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Bur n. 25 del 09 marzo 2018


Materia: Urbanistica

PROVINCIA DI TREVISO

Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 13 febbraio 2018

Comune di Asolo. Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 48 comma 1 della L.R. n. 11/2004. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con lettera prot. n. 20352 del 14/12/2017 (ns. prot. 104858 del 15/12/2017) il Comune di Asolo ha richiesto l'approvazione della variante in oggetto;

RICORDATO che:

  • il Comune di Asolo è dotato di Variante Generale al Piano Regolatore Generale (PRG) approvata con deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 168 del 26/01/2001 e successivamente adeguata con varianti regolarmente approvate dagli organi competenti;
  • con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23/03/2017, il Comune ha adottato la variante parziale al P.R.G., in oggetto;
  • la procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta e a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come si evince dalla documentazione e dalle dichiarazioni prodotte dal Comune di Asolo;

VISTI gli elaborati ed i documenti trasmessi con la citata lettera:

  • Delibera Consiglio comunale n. 6 del 23/03/2017 di adozione;
  • Delibera Consiglio comunale n. 45 del 16/11/2017 di presa atto osservazioni;
  • Relazione tecnica: elaborati grafici;
  • Verifica di assoggetabilità alla V.A.S.: Rapporto ambientale preliminare;
  • Valutazione d'Incidenza: Relazione di screening;
  • Allegato F alla Dgr n. 2299 del 09/12/2014;
  • Allegato G alla Dgr n. 2299 del 09/12/2014;
  • Asseverazione tecnica del 18/11/2015 a firma del progettista Arch. Gustavo Bolzonello;
  • ARPAV: Parere prot. n. 390542 del 19/09/2017;
  • Soprintendenza Archeologica: Parere prot. n. 382434 del 13/09/2017;
  • Consorzio Piave: Parere preventivo, prot. n. 734 del 18/01/2016 con prescrizioni;
  • Consorzio Piave: Parere prot. n. 215123 del 01/06/2017;

VISTI, inoltre, i pareri:

  • Commissione Regionale V.A.S.: Parere motivato n. 179 del 10/10/2017 di non assoggettabilità a V.A.S. con prescrizioni anche in ordine alla V.Inc.A.;
  • Genio Civile di Treviso: Parere sismico e idraulico, prot. n. 528581 del 29/12/2015 favorevole con prescrizione;
  • ULSS 8 ASOLO: Parere prot. n. 14318 del 30/03/2016 favorevole con prescrizioni;

RICHIAMATO che il Comitato Tecnico Provinciale (C.T.P.), previsto con Delibera di Giunta Provinciale n. 184 del 11/07/2011, ha esaminato in data 11/01/2018 la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di Asolo, adottata con D.C.C. n. 6 del 23/03/2017, ai sensi dell'art. 48 c. 1 della L.R. 11/2004, ed ha manifestato il parere che sia meritevole di approvazione con le seguenti modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85:

  1. è inserita in Tav. 9 “Opere di urbanizzazione servizi ed impianti di interesse comune”, nel repertorio C al n. 12, la voce “cimiteri”;
  2. è aggiornata la tavola 14 di “verifica del dimensionamento” del PRG;
  3. è inserito in legenda delle diverse tavole del PRG, il codice “12 ¿ - progetto” e parimenti il codice “12 - O – esistente”;
  4. la scheda n. 18 di variante è integrata come da proposta sopra riportata;

RICHIAMATO altresì che tale parere è stato fatto proprio dalla Valutazione Tecnica Provinciale (V.T.P.) del Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale n. 2 dell'11/01/2018, come da “allegato A", al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

  • la variante parziale al P.R.G. non è stata assoggettata a V.A.S. e quindi la decisione sulla Valutazione d'Incidenza spetta all'autorità che approva il piano;
  • il Comune di Asolo ha adottato la variante corredata dalla dichiarazione del progettista, il quale sostiene che “con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 attraverso la soluzione progettuale presentata”. Tale dichiarazione è stata comunque valutata e condivisa dalla Commissione Regionale V.A.S. nel proprio parere di non assoggetabilità;
  • l'ufficio provinciale competente in materia di V.Inc.A., con nota del 18/01/2018 depositata agli atti, ha condiviso le conclusioni della Commissione V.A.S., esprimendo quindi parere positivo circa la dichiarazione di esclusione;

DATO atto che è fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 48 c. 1 della L.R. 11/2004, di approvazione di varianti funzionali alla realizzazione di opere pubbliche con la modalità di cui all'art. 50 c. 3 della L.R. 61/85;

CONSIDERATO che dalla V.T.P. sopracitata emerge che:

  • le motivazioni che sorreggono l'adozione della variante parziale, pur progettata antecedentemente ai disposti di legge vigenti, sono comunque coerenti con le attuali disposizioni normative;
  • la presente variante non confligge con le disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 sul consumo di suolo;
  • la variante proposta non risulta in contrasto con indirizzi e proposte contenute nella pianificazione di livello superiore;
  • non vi sono previsioni di rango superiore ricadenti nell'ambito della variante che risulta dotata delle principali opere infrastrutturali;
  • il Comune ha acquisito i pareri di rito;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 c. 4 L.R. 11/2004, la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale, avvenuta con D.G.R. n. 1153 del 23/03/2010;

DATO atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014 e dello Statuto dell'Ente;

RICHIAMATO per quanto compatibile il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

DECRETA

  1. di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/85, la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di Asolo, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23/03/2017 ai sensi dell'art. 48 c. 1 della L.R. 11/2004, così come espresso nella Valutazione Tecnica Provinciale n. 2 del 11/01/2018, che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato Tecnico Provinciale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti dell'art. 51 della L.R. 61/85 dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di euro 150,00 che trova copertura nel capitolo n. 530/2018 e che con successivo atto si provvederà a impegnare.

IL PRESIDENTE STEFANO MARCON

Allegato (omissis)

Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it

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