/2014) è stato sottoscritto uno specifico Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia.

Atteso che:

  • il Presidente della Regione del Veneto, nella qualità di Commissario di Governo, ha sottoscritto tale Accordo di Programma (il cui schema era stato preventivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1421 del 29/10/2015);
  • l’art. 5 di suddetto Accordo di Programma individua proprio il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario di Governo, quale soggetto responsabile dell’attuazione degli interventi;
  • nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 116/2014, il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario di Governo, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
  • il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario di Governo, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
  • le autorizzazioni di cui sopra sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione degli interventi, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • ferma restando la competenza del Commissario delegato, l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, prevede che il Presidente della Regione possa delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

ricordato che con proprio decreto n. 12 del 2 maggio 2016 l’ing. Vincenzo Artico è stato nominato, ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, soggetto attuatore per gli interventi individuati con il DPCM 15 settembre 2015.

vista la nota in atti prot.n. 535766 del 22 dicembre 2017 con la quale l’ing. Vicenzo Artico ha comunicato l’impossibilità a continuare a rivestire il ruolo di soggetto attuatore;

Ritenuto:

  • ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, di procedere alla nomina di un nuovo soggetto attuatore, incardinato nell'ambito dell'Amministrazione della Regione del Veneto, con funzioni apicali o comunque dirigenziali;
  • di assegnare al soggetto attuatore di cui al precedente punto i sotto elencati settori d’intervento:
  • l'utilizzo delle risorse esistenti sulla contabilità speciale relative al dissesto idrogeologico per i progetti sopra riportati rientranti nell’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014);
  • l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione di tali interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’accordo di programma sopracitato;
  • di attribuire al soggetto attuatore, ai fini dell'attuazione dei settori d'intervento sopra riportati, i sotto elencati compiti e funzioni:
  1. l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione e di esecuzione degli interventi;
  2. l'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori;
  3. la sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori;
  4. l'aggiornamento, con cadenza almeno trimestrale, dei dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema on-line specificate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  5. l'attribuzione della gestione della contabilità degli interventi, compresa l'approvazione della rendicontazione delle spese sostenute e la presa d’atto degli atti di contabilità finale;
  6. l'adozione delle proposte di liquidazione, anche per SAL, degli interventi, la trasmissione al Commissario delegato della documentazione di rendicontazione e il successivo pagamento al beneficiario finale;
  7. la trasmissione al Commissario delegato della documentazione di rendicontazione della spesa;
  • che il soggetto attuatore, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, possa avvalersi in accordo con il Commissario delegato, oltre che delle competenti Strutture regionali, anche della collaborazione, previ specifici accordi, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni interessati e della Città Metropolitana, dei Provveditorati interregionali alle Opere Pubbliche, della società ANAS S.p.A., dei Consorzi di Bonifica e delle Autorità di Distretto, nonché delle Società a totale capitale pubblico o delle Società dalle stesse controllate.
  • che le spese per l’avvalimento di cui sopra sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora applicabili in base all’art. 216 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Evidenziato che il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario di Governo, ex D.L. n. 91/2014, gestisce anche le risorse relative all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico con riferimento ai quali, con proprio decreto n. 32 del 9 agosto 2016, ha nominato soggetto attuatore il Direttore della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi”, ridenominata con DGR n. 2100/2017 . “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”;

Visti:

  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n, 163 per le parti ancora applicabili in base all’art. 216 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014 , n. 164;
  • il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
  • il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • il DPCM del 27 maggio 2014;
  • il DPCM del 28 maggio 2015;
  • il DPCM del 15 settembre 2015;
  • la Delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015;
  • l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 69 del 29 marzo 2013;
  • l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 196 del 24 ottobre 2014;
  • l’Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia – Malcontenta – Marghera, sottoscritto in data 31 marzo 2008;
  • l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 164/2014);
  • la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1712 del 29 settembre 2014;
  • la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1421 del 29 ottobre 2015;
  • la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1380 del 9 settembre 2016.

DISPONE

Art. 1
(valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
(nomina del soggetto attuatore)

  1. È nominato soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 10, comma 2-ter, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 relativamente all’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015, il Direttore della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”;
  2. Il soggetto attuatore, per quanto attiene all’attuazione degli “Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore”, si dovrà coordinare con il Direttore della Direzione Ambiente, che agisce quale Responsabile Unico della Concessione e di Responsabile Unico del Procedimento del Progetto Integrato Fusina, nonché soggetto responsabile delle azioni e attività finalizzate al subentro della Regione del Veneto per il completamento delle attività già programmate ai sensi dell’Ordinanza n. 69/2013 e per l’attuazione dell’Accordo di Programma “Moranzani”.
  3. L'incarico di cui al precedente punto 1 è a titolo gratuito e non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Art. 3
(assegnazione al soggetto attuatore dei settori d’intervento)

Al soggetto attuatore di cui al precedente articolo 2 sono assegnati i settori di interventi afferenti:

  1. l'utilizzo delle risorse esistenti sulla contabilità speciale relative al dissesto idrogeologico per i progetti sopra riportati rientranti nell'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 164/2014);
  2. l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione di tali interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'accordo di programma sopracitato.

Art. 4
(attribuzione al soggetto attuatore dei compiti e delle funzioni)

Al soggetto attuatore, sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

  1. l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione e di esecuzione degli interventi;
  2. l'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori;
  3. la sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori;
  4. l'aggiornamento, con cadenza almeno trimestrale, dei dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema on-line specificate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  5. l'attribuzione della gestione della contabilità degli interventi, compresa l'approvazione della rendicontazione delle spese sostenute e la presa d’atto degli atti di contabilità finale;
  6. l'adozione delle proposte di liquidazione, anche per SAL, degli interventi, la trasmissione al Commissario delegato della documentazione di rendicontazione e il successivo pagamento al beneficiario finale;
  7. la trasmissione al Commissario delegato della documentazione di rendicontazione della spesa.

Art. 5
(avvalimenti)

Il soggetto attuatore, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi in accordo con il Commissario delegato, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse

Art. 6
(norma di rinvio)

È fatta salva la possibilità di modificare le assegnazioni e le attribuzioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sulla base di specifiche esigenze che si riscontrassero nell'ambito dell'esecuzione degli interventi previsti nell’Accordo di programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 ed approvato con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4/STA del 21/01/2016.

Art. 7
(pubblicazione)

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

Torna indietro