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Bur n. 95 del 03 novembre 2006


Materia: Statuti

COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)

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Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 4 agosto 2006

Titolo I 
Principi
 Capo
Profili istituzionali

Articolo 1
Autonomia comunale

  1. Il Comune di Jesolo, prima aggregazione istituzionale dei cittadini, è Ente autonomo, rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche nel rispetto dei principi di solidarietà, sussidarietà, libertà e democrazia.
  2. La gestione dei servizi e le attività amministrative sono informate al metodo della programmazione. 
  3. Il Comune di Jesolo ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

Articolo 2
Territorio, sede, stemma

  1. Sono elementi costitutivi del Comune di Jesolo il territorio e la comunità.
  2. La sede del Comune è a Jesolo Capoluogo in via S. Antonio n. 14/A.
  3. Le insegne del Comune di Jesolo, a seguito anche del riconosciuto
  4. titolo di Città con Dpr 31 marzo 1983 - prot. 2099 (della Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica) sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone, già riconosciuti entrambi con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 1934.
  5. Lo stemma è rappresentato da un drago rosso in campo azzurro, sormontato da corona aurea di città con cinque torri e porte.
  6. Il gonfalone è costituito da un drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrale in oro: Città di Jesolo, delle dimensioni di m 2 x 1.
  7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
  8. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse. 

Articolo 3
Funzioni

  1. Il Comune, dotato di risorse finanziarie nell'ambito delle leggi, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
    1. affermare i valori umani della persona, del cittadino, della famiglia, del lavoro, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello statale e non statale;
    2. adottare azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;
    3. soddisfare le necessità della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani, dei più deboli e dei portatori di handicap;
    4. riconoscere carattere prioritario alla tutela della sua realtà turistica e delle altre forme economiche da essa derivanti, valorizzare e promuovere lo sviluppo di tutte le altre attività produttive dell'artigianato e dell'agricoltura, del commercio e dei servizi;
    5. garantire uno sviluppo, ecologicamente sostenibile, fondato sulla salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, del mare, delle risorse culturali e artistiche;
    6. consolidare ed estendere il patrimonio di valori civili di libertà, di democrazia, di autonomia e di rispetto della persona, un'ampia rete di servizi sociali da gestire anche in collaborazione coi privati e con le associazioni di volontariato, le attività sportive ricreative e del tempo libero;
    7. promuovere, sviluppare le iniziative economiche pubbliche e private per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione;
    8. promuovere tutte le azioni atte al riconoscimento del diritto alla autodeterminazione della comunità secondo le norme internazionali già sancite e recepite dall’ordinamento vigente;
    9. tutelare e promuovere altresì, in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, anche di altra nazionalità, tutte le azioni per il riconoscimento del popolo Veneto e della Città di Jesolo, in un’Europa libera e democratica garante dei diritti innati dell’uomo;
    10. adottare le azioni necessarie per combattere qualsiasi ingerenza esterna, che tende ad opprimere in modo politico, economico,
    11. culturale, religioso, linguistico, le identità di quel Popolo secolare di cui fanno parte i Cittadini di Jesolo;
    12. promuovere ogni iniziativa volta a garantire compiutamente l’ordine pubblico e la sicurezza dei suoi cittadini e dei suoi ospiti.

Articolo 4
Potestà regolamentare

  1.  I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio comunale, disciplinano le materie ad esso rinviate dalla legge e dal presente Statuto.
  2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

Capo II 
Finalità 

Articolo 5
Solidarietà internazionale

  1.  Il Comune, attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri comuni e associazioni di paesi esteri.
  2. Persegue la cooperazione e lo sviluppo dei popoli, nell'azione di cooperazione con i poteri locali di ogni Paese.
  3. Si propone di apportare il proprio contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo.
  4. L'attività del Comune si armonizza con i principi di cui sopra, anche attraverso l'adesione ad associazioni ed enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo6
Cultura

  1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue
  2. forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, tutela le origini storico-culturali-linguistiche che sono proprie della comunità jesolana come entità appartenente al Veneto, incentiva attività ed iniziative atte allo sviluppo della autonomia della Città di Jesolo.
  3. Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale; in particolare favorisce la conoscenza della diffusione della raccolta “Silvio Trentin”, la valorizzazione e fruizione dei manufatti dell’area archeologica anche attraverso proprie società od istituzioni

Articolo 7
Istruzione

  1. Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura anche, istituendo borse di studio da erogare attraverso proprie Istituzioni.
  2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi, anche attraverso la valorizzazione delle strutture private esistenti nel territorio di Jesolo.

 Articolo 8
Territorio e ambiente

  1.  Il Comune riconosce la tutela dell’ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell’ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell’estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre ogni tipo di inquinamento e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l’abbattimento delle barriere architettoniche, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
  2. Riconosce l’acqua come bene comune dell’umanità appartenente a tutti gli organismi viventi. L’accesso all’acqua è un diritto umano e sociale, individuale e collettivo.
  3. Tutela l’ambiente e persegue il miglioramento continuativo di tutte le prestazioni erogate al Cittadino anche attraverso un Sistema certificato di gestione Ambientale e per la Qualità.

Articolo 9
Politiche sociali e sanitarie

  1.  Il Comune pone al centro della propria azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona.
  2. Concorre, in accordo con le strutture sanitarie, a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un’efficace opera di prevenzione.
  3. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale anche attraverso Istituzioni o Società a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore e aventi i requisiti di legge. 
  4. Si impegna a garantire alla popolazione anziana il sostegno necessario a ridurre le eventuali situazioni di povertà e di emarginazione, anche attraverso il servizio di assistenza domiciliare. 
  5. Favorisce una politica di aggregazione di questa importante fascia di popolazione anche attraverso i servizi offerti dal Centro “Sandro Pertini” e le iniziative promosse dall’Istituzione.
  6. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.
  7. Promuove l’attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona 
  8. assicurando l’accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l’educazione motoria in ogni fascia d’età.

 Articolo 10
Economia e lavoro

  1.  Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene il complesso delle attività economiche nel proprio territorio, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche. 
  2. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l’associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili e portatori di handicap.

Articolo 11
Tutela del contribuente

  1.  Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell’ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

Articolo 11 bis
Tutela del consumatore e degli utenti

  1.  Il Comune riconosce e tutela i diritti dei consumatori e degli utenti, cioè di coloro che utilizzano o acquistano beni o servizi, per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
  2. Interviene, nell’ambito dei propri poteri e delle prerogative consentite dalla legge, per garantire gli interessi individuali e collettivi dei cittadini utenti e consumatori.
  3. Opera attraverso l’azione amministrativa, affinché siano applicate ed osservate precise regole di trasparenza da parte di aziende ed enti, di natura pubblica o privata, che svolgano attività di fornitura di beni o servizi alla pubblica utenza; in particolare sulla semplificazione dell’informazione, sulla qualità e sul costo finale ed effettivo dei beni e dei servizi.

Titolo II
Gli organi del Comune

 Capo I
Organi di governo

Articolo 12
Organi di governo

  1. Sono organi di governo del Comune:
    1. il Sindaco
    2. il Consiglio comunale
    3. la Giunta comunale.

Capo II
Il Sindaco

Articolo 13
Il Sindaco 

  1. Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali ed inoltre:
    1. attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale; 
    2. nomina i componenti della Giunta comunale, scegliendo fra loro il Vice Sindaco, ed ha il potere di revocarli dandone comunicazione al Consiglio comunale;
    3. coordina l'attività degli Assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzata alla realizzazione del programma amministrativo;
    4. può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
    5. può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;
    6. nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, il Segretario generale scegliendolo nell’apposito albo, il Direttore generale, il Vice Segretario Generale e il Direttore ed i membri del Consiglio di Amministrazione delle istituzioni nonché i membri riservatola proprio comune ei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate ai sensi dell’art 2449 cod. civ.
    7. conferisce e revoca al Segretario generale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;
    8. conferisce gli incarichi di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, con provvedimento motivato, sentito il parere del Direttore generale o, in sua assenza, del Segretario generale, e in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta comunale;
    9. può attribuire ai Dirigenti anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti;
    10. adotta gli atti generali di indirizzo, in ordine allo svolgimento dei compiti, nonché per l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi attribuiti ai Dirigenti;
    11. può richiedere al Segretario generale, qualora ritenga che atti di competenza dei Dirigenti siano illegittimi, o al Direttore generale qualora ritenga che siano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi elettivi e comunque non corrispondenti agli interessi del Comune, di provvedere alla sospensione, all’annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, quando occorra, i relativi procedimenti sono avocati dal Segretario generale o dal Direttore generale, o da loro rimessi ad altri Dirigenti con specifiche istruzioni; 
    12. adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro dei Dirigenti;
    13. autorizza a resistere in giudizio, fatto salvo quanto previsto all’art. 42, sesto comma del presente Statuto; 
    14. rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei Dirigenti; 
    15. stipula i gemellaggi e i patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari; 
    16. concede il patrocinio del Comune; 
    17. riferisce al Consiglio comunale sull’attività della Giunta almeno due volte nel corso dell’anno in coincidenza con l’approvazione del conto consuntivo e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
    18. adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
    19. esercita il potere di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali; 
    20. nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
  2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive del territorio.

 Articolo 14
Rappresentanza dell’ente

  1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente. 
  2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco. 
  3. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza dell'ente nell'ambito delle competenze degli uffici cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per il compimento dei seguenti atti:
  • rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti; 
  • stipulazione di convenzioni tra comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.

Articolo 15
Vice Sindaco

  1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
  2. In caso di assenza o di impedimento anche del vice Sindaco le funzioni di Sindaco e/o di ufficiale di governo vengono svolte dall'Assessore anziano.

Articolo 16
Deleghe

  1.  Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge, può delegare a singoli Assessori le attribuzioni di sua competenza.
  2. Le deleghe che il Sindaco attribuisce per iscritto ai componenti la Giunta in ordine alla sovrintendenza ed al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché le relative revoche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.
  3. Nel rilascio delle succitate deleghe il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Dirigenti.
  4. Il Sindaco per temi particolarmente complessi e/o per determinate esigenze organizzative, può avvalersi di coadiutori nominati tra i Consiglieri.

Articolo 17
Linee Programmatiche

  1. Il Sindaco, sentita la Giunta, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
  2. Con cadenza periodica, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione dei programmi. Durante il mandato il Consiglio può integrare, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche stesse sulla base delle esigenze e delle problematiche che fossero emerse.

Articolo 18
Mozione di sfiducia

  1.  La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
  2. Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
  3. Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.
  4. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
  5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione alla Segreteria generale.
  6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio comunale, il Segretario generale ne riferisce al Prefetto.
  7. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina di un Commissario secondo le disposizioni normative vigenti.

Capo III
Il Consiglio comunale

Articolo 19
Consiglio comunale

  1.  Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.
  2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto fra i Consiglieri, escluso il Sindaco.
  3. Il Consiglio comunale è altresì convocato, su richiesta del Sindaco o su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali.
  4. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le funzioni connesse al funzionamento dello stesso Consiglio.

Articolo 20
Presidente del Consiglio

  1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell’ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi consiliari, coordina l’attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.
  2. Il Presidente del Consiglio è eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
  3. Salve diverse disposizioni di legge, in caso di assenza, impedimento o rifiuto a presiedere l’assemblea, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente. 

Articolo 21
Vice Presidente

  1.  Nella seduta di insediamento il Consiglio comunale elegge il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
  2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza.
  3. Nel caso di assenza, impedimento, vacanza o rifiuto a presiedere l’assemblea anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere/a anziano/a.

Articolo 22
Ufficio di Presidenza

  1.  Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono l’Ufficio di Presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

 Articolo 23
Durata del mandato e revoca del Presidente e del Vice Presidente

  1.  Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che li ha eletti.
  2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia, presentata con le stesse modalità di cui all’art. 52 del T.U.E.L. n. 267/2000, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
  3. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Vice Presidente, presentate al Consiglio comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.
  4. Fino alla nuova elezione del Presidente, il Consiglio comunale è presieduto dal Vice Presidente o dal Consigliere/a anziano/a in caso di dimissioni anche di quest’ultimo.

Articolo 24
Compiti del Presidente

  1.  Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale e predispone l’ordine del giorno dei lavori consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
  2. La consegna delle convocazioni deve risultare da dichiarazione scritta ed è effettuata dal personale incaricato dall’Ufficio del Consiglio.

Articolo 25
Uffici del Consiglio

  1.  Sono istituiti uffici per il supporto e l’organizzazione dell’attività del Consiglio comunale, cui sovrintende il Presidente dello stesso. 
  2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
  3. Il Consiglio comunale dispone di propri uffici organizzati in una struttura di massima dimensione per il supporto organizzativo, informativo, informatico, giuridico, amministrativo alle attività degli organi consiliari e dei Gruppi.
  4. Gli atti di organizzazione relativi al personale degli uffici del Consiglio sono assunti dal Sindaco d’intesa con il Presidente del Consiglio comunale; gli incarichi di collaborazione esterna attinenti all’attività degli uffici del Consiglio sono attribuiti dal Sindaco su proposta del Presidente del Consiglio comunale.
  5. Il Consiglio per la propria attività utilizza adeguate risorse previste in apposito capitolo di bilancio.

Articolo 26
Pubblicità delle sedute

  1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
  2. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte. 
  3. Le votazioni hanno luogo di regola con voto palese per alzata di mano o voto elettronico; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
  4. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge, dallo statuto o dal regolamento del Consiglio comunale.
  5. Nelle votazioni palesi, quanti prendendo parte alla votazione dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.
  6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge, dallo statuto o dal regolamento del Consiglio comunale.
  7. La forma della votazione è disciplinata dal regolamento del Consiglio comunale.
  8. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l’esame e l’approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

Articolo 27
Consigliere/a comunale

  1.  Il/la Consigliere/a comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga.
  2. Il/la Consigliere/a comunale:
    1. esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;
    2. può formulare interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo;
    3. esercita l’attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
    4. ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato. 
    5. nell’esercizio delle funzioni il/la Consigliere/a si avvale della collaborazione degli uffici comunali
  3. L’esercizio dei diritti di cui al comma 2 è disciplinato con appositi regolamenti.
  4. Il/la Consigliere/a che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.
  5. Il/la Consigliere/a può chiedere che il gettone di presenza venga trasformato in una indennità di funzione.

Articolo 28
Doveri dei Consiglieri comunali

  1.  I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni cui fanno parte.
  2. I Consiglieri comunali che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consiliari consecutive oppure sei consecutive anche giustificate, sono dichiarati decaduti col voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Il giustificato motivo è la dichiarazione di impedimento resa per iscritto o verbalmente all’ufficio di presidenza secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
  3. La mancata presenza di cui al comma 2 è rilevata dal Consiglio comunale, d’ufficio o su istanza del gruppo di appartenenza o di qualunque elettore del Comune. A tale riguardo il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del/la Consigliere/a interessato/a, provvede con comunicazione scritta ai sensi di legge, a dargli notizia dell’avvio del procedimento amministrativo. Il/la Consigliere/a ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del/la Consigliere/a interessato/a.
  4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  5. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale o, se impossibilitati, presso il Municipio.

Articolo 29
Dimissioni

  1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio mediante deposito al protocollo comunale dove vengono immediatamente registrate nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
  2. Il Consiglio comunale entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari nei modi indicati dall’art. 38 comma 8 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000.
  3. Se il Presidente non provvede, il Segretario generale ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti di competenza e comunica le dimissioni ai Capigruppo consiliari.
  4. Nel caso di sospensione di un Consigliere, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs n. 267/2000, il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2 ed il supplente resterà comunque il primo dei non eletti.
  5. Qualora il supplente venga nominato per surrogare altro Consigliere, la supplenza cessa. Si procederà altresì alla sostituzione del/la Consigliere/a sospeso con le stesse modalità di cui al comma 4.
  6. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
  7. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicata, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell’Albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell’organo che ha proceduto all’elezione, alla convalida dell’elezione o alla nomina.
  8. Qualora un/a Consigliere/a assuma la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere/a all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto si provvede alla surroga ai sensi di legge.
  9. Nel caso rimanga vacante il seggio attribuito ad un candidato alla carica di Sindaco non risultato eletto, collegato a più di una lista, il seggio spetta al candidato alla carica di Consigliere/a non eletto, con la maggior cifra individuale, nella lista che ha ottenuto, ai fini del riparto dei seggi tra liste e gruppi di liste collegate, il quoziente più alto non ancora utilizzato per l’assegnazione dei seggi.
  10. In caso di decadenza o di dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio non può procedere alla convocazione del Consiglio per la surroga dei Consiglieri dimissionari. In tal caso il Segretario generale deve darne immediata comunicazione al Prefetto per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 30
Eleggibilità e incompatibilità

  1. La prima seduta del Consiglio comunale, dopo le elezioni, è convocata dal Sindaco neo eletto e la seduta è presieduta dal/la Consigliere/a anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea.
  2. Il Consiglio comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità ed incompatibilità degli eletti e dispone eventuali surrogazioni, sulla base di una proposta di deliberazione disposta dal Presidente del Consiglio, sentita la disponibilità ad accettare la carica da parte dei Consiglieri dei quali il Presidente intende proporre la convalida.
  3. Con la medesima deliberazione il Consiglio comunale provvede alla surrogazione dei Consiglieri cessati a seguito della nomina alla carica di Assessore.
  4. Agli adempimenti di cui sopra il Consiglio comunale procede in seduta pubblica e a voto palese.

Articolo 31
Gruppi consiliari

  1.  I Gruppi consiliari sono costituiti durante la prima seduta del Consiglio comunale. Si possono costituire Gruppi consiliari anche formati da un unico Consigliere/a nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali. Ciascun Gruppo è rappresentato dal Capogruppo.
  2. Il bilancio del Comune può prevedere per l'attività dei Gruppi contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale in relazione alla loro consistenza numerica, nel rispetto della legge vigente.
  3. I Gruppi potranno avere una propria sede e disporre di locali, attrezzature, servizi e personale comunale in relazione anche alla loro consistenza numerica.

Articolo 32
Capigruppo consiliari

  1. Ogni Gruppo consiliare dovrà indicare alla Presidenza il proprio Capogruppo cui spettano le attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto. 
  2. In difetto di designazione, è considerato Capogruppo il/la Consigliere/la più anziano del Gruppo stesso, considerato tale ai sensi dell’art. 40 del TUEL n. 267/2000, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco divenuti Consiglieri.
  3. I Capigruppo consiliari sono tenuti a comunicare alla Presidenza ogni variazione relativa al proprio Gruppo.

Articolo 33
Conferenza dei Capigruppo

  1.  La Conferenza dei Capigruppo consiliari è costituita al fine di favorire il miglior svolgimento dei lavori del Consiglio comunale e per essere un rappresentativo strumento istituzionale.
  2. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 34
Commissioni consiliari permanenti

  1.  Il Consiglio comunale deve istituire al suo interno Commissioni permanenti costituite da Consiglieri. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina la composizione, l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni.
  2. Le Commissioni consiliari permanenti nelle materie di propria competenza svolgono nei confronti del Consiglio attività referente, redigente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento.
  3. Alle Commissioni potranno intervenire il Sindaco, gli Assessori, i Dirigenti e funzionari del Comune, gli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente partecipazione di capitale pubblico locale, degli enti dipendenti o concessionari nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale ancorché consortili.
  4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali determina le procedure di lavoro delle Commissioni e prevede l’attribuzione ad esse di personale, sedi, mezzi adeguati.

Articolo 35
Commissioni d’indagine e speciali

  1. Il Consiglio comunale con proposta di mozione sottoscritta da un quarto dei Consiglieri comunali delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la costituzione di una Commissione d’indagine formata da Consiglieri che rappresentino i Gruppi di maggioranza e di minoranza consiliari per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali.
  2. La Presidenza della Commissione è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare.
  3. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di Commissioni speciali per l’esame di particolari questioni o problemi. 
  4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità di costituzione e la disciplina delle Commissioni d’indagine e speciali.

 

Capo VI
La Giunta

 Articolo 36
La Giunta

  1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore a tre e non superiore a sette.
  2. Possono essere nominati Assessori persone in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere/a comunale.
  3. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L’efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
  4. Gli Assessori singoli decadono o sono sospesi di diritto dalla carica nei casi e secondo le procedure previsti dalla legge.
  5. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.
  6. Alla eventuale sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti, cessati dall'ufficio per altra causa o sospesi di diritto ai sensi dell’art. 59 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
  7. La Giunta:
    1. collabora con il Sindaco nell’attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale;
    2. svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale;
    3. compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio comunale, al Direttore generale, ai Dirigenti, ivi compresa l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.
    4. è competente in ordine all’accettazione di lasciti e donazioni.

Articolo 37
Assessore anziano

  1.  Ad ogni fine previsto dalla legge o dallo statuto, l'anzianità degli Assessori è determinata sulla base dell'ordine di priorità stabilito dal Sindaco nell'atto di nomina.
  2. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore anziano, è considerato tale l'Assessore presente che segue nell'ordine di priorità di cui al comma

 Articolo 38
Funzionamento della Giunta

  1.  La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l’ordine del giorno e ne dirige l’attività.
  2. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.

Titolo III
Ordinamento degli uffici, dirigenza, personale

Capo I 
Ordinamento degli uffici

Articolo 39
Organizzazione degli uffici

  1.  Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività, adeguandoli costantemente alle esigenze del cittadino e promuovendo le opportune forme di consultazione. I Dirigenti responsabili assicurano l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
  2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di rispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.
  3. L’organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla Conferenza dei Dirigenti.
  4. La gestione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi, in esecuzione degli indirizzi politici espressi, per le rispettive competenze, dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco, spetta ai Dirigenti che ne programmano, organizzano e controllano l’attività, secondo i seguenti criteri:
    1. piena autonomia gestionale ed operativa in ordine alle risorse umane, materiali e finanziarie assegnate per l’esecuzione di programmi e progetti;
    2. efficacia e funzionalità nella gestione di mezzi, personale e procedure in dotazione;
    3. economicità ed efficienza nella gestione delle risorse date, rispetto agli obiettivi da raggiungere;
    4. controllo dei risultati in relazione ai fini perseguiti;
    5. correttezza, tempestività, trasparenza ed imparzialità nell’espletamento dell’attività amministrativa.
  5. L’organizzazione interna del Comune deve essere informata al principio di superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale, di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo. Deve favorire anche, mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.
  6. Per l’elaborazione ed attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.
  7. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite. È individuata e definita rispetto agli obiettivi di servizio di ciascun operatore. La responsabilità dei dipendenti è identica a quella degli impiegati civili dello Stato.
  8. All’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 40
Direttore generale

  1.  Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, anche al di fuori della dotazione organica, con contratto dirigenziale a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
  2. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
  3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco; sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia; coordina i Dirigenti; predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione. Al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti comunali ad eccezione del Segretario Generale.
  4. Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, disciplina, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario generale ed il Direttore generale.
  5. Quando il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale o a soggetti dipendenti dell’Ente con le modalità stabilite nel regolamento.

Capo II 
Il Segretario generale

Articolo 41
Il Segretario generale e il Vice Segretario generale

  1. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.
  2. Il Segretario generale è coadiuvato da un Vice Segretario con funzioni vicarie, che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, e dagli uffici di Segreteria.
  3. La qualifica di Vice Segretario generale è attribuita al funzionario, in possesso di laurea, di norma preposto al settore comprendente gli uffici ed i servizi di Segreteria generale e affari istituzionali.

 Capo III
Dirigenza

Articolo 42
Dirigenti

 Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

  1. Essi rispondono del risultato dell’attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.
  2. I Dirigenti supportano gli organi politici nell’esercizio delle loro funzioni mediante l’elaborazione di proposte, piani di fattibilità, progetti e valutazioni alternative, fornendo pareri. A tal fine presenziano, se richiesti, alle sedute degli organi politici e delle rispettive commissioni.
  3. I Dirigenti assicurano la cooperazione ed il coordinamento tra le unità organizzative e finalizzano la loro attività a garantire l’unitarietà dell’azione amministrativa dell’Ente ed il costante miglioramento della funzionalità complessiva della organizzazione. A tale scopo esse verificano costantemente lo stato di avanzamento dei programmi operativi di loro competenza e la utilizzazione delle risorse assegnate proponendo alla Direzione generale eventuali interventi correttivi o la ridefinizione di programmi, obiettivi e risorse assegnate.
  4. Ai sensi dell’art.107, 2° e 3° comma, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ai Dirigenti spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d’indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell’Amministrazione.
  5. In particolare, sono compresi tra i suddetti compiti tutti gli atti di gestione, e, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 54 del suddetto T.U., tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali oltre a quelli di cui al sopracitato art. 107, 3° comma, lettere f), g), e h), anche gli ordini, le sanzioni amministrative, le occupazioni d’urgenza, gli espropri e analoghi. Nell'ambito della delega loro conferita dal Sindaco ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, è compito dei Dirigenti, per gli atti e le attività di propria competenza, disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela dell'Amministrazione, adottando allo scopo apposita motivata determinazione. In materia di contenzioso tributario la motivata determinazione è sostituita dall’atto motivato di costituzione in giudizio e/o promozione dell’azione legale dinanzi alle Commissioni Tributarie, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. Non occorre determinazione preventiva per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada e a violazioni di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell’Amministrazione sia stata delegata a funzionari del Corpo di Polizia Municipale ai sensi dell’art. 23 della L. 24.11.1981 n. 689.
  6. Per quanto concerne i compiti di cui al precedente comma 4, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma 3, o già predeterminati da norme contenute nel presente statuto o nei regolamenti adottati dal competente organo dell’Amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d’indirizzo del Sindaco o della Giunta.
  7. Nel rispetto del principio, attuato con le suddette disposizioni, che spettano ai Dirigenti, che rispondono di quanto indicato nel precedente comma 2, tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge e dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, col regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché, su proposta del Direttore generale, col PEG ed eventuali atti integrativi, potranno essere specificati ulteriormente gli atti di gestione e gli atti e provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi, e le relative modalità e criteri, tenendo anche conto dell’assetto organizzativo dei settori, e delle relative responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

 Articolo 43
Conferimento responsabilità dirigenziale

  1.  Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
  2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.
  3. La copertura di posizione di direzione o di alta specializzazione può avvenire mediante incarichi a persone in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla posizione da ricoprire.
  4. Gli incarichi di direzione sono confermati, revocati, modificati o rinnovati dal nuovo Sindaco entro novanta giorni dalla elezione.
  5. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati.
  6. In sede di presentazione del conto consuntivo il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione sullo stato della dirigenza con specifico riferimento, per i diversi uffici, ai risultati conseguiti nello svolgimento dell’attività ed alle esigenze dei servizi.

Capo IV
Finanza e contabilità

Articolo 44
Principi

  1. Il Comune riconosce l’autonomia finanziaria quale elemento fondamentale della propria autonomia politica.
  2. Assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione finanziaria.
  3. Documenta i fatti di gestione attraverso la contabilità finanziaria ed economica.

 Articolo 45
Attuazione dei principi

  1. Il Comune attua i principi di cui al precedente articolo in sede di adozione dei regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto.
  2. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei principi suddetti in specie i regolamenti di contabilità, sul controllo di gestione e di disciplina dell’assetto organizzativo del Comune.
  3. Il Comune persegue il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili, secondo l’analisi delle necessità e la determinazione delle priorità.
  4. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell’ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

 Titolo IV 
Ordinamento dei servizi

Capo I 
Caratteristiche generali

Articolo 46
I servizi pubblici locali

  1.  Il Comune nell’ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta degli amministratori e dei dirigenti delle società, istituzioni, fondazioni, aziende speciali e consorzi si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi. Possono ricoprire tali incarichi anche Amministratori e dipendenti del Comune di Jesolo.
  2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società di cui al Titolo V, Parte I, del vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

Articolo 47
Gestione dei servizi

  1. La Giunta presenta all’approvazione del Consiglio la proposta di indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico.
  2. L’approvazione degli atti fondamentali da parte dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società è preceduta da una comunicazione preventiva al Consiglio Comunale effettuata almeno cinque giorni prima della data di convocazione prevista per l’approvazione.
  3. Unitamente al conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell’esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.
  4. Il Consiglio Comunale dedica almeno una seduta annuale all’esame dei bilanci consuntivi dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali in relazione agli indirizzi di cui al primo comma

Articolo 48
Controllo della gestione dei servizi

  1.  Il Consiglio comunale promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attività degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, al fine di verificare se essa genera i risultati attesi e se siano rispettati gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ai sensi dell’art 17 e gli indirizzi gestionali di cui all’art. 47.
  2. Gli atti istitutivi e regolamentari degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune debbono comprendere clausole che indichino i tempi e le modalità con cui tali enti sono tenuti a produrre informazioni ai fini dell’esercizio dei poteri del Consiglio comunale e dell’organismo di controllo analogo comunale
  3. Il Consiglio comunale su proposta di un quinto dei Consiglieri, promuove con specifica deliberazione la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un singolo servizio pubblico locale.
  4. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi i risultati della verifica sono sottoposti all’esame del Consiglio.

 Articolo 49
 Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici

  1.  La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l’adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  2. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.

 Articolo 50
Carta dei servizi pubblici

  1. L’erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
  2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l’adozione e l’aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.
  3. Il Consiglio comunale verifica l’esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull’effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull’adeguata pubblicità agli utenti.

Capo II
Le modalità e l’assetto di gestione

Articolo 51
Istituzione

  1.  Il Consiglio comunale per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, o comunque privi di rilevanza imprenditoriale, ma che abbisognano di speciale autonomia gestionale, può costituire Istituzioni, mediante apposito atto contenente il regolamento di disciplina del funzionamento, dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione, nonché, previa formulazione di apposito prospetto tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.
  2. Il Consiglio comunale con la deliberazione costitutiva dell’Istituzione stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.
  3. La soppressione dell’Istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 Articolo 52
Ordinamento, funzionamento e contabilità delle Istituzioni

  1.  L’Istituzione è retta da un consiglio di amministrazione la cui composizione è prevista dall’apposito regolamento.
  2. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Consiglio comunale; sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
  3. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità.
  4. La nomina e la revoca dell’incarico, nonché le modalità relative, sono disciplinate dal regolamento, così come previsto dall’art. 51.

Articolo 53
Azienda speciale

  1. L’Azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.
  2. Lo statuto dell’Azienda, approvato dal Consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale, tra cui il bilancio annuale cui è allegata una relazione dove gli organi dell’azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Comune, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dell’acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.
  3. Gli organi dell’Azienda restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

 Articolo 54
Consorzi

  1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri comuni e province un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali.
  2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati lo statuto del Consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al Consiglio comunale.

Articolo 55
Convenzioni

  1.  Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.
  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

 Articolo 56
Società per azioni e a responsabilità limitata

  1. Il Comune può costituire e partecipare a Società per azioni con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico. Ove alla Società per azioni partecipino altri enti locali e la Regione i reciproci rapporti sono prevalentemente determinati attraverso specifica convenzione. Il Comune può altresì costituire Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o partecipare o parteciparvi, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio.
  2. Sono specificate nell’atto costitutivo e nello statuto della Società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell’ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto della Società stabilisce altresì che il Comune può revocare con atto motivato in ogni tempo e senza alcuna indennità gli amministratori da esso nominati. Lo statuto della Società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal Consiglio comunale.
  3. L’atto costitutivo e lo statuto della Società devono garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratori comunali.
  4. Le Società per azioni cui partecipa il Comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio.
  5. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

 Articolo 57
Società per azioni con partecipazione minoritaria

  1.  Il Comune può per l'esercizio dei servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico che non rientrino ai sensi della vigente legislazione statale e regionale nella competenza di altri enti costituire apposita società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di leggi specifiche.
  2. Il Comune provvede alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione di titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.
  3. Nel caso dei servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
  4. Il Comune ha l'obbligo di nominare più amministratori e Sindaci. Tale obbligo deve essere previsto nell'atto costitutivo come pure il numero degli amministratori e Sindaci da nominare.
  5. La costituzione in società mista con la partecipazione non maggioritaria del Comune è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 4 comma 1 DL 31.gennaio 1995 n. 26 convertito nella Legge 29 marzo 1995 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 58
Società collegate e controllate

  1. Le Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e le Aziende speciali possono, in armonia con i fini statutariamente perseguiti, partecipare all’istituzione di Società di capitali o assumervi partecipazioni.
  2. Qualora tali Società svolgano servizi pubblici locali i relativi statuti dovranno contenere disposizioni volte a consentire la vigilanza ed il controllo da parte del Comune.
  3. Le determinazioni di istituire o partecipare a Società di capitali da parte di aziende di cui al comma 1 dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta e successiva informazione al Consiglio comunale.

Articolo 59
Concessione a terzi

  1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.
  2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
  3. Nel relativo capitolato sono disciplinate modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria, e loro vincolabilità da parte del Comune, facoltà di recesso e di riscatto.

Articolo 59 bis - Finanza di progetto

Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità di partecipazione del Consiglio comunale ai procedimenti finalizzati all’attuazione di interventi da realizzarsi tramite strumenti di finanza di progetto.

Capo III
Nomine degli amministratori

 Articolo 60
Designazione e requisiti

  1.  Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati approva, entro trenta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società. Tali indirizzi devono prevedere l’emanazione da parte del Sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.
  2. Nell’avviso pubblico sono resi noti in particolare i requisiti e le cause di incompatibilità per l’accesso alle cariche.

Titolo V 
Funzione normativa

Capo I
I regolamenti

 Articolo 61
Ambito di applicazione

  1.  Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
  2. Il Comune emana regolamenti:
    1. nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
    2. in tutte le altre materie di competenza comunale.
  3. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
    1. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, con le leggi, con i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
    2. la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
    3. non possono contenere norme di carattere particolare;
    4. non possono avere efficacia retroattiva;
    5. non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.
  4. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:
    1. per espressa dichiarazione del Consiglio comunale;
    2. per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni legislative;
    3. con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

Articolo 62
Procedimento di formazione

  1. L'iniziativa per l'adozione e/o la modifica dei regolamenti comunali spetta:
    1. a ciascun Consigliere/a comunale;
    2. alla Giunta comunale.
  2. I regolamenti comunali di competenza del Consiglio comunale sono approvati dallo stesso a maggioranza di voti.
  3. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza.
  4. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
  5. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, le norme statutarie si applicano in tutti i casi in cui le disposizioni demandate ai regolamenti non siano indispensabili per l’effettiva attuazione del disposto statutario, o comunque quando siano applicabili le norme regolamentari dell’ordinamento vigente.
  6. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei singoli regolamenti.

 Titolo VI
La partecipazione

Capo I 
Partecipazione individuale e collettiva

 Articolo 63
Consiglio comunale dei ragazzi

  1.  Il Comune di Jesolo allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
  2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di collaborare con l’Istituzione comunale deliberando in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef ed altri organismi nazionali o internazionali.
  3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 64
Partecipazione, informazione e accesso alle strutture

  1.  Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
  2. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all’oggetto del procedimento.
  3. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle strutture dell'Ente.
  4. Viene garantito il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
  5. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e ottenere copia di atti e provvedimenti adottati dagli Organi del Comune per motivo del proprio mandato a titolo gratuito.
  6. Il regolamento, inoltre:
    1. disciplina il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi;
    2. individua il responsabile dei procedimenti;
    3. detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
    4. assicura mezzi di informazione più idonei per la conoscenza degli atti, mediante la pubblicazione su apposite bacheche, bollettino di informazione comunale ed istituzione di un apposito ufficio per le informazioni e relazioni con il pubblico.

 Articolo 65
Ufficio per le relazioni con il pubblico

  1. L’Ufficio per le relazioni con il pubblico cura la raccolta e l’aggiornamento costante delle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e ne garantisce la facile conoscenza a tutti gli interessati, assicura la pubblicizzazione dei servizi resi dall’Amministrazione in modo diretto o indiretto, la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti della struttura pubblica.
  2. L’Ufficio ha il compito di fornire chiarimenti sull’iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, individuando e comunicando il nominativo del responsabile del procedimento e quanto possa essere utile al cittadino per l’esercizio dei propri diritti.

 Articolo 66
Collaborazione con altri soggetti

  1. Il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi sovracomunali provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione; promuove e favorisce la creazione di consorzi con altri comuni, la stipula di convenzioni e la formulazione di accordi di programma; promuove e favorisce, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative.

 Articolo 67
Rapporti tra Comune e Associazioni

  1.  Il Comune favorisce, con appositi interventi e contributi, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, i comitati, gli enti morali, le società cooperative che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, del turismo, dello sport, delle attività ricreative e delle attività produttive, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
  2. Il Comune può stipulare, con associazioni, organizzazioni di volontariato, comitati, enti morali e con società cooperative, di cui al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali.
  3. Il Comune può consultare le Associazioni di cui al comma 1, nonché le organizzazioni di categoria, attraverso questionari o audizioni dei loro rappresentanti da parte della Giunta, delle competenti Commissioni consiliari o per il tramite di Consulte, la cui composizione è disciplinata da apposito regolamento.


 Articolo 68
Comitati civici

  1. Rientrano fra i soggetti previsti al comma 1 del precedente articolo i comitati civici rappresentativi delle istanze dei cittadini che risiedono nella area di competenza del comitato stesso.
  2. Gli scopi, la composizione e la modalità di elezione dei rappresentanti dei comitati sono disciplinati da apposito regolamento. 

Articolo 69
Albo comunale delle Associazioni, del Volontariato e dei Comitati civici

L'iscrizione, la verifica annuale, la persistenza delle condizioni di iscrizione all'Albo, la cancellazione delle Associazioni prive dei requisiti, viene determinata da apposito regolamento.

Articolo 70
Partecipazione alla formazione di atti

  1.  Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione dei rappresentanti delle categorie interessate mediante questionari, assemblee, udienze delle competenti Commissioni consiliari o interpellando i rappresentanti di tali categorie.
  2. Il Comune può promuovere pubbliche riunioni di dimensioni comunali o subcomunali al fine di reciproca informazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono gli interessi collettivi e i diritti dei cittadini.
  3. Il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, possono indire consultazioni della popolazione su specifici argomenti.
  4. Il procedimento per la consultazione di cui al comma precedente e le materie specificamente oggetto di consultazione saranno disciplinate con apposito regolamento.
  5. I soggetti di cui all'art. 66 e le categorie di cittadini interessate possono prendere visione delle proposte di regolamento, dei piani e dei programmi e sottoporre alle Commissioni consiliari proprie osservazioni nei tempi previsti dal regolamento.

Capo II 
Il Difensore Civico

Articolo 71
Istituzione e compiti

  1.  Il Comune di Jesolo potrà istituire l'ufficio del Difensore Civico.
  2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Articolo 72
Requisiti per l’elezione

  1. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini jesolani residenti in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità, previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere/a comunale.
  2. Il Difensore Civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di provata competenza ed esperienza in discipline giuridico - amministrative, in grado di assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio.

 Articolo 73
Modalità dell’elezione e durata in carica

  1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  2. Il Difensore Civico dura in carica per tre anni e può essere riconfermato per un secondo mandato.

Articolo 74
Ambito dell’intervento

  1.  Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in relazione all’attività degli uffici del Comune di Jesolo, degli enti dipendenti, dell’Istituzione, delle società a partecipazione comunale, dei concessionari di pubblici servizi dei consorzi pubblici.
  2. Egli accerta lo stato dei fatti prospettato dai cittadini ed utenti, con facoltà di verificare con i dirigenti o responsabili d’ufficio interessati per competenza la veridicità d’inadempienze, illegittimità, fatti a lui prospettati, accedendo agli uffici interessati, ottenendo copia di atti o documenti senza il limite del segreto d’ufficio.
  3. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli o associati o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.
  4. I Consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore Civico.
  5. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore Civico.
  6. Il Comune favorisce ogni iniziativa affinché l'amministrazione dei consorzi cui esso partecipa si doti di un Difensore Civico istituito presso uno dei comuni consorziati.

 Articolo 75
Poteri

  1. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio, e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
  2. Il Difensore Civico può svolgere funzioni di diretta sollecitazione agli organi comunali competenti per il riesame di atti già emanati nel caso si ravvisino dubbi di legittimità sul provvedimento là dove sia richiestola singoli o associazioni portatrici di interessi diffusi

Articolo. 76
Rapporti con il Consiglio comunale

Il Difensore Civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

  1. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
  2. Il Difensore Civico deve inviare le proprie relazioni al Consiglio comunale.

 Articolo 77
Relazione annuale e informazione

  1.  Il Difensore Civico, in occasione della sessione di esame del conto consuntivo, sottopone all'esame del Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.
  2. Il Consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.

Articolo 78
Indennità

  1. Al Difensore Civico spetta una indennità di funzione fissata dalla Giunta comunale.

Articolo 79
Dotazioni

  1.  Al Difensore Civico dovranno essere garantiti adeguati mezzi, risorse umane e finanziarie per l’espletamento del proprio incarico.

Capo III 
Organismi di partecipazione

 Articolo 80
Le Consulte

  1. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni.
  2. Il Consiglio comunale istituisce le Consulte con specifica deliberazione in conformità all’apposito regolamento di cui all’art. 67.
  3. Il Sindaco ed il Consiglio comunale possono convocare specifiche riunioni delle Consulte per l’esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

Capo IV 
Iniziativa, consultazioni popolari e referendum

Articolo 81
Istanze, petizioni, interrogazioni

  1.  I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte intese a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
  2. Gli iscritti all'Albo comunale di cui all'art. 69, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali.
  3. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

Articolo 82
Consultazioni

  1.  Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.
  2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi d’opinione distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche del Comune o a particolari fasce della popolazione.

Articolo 83
Referendum

  1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà, che devono trovare soluzione nell'azione amministrativa, è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi ed abrogativi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
  2. Sono escluse dal referendum:
    1. le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
    2. le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
    3. le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
    4. elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni e questioni concernenti persone.
  3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
    1. dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
    2. dal 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
  4. La sottoscrizione deve essere autenticata nelle forme di legge
  5. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Articolo 84
Disciplina dei referendum

  1.  Le norme per l'attuazione dei referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 85
Effetti dei referendum

  1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  2. A seguito dell’esito dei referendum l’Amministrazione comunale adotta gli atti e intraprende le azioni che ritiene opportuni secondo precise modalità fissate nell’apposito regolamento.

Titolo VII
Norme transitorie

Capo I
Norme

Articolo 86
Norme in vigore

I regolamenti richiamati dal presente Statuto integrano l’efficacia costitutiva dello stesso. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.

  1. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente Statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

Articolo 87
Revisione dello Statuto

  1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 88
Entrata in vigore

Il presente Statuto e le eventuali successive modiche entrano in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio successiva alla esecutività della deliberazione di approvazione.

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