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Bur n. 83 del 05 novembre 2010


Materia: Statuti

PROVINCIA DI VENEZIA

STATUTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 75 DEL 21/09/2010

Statuto della Provincia di Venezia approvato con delibera di consiglio n. 75 del 21/09/2010.

STATUTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

TESTO VIGENTE

(approvato con deliberazione prot. n. 25926/28 di verb. dell’8 aprile 2004; integrato all’art. 2 con delibera prot. n. 39187/42 di verb. del 26 maggio 2005; modificato all’art. 33 con delibera prot. n. 26312/28 di verb.del 30 marzo 2006; modificato agli artt. 2-13-15-16-18 con deliberazione prot. n. 7371/6 di verb. del 24.01.2008; soppressione art. 8/bis condeliberazione prot. n. 71172/85 di verb. del 27.10.2009; modificato con deliberazione n. 75/2010 del 21.09.2010)

TITOLO I

AUTONOMIA E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 1

1. La Provincia di Venezia è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dalle norme statutarie.

2. La Provincia di Venezia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo, conforma la propria attività ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati.

Art. 2

(Principi)

1. La Provincia, ispirando la propria azione all'ordinata convivenza sociale, nel valorizzare e promuovere la cultura della responsabilità sociale, assume come obiettivo la difesa e lo sviluppo della persona nella solidarietà, con particolare attenzione alla tutela e promozione dei dirittidei singolisulla base della parità giuridica, etnica, sociale ed economica senza alcuna distinzione.

2. In particolare la Provincia opererà per:

a) organizzare, mediante la programmazione di area vasta e l'azione di coordinamento, un assetto territoriale ed urbanistico ordinato e vivibile, che rispetti e valorizzi le caratteristiche e peculiarità delle varie zone e nel contempo le loro relazioni;

b) sostenere ogni iniziativa volta a garantire alla Città di Venezia il ruolo di autentica capitale del Veneto, cerniera e riferimento privilegiato dell'intera area del nord-est, salvaguardando il patrimonio storico ed ambientale della città e della laguna;

c) superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell'ambito provinciale anche al fine della affermazione del diritto al lavoro, della suavalorizzazione e tutela in tutte le possibili articolazioni;

d) risanare e salvaguardare l'ambiente con una strategia volta a prevenire l'inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo;

e) promuovere, sulla base di finalità sociali, le iniziative dell'economia pubblica e privata con attenzione particolare allosviluppo dell'associazionismo economico e di cooperazione;

f) sostenere la realizzazione di un forte sistema, globale ed integrato, di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, in particolare nei confronti del disagio personale e sociale, ricercando la collaborazione delle organizzazioni del volontariato;

g) avviare azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini nella comunità locale e perseguire il riequilibrio dei ruoli tra i generi nella società, anche garantendo adeguata rappresentanza nelle nomine delle Commissioni e degli organi istituzionali.Recepire le raccomandazioni della Comunità Europea sull’integrazione trasversale dell’ottica di genere a tutti gli ambiti delle politiche pubbliche (Mainstreaming);

h) favorire la libera espressione dell'identità culturale e la partecipazione alla vita sociale di minoranze etniche e religiose presenti nella comunità provinciale, contrastando ogni forma di razzismo e promuovendo l'integrazione ed il dialogo trale diverse culture; promuovere e realizzare politiche dell'accoglienza e del rispetto dei diritti di cittadinanza per gli stranieri, immigrati, esuli e rifugiati politici, anche in collaborazione con enti, e associazioni di volontariato operanti in tale ambito; rispettare le differenze e le diversità contrastando ogni pregiudizio ed assicurare il diritto di pari dignità di trattamento nella società e nel lavoro, intervenendo contro ogni forma di discriminazione;

i) perseguire e promuovere la cultura dell'integrazioneeuropea, favorendo i rapporti di cooperazione con gli stati

e le realtà locali dell'Unione Europea.

l) introdurre codici di comportamento e processi di trasparenza all’agire amministrativo ispirati ai principi

contenuti nel Codice Etico adottato il 17.06.1999 dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, e fatto proprio dal Consiglio Provinciale, attraverso nuovi strumenti di rendicontazione idonei a rendere accessibile, trasparente, valutabile e partecipato l’operato dell’Amministrazione da parte dei cittadini.

3. Nell'interesse della comunità e per contribuire ad una sempre più alta qualità della vita, la Provincia si adopererà per garantire il diritto allo studio ed alla cultura e per la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali, ambientali e del paesaggio, ed assicurare la valorizzazione del patrimonio linguistico, monumentale e storico.

4. Assume i metodi della programmazione e del coordinamento e della cooperazione come caratterizzazioni della propria azione amministrativa, anche ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall’art. 26.

5. La Provincia di Venezia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali promuovendo la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini, delle comunità e dei Paesi.

A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

La Provincia assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 3

(Sistemi d'intervento)

1. La Provincia organizza le strutture allo scopo di realizzare l'efficienza degli uffici in base a criteri che assicurino la trasparenza ed individuino le responsabilità degli organi e del personale attraverso l'attuazione del principio della separazione dei ruoli di indirizzo e controllo che spettano agli organi elettivi, da quello di gestione amministrativa.

Nella gestione dei servizi la Provincia attua modalità conformi agli interessi dei cittadini e consegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; individua gli standards rispetto ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati e delle prestazioni assicurate in forma diretta o indiretta; favorisce forme anche organizzate di controllo sui servizi da parte degli utenti.

Attua la consultazione della popolazione, favorisce la partecipazione ed il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle scelte amministrative.

2. In modo autonomo la Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà, provvedendo, per quanto di competenza,alla loro specificazione ed attuazione.

3. La Provincia di Venezia, nello spirito della carta europea delle autonomie locali ricerca, tramite gemellaggio o altra forma di relazioni permanenti con le città di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.

Art. 4

(Funzioni)

1. La Provincia esercita le funzioni proprie, equelle attribuite riguardanti il territorio e la comunità di competenza nei settori previsti dalla legge, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2 La partecipazione, i servizi e gli uffici possono essere organizzati anche d'intesa con i Comuni singoli od associati.

Art. 5

(Sede)

1. L'Amministrazione della Provincia ha la sua sede principale a Ca' Corner in Venezia, che ne è il capoluogo, e sedi decentrate nel territorio provinciale.

Art. 6

(Stemma, Gonfalone, Bandiera, Sigillo)

1. La Provincia di Venezia ha il proprio stemma, il gonfalone, la bandiera ed il sigillo, concessi con D.P.R. dell’11.01.2002.

TITOLO II

ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 7

(Organi)

1. Sono organi della Provincia, il Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio e la Giunta.

Art. 8

(Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio è l’organo collegiale di indirizzo politico-amministrativo e di controllo sulla gestione e sulla rispondenza ai piani e ai programmi. L'elezione e la durata del Consiglio Provinciale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, sono regolati dalla legge.

2. La sede del Consiglio Provinciale è l'aula di Cà Corner a Venezia.

3. Il Consiglio Provinciale ha autonomia funzionale ed organizzativa e viene dotato di servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite necessari per il funzionamento e per l’esercizio delle funzioni proprie e di quelle dei Gruppi Consiliari. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità di fornitura e di gestione delle risorse attribuite.

Art. 9

(Elezione e competenze del Presidente del Consiglio)

1. Il Consiglio Provinciale, dopo la convalida degli eletti, elegge nel proprio seno e con voto palese a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nelle prime tre votazioni, e a maggioranza semplice nella successiva, un Presidente e un Vice Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'Assemblea Consiliare,convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, autonomamente o su richiesta del Presidente della Provincia e coordina i lavori delle Commissioni Consiliari permanenti di cui riceve le conclusioni. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. E’ garante dell’esercizio delle funzioni dei consiglieri e dei gruppi consiliari ed autorizza le missioni fuori sede dei consiglieri, determinate da esigenze istituzionali.

3. Il Presidente del Consiglio esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.

4. In caso di impedimento le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente o in sua assenza da un Consigliere in ordine di anzianità.

5. Su richiesta motivatadi almeno 1/3 dei Consiglieri, il Presidente e il Vice Presidente che non adempiano agliobblighi del loro ufficio,possono essere revocati a maggioranza dei 2/3dei Consiglieri assegnati. In talcaso il Consiglio Provinciale è presieduto dal Consigliere Anziano.

6. Al Presidente del Consiglio Provinciale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, é assegnata una dotazione di personale secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione.

Art. 10

(Prerogative dei Consiglieri)

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri.

2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi e nominano al loro interno un Capogruppo. In mancanza di nomina, le funzioni di capogruppo sono svolte dal più anziano tra i Consiglieri eletti nella medesima lista.

3. Ai Consiglieri spetta un compenso ed un rimborso secondo quanto previsto dalla legge.

4. I Consiglieri Provinciali, unitamente al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori, al Segretario Generale ed ai Dirigenti, vengono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

5. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativa o penale nei confronti di un suo Consigliere, del Presidente della Provincia, del Presidente del Consiglio, degli Assessori, del Segretario Generale o di altro suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dall'assistito dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

6. I Consiglieri, che non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dalla carica, previa comunicazione al Consigliere Provinciale della contestazione da parte del Presidente del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o presentare giustificazioni per iscritto.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio delibera definitivamente.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate su iniziativa del Presidente del Consiglio.

Art. 11

(Funzionamento del Consiglio)

1. Per perseguire le proprie finalità secondo criteri di efficienza, il Consiglio disciplina con Regolamento, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie competenze ed il funzionamento delle Commissioni, le modalità di espressione del parere da parte delle stesse, nonché la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento.

Art. 12

(Conferenza dei Capigruppo)

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo.

2. La composizione, i compiti ed il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo, sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 13

(Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti e costituite nel proprio seno con criterio di rappresentanza, anche di genere, proporzionale ai Consiglieri dei rispettivi gruppi, con mansioni preparatorie, referenti, di istruttoria e di proposta circa i regolamenti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio.

2. Il Regolamento disciplina il numero, la composizione, le competenze, le modalità di costituzione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari.

3. Il Consiglio può affidare a Commissioni speciali appositamente costituite, compiti di garanzia, controllo,indagine e di inchiesta su determinate materie che interessino la Provincia di Venezia con facoltà alle stesse di udire gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, anche in contraddittorio tra loro o con altre persone estranee al Consiglio. La presidenza è attribuita ad un Consigliere dell’opposizione eletto dalla commissione nel proprio seno.

Art. 14

(Linee programmatiche di Governo)

1. Entro novanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Possono essere proposte dai Consiglieri modifiche o integrazioni delle linee programmatiche.

2. Entro il trenta settembre di ciascun anno il Consiglio verifica lo stato di attuazionedelle linee programmatiche ed introduce le modifiche ed integrazioni eventualmente necessarie.

3. I bilanci annuali e triennali e la relazione previsionale e programmatica devono essere coerenti con le indicazioni del documento programmatico.

Art. 15

(Competenze del Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio Provinciale:

- adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza per definire l'indirizzo politico-amministrativo della Provincia, in coerenza con le linee programmatiche di Governo contenute nel documento programmatico presentato dal Presidente della Provincia e discusso, integrato ed approvato dal Consiglio;

- esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione degli indirizzi e dei programmi adottati ed in generale sull'attività della Provincia, anche avvalendosi delle proprie commissioni, attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni e periodiche relazioni della Giunta al Consiglio, avvalendosi altresì della collaborazione del Collegio dei Revisori;

- adotta il Regolamento per la propria organizzazione e funzionamento e per la gestione delle dotazioni dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi Consiliari;

- nomina, anche nel proprio seno, i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, nei casi previsti dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i generi e, in caso di nomine plurime che la presenza di ciascun sesso non sia inferiore al terzo dei nominandi;

- rende i pareri e formula le osservazioni di competenza della Provincia sui progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale regionale o nazionale.

Art. 16

(Composizione e funzionamento della Giunta e attribuzioni degli Assessori)

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente, che la presiede, e danon meno di otto e non più di dodici assessori nominati dal Presidente della Provincia garantendo la presenza adeguata di entrambi i generi, tendendo, con riferimento all’art. 51 della Costituzione, al raggiungimento della parità numerica tra donne e uomini.

2. Gli Assessori devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere.

3. Gli Assessori esercitano le proprie funzioni in relazione agli incarichi ed alle deleghe conferite dal Presidente e relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le loro funzioni.

4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.

5. La Giunta disciplina con Regolamento, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, il numero dei Componenti necessario per la validità delle sedute, lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie competenze.

6. La Giunta adotta tutti gli atti che la legge non riserva ad altri organi.

Art.17

(Pubblicazione degli atti della Giunta)

1. Contestualmente all’affissione all’albo elettronico, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

2. Copia delle deliberazioni è messa a disposizione dei consiglieri tramite la rete informatica dell'Ente.

Art. 18

(Competenze del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente anche in giudizio,ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il Presidente sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede all'assunzione di iniziative di promozione, impulso e coordinamento dirigenziale nel suo complesso, dirige l'attività della Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, assicura la rispondenza degli atti agli indirizzi del Consiglio.

3. Compete al Presidente:

a) rappresentare la Provincia nell'Assemblea dei consorzi per la gestione associata di particolari servizi, con facoltà di delegare un Assessore, un Consigliere o un dirigente, informando il Consiglio Provinciale nella prima seduta utile;

b) resistere e promuovere le liti avanti allegiurisdizioni di ogni ordine e grado, nonchè rilasciare a tal fine il relativo mandato e, previa conforme deliberazione del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, conciliare e transigere;

c) rappresentare personalmente o provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alla designazione, e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società, non attribuite dalla legge e dallo statuto alla competenza del Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i generi e, in caso di nomine plurime, che la presenza di ciascun sesso non sia inferiore al terzo dei nominandi.

4. Il Presidente può delegare parte delle proprie competenze, anche per aree organiche, a singoli assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati dalla legge. Egli ha il potere di sostituzione e di surroga nei confronti degli assessori. L’atto di delega specifica il contenuto della stessa. Il Presidente può delegare l’adozione di atti di propria competenza anche ai Consiglieri, al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ed ai dirigenti, ivi compreso in tale ultimo caso, i provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettera b). La delega può essere revocata per iscritto dal Presidente e ad essa può rinunciare, nella stessa forma, il delegato.

Art. 19

(Vice Presidente)

1. Il Presidente della Provincia nomina un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. In caso di vacanza della carica, assenza od impedimento del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

TITOLO III

DECENTRAMENTO

PARTECIPAZIONE ACCESSO

FORME DI COLLABORAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

[Articolo 20

(Circondari)

soppresso]

Art. 21

(Valorizzazione e promozione della partecipazione)

1. La Provincia, ai fini di favorire il concorso dei cittadini all'attività politico amministrativa, valorizza le libere forme associative, promuove organismi di partecipazione popolare ed adotta le più opportune forme di consultazione delleorganizzazioni sociali, culturali e del volontariato. Il Regolamento garantisce la presenza nelle consulte di rappresentanti delle libere forme associative.

2. La Provincia favorisce lo sviluppo delle libere forme associative anche mediante programmi di intervento in convenzione con i comuni, per la concessione di concorsi e contributi, a favore delle associazioni che operano in ambito provinciale e sovracomunale nei settori delle politiche sociali, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell'ambiente. Il Regolamento determina le modalità di concessione dei benefici economici.

3. Al fine di favorire il riequilibrio delle rappresentanze, la valorizzazione dell'esperienza delle associazioni femminili, una maggiore partecipazione alla vita dell’Ente e delle associazioni, è costituita la Commissione per le Pari Opportunità. Le consigliere provinciali sono membri di diritto della Commissione per le Pari Opportunità.

Art. 22

(Conferenza dei Sindaci)

1. E' istituita, con funzione consultiva, la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Venezia, di cui fanno parte i Sindaci dei Comuni compresi nel suoterritorio.

2. La Conferenza viene convocata dal Presidente della Provincia, anche a richiesta di un quinto dei sindaci, almeno una volta all'anno per l'esame di proposte che abbiano ad oggetto deliberazioni con carattere di programmazione e di indirizzo generale.

3. Alla Conferenza dei sindaci si applica, per quanto compatibile, il regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 23

(Consultazioni, petizioni, proposte)

1. La Provincia attua forme di consultazione, mediante assemblee o altro mezzo idoneo, dei cittadiniitaliani, dell’Unione europea e degli stranieri, iscritti all’anagrafe dei residenti nel comune o nei comuni del territorio provincialeinteressato, in merito agli indirizzi politico-amministrativi inerenti lo svolgimento di una funzione o la gestione di un servizio o di un bene pubblico.

2. La Provincia può istituire consulte quali strumenti di raccordo permanente con enti ed associazioni rappresentative di interessi attinenti le funzioni provinciali. Il Regolamento determina la composizione, lefunzioni e lemodalità operative delle Consulte.

3. I residenti, singoli o associati, possono rivolgere alla Provincia petizioni o proposte per la risoluzione di problematiche di carattere generale relative all’intero territorio provinciale o sue parti. La Provincia è tenuta a pronunciarsi e dare risposta entro il termine previsto dal Regolamento.

Art. 24

(Referendum consultivoo abrogativo)

1. Il Presidente della Provincia indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedano il Consiglio provinciale, con 2/3 dei suoi componenti, ovvero il 2% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia di Venezia ovvero almeno 5 Consigli comunali che rappresentino comunque il 5% della popolazione residente nella provincia.

2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo le proposte di revisione dello statuto, gli atti che incidono negativamente sulle minoranze e gli altri atti rientranti nelle materie indicate nel Regolamento.

3. Non possono, inoltre, essere sottoposti a referendum abrogativo, i provvedimenti:

a) concernenti questioni che non siano di esclusiva competenza della Provincia ma richiedano l'azione integrata di altre Amministrazioni provinciali, regionali o statali;

b) concernenti tributi, tariffe o bilanci;

c) concernenti l'adozione di strumenti urbanistici e di progetti definitivi di opere pubbliche;

d) di nomina, designazione o revoca di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende o istituzioni;

e) relativi ad attività amministrative interamente vincolate da leggi;

f) relativi ad atti interni.

4. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare le modalità di copertura di tali oneri; a tal fine, la ragioneria, nei modi e forme previsti dal Regolamento, presta la propria collaborazione ai soggetti appartenenti e fornisce loro le informazioni necessarie; il responsabile della ragioneria deve comunque attestare l'idoneità della copertura e la congruità del calcolo degli oneri.

5. Prima della raccolta delle firme, la proposta di referendum consultivo è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato tecnico di garanti eletto dal Consiglio provinciale, subito dopo la sua entrata in carica, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio provinciale che lo ha eletto, ed è composto, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e la indipendenza dagli organi di governo della Provincia di Venezia.

6. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi; qualora la proposta sottoposta a referendum consultivo sia stata accolta con la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio provinciale è tenuto a deliberare in merito, conformandosi all'esito della consultazione o disponendo diversamente, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato.

7. Le proposte di referendum non accolte sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio Provinciale, quali petizioni.

8.nel regolamento sono determinati i criteri di formulazione del quesito, le modalità della raccolta e la autenticazione delle firme, e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 25

(Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini)

1. La Provincia garantisce il diritto all'informazione sulla sua attività, programmi e progetti mediante adeguati strumenti di comunicazione.

2. I documenti amministrativi della Provincia sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

3.Ilregolamento:
a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi anche conmezzi informatici;
b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese;
c) istituisce l'Ufficio per l'informazione dei cittadini, con sezioni distaccate.

Art. 26

(Convenzioni consorzi e accordi di programma)


1. I progetti di convenzione tra la Provincia e uno o più Comuni o altri Enti, per lo svolgimento in modo coordinato di servizi o funzioni, o per la costituzione o l'adesione a un Consorzio, si conformano agli indirizzi di un programma generale di svolgimento di attività in forma associata.
2. La Provincia può promuovere accordi di programma per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione pluriennale e per favorire il coordinamento dei Comuni fra loro e con la Provincia.

TITOLO IV

CONTROLLI E DIFENSORE CIVICO

Art. 27

(Controlli interni)

1. L’Amministrazione Provinciale sviluppa un sistema di controlli interni al fine di:

garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la correttezza dell’azione amministrativa;

verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa ed un adeguato rapporto tra costi e risultati;

valutare le prestazioni del personale;

valutare, attraverso il controllo strategico, l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di programmazione e di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Apposito Regolamento di organizzazione, determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

3. Il difensore civico esercita il controllo sostitutivo sugli atti indicati all’articolo 28-quater, comma 3.

Art. 28

(Funzione del difensore civico)

1. Il difensore civico, quale garante dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, agisce a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di cittadini, stranieri, apolidi, enti e formazioni sociali, in attuazione deiprincipi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il difensore civico opera nei confronti della Provincia, delle aziende speciali, istituzioni ed enti da essa controllati, nonché dei concessionari di pubblico servizio, intervenendo, anche di propria iniziativa, nei casi di inerzie, ritardi, omissioni od illegittimità che si verifichino nel corso del procedimento.

3. Per l'esercizio delle funzioni, il difensore civico si avvale di un apposito ufficio, costituito da personale della Provincia.

4. La Provincia promuove la stipula di convenzioni con i comuni del territorio per l’ufficio del difensore civico provinciale, che in tale caso assume la denominazione di “difensore civico territoriale”.

5. Il regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal presente articolo, disciplina l’esercizio delle funzioni del difensore civico e l’organizzazione del suo ufficio, nonché le modalità per la presentazione delle candidature e per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4.

Art. 28 bis

(Requisiti e modalità di elezione)

1. Il difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere provinciale, di elevata competenza giuridico-amministrativa, comprovata da titoli di studio e da esperienza professionale.

2. Non possono essere eletti all’ufficio di difensore civico:

a) coloro che rivestono o che abbiano rivestito negli ultimi tre anni cariche elettive;

b) i dipendenti della Provincia in servizio;

c) gli amministratori di aziende, consorzi, enti, organismi comunque denominati, cui partecipano, anche indirettamente, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il difensore civico per la durata del suo mandato, non può avere cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali né rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con detti organismi. Non può svolgere neppure incarichi di collaborazione autonoma, occasionale o coordinata e continuativa o a progetto con la Provincia.

4. Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale, entro sei mesi dalla convalida degli eletti,a scrutinio segreto, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Se nella prima votazione nessun candidato raggiunge il quorumdei due terzi, si procede in seduta successiva ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Qualora non venga raggiunta tale maggioranza, nella medesima seduta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella precedente votazione e risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

5. Il difensore civico resta in carica per tre anni e può essere confermato una sola volta.

6. Il difensore civico cessa dalla carica prima del termine di cui al comma 5,per le seguenti cause:

a) dimissioni volontarie, che decorrono dalla deliberazione del Consiglio dipresa d’atto;

b) decadenza, per sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità;

c) revoca per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, su proposta motivata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, approvata, a scrutinio segreto, con la stessa maggioranza.

7.In caso di cessazione del difensore civico, il Presidente della Provincia provvede entro 30 giorni a dar corso alle procedure per il rinnovo secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 28, comma 5.

Art. 28 ter

(Posizione giuridica e compenso economico)

1. Il difensore civico esercita la funzione in piena autonomia ed indipendenza. Egli non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza organica o funzionale dagli organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

2. Al difensore civico spetta un compenso, oltre il rimborso spese come per gli Amministratori provinciali, fissato dal Consiglio Provinciale nella deliberazione di nomina, in misura non superiore all'indennità di carica spettante agli assessori provinciali.

Art. 28 quater

(Poteri del difensore civico)

1. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su richiesta degli interessati.

2. Il difensore civico, per lo svolgimento delle proprie funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa,senzache possa essergli opposto il segreto d'ufficio,può:

a. chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottopostealla sua attenzione;

b. accedere direttamente alle strutture dell'amministrazione percompiervi accertamenti e acquisire elementi conoscitivi;

c. chiedere l'esibizione ed ottenerecopia degli atti e documentirelativiall'oggettodelpropriointervento;

d. convocare il responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio competente, al finedi ottenere informazioni sullo stato della pratica e sui motivi che si frappongono alla tempestiva conclusione della stessa, e ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante.

3. Se la Giunta ometta di predisporre, nei termini di legge, lo schema di bilancio, la proposta infrannuale sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e la proposta di rendiconto di gestione,il difensore civico, previa diffida ad adempiere con l’assegnazione del termine di venti giorni,nomina un commissario ad acta. Il commissario ad acta provvede a predisporre d’ufficio lo schema di bilancio, la proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio o lo schema di rendiconto di gestione, entro il termine di venti giorni dalla nomina. In questi casi e quando il Consiglio non abbia approvato, nei termini di legge, lo schema di bilancio, o la proposta infrannuale sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, o la proposta di rendiconto di gestione,adottati dalla Giunta, il difensore civico assegna al Consiglio, con lettera notificata a ciascun consigliere, un termine non superiore a venti giorni per l’approvazione, decorso il quale provvede alla nomina di uncommissario. I provvedimenti di cui al presente comma sono comunicati al Prefetto.

Art. 28 quinques

(Rapporti con gli organi)

1. Il difensore civico ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti specifici.

2. Le Commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

3. Il difensore civico invia al Consiglio una dettagliatarelazione annuale sull’attività svolta entro i termini per l’approvazione del rendiconto di gestione

4. Il difensore civico segnala se necessario all’organo competente le misure da assumere.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 29

(Segretario Generale e Vice Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è nominato, confermato, revocato dal Presidente della Provincia secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L’attività del Segretario Generale è regolata dalla legislazione vigente.

2.Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la figura del vice segretario generale per coadiuvare il segretario generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 30

(Organizzazione degli Uffici e dei servizi)

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamentonel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo gli indirizzi generali indicati dal Consiglio.
2. La dotazione organica stabilisce il numero dei dipendentiper contingenti complessivi delle varie categorie, in modo da assicurare flessibilità del lavoro e di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture ai compiti ed ai programmi dell’Amministrazione.

3. Il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, sentito il Segretario Generale, ad attribuire gli incarichi dirigenziali a personale con qualifica di dirigente, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente e dell'opportunità di una rotazione periodica.

4. Il Presidente può nominare un direttore generale e può altresì nominare, nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento, dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi e dipendenti in possesso di alta specializzazione, con contratto a tempo determinato, anche fuori dotazione organica.

Art. 31

(Competenze dei dirigenti)

1. I dirigenti, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e nell'espletamento degli incarichi ricevuti, collaborano con gli organi politici alla predisposizione del programma di attività e del relativo budget ed alla verifica della sua progressiva attuazione. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo, ed è riconosciuto a tale fine un autonomo potere di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. La Giunta disciplina i criteri per l'esercizio dei poteri di spesa dei dirigenti ed assegna a ciascuno di essi appositi budget, sulla base del piano esecutivo di gestione, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione.
3. I dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa svolta e della gestione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi affidati, nonché dei relativi risultati.

4. Sulla base degli atti di indirizzo e programmazione del Consiglio e della Giunta, spetta ai dirigenti lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla legge e l'attuazionedei progetti di attività e di lavori adottati dalla Giunta.

5. I dirigenti, per specifiche ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune competenze a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate, nell’ambito degli uffici ad essi affidati.

[6.soppresso ]

7. Gli atti dei dirigenti sono registrati eraccolti in ordine cronologico.

Art. 32

(Servizi pubblici della Provincia)

1. La Provincia, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, assume servizi pubblici per la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. La scelta delle forme di gestione è effettuata con provvedimento del Consiglio, in relazione ai concreti interessi pubblici ed alla natura dei servizi da erogare, nel rispetto delle condizioni di uguaglianza nell’accesso ed in base a valutazioni di economicità, efficacia ed efficienza della gestione.

3. I rapporti tra Provincia ed eventuale gestore sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso dell’esercizio in economia, la Provincia svolge attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo. I contratti di servizio dovranno contenere norme a tutela della diffusione del servizio nel territorio, nonché delle condizioni di eguaglianza nell’accesso a tutti i cittadini, e norme a tutela dei diritti e doveri sindacali, occupazionali e contrattuali degli operatori del settore.

4. La partecipazione di amministratori e dirigenti della Provincia agli organi di gestione dei soggetti affidatari di pubblici servizi della Provincia, è consentita ove sia opportuno attuare una vigilanza interna

Art. 33

(Istituzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni è composto da un numero di consiglieri stabilito dal Regolamento dell’Istituzione, non inferiore a due e non superiore a cinque compreso il Presidente, nominati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

2. I requisiti dei consiglieri sono stabiliti dal Regolamento dell'Istituzione, che potrà prevedere una riserva, non superiore a due, di membri nominati su designazione di formazione sociali o associazioni di cittadini e di utenti.

3. Il Direttore è nominato dal Presidente della Provincia, con criteri che verranno definiti nell'apposito regolamento per un periodo di tempo determinato, e può essere confermato.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34

(Revisione dello Statuto).

1. L’iniziativa della revisione dello Statuto appartiene al Presidente, a ciascun Consigliere, alla Giunta, alla competente Commissione Consiliare.

STATUTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

TITOLO I – AUTONOMIA E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 1

Art. 2 (Principi)

Art. 3 (Sistemi d’intervento)

Art. 4 (Funzioni)

Art. 5 (Sede)

Art. 6 (Stemma, Gonfalone, Bandiera, Sigillo)

TITOLO II – ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 7 (Organi)

Art. 8 (Consiglio Provinciale)

Art. 9 (Elezione e competenze del Presidente del Consiglio)

Art. 10 (Prerogative dei Consiglieri)

Art. 11 (Funzionamento del Consiglio)

Art. 12 (Conferenza dei Capigruppo)

Art. 13 (Commissioni Consiliari)

Art. 14 (Linee programmatiche di Governo)

Art. 15 (Competenze del Consiglio Provinciale)

Art. 16 (Composizione e funzionamento della Giunta e attribuzioni degli Assessori)

Art. 17 (Pubblicazione degli atti della Giunta)

Art. 18 (Competenze del Presidente della Provincia)

Art. 19 (Vice Presidente)

TITOLO III – DECENTRAMENTO PARTECIPAZIONE ACCESSO FORME DI COLLABORAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 20 (Circondari ) [Soppresso]

Art. 21 (Valorizzazione e promozione della partecipazione)

Art. 22 (Conferenza dei Sindaci)

Art. 23 (Consultazioni, petizioni, proposte)

Art. 24 (Referendum consultivo o abrogativo)

Art. 25 (Diritti d’accesso e d’informazione dei cittadini)

Art. 26 (Convenzioni consorzi e accordi di programma)

TITOLO IV – CONTROLLI E DIFENSORE CIVICO

Art. 27 (Controlli interni)

Art. 28 (Difensore civico)

Art. 28 bis (Requisiti e modalità di elezione)

Art. 28 ter (Posizione giuridica e compenso economico)

Art. 28 quater (Poteri del difensore civico)

Art. 28 quinques (Rapporti con gli organi)

TITOLO V – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 29 (Segretario Generale e Vice Segretario Generale)

Art. 30 (Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

Art. 31 (Competenze dei dirigenti)

Art. 32 (Servizi pubblici della Provincia)

Art. 33 (Istituzioni)

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 (Revisione dello Statuto)

ARTICOLI E RELATIVE NORME DI RIFERIMENTO

TITOLO I – AUTONOMIA E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 1

Art. 2 (Principi)

Art. 3 (Sistemi d’intervento)

Art. 4 (Funzioni)

Art. 5 (Sede)

Art. 6 (Stemma, Gonfalone, Bandiera, Sigillo)

TITOLO II – ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 7 (Organi)

Art. 8 (Consiglio Provinciale) art. 38 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Art. 9 (Elezione e competenze Presidente Consiglio) art. 39 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Art. 10(Prerogative dei Consiglieri) art. 43 e segg. D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Art. 11(Funzionamento del Consiglio) art.. 49 e segg. Regolamento Consiglio e altri Organi istituzionali

Art. 12 (Conferenza dei Capigruppo) artt. 10-11 Regolamento Consiglio e altri Organi istituzionali

Art. 13 (Commissioni Consiliari) art.. 12 e segg. Regolamento Consiglio e altri Organi istituzionali

Art. 14 (Linee programmatiche di Governo)

Art. 15 (Competenze del Consiglio Provinciale) art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Art. 16 (Composizione e funzionamento della Giunta e attribuzioni degli Assessori) artt.47-48 D.Lgs. n. 267/2000

Art. 17 (Pubblicazione degli atti della Giunta)

Art. 18 (Competenze del Presidente della Provincia) art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Art. 19 (Vice Presidente)

TITOLO III – DECENTRAMENTO PARTECIPAZIONE ACCESSO FORME DI COLLABORAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 20 (Circondari ) [Soppresso] Regolamento sui Circondari – [ soppresso]

Art. 21 (Valorizzazione e promozione della partecipazione)

Art. 22 (Conferenza dei Sindaci)

Art. 23 (Consultazioni, petizioni, proposte)

Art. 24 (Referendum consultivo o abrogativo)

Art. 25 (Diritti d’accesso e d’informazione dei cittadini) L. 7.8.1990, n. 241 e Regolamento accesso documenti amm.

Art. 26 (Convenzioni consorzi e accordi di programma)

TITOLO IV – CONTROLLI E DIFENSORE CIVICO

Art. 27 (Controlli interni)

Art. 28 (Difensore civico) Regolamento per l’Ufficio del Difensore Civico

Art. 28 bis (Requisiti e modalità di elezione)

Art. 28 ter (Posizione giuridica e compenso economico)

Art. 28 quater (Poteri del difensore civico)

Art. 28 quinques (Rapporti con gli organi)

TITOLO V – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 29 (Segretario Generale e Vice Segretario Generale) art. 97 e segg. . D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Art. 30 (Organizzazione degli Uffici e dei Servizi) Regolamento di organizzazione uffici e servizi

Art. 31 (Competenze dei dirigenti) art. 107 e segg. D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Art. 32 (Servizi pubblici della Provincia) art. 112 e segg. D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Art. 33 (Istituzioni) art. 114 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 (Revisione dello Statuto)




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