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Bur n. 104 del 03 novembre 2017


Materia: Statuti

PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 2/36705 del 2 maggio 2017

Statuto della Provincia di Treviso.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
La Provincia

  1. La Provincia di Treviso è Ente Pubblico Locale Territoriale rappresentativo della Comunità residente nel territorio dei seguenti Comuni:

Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

  1. Il territorio della Provincia di Treviso coincide con il territorio dei Comuni indicati al precedente comma.

Art. 2
Autonomia e Statuto

  1. La Provincia di Treviso è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione ed esprime nello statuto e nei regolamenti la propria autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria.

  2. Lo statuto costituisce l'espressione fondamentale dell'autonomia normativa della Provincia di Treviso. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione del Veneto, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente.

Art. 3
Principi organizzativi e funzionali dell’Ente

  1. La Provincia di Treviso ispira la propria azione ai principi di legalità, buona amministrazione, imparzialità, sussidiarietà e adeguatezza.

  2. L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici e dei servizi risponde ai principi di efficienza, efficacia, semplicità.

  3. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri che la compongono secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 4
Finalità

  1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:

  1. migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, attraverso lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;

  2. perseguire e promuovere il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri Enti e organizzazioni;

  3. salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche e ambientali del proprio territorio;

  4. tutelare il diritto allo studio, individuando nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell’ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

Art. 5
Funzioni

  1. La Provincia esercita le seguenti funzioni fondamentali:

  1. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

  2. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

  3. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

  4. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

  5. gestione dell'edilizia scolastica;

  6. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

  1. Nell’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l’identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.

  2. La Provincia, d'intesa con i Comuni, può esercitare la funzione di assistenza tecnico-amministrativa anche attraverso la predisposizione dei documenti di gara, il ruolo di stazione appaltante, le attività di monitoraggio dei contratti di servizio, di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

  3. La Provincia esercita tutte le altre funzioni attribuite dallo Stato o dalla Regione del Veneto.

Art. 6
Pari opportunità

  1. La Provincia persegue le pari opportunità in ogni campo della vita civile e sociale.

  2. Controlla i fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promuove le pari opportunità sul territorio provinciale.

  3. È istituita la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità i cui membri saranno nominati dal Presidente.

  4. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO II
SEDE E SEGNI DISTINTIVI

Art. 7
Sede

  1. La Provincia ha sede nella città di Treviso che ne è il capoluogo.

  2. Gli organi della Provincia possono essere convocati e riunirsi in sede diversa da quella del capoluogo.

Art. 8
Segni distintivi

  1. La Provincia di Treviso ha come propri segni distintivi:

- lo stemma di cui al Regio Decreto 17 marzo 1938;
- il gonfalone di cui alla delibera del Rettorato Provinciale n. 370 del 10 gennaio 1939;
- il logo, costituito dall’immagine stilizzata dei confini territoriali della provincia di Treviso su sfondo arancione e la scritta Provincia di Treviso su sfondo nero.

  1. L’uso dei simboli propri della Provincia di Treviso è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 9
Organi di governo

  1. Sono organi di governo della Provincia:

  1. il Presidente;

  2. il Consiglio Provinciale;

  3. l'Assemblea dei Sindaci.

CAPO II
Il Presidente della Provincia

Art. 10
Elezione e ruolo

  1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia.

  2. La legge ne regola le modalità dell'elezione, la durata in carica e le cause di decadenza.

  3. Entra in carica alla proclamazione del risultato elettorale.

  4. Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo.

  5. Il distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Art. 11
Dimissioni e cessazioni dalla carica

  1. Le dimissioni presentate dal Presidente vanno indirizzate all'Assemblea dei Sindaci e diventano efficaci e irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione. Devono essere presentate per iscritto con firma apposta davanti al Segretario Generale o altro funzionario della Provincia. La data di presentazione è la data della firma.

  2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, e a tutti i Sindaci della Provincia, l’avvenuta presentazione delle dimissioni ed, eventualmente, la successiva tempestiva revoca delle stesse.

  3. Divenute efficaci le dimissioni si procede immediatamente a indire le elezioni per il nuovo Presidente.

  4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all’elezione del nuovo Presidente. Mancando il Vicepresidente le funzioni vengono svolte dal consigliere anziano.

Art. 12
Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

  1. convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci;

  2. nomina e revoca il Vicepresidente e i Consiglieri delegati. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia;

  3. predispone lo schema di bilancio di previsione ed i relativi atti programmatori da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci e all'approvazione del Consiglio Provinciale;

  4. approva, nei casi di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio, le variazioni di bilancio;

  5. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;

  6. fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;

  7. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;

  8. approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

  9. nomina il segretario generale e il direttore generale;

  10. nomina i dirigenti;

  11. svolge ogni altra funzione che non rientri nella competenza dell'assemblea dei sindaci, del consiglio o dei dirigenti.

Art. 13
Vicepresidente e Consiglieri delegati

  1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente e i Consiglieri delegati, scelti tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni ad essi delegate e dandone comunicazione al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.

  2. Il Presidente può conferire ai consiglieri anche deleghe limitate a singoli affari. In tal caso il Consigliere non assume la qualifica di “consigliere delegato” se non limitatamente al singolo affare.

  3. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o impedito. L'incarico può essere revocato dal Presidente. Gli incarichi di Vicepresidente e di Consigliere delegato decadono contestualmente all’elezione del nuovo Presidente della Provincia.

  4. La delega definisce l'ambito di competenza del Vicepresidente e dei consiglieri delegati.

Art. 14
Il principio di collegialità

  1. In attuazione del principio di collegialità il Presidente della Provincia convoca apposite riunioni di informazione e coordinamento, non pubbliche, con tutti i consiglieri, alle quali partecipano il Segretario Generale, il Direttore Generale, se nominato e, se invitati, i Dirigenti e/o i Responsabili dei servizi interessati.

  2. Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario Generale, un sintetico verbale che riporta gli argomenti trattati.

CAPO III
Il Consiglio Provinciale

Art. 15
Elezione, composizione e cessazione

  1. Il Consiglio Provinciale rappresenta l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia.

  2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e da un numero di consiglieri determinato dalla legge.

  3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

  4. È consigliere anziano il più anziano di età.

  5. Il funzionamento del Consiglio è regolato da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

  6. I membri del Consiglio non possono costituirsi in gruppi consiliari né possono essere costituite commissioni consiliari permanenti.

  7. Il Consiglio, con deliberazione approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati, può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche. I poteri, l’organizzazione, il funzionamento nonché le forme di verbalizzazione e di pubblicità dei lavori delle Commissioni speciali sono disciplinati con la delibera istitutiva.

  8. Alle sedute consiliari partecipa il Segretario Generale della Provincia con funzioni di verbalizzante.

Art. 16
Prima seduta del Consiglio Provinciale

  1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

  2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l’eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

  3. I Consiglieri Provinciali, entro 30 giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 17
Attribuzioni del Consiglio Provinciale

  1. Il Consiglio Provinciale è l’organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto.

  2. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:

  1. adottare lo Statuto dell’ente e proporlo all’Assemblea dei Sindaci per l'approvazione definitiva;

  2. adottare lo schema di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci;

  3. acquisito il parere dell'Assemblea dei Sindaci, approvare i bilanci annuali e pluriennali;

  4. approvare le variazioni di bilancio e ratificare le variazioni di bilancio approvate d'urgenza dal Presidente;

  5. approvare i rendiconti di gestione;

  6. approvare la contrazione e l’eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l’emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;

  7. approvare i regolamenti, escluso il regolamento di organizzazione;

  8. adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;

  9. approvare i criteri per le nomine da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;

  10. designare e nominare i propri rappresentanti in altri enti ed organismi per i quali la legge riservi la nomina al Consiglio;

  11. deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;

  12. approvare i provvedimenti di verifica e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;

  13. approvare convenzioni-tipo con i Comuni e/o le loro forme associative, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative ed accordi con i Comuni non compresi nel territorio provinciale.

Art. 18
I Consiglieri Provinciali

  1. I Consiglieri Provinciali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

  2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate per iscritto, sottoscritte davanti al Segretario Generale o altro funzionario provinciale, indirizzate al Presidente della Provincia devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

  3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non interviene, senza ragione, ad almeno 3 sedute consecutive, decade dal proprio incarico. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di eventuali e gravi giustificazioni.

  4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

  5. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione nella prima seduta utile e comunque, in caso di dimissioni, entro e non oltre 20 giorni dalla loro presentazione.

Art. 19
Diritti e doveri dei Consiglieri

  1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:

  1. di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende ed enti partecipati tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato;

  2. di utilizzare le strutture e le dotazioni della Provincia utili per l'espletamento delle proprie funzioni;

  3. di assumere tutte le iniziative riconosciute dal regolamento del Consiglio.

  1. I Consiglieri Provinciali devono ottemperare alle norme in materia di trasparenza, osservare i divieti in materia di conflitto di interesse e sono tenuti al segreto d'ufficio.

CAPO IV
L'Assemblea dei Sindaci

Art. 20
L’Assemblea dei Sindaci

  1. L’Assemblea dei Sindaci è l’organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia, o loro delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.

  2. L’Assemblea dei Sindaci deve essere convocata almeno due volte all'anno.

  3. In prima convocazione la seduta dell'Assemblea è valida qualora sia presente un numero di Comuni pari almeno alla metà dei Comuni compresi nella Provincia e che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente. In seconda convocazione, che non può tenersi prima che siano decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno due quinti dei Comuni che rappresentino almeno due quinti della popolazione complessivamente residente nella provincia.

  4. Ai componenti dell’Assemblea si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per i membri del Consiglio Provinciale.

  5. L’Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all’ordine del giorno la questione richiesta.

  6. Il funzionamento dell'Assemblea è regolato da un apposito regolamento, approvato dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta.

Art. 21
Attribuzioni dell'Assemblea

  1. L'Assemblea adotta o respinge lo statuto della Provincia proposto dal Consiglio e le successive modificazioni, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

  2. I poteri propositivi dell’Assemblea dei Sindaci si esplicano nel diritto di presentazione di proposte al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale, con obbligo di valutazione e determinazione nel merito.

  3. All’Assemblea vengono presentati, prima della definitiva approvazione, il bilancio e il rendiconto, con i relativi documenti di programmazione. Sugli stessi l'Assemblea esprime il proprio parere, non vincolante.

  4. Salvo che non sia espressamente previsto dalla normativa, i pareri espressi dall’Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. I pareri obbligatori si hanno come acquisiti quando l'Assemblea validamente costituita non riesca ad esprimere il parere oppure quando l'Assemblea non riesca a costituirsi validamente per mancanza di numero legale né in prima né in seconda convocazione.

TITOLO IV
ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 22
Modello organizzativo

  1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata con apposito regolamento approvato dal Presidente della Provincia.

Art. 23
Segretario Generale

  1. La Provincia ha un Segretario Generale nominato nei modi e forme previste dalla legge.

  2. Il Segretario Generale svolge le funzioni stabilite dalla legge e i compiti eventualmente conferitigli dal Presidente della Provincia e dai regolamenti provinciali.

  3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere l'attribuzione delle funzioni di Vice Segretario per la sostituzione del Segretario nei casi di vacanza, assenza, impedimento.

Art. 24
Direttore Generale

  1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Direttore Generale nominato a tempo determinato dal Presidente della Provincia.

  2. Il regolamento stabilisce i requisiti richiesti, le attribuzioni, le responsabilità, i diritti e doveri e le modalità di nomina o revoca del Direttore Generale.

  3. Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite al Segretario Generale.

Art. 25
Dirigenti

  1. La gestione della Provincia compete ai dirigenti che ne rispondono agli Organi provinciali.

  2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente, a termine.

  3. La valutazione del lavoro dei dirigenti deve essere affidata ad un organismo indipendente.

  4. Per ragioni di economicità e/o di opportunità, possono essere conferiti incarichi di dirigente di taluni uffici o servizi, direttamente al Segretario Generale e/o al Direttore Generale.

Art. 26
Rapporto di lavoro

  1. Il rapporto di lavoro con i lavoratori è disciplinato dal contratto di lavoro individuale, dai contratti collettivi e, per quanto di competenza, dalle norme di legge nazionali.

  2. La Provincia privilegia forme di contratto che contemperino le esigenze del lavoro con le esigenze delle famiglie.

TITOLO V
BENI E PARTECIPAZIONI

Art. 27
Il patrimonio

  1. I beni di proprietà della Provincia hanno il regime giuridico proprio dei beni degli enti pubblici locali.

  2. I beni patrimoniali devono essere amministrati con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 28
Le partecipazioni

  1. Le partecipazioni in enti, società, fondazioni, associazioni e altri organismi devono essere funzionali all'espletamento delle funzioni proprie della Provincia.

  2. Le partecipazioni con sola valenza patrimoniale devono essere gestite come il patrimonio disponibile.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 29
Principi

  1. L’ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal Regolamento Provinciale.

  2. La gestione del bilancio compete al Dirigente incaricato.

  3. Il controllo sulla gestione compete all'organismo di revisione.

TITOLO VII
RAPPORTI TRA PROVINCIA E ALTRI ENTI DEL TERRITORIO

Art. 30
Collaborazione con i Comuni

  1. La collaborazione con i Comuni, Unioni di Comuni e altri enti si attua nell'ambito delle funzioni attribuite alla Provincia mediante convenzioni per la realizzazione di progetti e lo svolgimento di attività in forma associata, accordi generali di programma, erogazione di sostegni finanziari, o ogni altra modalità ritenuta idonea e sostenibile sotto il profilo tecnico, finanziario e gestionale, nei limiti e secondo le modalità indicate da regolamenti o atti attuativi.

  2. Eventuali funzioni di supporto assicurate ai Comuni e enti del territorio devono essere garantite secondo principi di trasparenza, efficienza ed efficacia, anche in rapporto alla scelta degli enti a cui assicurare collaborazione nei casi in cui la stessa non possa essere garantita in modo diffuso.

Art. 31
Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e altri enti

  1. La Provincia attua i principi di cui al presente titolo mediante accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale, loro Unioni ed altri enti ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

  2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente della Provincia.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32
Statuto

  1. Lo statuto, su proposta del Consiglio, è approvato dall'Assemblea dei Sindaci con i voti favorevoli che rappresentino almeno un terzo dei Comuni della Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

  2. Le modifiche allo Statuto sono approvate con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art. 33
Entrata in vigore

  1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sul sito internet della Provincia ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line.

  2. Lo Statuto è inoltre trasmesso alla Regione al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, e inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

  3. Analogamente si procede per le modifiche successivamente approvate.

Art. 34
Norma transitoria

  1. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti si applicano, in quanto compatibili, quelli già vigenti, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di enti pubblici territoriali locali.

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