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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 30 del 03 marzo 2023


Ricorso

Ricorso n. 1 reg. conflitto Enti 2023 dinanzi alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni tra enti della Provincia autonoma di Trento contro la Regione del Veneto per l'annullamento di alcune parti della deliberazione della Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499 recante "Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita in attuazione della legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico"", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 153 del 16 dicembre 2022.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI

della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore dott. Maurizio Fugatti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 10 febbraio 2023, n. 220 (DOC. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce, dagli avvocati Sabrina Azzolini e Giacomo Bernardi dell'Avvocatura della Provincia, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec Reginde dell'avv. Sabrina Azzolini, con indicazione del num. FAX 0461 494611

contro

Regione Veneto (Codice Fiscale: 80007580279), in persona del presidente della Giunta regionale in carica, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901 (c.a.p. 30123),

per la dichiarazione che non spetta alla Giunta della Regione Veneto

- stabilire che l'art. 1 della legge della Regione Veneto 3 luglio 2020, n. 27 si applica alla concessione in favore di Primiero Energia s.p.a. GDI14BR denominata Val Schener-Moline e alla concessione in favore di Hydro Dolomiti Energia s.r.l. D/0012 denominata Bussolengo Chievo;

- individuare, senza previa intesa con la Provincia autonoma di Trento, tra le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico alle quali si applica l'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 27 del 2020, la concessione in favore di Primiero Energia s.p.a. GDI14BR denominata Val Schener-Moline, la concessione in favore di Hydro Dolomiti Energia s.r.l. D/0012 denominata Bussolengo-Chievo, la concessione in favore di Eusebio Energia s.r.l. 07/BR/GD, denominata Collicello e la concessione in favore di ENEL Produzione s.p.a. G/0022 denominata Saviner,

nonché per il conseguente annullamento

del primo elenco dell'Allegato B della deliberazione della Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499, nella parte in cui prevede che è soggetta alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge della Regione Veneto n. 27 del 2020 la concessione Eusebio Energia s.r.l. 07/BR/GD, denominata Collicello;

del secondo elenco dell'Allegato B della deliberazione della Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499, nella parte in cui prevede che sono soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge della Regione Veneto n. 27 del 2020, da sottoporre a specifici accordi, la concessione in favore di ENEL Produzione s.p.a. G/0022 denominata Saviner, la concessione in favore di Primiero Energia s.p.a. GDI14BR, denominata Val Schener-Moline, la concessione in favore di Hydro Dolomiti Energia s.r.l. DOO12 denominata Bussolengo-Chievo,

per violazione

- dell'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5; dell'articolo 12; dell'articolo 14 e dell'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

- in via integrativa dell'articolo 8, in particolare nn. 1), nn. 17) e 24) e dell'articolo 9, in particolare nn. 8) e 9) dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, nonché dell'articolo 16 del medesimo Statuto;

- delle norme di attuazione dello Statuto speciale, ed in particolare del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526;

- dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

- della regola della previa intesa ex art. 12, co. 1-ter, lett. p. del d.lgs. n. 79 del 1999 ed ex art.. 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e del principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost.;

- delle intese concluse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano i territori di entrambe, l'una ratificata con legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1 e con legge regionale 23 novembre 2006, n. 26 concernente gli impianti di Val Schener-Moline e di Bussolengo-Chievo, l'altra ratificata con legge provinciale 24 luglio 2014, n. 6 e con legge regionale 22 ottobre 2014, n. 35, concernente le altre concessioni di grande derivazione.

***

FATTO

1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 153 del 16 dicembre 2022 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1499 del 29 novembre 2022, recante "Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita in attuazione della legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico"" (DOCC. 2, 2.1., 2.2.).

L'art. 1 della legge della Regione Veneto 3 luglio 2020 n. 27 ("Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico") reca l'esercizio, da parte della stessa Regione, della possibilità, riconosciuta alle regioni dall'articolo 12, co. 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"), di introdurre l'obbligo, per i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni. In alternativa alla fornitura di energia, è previsto che la Giunta regionale possa disporre, con propria deliberazione, la monetizzazione, anche integrale, dell’energia da fornire.

L'art. 2 della legge della Regione Veneto n. 27 del 2020 rimette alla Giunta regionale il compito di dettare disposizioni attuative relative a plurimi aspetti gestionali e, in caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano anche il territorio di Regioni e Province autonome confinanti, rimette alla Giunta il compito di individuare le modalità di coordinamento con le stesse in relazione alla fornitura di energia gratuita.

Nella deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1499 del 2022 sono declinati i criteri attuativi della legge regionale n. 27 del 2020 e, nell'allegato B alla stessa deliberazione, sono riportati: l'elenco delle grandi derivazioni idroelettriche soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge regionale n. 27 del 2020 e l'elenco delle grandi derivazioni idroelettriche, soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge regionale n. 27 del 2020, "da sottoporre a specifici accordi con le altre Regioni o province autonome"; nel primo elenco è indicata, tra le altre, la concessione in favore di Eusebio Energia s.r.l. 07/BR/GD, denominata Collicello; nel secondo elenco sono indicate, tra le altre, la concessione in favore di ENEL Produzione s.p.a. G/0022 denominata Saviner, la concessione in favore di Primiero Energia s.p.a. GDI14BR denominata Val Schener-Moline, la concessione in favore di Hydro Dolomiti Energia s.r.l. D/0012 denominata Bussolengo Chievo.

2. Le citate grandi derivazioni idroelettriche interessano sia il territorio della Provincia autonoma di Trento, sia il territorio della Regione Veneto, come si procede di seguito a dimostrare.

2.1. La concessione in favore di Hydro Dolomiti Energia s.r.l. D/0012 denominata Bussolengo-Chievo ha ad oggetto la derivazione d'acqua dal fiume Adige, appartenente al demanio idrico provinciale, a mezzo di traversa di presa sita sul territorio trentino, recapitata lungo il canale "Biffis" (sito per un primo tratto sul territorio trentino e nel secondo sul territorio veneto) a due centrali di produzione site entrambe in territorio veneto (Bussolengo e Chievo).

2.2. La concessione in favore di Primiero Energia s.p.a. GDI14BR denominata Val Schener-Moline ha ad oggetto l'utilizzazione delle acque proprie del torrente Cismon e di quelle incrementate dei bacini imbriferi dei torrenti Vanoi e Travignolo lì veicolate per effetto delle superiori derivazioni di Caoria e San Silvestro; le predette acque, sono raccolte nell'invaso di Val Schener, creato per mezzo dall'omonima diga di sbarramento posta sul torrente Cismon, costruita in un punto a confine tra il territorio trentino e bellunese. L'acqua viene derivata dall'invaso mediante una galleria in una prima centrale di produzione in caverna sita nel territorio di Sovramonte (in provincia di Belluno) e, successivamente, fino alla frazione Moline nel medesimo Comune, dove si trova una seconda centrale di produzione.

2.3. La concessione in favore di Eusebio Energia 07/BR/GD, denominata Collicello nell'allegato B della deliberazione della Giunta regionale veneta n. 1499 del 2022, comporta il massimo rigurgito, determinato dalla presa, in territorio trentino nel Comune di Grigno; questa circostanza ha consentito di dimostrare il diritto della Provincia autonoma di Trento all'assegnazione della quota di energia gratuita dalla concessionaria, come accertato con sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche 302/1980 (DOC. 3) e confermato con sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche n. 39/1992 (DOC. 4 e sub DOC. 5 la sentenza della Corte di Cassazione n. 5626/1994 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per la cassazione di detta sentenza d'appello); la corrispondente centrale di produzione di Collicello si trova nel territorio del Comune di Cismon del Grappa, in provincia di Vicenza.

2.4. La concessione ENEL Produzione s.p.a. G/0022, denominata Saviner nell'allegato B della deliberazione della Giunta regionale veneta n. 1499 del 2022, riguarda un impianto posto in cascata rispetto al superiore impianto denominato Malga Ciapela. Quest’ultimo deriva le acque del bacino del torrente Avisio (appartenente al demanio idrico provinciale), raccolte nell'invaso artificiale della Fedaia sito in Comune di Canazei (in Provincia di Trento) e le utilizza per la produzione di energia nella centrale presso Malga Ciapela in comune di Rocca Pietore (BL), per poi immetterle direttamente nell'impianto inferiore di Saviner 1 (sub DOCC. 6 e 6.1. il verbale di consegna dello Stato alla Provincia autonoma di Trento del 31 marzo 2000 e l'estratto relativo all'impianto Fedaia – Malga Ciapela).

3. Le predette concessioni sono oggetto di due intese concluse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Veneto, in esecuzione della Corte Costituzionale n. 133 del 2005, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano i territori di entrambe.

3.1 Con l'intesa sottoscritta nel novembre 2005 e ratificata con legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 e con legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26, sono stati disciplinati i rapporti tra Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto per l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico Val Schener-Moline e Bussolengo-Chievo, sul presupposto che detti impianti interessano il territorio di entrambi gli enti sottoscrittori.

L'art. 2, co. 1, dell'Intesa del 2005 attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la competenza a condurre i procedimenti istruttori riguardanti le due concessioni oggetto dell'accordo con il coinvolgimento della Regione Veneto, come disciplinato dai commi seguenti del medesimo articolo, nonché la competenza ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento (co. 7).

3.2 Con l'intesa sottoscritta nell'ottobre 2013 e ratificata con legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2014, n. 6 e con legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 35, sono stati disciplinati i rapporti tra Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazioni d'acqua che interessano il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione Veneto, non disciplinate dall'intesa del novembre 2005 (art. 1, co. 2 di entrambe le leggi).

L'art. 1, comma 3, dell'Intesa del 2013 fornisce la definizione di "concessioni di acque pubbliche interessanti i territori dei due Enti" identificandole nelle concessioni che prelevano da corso d'acqua superficiale, da sorgente o da pozzo, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'opera di presa o l'opera di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, o l'invaso, nel caso di opera di presa con invaso, siano attraversati dal confine tra i territori dei due Enti; b) l'opera di presa si trovi sul territorio di un Ente e l'utilizzo dell'acqua avvenga nel territorio dell'altro Ente; c) le opere di presa siano più di una e siano ubicate sul territorio di entrambi gli Enti.

L'art. 2 dell'Intesa del 2013 attribuisce il compito di svolgere l'istruttoria procedimentale e assumere il provvedimento conclusivo all'ente sottoscrittore che risulta competente in applicazione dei criteri di assegnazione della competenza declinati nel comma 1 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'Intesa del 2013, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto hanno effettuato una prima ricognizione delle concessioni oggetto dell'Intesa; la Provincia autonoma di Trento, con nota del 14 gennaio 2014 (Allegato B alla nota sub DOC. 7), ha indicato, tra gli altri impianti ai quali si applica l'Intesa dell'ottobre 2013, gli impianti Collicello (ivi identificato con la denominazione Pianello) e Saviner (ivi identificato con la denominazione Fedaja in ragione del fatto che l'impianto idroelettrico Saviner 1 è interconnesso in cascata con la derivazione superiore di Fedaia - impianto di malga Ciapela con opera di presa in Comune di Canazei in Provincia di Trento). La Regione Veneto condivideva senza obiezioni questa proposta di lavoro (DOC. 8).

4. Con la deliberazione impugnata, la Giunta della Regione Veneto ha provveduto all'individuazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche alle quali si applica l'art. 1 della legge regionale n. 27 del 2020, senza darne comunicazione alcuna alla Provincia autonoma di Trento e, dunque, senza in alcun modo avere ricercato l’intesa della Provincia in merito.

5. Come si procede di seguito a dimostrare, la Provincia autonoma di Trento ritiene che non spetta alla Giunta della Regione Veneto indicare, nell'ambito dell'Allegato B alla deliberazione n. 1499 del 2022, tra le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche cui si applica l'art. 1 della legge regionale n. 27 del 2020, le concessioni che interessano anche il territorio della Provincia autonoma di Trento: Primiero Energia s.p.a. GDI14BR denominata Val Schener-Moline; Hydro Dolomiti Energia s.r.l. D/0012 denominata Bussolengo-Chievo; Eusebio Energia s.r.l. 07/BR/GD, denominata Collicello; ENEL Produzione s.p.a. G/0022 denominata Saviner.

Pertanto la Giunta provinciale, nell'avviare il confronto con la Regione Veneto per ricercare il superamento delle ragioni del conflitto, ha ritenuto necessario adire l'Ecc.ma Corte Costituzionale, chiedendo di annullare detta deliberazione nella parte in cui, nell'individuare le concessioni alle quali si applica la legge della Regione Veneto n. 27 del 2020, nomina le predette concessioni.

DIRITTO

Premessa.

1. La deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1499 del 2022 interviene nel seguente quadro giuridico.

L'art. 11-quater, comma 1, lett. a), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha inserito nell'art.12 del d.lgs. n. 79 del 1999 i commi da 1 a 1-octies, introducendo, al co. 1-quinquies la previsione della possibilità, per le regioni, di prevedere con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle regioni 220kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare, per almeno il 50% a servizi pubblici e a categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

L'art. 12, co. 1-ter, lett. p), del d.lgs. n. 79 del 1999 ha rimesso alla Regioni, in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, anche il compito di disciplinare, con legge, le specifiche modalità procedimentali da seguire in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate, precisando che le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

L'art. 12, co. 1-octies del d.lgs. n. 79 del 1999 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito di questo quadro giuridico, la Provincia autonoma di Trento ritiene che la lesione delle proprie competenze derivi dalla deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1499 del 2022 e non già dalla legge regionale n. 27 del 2020, la quale, all'art. 2, comma 1, lett. e), rimetteva alla Giunta regionale solo il compito di disciplinare, nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano anche il territorio di Regioni o Province autonome confinanti, le modalità del coordinamento con le stesse. Dunque, sulla scorta di quanto ivi previsto, la Provincia autonoma di Trento ritiene che la Giunta della Regione Veneto avrebbe dovuto limitarsi a disciplinare, con specifico riferimento alla propria organizzazione amministrativa interna, competenze e modalità di svolgimento della fase delle trattative necessarie per giungere alla condivisione di una bozza di accordo con la Provincia autonoma di Trento, non potendo la legge regionale disciplinare al di fuori del proprio ordinamento e quindi non potendo, in ogni caso, essere intesa come diretta ad interferire con le competenze delle province autonome.

La lesione delle competenze della Provincia autonoma di Trento deriva, sotto un primo profilo, dalla pretesa della Regione Veneto della fornitura gratuita di una quota di energia dai concessionari degli impianti Val Schener-Moline e Bussolengo-Chievo, già oggetto dell'Intesa del 2005, nonché, sotto un secondo profilo, dalla unilaterale indicazione degli impianti Val Schener-Moline, Bussolengo-Chievo, Saviner e Collicello, nell'ambito della deliberazione n. 1499 del 2022, quali concessioni di grandi derivazioni cui si applica l'art. 1 della legge regionale n. 27 del 2020.

2. Al fine di dimostrare la lesione delle competenze della Provincia autonoma di Trento, si rende altresì necessario premettere ai motivi di ricorso una sintetica rappresentazione del quadro delle competenze rilevanti, tenuto conto dell’oggetto del conflitto proposto.

Il quadro delle competenze legislative e amministrative in materia di demanio idrico e concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, riconosciute in capo alla Provincia autonoma di Trento, è rappresentato dalle seguenti fonti:

- l'art. 13, co. 1 (come sostituito dall'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e l'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante il secondo statuto di autonomia, che attribuisce una potestà legislativa speciale alle due province autonome (da esercitare nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 dello Statuto secondo quanto chiarito nella sentenza n. 117 del 2022 della Corte Costituzionale) e la parallela competenza amministrativa in materia di procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare le norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti, la durata delle concessioni, criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario; in merito alla rilevanza di questa competenza legislativa la Coste Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 117 del 2022;

- l'art. 13, co. 3, del D.P.R. n. 670 del 1972 che, per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, pone in capo ai concessionari l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse;

- l’art. 13, co. 4 e 5, del D.P.R. n. 670 del 1972, i quali demandano alla legge provinciale la definizione dei criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3, ceduta alle imprese distributrici e stabiliscono che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata, precisando che il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica;

- l'art. 8, nn. 1, 17 e 24 del D.P.R. n. 670 del 1972, il quale, in combinato disposto con l'art. 16, attribuisce alle Province autonome la competenza legislativa primaria e amministrativa in materia di ordinamento degli uffici e del personale provinciale, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, nonché in materia di opere idrauliche;

- l'artt. 9, nn. 8 e 9 del D.P.R. n. 670 del 1972 il quale, in combinato disposto con l'art. 16, attribuisce alle Province autonome la potestà legislativa concorrente e la competenza amministrativa in materia di incremento della produzione industriale e utilizzazione delle acque pubbliche, da leggersi in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e con il nuovo art. 13 dello Statuto.

Il quadro statutario risulta integrato dalle seguenti disposizioni di attuazione statutaria:

- l'art. 8, co. I, lett. e), del d.P.R. n. 115/1973, come modificato dal d.lgs. n. 463/1999, che ha disposto il trasferimento alle Province dei beni appartenenti al demanio idrico;

- l'art. 5 del d.P.R. n. 381 del 1974, sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 463 del 1999, che, in relazione al trasferimento dei suddetti beni, ha attribuito alle province tutte le funzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico, in particolare quelle di polizia idraulica e tutela dall'inquinamento;

- l'art. 6 del d.P.R. n. 381 del 1974, sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 463 del 1999 che ha stabilito che le derivazioni di acqua, comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, siano soggette alle previsioni del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, previsto dall'art. 14 dello Statuto e disciplinate dal successivo art. 8 del medesimo d.P.R.; che tali derivazioni debbono garantire il deflusso minimo vitale senza indennizzo a favore dei concessionari; che i disciplinari delle concessioni di grandi derivazioni in atto siano adeguate alle previsioni del Piano;

- l'art. 1-bis del predetto d.P.R. n. 235 del 1977, inserito con il d.lgs. n. 463 del 1999, che aveva previsto, anche in materia di grandi derivazioni, la delega all'esercizio delle funzioni statali alle province con decorrenza dal 1° gennaio 2000, rimettendone la disciplina al legislatore provinciale, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi statutari;

- il d.lgs. 7 novembre 2006, n. 289, recante modifiche al d.P.R. n. 235 del 1977, volte a disciplinare la competenza legislativa concorrente attribuita alle province autonome in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia ex art. 117, terzo co., Cost. ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto costituente una forma di autonomia più ampia di quella già attribuita alle province con lo statuto speciale.

La Provincia autonoma di Trento, in attuazione del d.P.R. n. 235 del 1977, ha disciplinato la materia delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico con la legge prov. 6 marzo 1998, n. 4, recante "Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse", come più volte integrata e modificata.

In questo quadro delle competenze provinciali, l'art. 23 e l'art. 24 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 ("Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE" ) dettano le disposizioni di attuazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 670 del l 972; in particolare l’art. 23 prevede che, con apposito piano approvato annualmente dalla Giunta provinciale, sia stabilita la destinazione dell'energia elettrica spettante alla Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale o acquisita ai sensi dell'articolo 8, co. II, del D.P.R. n. 235 del 1977, in relazione ad utenze elettriche destinate all'alimentazione di edifici, laboratori, cantieri, magazzini, impianti di vario tipo relativi ad attività pubbliche o di pubblico interesse (ultima deliberazione approvata 7 giugno 2022 n. 996 sub DOC. 9). Inoltre, per le nuove procedure di assegnazione, l'art. 1-bis 1, comma 2, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 ("Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse"), alla lett. m), stabilisce che il bando di gara determina la quantità di energia dovuta a titolo gratuito alla Provincia nel rispetto dei limiti di potenza nominale prevista dall'articolo 13 dello Statuto speciale da consegnare con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 24, comma 1-bis, della legge provinciale sull'energia 2012.

1. Illegittimità della individuazione, tra le concessioni tenute alla fornitura di energia elettrica gratuita ex legge reg. n. 27 del 2020, delle concessioni Val Schener-Moline e Bussolengo-Chievo. Violazione dell’Intesa del novembre 2005, dell’art. 13, co. 3 del D.P.R. n. 670 del 1972 e del principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost..

Conseguente lesione per interferenza della competenza legislativa e amministrativa ex art. 13 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ovvero ex art. 117, co III ed art. 118 della Costituzione, e lesione del diritto della Provincia autonoma di Trento alla fornitura gratuita di una quota di energia elettrica ex art. 13, comma 3, D.P.R. n. 670 del 1972.

La Regione Veneto non può pretendere la fornitura gratuita di una quota di energia elettrica dai concessionari degli impianti Val Schener-Moline e Bussolengo-Chievo.

1.1. Con questo primo motivo di impugnazione si intende dimostrare che le concessioni Val Schener-Moline e Bussolengo-Chievo non sono tenute a prestare una quota di energia elettrica in favore di Regione Veneto e che, quindi, è illegittima l'indicazione di detti impianti, nell'ambito del secondo riquadro dell'allegato B, recante le concessioni alle quali si applica la legge regionale n. 27 del 2020 secondo modalità da definire con specifici accordi.

1.2. Nell'ambito del d.lgs. n. 79 del 1999, l'art. 12, co. 1-quinquies riconosce alle Regioni la possibilità di prevedere l’obbligo, a carico dei concessionari, di versare alle stesse regioni una quota di energia gratuita, ma il comma 1-octies del d.lgs. n. 79 del 1999 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Il legislatore statale non ha subordinato alla previa intesa la previsione, con legge regionale, di questo obbligo a carico dei concessionari di grandi derivazioni e non ha previsto la ripartizione della quota di energia gratuita, né l'obbligo per il concessionario di prestare detta quota in favore di ciascuna regione il cui territorio sia interessato dalla concessione; diversamente l' art. 12, co. 1-ter, lett. p), subordina la disciplina legislativa regionale concernente il canone di concessione alla previa intesa tra le regioni, espressamente prescrivendone la ripartizione tra le stesse. Le due disposizioni sono state inserite nell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 dalla medesima disposizione, l'art. 11-quater, co. 1, lett. a), del D.L. n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, sicché si deve ragionevolmente ritenere che il legislatore abbia inteso sottoporre a due diversi regimi l'istituto del canone di concessione e l'istituto, di nuovo conio per le Regioni, dell'obbligo - da prevedere con legge regionale - di fornitura gratuita di una quota di energia.

Si deve pertanto ritenere che il legislatore statale abbia inteso riconoscere la quota di energia gratuita alla sola Regione alla quale compete l'adozione del provvedimento di concessione e salvaguardare il previgente obbligo dei concessionari di grandi derivazioni di versare integralmente detta quota alle due province autonome.

Si rammenta che, nell’ambito dell'ordinamento dell'autonomia provinciale, la previsione, a carico del concessionario di grandi derivazioni a scopo idroelettrico situate sul territorio provinciale, dell'obbligo della fornitura di una quota di energia gratuita risale all'art. 13, co. 1 del D.P.R. n. 670 del 1972 e che l'odierno art. 13, co. 3, del D.P.R. n. 670 del 1972, come sostituito dall'art. 1, co. 833, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si limita a ribadire la previgente disposizione; dunque, la clausola di salvezza contenuta nell'art. 12, co. 1 octies, del d.lgs. n. 79 del 1999 consente di escludere che il diritto, attribuito alla Provincia autonoma di Trento dall'art. 13 dello Statuto speciale di autonomia, alla fornitura gratuita di una quota di energia elettrica, possa essere limitato dal successivo riconoscimento alle regioni della possibilità di prevedere, con propria legge regionale, analogo obbligo dei concessionari di grandi derivazioni a favore delle regioni concedenti.

Pertanto l'inserimento delle concessioni Val Schener-Moline e Bussolengo-Chievo nel secondo riquadro dell'Allegato B alla deliberazione n. 1499 del 2022 viola l' art. 13, co. 3, del D.P.R. n. 670 del 1972 e l'art. 12, co. 1 octies del d.lgs. n. 79 del 1999.

1.3. In ogni caso i due impianti Val Schener-Moline e Bussolengo-Chievo sono disciplinati dall'Intesa del novembre 2005, la quale, all'art. 2, co. 1, nel disciplinare l'istruttoria e l'assunzione dei provvedimenti in confronto del concessionario, espressamente stabilisce che la Provincia autonoma di Trento provvede all'assegnazione delle concessioni e, dunque, a regolare il rapporto giuridico con il concessionario, "secondo le disposizioni vigenti nel proprio ordinamento e in conformità a quanto previsto dal presente Accordo". Sul punto si osserva che l'Intesa del 2005, all'art. 9, disciplinava il solo riparto dei canoni demaniali, mentre il diritto alla quota gratuita di energia attribuito dall'art. 13, co. 1 dello Statuto vigente illo tempore, non era oggetto dell'Intesa, in quanto entrambe le parti concordavano sulla spettanza esclusiva alla Provincia di questo diritto riconosciuto dall'ordinamento provinciale.

Risulta pertanto evidente che la Regione Veneto, con l'Intesa del novembre 2005, ha espressamente riconosciuto che il rapporto giuridico con il concessionario, per quanto non previsto dall'Intesa, è regolato dall'ordinamento giuridico provinciale e che, pertanto, l'obbligo del concessionario di fornire gratuitamente una quota di energia restava disciplinato dall'art. 13 del D.P.R. n. 670 del 1972.

Pertanto l'inserimento delle concessioni Val Schener-Moline e Bussolengo-Chievo nel secondo riquadro dell'Allegato B alla deliberazione n. 1499 del 2022 viola l'art. 2 dell' Intesa del 2005, siccome ratificata con legge prov. n. 1 del 2007 e con legge reg. n. 26 del 2006 e, quindi il principio di leale collaborazione.

1.4. Nella denegata ipotesi che codesta Ecc.ma Cotte Costituzionale ritenga che l'art. 12, co. 1-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999, per gli impianti che interessano il territorio di due regioni, debba essere interpretato nel senso che la quota di energia gratuita spetti ad entrambe le regioni interessate e che, conseguentemente, debba essere oggetto di intesa, si rileva che né il co. 1-quinquies né il co. 1-ter, lett. p), nel rimettere all'intesa tra le regioni la disciplina delle modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, citano le due province autonome. Parimenti l'alinea dell'art. 12, co. 1-ter, del d.lgs. n. 79 del 1999 si rivolge alle sole regioni, e non anche alle province autonome. Inoltre, ai sensi dell'art. 12, co. 1 octies, del d.lgs. n. 79 del 1999, il legislatore statale ha inteso comunque sottrarre all'applicazione del co. 1-quinquies gli impianti che interessano una delle due province autonome ed un'altra regione

Qualora il co. 1-quinquies fosse ritenuto applicabile anche in confronto delle due province autonome, questo comporterebbe una corrispondente diminuzione della quota gratuita di energia spettante alla Provincia autonoma di Trento ovvero, se detta quota fosse ritenuta spettante per intero ad entrambe le Regioni coinvolte, una riduzione del valore dell'offerta economica per l'assegnazione della grande derivazione a scopo idroelettrico.

Dunque, in ogni caso, l'indicazione, nell'ambito della deliberazione impugnata, degli impianti di Val Schener- Moline e Bussolengo Chievo quali impianti tenuti alla fornitura di una quota gratuita di energia elettrica in favore della Regione Veneto, in quanto viola l'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 lede il pre-esistente diritto riconosciuto dall'art. 13, co. 3, dello Statuto e la relativa potestà legislativa e amministrativa della Provincia autonoma di Trento, oltre che dall’art. 2 dell'Intesa del 2005.

1.5. In via tuzioristica, si aggiunge che l'inserimento delle concessioni Val Schener-Moline e Bussolengo-Chievo, interferisce con l'esercizio, da parte della Provincia autonoma di Trento, del proprio diritto all'assegnazione gratuita della quota di energia riconosciuto dall'art. 13 dello Statuto, anche in relazione all'esercizio della relativa competenza legislativa e amministrativa in materia di "produzione, trasporto e distribuzionale nazionale dell'energia" riconosciuta dall'art. 117, co. III e dell'art. 118 Cost., se ritenuta di maggior favore ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001

1.6. Ne consegue che la Giunta regionale del Veneto, nel dettare le disposizioni attuative della legge regionale n. 27 del 2020, recante l' introduzione dell'obbligo della fornitura gratuita di una quota di energia elettrica e la sua integrale monetizzazione e nel prevedere che questa legge si applica alle concessioni Val Schener-Moline e Bussolengo-Chievo, interferisce con l'esercizio, da parte della Provincia autonoma di Trento, del proprio diritto all'assegnazione gratuita della quota di energia da parte del concessionario e con l'esercizio della propria competenza legislativa e amministrativa relativamente all'esercizio di questo diritto ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 16 dello Statuto di autonomia.

Risulta dimostrato che non spetta alla Regione del Veneto accertare e dichiarare che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico Primiero Energia s.p.a. (GDI14BR impianto Val Schener-Moline) e Hydro Dolomiti Energia s.r.l. (D/0012 impianto Bussolengo-Chievo) sono tenuti a versare a Regione Veneto la monetizzazione della quota di energia gratuita prevista dall'art. 1 della legge della stessa Regione n. 27 del 2020.

2. Illegittimità della individuazione, tra le concessioni tenute alla fornitura gratuita di energia elettrica ex legge reg. n. 27 del 2020, delle concessioni Val Schener-Moline, Bussolengo-Chievo, Saviner e Collicello.

Violazione delle intese del novembre 2005 e dell'ottobre 2013, dell'art. 13, co. 1, 3, 4 e 5, D.P.R. n. 670/1972 e del principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost.. Conseguente lesione per interferenza della competenza legislativa e amministrativa ex art. 13 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ovvero dell'art. 117, co. III e dell'art. 118 Cost..

La Regione Veneto non può individuare unilateralmente, con propria deliberazione regionale, le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano anche il territorio provinciale alle quali si applica la legge regionale n. 27 del 2020; pertanto è illegittimo l'inserimento nell'Allegato B alla deliberazione n. 1499 dei concessionari degli impianti Val Schener-Moline, Bussolengo-Chievo, Saviner e Collicello.

2.1. Con questo secondo motivo di impugnazione si intende dimostrare che la Regione Veneto non può individuare unilateralmente, con propria deliberazione regionale, le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano anche il territorio provinciale alle quali si applica la legge regionale n. 27 del 2020 e che, pertanto, è illegittimo l'inserimento nell'Allegato B alla deliberazione n. 1499 dei concessionari degli impianti Val Schener-Moline, Bussolengo-Chievo, Saviner e Collicello e che, quindi, è illegittima l'indicazione di detti impianti, nell'ambito dell'allegato B, recante le concessioni alle quali si applica la legge regionale n. 27 del 2020.

2.2. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 2005, l'Intesa del novembre 2005 relativa agli impianti Val Schener-Molinee Bussolengo-Chievo, ha stabilito, all'art. 2 che la competenza relativamente all'istruttoria e all'assunzione di atti amministrativi relativi alla concessione spetta alla Provincia autonoma di Trento, con il coinvolgimento, in sede istruttoria della Regione Veneto e, all'art. 15, commi 1 e 2, che la competenza relativa a procedimenti e atti amministrativi ivi non disciplinati sia definita d'intesa tra i due enti.

Posto che l'inserimento degli impianti di Val Schener-Moline e Bussolengo-Chievo nel secondo elenco dell'Allegato B alla delibera n. 1499 del 2022, comporta l'accertamento, da parte della Giunta della Regione Veneto della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 27 del 2020 e che detto accertamento incide sulla regolazione del rapporto giuridico tra concedente e concessionario, il compimento di detto accertamento, in senso negativo o positivo, avrebbe dovuto essere compiuto dalla Provincia autonoma di Trento, con il coinvolgimento in sede istruttoria della Regione Veneto, ex art. 2 dell'Intesa del novembre 2005, ovvero, qualora ritenuto eccedente rispetto al perimetro applicativo di questo articolo, essere assunto dall'ente individuato come competente d'intesa tra i sottoscrittori, ex art. 15 della stessa Intesa, rispetto a questo atto di accertamento.

2.3. L'Intesa dell'ottobre 2014, relativa ai restanti impianti che interessano i territori dei due enti sottoscrittori, all'art. 2 rimette all'ente competente, individuato in base ai criteri stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo 2, lo svolgimento dell'istruttoria e l'assunzione degli atti amministrativi, con il coinvolgimento in sede istruttoria dell'altro ente contraente. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, la Regione Veneto e la Provincia autonoma erano tenute ad effettuare una ricognizione delle concessioni oggetto dell'intesa, provvedendo all'individuazione dell'ente competente. La prima ricognizione condivisa tra Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto ha consentito di concludere che gli impianti Saviner e Collicello interessano i territori dei due enti sottoscrittori e sono pertanto disciplinati dall'Intesa dell'ottobre 2014 (DOCC. 7 e 8).

2.3.1. Per quanto riguarda l'impianto Saviner, la Giunta della Regione Veneto, nell'inserire il concessionario nel secondo elenco dell'Allegato B alla delibera n. 1499 del 2022, accerta unilateralmente che l'impianto interessa sia il territorio trentino che il territorio veneto; ma a questa considerazione di fatto consegue che, in ragione dell'intesa sottoscritta con la Provincia autonoma di Trento, la Regione Veneto non avrebbe potuto accertare unilateralmente, con proprio atto amministrativo, l'obbligo del concessionario di versare alla stessa Regione la monetizzazione della quota dell'energia elettrica prodotta; detto unilaterale accertamento è pertanto contrario all'intesa ratificata con legge regionale n. 35 del 2014 e ciò sebbene nel titolo dell'elenco sia stato dato atto della necessità di "sottoporre a specifici accordi con le altre Regioni o province autonome" dette concessioni. Questa precisazione dell'organo esecutivo veneto non vale infatti a porre nel nulla l'accertamento dell'applicabilità dell'art.1 della legge reg. n. 27 del 2020, comunque compiuto unilateralmente, senza alcun coinvolgimento istruttorio e senza alcuna previa intesa con la Provincia autonoma di Trento.

2.3.2. Per quanto riguarda l'impianto Collicello, la Giunta della Regione Veneto lo inserisce nel primo elenco dell'Allegato B alla delibera n. 1499 del 2022, qualificandolo così come impianto di propria esclusiva competenza.

In realtà l'impianto presenta caratteristiche tecniche dettate dalla traversa di presa che interessano il territorio trentino ed il concessionario già esegue in favore della Provincia autonoma di Trento la fornitura gratuita della quota di energia prevista dall'art. 13 del D.P.R. n. 670 del 1972, essendo stata accertata la spettanza di questo diritto in capo alla Provincia autonoma di Trento, con sentenza passata in giudicato (DOCC. 3-5). In particolare la sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche 39/1992 ha accertato, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel primo grado del giudizio, che secondo il criterio del massimo rigurgito stabilito dall'art. 14 del D.P.R. n. 381 del 1974 la concessionaria era tenuta a prestare alla Provincia autonoma di Trento la fornitura gratuita di energia elettrica prevista dall'art. 13 del D.P.R. n. 670 del 1972.

A questi presupposti di fatto, le cui conclusioni risultano condivise tra le parti con scambio di note nel gennaio-febbraio 2014 (DOCC. 7 e 8), consegue che, in ragione dell'intesa sottoscritta con la Provincia autonoma di Trento, la Regione Veneto non avrebbe potuto accertare unilateralmente, con proprio atto amministrativo, che l'impianto è di propria esclusiva competenza e che il concessionario dell'impianto è tenuto a versare a Regione Veneto la monetizzazione di una quota dell'energia elettrica prodotta. L'accertamento compiuto dalla Giunta veneta dell'applicabilità all'impianto Collicello dell'art. 1 della legge reg. n. 27 del 2020 è dunque illegittimo, perché viola l'Intesa dell'ottobre 2013, ratificata con legge regionale n. 35 del 2014, in quanto, pur sussistendo i presupposti previsti dall'art. 1, è stato compiuto unilateralmente, senza alcun coinvolgimento istruttorio e senza alcuna previa intesa con la Provincia autonoma di Trento.

2.4. In ogni caso il principio della previa intesa nella regolazione delle concessioni delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano il territorio di più regioni risulta stabilito dall'art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, dall'art. 12, comma 1-ter, del d.lgs. n. 79 del 1999 e deriva dal principio di leale collaborazione ex art. 120 Cast..

In violazione di questo principio procedimentale, dalla stessa Regione invocato nel giudizio deciso con sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 2005, la Giunta della Regione Veneto, invece che limitarsi a dettare disposizioni organizzative interne volte a consentire l'avvio delle trattative volte alla definizione di un'intesa, ha provveduto direttamente e unilateralmente all'individuazione dei concessionari tenuti al versamento in proprio favore della monetizzazione dell'obbligo di fornitura gratuita di una quota di energia ex art. 1 della legge reg. n. 27 del 2020.

2.5. Ne consegue che la Giunta regionale del Veneto, nel dettare le disposizioni attuative della legge regionale n. 27 del 2020, recante l'introduzione dell'obbligo della fornitura gratuita di una quota di energia elettrica e la sua integrale monetizzazione e nel prevedere unilateralmente che questa legge si applica alle concessioni Val Schener-Moline, Bussolengo-Chievo, Saviner e Collicello interferisce con l'esercizio, da parte della Provincia autonoma di Trento, delle proprie competenze legislative e amministrative in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico riconosciute dall'art. 13 del D.P.R. n. 670 del 1972 e, in particolare, con riferimento all'istituto, previsto dall'ordinamento provinciale, dell'obbligo per il concessionario della fornitura gratuita di una quota di energia.

Anche in relazione a questo motivo di impugnazione, in via tuzioristica si aggiunge che la decisione unilaterale, da parte della Regione Veneto, di inserire nell'Allegato B le concessioni Val Schener-Moline, Bussolengo-Chievo, Saviner e Collicello, interferisce in ogni caso anche con l'esercizio, da parte della Provincia autonoma di Trento, della propria competenza legislativa e amministrativa in materia di "produzione, trasporto e distribuzionale nazionale dell'energia" dall'art.117, co. III e dell'art. 118 Cost., se ritenuta di maggior favore ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Alla luce delle considerazioni esposte, risulta dimostrato che non spetta alla Regione del Veneto accertare e dichiarare che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico Primiero Energia s.p.a. (concessione GDI14BR - impianto denominato Val Schener­ Moline), Hydro Dolomiti Energia s.r.l. (concessione D/0012 - impianto denominato Bussolengo Chievo), Eusebio Energia s.r.l. (concessione 07/BR/GD - impianto denominato Collicello e ENEL Produzione s.p.a. (concessione G/0022 - impianto denominato Saviner) sono tenuti a versare a Regione Veneto la monetizzazione della quota di energia gratuita prevista dall'art. 1 della legge della stessa Regione n. 27 del 2020.

***

Per le esposte ragioni, la Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa

chiede

che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto,

dichiarare che non spetta alla Giunta della Regione Veneto

- stabilire che l'art. 1 della legge della Regione Veneto 3 luglio 2020, n. 27 si applica alla concessione in favore di Primiero Energia s.p.a. GDI14BR denominata Val Schener-Moline e alla concessione in favore di Hydro Dolomiti Energia s.r.l. D/0012 denominata Bussolengo Chievo;

- individuare, senza previa intesa con la Provincia autonoma di Trento, tra le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico alle quali si applica l'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 27 del 2020, la concessione in favore di Primiero Energia s.p.a. GDI14BR denominata Val Schener-Moline, la concessione in favore di Hydro Dolomiti Energia s.r.l. D/0012 denominata Bussolengo Chievo, la concessione in favore di Eusebio Energia s.r.l. 07/BR/GD, denominata Collicello e la concessione in favore di ENEL Produzione s.p.a. G/0022 denominata Saviner,

nonché per il conseguente annullamento

1. del primo elenco dell'Allegato B della deliberazione della Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499, nella parte in cui prevede che è soggetta alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge della Regione Veneto n. 27 del 2020 la concessione Eusebio Energia s.r.l. 07/BR/GD, denominata Collicello;

2. del secondo elenco dell'Allegato B della deliberazione della Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499, nella parte in cui prevede che sono soggette alla fornitura gratuita di energia elettrica ai sensi della legge della Regione Veneto n. 27 del 2020, da sottop01Te a specifici accordi, la concessione in favore di ENEL Produzione s.p.a. G/0022 denominata Saviner, la concessione in favore di Primiero Energia s.p.a. GDI14BR, denominata Val Schener-Moline, la concessione in favore di Hydro Dolomiti Energia s.r.l. D0012 denominata Bussolengo-Chievo.

In allegato al ricorso si deposita:

***

1.

Giunta P.A.T. - deliberazione di autorizzazione alla lite del I O febbraio 2023;

2.

Giunta Reg. V. - delibera 19 novembre 2022, n. 1499;

2.1.

Giunta Reg. V. - Allegato A alla delibera 1499/2022;

2.2.

Giunta Reg. V. -Allegato Balla delibera 1499/2022;

3.

TRAP sentenza Marzotto 302/1980;

4.

TSAP sentenza Marzotto 39/1992;

5.

CORTE CASS. sentenza Marzotto 5626/1994;

6.

PAT e STATO - verbale 31 marzo 2000 - consegna documenti derivazioni P.A.T.;

6.1.
 

PAT e STATO - allegato a verbale 31 marzo 2000 - consegna documenti derivazioni P.A.T. - impianto Fedaia e Malga Ciapela;

7.

PAT- nota 14 gennaio 2014 - proposta individuazione GDI a scavalco RV-2-5;

8.

Reg.V. - nota 07.02.2014 - condivisione GDI che interessano i due te1Titori;

9.

Giunta P.A.T. - delibera 7 giugno 2022 n. 996 - piano cessione energia ex art. 13 Statuto.



Trento, 13 febbraio 2023
 

avvocato Sabrina Azzolini

avvocato Giacomo Bernardi

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