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Bur n. 85 del 01 settembre 2017


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI CHIAMPO (VICENZA)

Decreto del Capo area 4^ LL.PP. prot. n. 14470 del 7 agosto 2017

Declassificazione di parte del sedime della strada comunale sito in via Carpenea Alta.

Visto:

- l'art. 2 del nuovo codice della strada, approvato con d.lgs. 285/1992, così come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 10/09/1993 in merito alla disciplina per la declassificazione delle strade;

- gli artt. 2,3 e 4 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.p.r. 495/1992, così come modificati dal D.p.r. 610/1996, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;

- la l.r. 11/2001, art. 94, c. 2 e 3, con la quale la regione veneto ha delegato alle Province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;

- la deliberazione g.r.v. n. 2042 del 03/08/2001 relativa all'approvazione delle direttive concernenti le funzioni delegate alle Province e ai Comuni in materia di classificazione e delegificazione amministrativa delle strade;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 27/07/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato disposto di declassificare il relitto stradale sito in via Carpenea Alta;

preso atto che come riportato nella deliberazione di giunta comunale n. 137 del 27/07/2017 tale tratto di strada ha perso, da anni, ogni funzionalità pubblica;

ritenuto pertanto necessario secondo quanto previsto dall'art. 2 del nuovo codice della strada assumere il formale provvedimento di declassificazione;

visto il d.lgs. n. 267/2000;

decreta

1)  di declassificare ad area non più soggetta a pubblico transito, il relitto stradale identificato al foglio 14 mappale 1239 del c.t. del comune di Chiampo (vi) per una superficie di mq. 2, come individuata nella deliberazione di giunta comunale n. 137 del 27/07/2017 dichiarata immediatamente esecutiva;

2) di precisare che, ai sensi dell'art. 3 del D.p.r. 495/92, i provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel bollettino regionale;

3) di trasmettere, ai sensi dell'art. 3, c. 5, del D.p.r. 495/1992, il presente decreto all'ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale di Roma per la registrazione nell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del nuovo codice della strada;

4) di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione di giunta comunale n. 137 del 27/07/2017 dichiarata immediatamente esecutiva, l'area di cui al precedente punto 1) è stata declassata e conseguentemente trasferita al patrimonio disponibile del comune di Chiampo (VI).

Il Capo area 4^ - lavori pubblici geom. Pasquale De Maria

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