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Bur n. 54 del 01 giugno 2017


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI CASALEONE (VERONA)

Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 26 aprile 2017

Sdemanializzazione di tratto di strada comunale denominata Via Cesare Pavese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Premesso

  • che con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 05/02/1958 e di Consiglio Comunale n. 48 del 17/12/1966 di istituzione del registro delle strade comunali, consorziali, vicinali e private di uso pubblico, esistenti nel territorio del comune;
     
  • che nel tempo sono state riconosciute di uso pubblico porzioni stradali nel territorio comunale, nello specifico le strade elencate nel provvedimento di Consiglio Comunale n. 129 del 09.12.1977, prot. n. 5847, ad oggetto “Nuova classificazione di alcune strade da vicinali o private a comunali”, altre classificate “strade vicinali di uso pubblico”;

Dato atto che per altre strade o porzioni di esse, se pur inserite nel registro delle strade comunali, non si è nel tempo concretizzata la destinazione pubblica e risultano a servizio dei soli privati titolari di immobili ivi ubicati;

Omissis

Richiamati i seguenti provvedimenti in materia di demanio stradale:

  • Codice Civile, artt. 822, 823, 824 e 829;
     
  • D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”;
     
  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

Atteso in particolare che:

  • ai sensi del combinato disposto degli art. 822 ed 824 del codice civile le strade, se appartengono ai comuni, sono beni soggetti al regime del demanio pubblico;
     
  • ai sensi dell’art. 823 del codice civile “Condizione giuridica del demanio pubblico”

“I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico.

Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice”;

- ex art. 829 del codice civile “Passaggio di beni dal demanio al patrimonio”

“Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa.

Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.”;

Visti dunque:

  • l’art. 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
     
  • gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”,

che disciplinano la classificazione e la declassificazione delle strade pubbliche;

Omissis

Richiamati

  • il D.lgs. 31.3.1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali”, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni.
     
  • la Legge Regionale 13.4.2001, n. 11 ed, in particolare, l’art. 94, comma 2, che delega alle Province ed ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza, che consistono nell’emanazione dei rispettivi decreti di classificazione e declassificazione, nell’acquisizione dei pareri necessari, nell’adempimento delle procedure di pubblicazione;

Dato atto, pertanto, che i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni trasferite

  • la legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11, ed in particolare:
  • l’art. 94, comma 2, che delega alle Province ed ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza, che consistono nell’emanazione dei rispettivi decreti di classificazione e declassificazione, nell’acquisizione dei pareri necessari, nell’adempimento delle procedure di pubblicazione;
     
  • la deliberazione di Giunta Regionale n. 2042 del 3 agosto 2001 relativa all’approvazione delle direttive concernenti le funzioni delegate alle Province e ai Comuni in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;

Dato atto che in via pretoria è stato altresì ammesso che la demanialità di una strada possa cessare tacitamente, c.d. sdemanializzazione tacita, e che in questa ipotesi la destinazione del bene all’uso pubblico viene meno a cagione di atti univoci e incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione, indipendentemente da un atto formale di declassificazione;

Omissis

Acquisito il parere di regolarità tecnica del competente Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000;

Con voti

D E L I B E R A

  1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono integralmente riportate e trascritte;
     
  2. Di approvare la sdemanializzazione di una porzione di strada denominata in toponomastica "Via Cesare Pavese", distinta al Catasto Terreni al Foglio 2, mappale n. 869 parte, per una superficie di circa mq 360, come indicato nella planimetria che si allega alla presente deliberazione con la lettera "A";
     
  3. Di autorizzare la classificazione della suddetta porzione di strada pubblica nel patrimonio indisponibile del Comune;
     
  4. Di dare atto che l'effettiva porzione di area oggetto di sdemanializzazione sarà esattamente quantificata da apposito frazionamento catastale, con relative spese a carico della parte interessata all'acquisizione dell'area;
     
  5. Di precisare che con successivo provvedimento la porzione di strada di che trattasi sarà inserita nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale e subordinando la dismissione del tratto di strada di cui trattasi a formale comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari delle aree confinanti;
     
  6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ed, unitamente al decreto del competente Responsabile del Servizio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 829 comma 3 del Codice Civile;
     
  7. Di dare atto che il presente provvedimento avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto come previsto dall’art. 3, commi 3-5, del D.P.R. n. 495/1992;
     
  8. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ai fini della registrazione nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice della Strada;
     
  9. Di dare atto che succitata delibera dovrà essere pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “ Altri provvedimenti”.

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