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Bur n. 58 del 16 giugno 2017


Materia: Statuti

COMUNE DI FALCADE (BELLUNO)

Delibera di Consiglio numero 16 del 19 aprile 2017

Approvazione modifiche allo Statuto Comunale.

Con delibera di Consiglio numero 16 del 19 aprile 2017 sono state apportate le seguenti modifiche allo Statuto del Comunedi Falcade:

all'articolo 2 è stato aggiunto il comma 3: 3. Il Comune di Falcade ispira la propria azione all'applicazione del principio di rappresentanza femminile e maschile; a tal fine è assicurata la presenza di entrambi i sessi in Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

all'articolo 5 il comma 6 ha adesso il seguente testo: 6. Il Comune di Falcade ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, concessi dal Presidente della Repubblica Italiana con proprio decreto del 30 ottobre 2008, che così dispone: Sono concessi al Comune di Falcade, in provincia di Belluno, uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso: STEMMA: di azzurro, al gruppo montuoso del Focobon, d'oro, con le tre vette innevate di argento, uscente dai fianchi e fondato sulla pianura erbosa di verde, sormontato dal falco volante al naturale, caricato da quattro abeti di verde, ordinati in fascia, nodriti nella pianura erbosa. Ornamenti esteriori da Comune. GONFALONE: drappo partito di azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

dopo l'articolo 16 sono stati aggiunti i seguenti:

Art. 16-bis - Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti, può eleggere, tra i suoi componenti, un Presidente.

2. La votazione di cui al comma 1 avviene a scrutinio segreto. E' richiesta la maggioranza favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.

4. Il Presidente del Consiglio resta in carica quanto l'organo che l'ha eletto.

5. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio, con la stessa maggioranza prescritta per l'elezione, per gravi violazioni di legge, dello statuto o del regolamento, e per gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16-ter - Consigliere anziano

1. Si intende per consigliere anziano il consigliere che è individuato secondo il criterio della cifra individuale maggiore. A parità di cifra individuale, le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

2. Nel caso di impedimento o di impossibilità del predetto le funzioni sono esercitate dal secondo degli eletti e così di seguito. - il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 18 ha adesso il seguente testo: A tale riguardo il Sindaco (o il Presidente, se eletto), a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco (o al Presidente, se eletto) eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 15, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera.

- l'articolo 24 ha adesso il seguente testo:

Art. 24 Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco (o il Presidente, se eletto) convoca e presiede il Consiglio Comunale in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. In caso di sua assenza o di impedimento il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice-Sindaco, e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'assessore a ciò delegato o dal Consigliere Anziano.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche di mandato del bilancio di previsione o del rendiconto della gestione.

3. L'avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri entro i seguenti termini:
a) almeno 5 giorni prima della seduta, nel caso di convocazione ordinaria;
b) almeno 3 giorni prima della seduta, nel caso di convocazione straordinaria;
c) almeno 24 ore prima della seduta, nel caso di convocazione d'urgenza.

4. La notifica dell'avviso di convocazione viene effettuata mediante posta elettronica certificata; in alternativa la notifica può essere concordata con gli interessati ed effettuata tramite posta elettronica ordinaria o altra modalità prescelta. La scelta della modalità di notifica diversa dalla posta elettronica certificata deve essere espressamente indicata dal consigliere, che solleva così l'Amministrazione da ulteriori obblighi di notificazione.

5. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco (o dal Presidente, se eletto) o suo sostituto.

6. Il Sindaco (o il Presidente, se eletto) o suo sostituto può integrare l'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione già notificato ai Consiglieri. In questo caso è necessario, per avere validità, che l'integrazione venga notificata ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta consiliare.

7. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non risulta depositata presso la Segreteria comunale corredata delle relativa documentazione almeno 24 ore prima dell'adunanza.

8. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere pubblicato all'Albo pretorio insieme all'ordine del giorno. Dello stesso verrà data ampia diffusione sul territorio comunale.

- il comma 2 dell'articolo 26 ha adesso il seguente testo: 2. In seconda convocazione, che avrà eventualmente luogo in altro giorno, le adunanze sono validamente costituite purché sia presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

- l'articolo 29 ha adesso il seguente testo:

Art. 29 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dal presente Statuto, nonché in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti entrano in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, salvo termine diverso stabilito nel provvedimento di approvazione.

3. Nel caso di urgenza i regolamenti possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente ad approvarli.

- l'articolo 30 ha adesso il seguente testo:

Art.30 - Composizione

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco.

2. Il numero degli assessori è determinato dalla legge.

3. Il Sindaco può scegliere i componenti della Giunta, oltre che tra i consiglieri comunali, anche tra i cittadini che abbiano i requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale, in possesso di riconosciuta competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa.

4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano di diritto a tutte le sedute del Consiglio Comunale con facoltà di prendere la parola con i limiti e le modalità previste per i Consiglieri Comunali. In ogni caso non hanno diritto di voto.

5. Tra gli Assessori e il Sindaco e tra essi stessi non può esservi vincolo di coniugio o di parentela o di affinità fino al terzo grado.

- il comma 3 dell'articolo 31 è stato abrogato.

- il comma 3 dell'articolo 33 ha adesso il seguente testo: 3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

- il comma 4 dell'articolo 33 è stato abrogato.

- il comma 3 dell'articolo 34 ha adesso il seguente testo: 3. Qualora lo scioglimento del Consiglio Comunale consegua da impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

- il comma 3 dell'articolo 36 ha adesso il seguente testo: 3. I verbali sono sottoscritti dal Sindaco (quelli di Consiglio dal Presidente, se eletto) e dal Segretario Comunale o dai rispettivi sostituti.

- all'articolo 37, comma 2, il secondo periodo è stato abrogato.

- all'articolo 38 il comma 1, lettera e), ha adesso il seguente testo: e) la nomina e la revoca del Segretario Comunale con le modalità previste dalla legge.

- all'articolo 52, comma 3, l'inciso "alla Comunità" è stato sostituito dall'inciso "all'Unione". - all'articolo 56, comma 1, l'inciso "la Comunità" è stato sostituito dall'inciso "l'Unione".

- all'articolo 60 il comma 5 ha adesso il seguente testo: 5. Il revisore esercita le funzioni ed attività previste dalle norme vigenti in materia.

- all'articolo 61 il comma 1 ha adesso il seguente testo: 1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è pubblicato all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

- all'articolo 61 il comma 3 ha adesso il seguente testo: 3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Il Segretario Comunale Giacomo D'Ancona

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