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Bur n. 56 del 09 giugno 2017


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

PROVINCIA DI VICENZA

Determina dirigenziale n. 444 del 30 maggio 2017

Procedimento espropriativo per la costruzione di una centralina idroelettrica sulla Roggia Dolfina in Località Ponte Paoletti in Comune di Rosà (VI). Richiedente: Consorzio di Bonifica "Brenta". Determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione ed occupazione anticipata del bene immobile necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni. Ditta n. 4: Comune di Rosà (C.F. 00276370244), Piazza della Serenissima 1, 36027 Rosà (VI).

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

  1. di procedere ai sensi dell’art. 22 bis, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 in combinato disposto con l’art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003 per le motivazioni esposte in premessa.

  2. Di stabilire in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e per le motivazioni in premessa indicate, l’indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere alla ditta n. 4 Comune di Rosà nella misura di seguito riportata.

             DECRETA

  1. l'occupazione anticipata ai sensi dell’art. 22 bis, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 del bene immobile interessato dai lavori in oggetto, di seguito identificato:

    Comune di ROSA’, Catasto Terreni, Foglio 18, Mappale n. 5 (estensione 400 mq)

    Superficie presunta da espropriare: mq 59

    Valore commerciale di riferimento: 1,41 €/mq

    Totale indennità di espropriazione: € 83,19

    Ditta catastale n. 4: COMUNE DI ROSA' (C.F. 00276370244), Piazza della Serenissima 1, 36027 Rosà (VI), proprietà per 1/1.

  2. Di dare atto che:

    - ai sensi dell’art. 22 bis, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 l’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza ai fini dell'immissione nel possesso sarà effettuata con le medesime modalità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e dovrà avere luogo entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento; lo stesso decreto, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 6 del D.P.R. n. 327/2001, perderà efficacia qualora non venga emanato il provvedimento di esproprio nel termine fissato in anni 5 dalla efficacia del provvedimento dichiarativo di pubblica utilità;

    - ai sensi dell’articolo 22 bis, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione è dovuta l’indennità di occupazione, da computare ai sensi dell’art. 50, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001.

  3. Di provvedere, ai sensi dell’articolo 22 bis, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, alla notifica del presente atto al proprietario del bene immobile sopra indicato, con le modalità previste dal comma 4 e seguenti dell’articolo 20 del D.P.R. n. 327/2001, con l’avvertimento che lo stesso, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può, nel caso di non condivisione dell'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti presso l’Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza. A seguito della presentazione delle osservazioni l’Autorità Espropriante si riserva di assumere i provvedimenti conseguenti rideterminando, se del caso, l’indennità provvisoria.

  4. Di stabilire che nel caso di comunicazione nel termine di 30 giorni successivi all’immissione in possesso, da parte del proprietario della condivisione dell'indennità di espropriazione, dichiarazione che è irrevocabile, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 3 ed art. 20, comma 6 del D.P.R. n. 327/2001, il proprietario ha diritto di ricevere un acconto dell’80% dell’indennità di espropriazione. Il saldo dell'indennità accettata verrà corrisposto a seguito della redazione del frazionamento dell'area interessata dai lavori.

  5. Decorsi inutilmente 30 giorni dall’immissione in possesso, deve intendersi come non concordata la determinazione dell’indennità di espropriazione, e quindi verrà disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'acconto dell'80% dell’indennità provvisoria non accettata, e sarà contestualmente chiesto alla Commissione Provinciale per le Espropriazioni di determinare l’indennità definitiva.

  6. In alternativa all’intervento richiesto da questo Ufficio alla Commissione Provinciale per le Espropriazioni, la ditta proprietaria potrà procedere, entro 30 giorni dall'immissione in possesso, alla designazione ai sensi dell’art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 di un tecnico di propria fiducia, ai fini dell’attivazione del collegio arbitrale (di cui farà altresì parte un tecnico nominato dalla Provincia e, ove richiesto da chi via abbia interesse, anche uno dal Presidente del Tribunale) per l’avvio del giudizio di determinazione dell’indennità definitiva secondo la procedura di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001.

  7. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e D, come definite dagli strumenti urbanistici, si applica la ritenuta di cui al D.P.R. n. 917/86. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.

  8. Di dare atto che le somme spettanti verranno liquidate al proprietario dal Consorzio di bonifica “Brenta”.

  9. Un estratto del presente provvedimento sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

omissis

Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan

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