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Bur n. 77 del 11 agosto 2017


Materia: Statuti

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA)

Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21 febbraio 2017

Revisione statuto comunale per adeguamento alla L. 215/2012 e alla L. 56/2014.

- all’Art. 6, il comma 4 viene sostituito come segue:
“4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge, nel rispetto della normativa vigente ed in modo da assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.”

- all’art. 13, il comma 4 viene sostituito come segue:
“4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nel rispetto della normativa vigente ed in modo da assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi e la distribuzione degli incarichi tra soggetti di sesso diverso.”

- all’art. 18, i commi 1 e 2 sono sostituiti come segue:
“1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, compreso il Vicesindaco, nel numero previsto dalla normativa vigente in materia."

"2. Gli assessori sono scelti di norma tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità. La scelta degli assessori deve avvenire nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, giusta la previsione di cui all’art. 46 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e con le percentuali stabilite dall’art. 1, comma 137, della L. 56/2014.”

- all’art.  19, il comma 2 viene sostituito come segue:
“2.  Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio e può sostituirli. La revoca e/o sostituzione di un assessore deve essere effettuata nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, giusta la previsione di cui all’art. 46 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e con le percentuali stabilite dall’art. 1, comma 137, della L. 56/2014.”

- all’art. 37, i commi 3 e 5 vengono  sostituiti dai seguenti:
“3.  Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell’azienda. La scelta del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi giuste le vigenti disposizioni di legge in materia.”

“5.  Il Sindaco può revocare dall’incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, giuste le vigenti disposizione di legge in materia.”

- all’art. 38, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3.  Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l’intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata. La scelta del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, giuste le vigenti disposizioni  di legge in materia.”

- all’art. 40, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2.  Qualora la partecipazione del Comune sia superiore al venti per cento, lo statuto della società dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sia nominato dal Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, giuste le vigenti disposizioni  di legge in materia.”

Il Sindaco Alessandro Nardese

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