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Bur n. 90 del 09 luglio 2021


REGIONE DEL VENETO

Direzione Difesa del Suolo. Bando ad evidenza pubblica per il conferimento della concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento n. 27 denominata "LISSA" in comune di Posina (VI).

DISCIPLINARE

Riferimenti normativi:

R.D. n.1443 del 29/07/1927
L.R. n.40 del 10/10/1989
D.G.R. n.994 del 17/06/2014
D.G.R. n.1827 del 06/10/2014

ART. 1 - Oggetto

1.  In coerenza con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, si avvia la procedura per l’assegnazione della concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento n. 27, denominata “LISSA”, su una superficie di ha 91,65 in Comune di POSINA (VI) e relative pertinenze, come individuate dell’allegato al presente bando (Allegato n. 1A).

2.  La Concessione è unica e indivisibile, non sono ammesse offerte parziali né alternative e l’esatto perimetro della concessione è identificato nel relativo verbale di delimitazione.

3.  La Concessione oggetto della presente gara comprende esclusivamente:

a.  il diritto alla captazione esclusiva e utilizzo della risorsa mineraria all’interno dell’area della concessione come individuata al punto precedente;

b.  il prelievo della risorsa mineraria attraverso le attuali pertinenze costituite dai seguenti impianti fissi di captazione (sorgenti) e opere di adduzione (tubazione esterna a partire dalla flangia superiore sino all’apposito dispositivo automatico di misurazione della portata):

i.  sorgente “Lissa”: sorgente captata da una galleria in roccia lunga circa 100 m con botino di presa e relative tubazioni;

ii.  sorgente “Beber - Doppio”: sorgente captata da una galleria rinforzata in calcestruzzo armato, lunga circa 19 m con cabina, opere di presa e tubazioni con sfioro per troppo pieno;

iii.  tubazione di mandata interrata “Beber – Doppio”, in acciaio inox con diametro 100 mm e lunghezza di 1.500 m;

iv.  tubazione di mandata interrata “Lissa”, in acciaio inox con diametro 150 mm e lunghezza di 3.750 m;

v.  vasca piezometrica con tubazione di raccordo allo stabilimento;

c.  la facoltà di richiedere l’autorizzazione alla realizzazione di nuove pertinenze minerarie;

d.  ogni altro diritto previsto dalla vigente normativa mineraria relativamente allo sfruttamento della risorsa.

4.  Non sono oggetto della Concessione gli immobili insistenti sulla superficie topografica delimitata dal perimetro della Concessione, diversi dalle pertinenze minerarie, che rimangono nel possesso e nella disponibilità dei legittimi proprietari.

5.  La Concessione verrà rilasciata all’aggiudicatario senza alcuna garanzia in merito alla efficienza e funzionalità delle esistenti pertinenze minerarie e all’effettiva coltivabilità del giacimento.

ART. 2 - Durata delle concessioni

1.  La concessione è accordata al nuovo titolare per 21 anni. 

ART. 3 - Canone annuo di concessione

1.  Il canone annuo di concessione è calcolato ai sensi dell’articolo 15 della L.R. n. 40/1989.

2.  Ai sensi dell’art. 32 comma 8 della L.R. 40/1989 e del punto 11 della D.G.R. n. 1067 del 30/07/2019, il nuovo concessionario, oltre al canone di cui al precedente articolo, dovrà versare annualmente alla Regione del Veneto, per l’utilizzo delle pertinenze, un corrispettivo pari al 5% del loro valore, calcolato in base alla perizia asseverata e aggiornata sul valore delle pertinenze prevista all’art. 16 comma 4 della L.R. 40/1989, fino a quando le stesse non verranno dismesse ovvero sostituite, valore ora indicato in € 181.000,00 nel catasto regionale delle pertinenze. 

ART. 4 - Soggetti legittimati a presentare domanda

1.  Possono presentare domanda per l’assegnazione della concessione le società legalmente costituite o le ditte individuali che siano in possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per lo svolgimento dell’attività mineraria, che non si trovino nell’incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero che non si trovino in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti.

ART. 5 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

1.  I requisiti di capacità tecnica e professionale sono costituiti dalla disponibilità di mezzi e risorse strumentali per la corretta gestione della concessione.

2.  In caso di Raggruppamento i requisiti dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso.

ART. 6 - Capacità economica e finanziaria

1.  La capacità finanziaria ed economica del richiedente deve essere adeguata agli investimenti previsti nel programma di utilizzo della risorsa mineraria e alle opere di tutela e di recupero ambientale. 

ART. 7 - Modalità di presentazione della domanda

1.  Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’avviso di gara sul B.U.R. l’interessato può presentare domanda di assegnazione di concessione in bollo e comprensiva della documentazione di cui al successivo art. 8, via posta elettronica certificata PEC, oppure via posta raccomandata A.R. nel qual caso farà fede la data del timbro postale.

2.  La domanda va indirizzata a: 

Regione del Veneto
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

3.  Le domande inviate oltre il suddetto termine non saranno considerate.

4.  Lo schema della domanda è disponibile sul sito web della Regione del Veneto alla pagina:
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica3 (Istanza di partecipazione a gara per assegnazione concessione risorsa idrotermominerale).

5.  Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Marco Puiatti, Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto. Tutte le richieste di informazioni dovranno essere inviate all’indirizzo Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia, e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it.

ART. 8 - Documenti da produrre

1.  La domanda di assegnazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a.  per società legalmente costituite e ditte individuali: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio riportante l’indicazione dell’attività nel settore oggetto del presente avviso con eventuale indicazione della sussistenza di procedure fallimentari o concorsuali di qualsiasi genere;

b.  dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) di non trovarsi nell’incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero di non si trovarsi in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti;

c.  copia dei bilanci degli ultimi due anni o, qualora società di nuova costituzione/ditta individuale, referenze bancarie rilasciate, in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n.385/1993, dai quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, oltre ad essere in possesso della capacità economica e finanziaria per la gestione della concessione e la realizzazione del programma lavori minerari;

d.  i raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti/GEIE e le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, devono produrre l’atto di costituzione del raggruppamento di concorrenti;

e.  attestazione documentata della capacità tecnica del richiedente allo sfruttamento della risorsa mineraria;

f.  programma generale di coltivazione costituito da:

i.  programma di utilizzo della risorsa mineraria comprensivo delle opere e delle attività tecniche da eseguire per una corretta e razionale coltivazione;

ii.  relazione sugli aspetti ambientali comprensiva delle valutazioni degli impatti sull’ambiente e degli interventi di mitigazione e di sistemazione.

2.  La mancanza della documentazione sopra elencata o di parte di essa comporta l’esclusione dalla procedura di gara.

ART. 9 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Incidenza Ambientale

1.  Trattandosi di attività mineraria di cui alla lettera u dell’allegato III alla parte II del D.lgs. 152/2006, il programma generale di coltivazione è assoggettato alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 che include anche la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) di cui al D.P.R. n. 357/1997 nei confronti dei siti della Rete Natura 2000.

2.  In funzione del contenuto del programma/progetto generale di coltivazione, tali valutazioni potranno svolgersi secondo una delle seguenti procedure:

a.  rinnovo ai sensi dell’art. 13 L.R. 4/2016, nel caso in cui il programma generale di coltivazione della risorsa mineraria preveda soltanto azioni di monitoraggio, controllo, manutenzione e conclusione di sondaggi già avviati secondo precedenti programmi lavori approvati, non riconducibili alle modifiche di cui al punto 8) lettera t) dell’allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/2006, da esplicarsi con le procedure stabilite dalla D.G.R. n. 1020 del 29.06.2016, così come modificata dalla DGR n. 1979/2016 per i rinnovi di autorizzazione/concessione senza nuove opere;

b.  verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e all’art. 8 della L.R. n. 4/2016, qualora il programma lavori preveda interventi riconducibili alle ipotesi di cui alla lett. t) del punto 8 dell'allegato IV della parte II del D.lgs. n. 152/2006, da esplicarsi con le modalità stabilite dal citato art. 19;

c.  procedura autorizzatoria unica regionale (PAUR) di VIA di cui all’art. 27bis del D.lgs. 152/2006 nel caso in cui il programma/progetto generale preveda interventi di modifica riconducibili alle ipotesi previste alla lett. ag) dell'allegato III della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 da esplicarsi con le modalità indicate dal citato art. 27bis.

3.  Le valutazioni di impatto e di incidenza ambientale saranno oggetto di separa procedura la cui attivazione sarà richiesta dalla Direzione regionale Difesa del Suolo ai partecipanti dopo la scadenza di cui all’art. 7 comma 1 unitamente alla presentazione della relativa documentazione che dovrà essere riferita e coerente con il programma generale presentato.

4.  La mancata coerenza fra la documentazione oggetto delle valutazioni ambientali e il programma generale presentato ai sensi dell’art. 8 del presente disciplinare comporta l’esclusione dalla procedura di gara

ART. 10 - Pubblicazione delle domande 

1.  Tutte le domande pervenute verranno pubblicate per un periodo di 15 (quindici) giorni nell’Albo Pretorio del Comune interessato, a seguito delle quali chiunque sia interessato potrà presentare osservazioni o opposizioni entro 15 giorni dalla pubblicazione.

ART. 11 - Criteri per la valutazione delle domande in concorrenza

1.  Nel caso di due o più domande in concorrenza verrà accordata la preferenza, per l’assegnazione della concessione, sulla base dei criteri di seguito riportati.

a.  Valutazione del programma di utilizzo della risorsa mineraria, anche a valle di eventuali somministrazioni, nel quale l’interessato dovrà:

i.  individuare la tempistica per l’avvio della coltivazione e il cronoprogramma di massima;

ii.  descrivere in dettaglio le modalità di adduzione della risorsa mineraria, gli impianti e le strutture di utilizzazione;

iii.  considerare i livelli occupazionali previsti;

iv.  indicare e descrivere l’eventuale sviluppo delle pertinenze;

v.  descrivere lo sviluppo sostenibile dell’eventuale stabilimento. 

Verrà assegnato un punteggio, fino ad un massimo di 6 (sei) punti, per il programma che prevede di attivare uno sfruttamento nei tempi più rapidi e una ottimale e corretta gestione della risorsa (D.G.R. n. 994/2014 e D.G.R. n. 1827/2014).

b.  Valutazione degli effetti del programma di utilizzo dell’acqua minerale per imbottigliamento sull’ambiente, anche sulla scorta dei contenuti della relazione sugli aspetti ambientali e dell’esito della procedura di VIA, nella quale l’interessato dovrà:

i.  fornire una relazione sulle modalità di captazione della risorsa e di scarico delle acque;

ii.  individuare e descrivere gli eventuali monitoraggi, ai fini della tutela quali-quantitativa delle falde acquifere e della prevenzione degli inquinamenti;

iii.  descrivere le modalità di gestione della risorsa, per il corretto e congruo utilizzo della stessa;

iv.  indicare le eventuali modifiche ambientali con descrizione delle eventuali misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi.

Verrà assegnato un punteggio fino ad un massimo di 4 (quattro) punti per il programma che comporta i minori effetti negativi sull’ambiente (D.G.R. n 994/2014).

2.  Il programma di utilizzo della risorsa e la relazione sugli aspetti ambientali devono essere sviluppati sulla base di quanto sopra indicato.

ART. 12 - Disposizioni generali:

1.  La domanda presentata dall’attuale concessionario è comunque soggetta a tutte le disposizioni del presente disciplinare di gara. 

2.  Saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire la propria offerta nel luogo e nel termine indicato all’art. 7 “Modalità di presentazione della domanda”, ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta.

3.  Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.

4.  La Regione del Veneto si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti e le certificazioni presentate fissando all’uopo un termine congruo.

5.  La Regione del Veneto si riserva, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di annullare, revocare, sospendere la presente procedura di affidamento senza che i concorrenti possano vantare in alcun modo o accampare pretesa alcuna.

6.  Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento o revoca del Bando.

7.  I soggetti interessati a partecipare al presente bando possono assumere informazioni in relazione alla concessione oggetto dello stesso nonché prendere visione dei documenti complementari presso gli uffici della U.O. Geologia della Direzione regionale Difesa del Suolo a Venezia in calle Priuli 99 previo appuntamento telefonico al n. 041 2792130 ovvero alla mail difesasuolo@regione.veneto.it a partire dal giorno successivo alla pubblicazione.

8.  I soggetti interessati potranno inoltre effettuare un sopralluogo presso l’area della concessione previo appuntamento con gli uffici e con le modalità indicate al punto precedente. 

ART. 13 - Conclusione del procedimento

1.  La Direzione regionale Difesa del Suolo, verificata l’ammissibilità della domanda, con proprio decreto risolve eventuali osservazioni e opposizioni e avvia il procedimento di assegnazione della concessione.

2.  Qualora vi siano domande in concorrenza, si procede sulla base del parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.).

3.  L’esito del procedimento viene comunicato a tutti i soggetti in concorrenza e all’interessato a cui è stata accordata la preferenza, al quale si comunica la prosecuzione del procedimento. 

ART. 14 - Oneri a carico dell’aggiudicatario

1.  Al concorrente cui è stata accordata la preferenza verrà comunicato essere l’aggiudicatario e la Regione formulerà allo stesso le richieste necessarie alla predisposizione del provvedimento di concessione.

2.  Ove, nell'indicato termine l’aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Regione Veneto, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduto il concorrente dalla aggiudicazione, disporrà l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.

3.  Nei termini e modi che verranno indicati dal provvedimenti di concessione l’aggiudicatario sarà tenuto a:

a.  costituire un deposito cauzionale a favore della Regione del Veneto, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, della corretta gestione della stessa, dal ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, per l’importo, determinato nella misura di 2 (due) annualità del canone definito determinato agli artt. 3 e 4 e di € 10.000,00 per ogni captazione presente nell’ambito della concessione;

b.  sottoscrivere il disciplinare di concessione contenente le disposizione per la coltivazione della risorsa;

c.  fornire alla struttura regionale competente il piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE) nel caso siano previsti interventi dal programma di utilizzo della risorsa.

4.  Nel caso in cui il concessionario non adempia nei termini prescritti dall’atto di concessione a quanto indicato alle lettere a. e b. del punto precedente verrà disposto il ritiro amministrativo del provvedimento di concessione e si procederà con il concorrente che segue in graduatoria.

5.  Il riscontro di difformità nell’esercizio della concessione, quali il mancato rispetto dei termini e tempi degli interventi e delle modalità di esercizio della concessione come indicati nel programma di utilizzo dell’acqua minerale e/o nelle indicazioni ambientali, può comportare la decadenza dalla concessione.

6.  Sono a carico del vincitore tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione. 

ART. 15 - Trattamento dei dati personali

1.  I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte degli Uffici Regionali della Direzione Difesa del suolo, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente al tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Si fa rinvio all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

ART. 16 - Controversie

1.  Avverso il presente Disciplinare è proponibile ricorso innanzi al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Tutte le controversie saranno deferite alla competenza del Foro di Venezia. 

Allegati:

Allegato n. 1 - individuazione della concessione mineraria - stralcio cartografico

Contatti per informazioni e/o chiarimenti:

Regione del Veneto
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia
-  tel. Segreteria: 041/279 2130-2357
-  e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it
-  PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

 

(Bando costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 412 del 29 giugno 2021, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

412_Allegato_A1_DDR_412_29-06-2021_452377.pdf

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