Home » Dettaglio Atto di Enti Vari
Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA
Decreto di espropriazione n. 7 del 22 gennaio 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di SARCEDO (VI) - ROSA' (VI) - BASSANO DEL GRAPPA (VI) necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "A-C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall’Autorità Espropriante al completo svolgimento del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) È pronunziata in favore di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani n.70, capitale sociale euro € 442.198.240 interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma e partita IVA n. 05779661007, iscritta al REA con il n. 922416 l’imposizione della servitù permanente di elettrodotto inamovibile per la realizzazione della variante agli elettrodotti:
a) Interferenza 5 - 6 Elettrodotto a 132 kV in doppia terna denominata "Breganze-Zugliano T.23.501" "Sandrigo-Schio T.23.528";
b) Interferenza 13 - 14 Elettrodotto a 132 kV denominata "Bassano-Romano D'Ezzelino T.23.309".
Tale servitù è imposta a carico degli immobili indicati nell’allegato elenco proprietà ed allegato grafico denominati sub. lett. “A” e “B”, che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
Art. 2) La servitù perpetua di elettrodotto sarà esercitata da TERNA S.p.A. alle seguenti condizioni conformi alla normativa vigente:
1. Il personale della TERNA S.p.A., o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la costruzione, la sorveglianza, l’esercizio la riparazione o la modifica degli impianti con i materiali, i mezzi d’opera e di trasporto necessari e compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa facoltà di utilizzare, ove esistenti, strade od accessi del fondo servente ed abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio della società TERNA SpA, possano essere di impedimento alla costruzione ed all’esercizio dell'elettrodotto.
2. Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante purché mantenute con i rami alla distanza di rispetto dei conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree; la TERNA SpA, o chi per essa, ha la facoltà di procedere direttamente ai tagli necessari per la libera trasmissione della correte e sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione della Ditta Proprietaria i residuati di abbattimento, taglio, etc…senza che la stessa possa pretendere alcun compenso o possa avanzare alcuna eccezione.
3. La Ditta Proprietaria potrà usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed inerente servitù con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che costringano la TERNA a rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare modifiche alle parti costituenti la linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e relativa manutenzione. Nelle zone stesse non potranno essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale infiammabile senza il consenso della TERNA SpA.
4. I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito per eventuali riparazioni straordinarie, di carattere eccezionale, o per modifiche della linea saranno liquidati di volta in volta dalla TERNA SpA.
5. Per la linea (int. 5-6), la fascia di terreno da asservire, avente per asse l’asse della linea stessa, avrà larghezza totale di m. 23; per la linea (int. 13), la fascia di terreno da asservire, avente per asse l’asse della linea stessa, avrà larghezza totale di m. 20; per la linea (int. 14), la fascia di terreno da asservire, avente per asse l’asse della linea stessa, avrà larghezza totale di m. 40 e la superficie del sostegno, a traliccio in ferro, indicato nell’elenco e planimetrie allegate al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale, è comprensiva di un’adeguata zona di rispetto; l’entità della servitù di elettrodotto viene specificata negli allegati a margine della Ditta.
Il presente decreto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile.
Art. 3) Il Concessionario “Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.”, delegato dalla Regione del Veneto al completo svolgimento del procedimento di esproprio e asservimento, provvederà all’esecuzione del presente decreto mediante la notifica dello stesso alla ditta interessata, che dovrà avvenire ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) Un estratto del presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dando atto che l’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 5) Il presente decreto sarà, a cura e spese della società di “Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.”, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.
Art. 6) Il presente decreto potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B;
Sarcedo numero piano 48 - Fg. 11 - Mapp. 900, superficie complessiva di servitu’ mq. 260 – ditta prop. SASSO MARIA n. a SARCEDO il 10/03/1932 c.f. SSSMRA32C50I425K PROPRIETA' - Indennità di servitu’ corrisposta € 2.883,00;
Rosa’ numero piano 45 - Fg. 9 - Mapp. 1651, superficie complessiva di servitu’ mq. 105 – ditta prop. LA DOLFINA SOCIETA’ AGRICOLA SRL c.f. 03431550247 PROPRIETA' - Indennità di servitu’ corrisposta € 3.387,54;
Rosa’ numero piano 56 - Fg. 9 - Mapp. 1530,1554, superficie complessiva di servitu’ mq. 130 – ditta prop. ZILIO GIOVANNI n. a BASSANO DEL GRAPPA il 02/09/1941 c.f. ZLIGNN41P02A703E PROPRIETA' - Indennità di servitu’ corrisposta € 1.543,61;
Bassano del Grappa numero piano 143 - Fg. 14 - Mapp. 135, superficie complessiva di servitu’ mq. 195 – ditta prop. BIZZOTTO TALIA n. a ROSA’ il 08/02/1938 c.f. BZZTLA38B48H556T PROPRIETA' - Indennità di servitu’ corrisposta € 4.591,00;
Bassano del Grappa numero piano 144 - Fg. 14 - Mapp. 490, superficie complessiva di servitu’ mq. 10 – ditta prop. FERRARO TERESA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 04/10/1948 c.f. FRRTRS48R44A703P PROPRIETA' 4/6; GASTALDELLO KATIA SABRINA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 23/03/1980 c.f. GSTKSB80C63A703Z PROPRIETA' 1/6; GASTALDELLO MARIELLA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 19/01/1986 c.f. GSTMLL86A59A703U PROPRIETA' 1/6 - Indennità di servitu’ corrisposta € 158,23.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
Torna indietro