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Materia: Opere e lavori pubblici
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico rep. n. 239/EL-106/97/2009 del 06.08.2009
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per l'opera denominata: Elettrodotti in cavo a 132 kV "Fusina 2-Sacca Fisola Cabina Primaria" e "Sacca Serenella Cabina Primaria-Cavallino Cabina Primaria".
Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie di concerto con
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione generale per la difesa del suolo
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Visto l’articolo 1, comma 26 della suddetta legge in base al quale la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
Visti il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, recante determinazione della rete elettrica di trasmissione nazionale;
Visto il decreto 23 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, recante ampliamento dell’ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica;
Visti i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;
Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell’ambiente;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale, abrogato con decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
Vista l’istanza n. TE/P2007015748 del 20 dicembre 2007, integrata con nota n. TE/P20090009314 del 16 luglio 2009, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna - S.p.a. – Direzione Operation Italia – Pianificazione e Sviluppo Rete – Via Arno, 64 – 00198 Roma (CF. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla costruzione ed all’esercizio di due elettrodotti in cavo a 132 kV, “Fusina 2 – Sacca Fisola Cabina Primaria” e “Sacca Serenella Cabina Primaria – Cavallino Cabina Primaria”, nei comuni di Venezia e Cavallino - Treporti, in provincia di Venezia;
Considerato che i suddetti interventi sono compresi fra quelli previsti nel “Piano di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2007”, redatto da Terna S.p.A., nell’ambito del più generale programma di interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione delle reti a 380, 220 e 132 kV riguardanti una estesa area delle province di Padova e Venezia;
Considerato che la Regione Veneto ha rilasciato parere favorevole ai suddetti interventi di sviluppo e razionalizzazione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 181 del 30 gennaio 2007;
Considerato che gli interventi di cui trattasi sono inseriti nell’Allegato B alla suddetta Deliberazione “Schema di Accordo di Programma - Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale in provincia di Venezia e Padova” e sono riportati nell’Allegato A della Deliberazione medesima alle attività “A15” ed “A16”;
Considerato che la realizzazione delle opere di cui trattasi è vincolata, come indicato nel suddetto Allegato A, alla realizzazione del futuro elettrodotto a 380 kV “Dolo – Camin”, per il quale è stato già avviato un separato procedimento autorizzativo presso le medesime Amministrazioni autorizzanti;
Considerato che il progetto in esame, in particolare, prevede la realizzazione delle seguenti opere:
- Elettrodotto in cavo a 132 kV “Fusina 2 - Sacca Fisola”
L’attuale elettrodotto aereo a 132 kV sarà sostituito con un collegamento completamente in cavo della lunghezza di circa 6 km (di cui circa 1,2 km di tracciato terrestre e 4,8 km sottomarino) avente una potenzialità di trasmissione adeguata all’attuale carico della città di Venezia.
A valle dell’entrata in servizio del nuovo collegamento in cavo sarà demolito l’attuale elettrodotto aereo della lunghezza di circa 6,5 km.
- Elettrodotto in cavo a 132 kV “Sacca Serenella - Cavallino”
Sarà realizzato un nuovo collegamento a 132 kV, anch’esso interamente in cavo, della lunghezza di circa 14 km (di cui circa 4 km di tracciato terrestre e 10 km sottomarino) realizzando la chiusura dell’anello a 132 kV dell’area lagunare;
Considerato che la pubblica utilità dell’intervento discende dalla funzione cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale;
Considerato che le esigenze della pubblica utilità dell’intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;
Considerato che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili per garantire la sicurezza di esercizio della rete di trasmissione nazionale;
Considerato che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione ed il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;
Considerato che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di V.I.A.;
Vista la nota n. TE/P2008000631 del 17 gennaio 2008 con la quale la Società Terna S.p.a. ha dichiarato che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) ed ha allegato la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge 239/2004;
Vista la nota n. 0003628 del 22 febbraio 2008 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell’opera di cui trattasi;
Considerato che la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Considerato che, dato l’elevato numero dei destinatari, è stata effettuata la comunicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio dei comuni di Venezia e Cavallino – Treporti, in provincia di Venezia, ed è stata depositata, presso le segreterie comunali, la relativa documentazione rispettivamente dal 4 aprile al 4 maggio 2008 e dal 4 aprile al 5 maggio 2008;
Considerato che l’avviso dell’avvio del procedimento è stato anche pubblicato sui quotidiani "Corriere della Sera” e “Il Gazzettino” del 4 aprile 2008;
Considerato che l’avviso dell’avvio del procedimento è stato pubblicato, inoltre, sul sito informatico della Regione Veneto dal 4 aprile al 4 giugno 2008;
Atteso che, a seguito delle notifiche e delle comunicazioni di cui sopra, non sono pervenute osservazioni;
Considerato che i suddetti interventi ricadono nell’ambito dei Siti di interesse comunitario (SIC) denominati “Laguna Medio Inferiore di Venezia” (Cod. IT – 32 500 30), “Laguna Superiore di Venezia” (Cod. IT – 32 500 31) e della Zona di protezione speciale (ZPS) denominata “Laguna di Venezia” (Cod. IT 32 500 46) e, di conseguenza, rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di “Valutazione di Incidenza”;
Considerato che il progetto delle suddette opere, corredato dalla “Relazione di Valutazione di Incidenza” è stato, pertanto, trasmesso alla Regione Veneto, con nota n. TE/P2008005661 dell’8 aprile 2008;
Vista la deliberazione n. 1783 dell’1 luglio 2008, con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il suddetto studio per la Valutazione di Incidenza;
Considerato, inoltre, che il tracciato dell’elettrodotto in cavo “Fusina 2 – Sacca Fisola” ricade all’interno del perimetro del Sito di interesse nazionale (SIN) di “Venezia – Porto Marghera” ed è stata, quindi, attivata la procedura per l’ottenimento del nulla osta da parte della competente Direzione Generale per la Qualità per la Vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la nota n. 20561 del 5 settembre 2008 con la quale la suddetta Direzione Generale per la Qualità per la Vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla esecuzione degli interventi di cui trattasi;
Considerato che, con nota n. 0039752 del 10 novembre 2008, il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell’articolo 52-quater del dPR 327/2001;
Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 25 novembre 2008 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0004125 del 15 gennaio 2009 a tutti i soggetti interessati;
Considerato che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;
Considerato che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell’Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;
Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell’articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;
Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;
Vista la nota n. 0001665 del 24 aprile 2008, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell’ambito del presente procedimento unico, all’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha comunicato l’avvio dell’accertamento medesimo;
Vista la nota n. 79013/08 del 24 novembre 2008 con la quale la Provincia di Venezia ha comunicato che gli interventi di cui trattasi non contrastano con la pianificazione vigente;
Vista la nota n. 32198 del 26 novembre 2008 con la quale il Comune di Cavallino – Treporti ha comunicato che gli interventi di cui trattasi risultano compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti;
Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
Vista la delibera n. 642 del 18 marzo 2008, trasmessa a questa Amministrazione con nota n. 631874/59.08 E.410.02.8.B del 27 novembre 2008, con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha espresso la prescritta intesa in merito al programma di interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione della RTN a 380, 220 e 132 kV nelle province di Padova e Venezia;
Visto l’”Atto di accettazione” n. TE/P20090009630 del 23 luglio 2009, con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza dei servizi;
Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;
Visto l’articolo 6, comma 8 del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;
Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;
DECRETA
Art. 1
1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della Terna S.p.a., di due elettrodotti in cavo a 132 kV, “Fusina 2 – Sacca Fisola Cabina Primaria” e “Sacca Serenella Cabina Primaria – Cavallino Cabina Primaria”, nei comuni di Venezia e Cavallino - Treporti, in provincia di Venezia, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nelle Planimetrie catastali n. PSPPDI07075 del 7 dicembre 2007 e PSPPDI07078, fogli 1 e 2, del 7 dicembre 2007, allegate alla citata istanza.
Art. 2
1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, Via Arno, 64 (C.F. 05779661007) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei comuni di Venezia e Cavallino - Treporti, in provincia di Venezia, in conformità al progetto approvato.
2. Gli interventi potranno essere avviati solo dopo che sarà entrato in servizio l’elettrodotto a 380 kV “Dolo – Camin”, per il quale è stato già avviato da parte della società Terna S.p.a., un separato procedimento autorizzativo presso le medesime Amministrazioni autorizzanti;
3. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
4. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le opere autorizzate sono inamovibili.
6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
7. La presente autorizzazione è trasmessa ai suddetti Comuni, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell’articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell’articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza dei servizi allegato.
Art. 4
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell’inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione ed ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
3. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
4. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal dPCM 8 luglio 2003.
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell’esercizio dell’elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal dPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
5. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
7. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.
Art. 5
L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
Art. 6
La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l’esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d’inadempimento.
Art. 7
Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.
Art. 8
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a..
Roma, 06.08.2009
IL DIRETTORE GENERALE ILDIRETTORE GENERALE
PER L’ENERGIA NUCLEARE, PER LA DIFESA DEL SUOLO
LE ENERGIE RINNOVABILI
E L’EFFICIENZA ENERGETICA
(Dott.ssa Rosaria Romano) (Ing. Mauro Luciani)
Il responsabile del Procedimento Paolo Paternò
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