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Bur n. 25 del 09 marzo 2018


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto del 9 febbraio 2018

Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche. Estratto del decreto di asservimento ed occupazione temporanea su terreni in comune di Vigasio (VR) metanodotto Zimella Cervignano d'Adda.

Il Direttore generale

Visto l’articolo 42 della Costituzione …… omissis …..;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ….. omissis …..;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ….. omissis …..;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 … omissis …..;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 … omissis …..;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, … omissis …..;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 gennaio 2012 recante l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione del metanodotto “Zimella-Cervignano d’Adda” DN 1400 (56”), DP 75 bar”;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 03 aprile 2017 con il quale, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Testo Unico è disposta la proroga di anni due dei termini di pubblica utilità stabiliti all’art. 4 del decreto 25 gennaio 2012, la cui scadenza è quindi fissata al 25 gennaio 2019;

Vista l’istanza del 18 dicembre 2017, ICGCOS/NOR/1491, acquisita in atti il 21 dicembre 2017, prot. n. 30158, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in P.zza Santa Barbara, 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) - ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Vigasio (VR) identificati in colore rosso nel piano particellare allegato all’istanza, l’imposizione di servitù di metanodotto, con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

Considerato che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti … omissis …..;

Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l’emanazione del citato decreto 25 gennaio 2012 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

Ritenuto che:

  • il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 25 gennaio 2019;
  • é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
  • la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;;
  • le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate  
    nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

DECRETA

Articolo 1

 A favore della società Snam Rete Gas S.p.A. sono disposte la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni in comune di Vigasio (VR), interessati dal tracciato del metanodotto “Zimella-Cervignano d’Adda” DN 1400 (56”), DP 75 bar” e riportati nel piano particellare con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.

Articolo 2

 L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della società Snam Rete Gas S.p.A. gli adempimenti di cui al successivo articolo 5, prevede quanto segue:

  • l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti) metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
  • la facoltà di Snam Rete Gas S.p.A. di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
  • l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della società Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
  • l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
  • l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
  • i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla società Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
  • la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;

Articolo 3

 Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nei piani particellari delle Ditte proprietarie.

Articolo 4

Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della società Snam Rete Gas S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Articolo 5

La società Snam Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale. Copie degli atti inerenti la
notifica, compresa la relativa relata, sono trasmessi senza indugio dalla società Snam Rete
Gas S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Articolo 6

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a
questa Amministrazione (DGSAIE – Divisione VII – Via Molise, 2 – 00187 Roma –
fax: 0647887753 oppure alla casella di  posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it e per conoscenza alla società Snam Rete Gas S.p.A. - Progetto Nord Orientale - Via Malspinoso, 7 - 36043 Camisano Vicentino (VI) -
fax: 0444418900 oppure alla posta elettronica certificata: reinv.nor@pec.snamretegas.it, l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto.

 Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la società Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 7

 In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso
la competente Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

 Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 8

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 09 febbraio 2018

Elenco  delle  ditte  e  dei   beni   da   asservire   e   occupare  temporaneamente

Ditta …. , fgg. --- partt. ---;

Ditta………..

Ditta ….

 …….

ESTRATTO DEL PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 01: SOAVE Guglielmo; foglio 17 mappali 78 e 219

Il Direttore generale ing. Gilberto Dialuce

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