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Bur n. 56 del 09 giugno 2017


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

PROVINCIA DI VICENZA

Determina dirigenziale n. 404 del 22 maggio 2017

Procedimento espropriativo S.P. n. 57 "Ezzelina". Lavori di messa in sicurezza di Via Grande mediante realizzazione di un percorso ciclopedonale da Via Papa Paolo VI a Via Nardi in Comune di Cassola (VI). Determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e occupazione anticipata dei beni immobili necessari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni. II stralcio.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

  1. di procedere ai sensi dell’art. 22 bis, comma 2, lett. B del D.P.R. n. 327/2001 essendo il numero dei destinatari della procedura espropriativa superiore a 50.

  2. Di stabilire in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e per le motivazioni esposte in premessa, l’indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere alle ditte indicate in allegato da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle misure ivi riportate.

DECRETA

  1. l'occupazione anticipata ai sensi dell’art. 22 bis, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 dei beni immobili interessati dai lavori in oggetto, specificati in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

  2. Di dare atto che:

    - ai sensi dell’art. 22 bis, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 l’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza ai fini dell'immissione nel possesso sarà effettuata con le medesime modalità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e dovrà avere luogo entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento; lo stesso decreto, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 6 del D.P.R. n. 327/2001, perderà efficacia qualora non venga emanato il provvedimento di esproprio nel termine fissato in anni 5 dalla efficacia del provvedimento dichiarativo di pubblica utilità;

    - ai sensi dell’articolo 22 bis, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione è dovuta l’indennità di occupazione, da computare ai sensi dell’art. 50, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001.

  3. Di provvedere, ai sensi dell’articolo 22 bis, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, alla notifica del presente atto al proprietario dei beni immobili indicati in allegato, con le modalità previste dal comma 4 e seguenti dell’articolo 20 del D.P.R. n. 327/2001, con l’avvertimento che lo stesso, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può, nel caso di non condivisione dell'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti presso l’Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza. A seguito della presentazione delle osservazioni l’Autorità Espropriante si riserva di assumere i provvedimenti conseguenti rideterminando, se del caso, l’indennità provvisoria.

  4. Di stabilire che nel caso di comunicazione nel termine di 30 giorni successivi all’immissione in possesso, da parte del proprietario della condivisione dell'indennità di espropriazione, dichiarazione che è irrevocabile, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 3 ed art. 20, comma 6 del D.P.R. n. 327/2001, il proprietario ha diritto di ricevere un acconto dell’80% dell’indennità di espropriazione. Il saldo dell'indennità accettata verrà corrisposto a seguito della redazione del frazionamento dell’area interessata dai lavori.

  5. Decorsi inutilmente 30 giorni dall’immissione in possesso, deve intendersi come non concordata la determinazione dell’indennità di espropriazione, e quindi verrà disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'acconto dell'80% dell’indennità provvisoria non accettata, e sarà contestualmente chiesto alla Commissione Provinciale per le Espropriazioni di determinare l’indennità definitiva.

  6. In alternativa all’intervento richiesto da questo Ufficio alla Commissione Provinciale per le Espropriazioni, la ditta proprietaria potrà procedere, entro 30 giorni dall'immissione in possesso, alla designazione ai sensi dell’art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 di un tecnico di propria fiducia, ai fini dell’attivazione del collegio arbitrale (di cui farà altresì parte un tecnico nominato dalla Provincia e, ove richiesto da chi vi abbia interesse, anche uno dal Presidente del Tribunale) per l’avvio del giudizio di determinazione dell’indennità definitiva secondo la procedura di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001.

  7. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e D, come definite dagli strumenti urbanistici, si applica la ritenuta di cui al D.P.R. n. 917/86. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.

  8. Un estratto del presente provvedimento sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

omissis

Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan

(seguono allegati)

Ditta_02_e_6_345626.pdf
Ditta_12_345626.pdf
Ditta_14_345626.pdf
Ditta_17_A_e_17_B_345626.pdf
Ditta_17_C_e_17_D_345626.pdf
Ditta_17_mappale_465_345626.pdf
Ditta_19_POST_controdeduzioni_345626.pdf
Ditta_24_345626.pdf
Ditta_5_345626.pdf

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