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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 112 del 04 ottobre 2019


Ordinanza

N. 172 Registro ordinanze 2019. Ordinanza del 17 giugno 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Telecom Italia spa c/Regione Veneto, Regione Veneto-genio civile di Verona e Consorzio di bonifica Adige Po.

Pubblicato il 17/06/2019
N. 00723/2019 REG. PROV. COLL.
N. 00499/2018 REG.RIC.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2019, proposto da

Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Robaldo, Pietro Ferraris, Linda Faccini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Linda Faccini in Venezia-Mestre, via Cesare Battisti n. 2;

contro

Regione Veneto - Genio Civile di Verona non costituito in giudizio;
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Zanon, Emanuele Mio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;

nei confronti

Consorzio di Bonifica Adige Po non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota del 12 marzo 2019, prot. 100127, comunicata in pari data, con cui la Regione Veneto, Genio Civile di Verona, ha subordinato l'evasione dell'istanza presentata da Telecom in data 21 febbraio 2019 (pratica n. 9691/242) e tesa a conseguire il rinnovo della “concessione idraulica avente ad oggetto un fiancheggiamento telefonico del fiume Adige in Comune di Bussolengo” al pagamento di quanto asseritamente dovuto a titolo di canoni demaniali in forza dell'art. 10 della L. Reg. Veneto 14 dicembre 2018, n. 43 (doc. 9);

di ogni atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento ad eventuali delibere o atti regolamentari regionali volti a disciplinare il richiesto canone demaniale, la sua entità e/o la modalità di riscossione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione del Veneto;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato

che con l’epigrafato gravame TELECOM ITALIA S.p.A. (in prosieguo anche TELECOM) ha impugnato il provvedimento con il quale la Regione ha espressamente subordinato il rinnovo della “concessione idraulica avente ad oggetto un fiancheggiamento telefonico del fiume Adige in Comune di Bussolengo” al pagamento dei canoni demaniali dovuti in forza dell’art. 83, comma 4-sexies della LR n. 11/2001, introdotto dall’articolo 10, I comma della LR 14 dicembre 2018 n. 43 (alla stregua del quale “in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l'installazione e fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, nonché al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia”);

che parte ricorrente - che ritiene vessatoria l’imposizione di un canone per l’occupazione di beni del demanio idrico mediante cavi e strutture necessari per assicurare il pubblico servizio di cui al codice delle telecomunicazioni - ha dedotto l’illegittimità costituzionale della predetta norma;

che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la presente controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa dell’Amministrazione in ordine al rapporto concessorio (nella specie si contesta nell’an la debenza del canone), con la duplice conseguenza della non riconducibilità della controversia alla giurisdizione ordinaria in materia di controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” delle concessioni e della sussistenza della giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’articolo 133, I comma, lett. b) del c.p.a. (cfr. CdS, V, 22.6.2018 che - in riforma di TAR Veneto, III, 13.11.2017 che, in relazione ad una questione esattamente sovrapponibile a quella attuale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione a favore dell’AGO - ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo);

che il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità dell’art. 83, comma 4-sexies della LR n. 11/2001 sia rilevante e non manifestamente infondata. Rilevante perché la norma in esame, certamente applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, è pacificamente impositiva del contestato onere economico, onere rispetto al quale la parte non potrebbe in alcun modo esimersi per ottenere la concessione di occupazione del bene demaniale; né la rilevanza della questione è esclusa dalla natura cautelare del giudizio nell’ambito del quale la questione di costituzionalità viene sollevata (cfr. CdS, VI, ord. 2.2.2012 n. 592). E non manifestamente infondata alla stregua delle considerazioni che seguono e della breve ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia;

che ai sensi dell’art. 93, II comma del Dlgs n. 259/2003 - il codice delle telecomunicazioni è un corpus normativo speciale che, ovviamente, prevale (in ragione sia della sua specialità che della posteriorità) sulle disposizioni contenute nel decreto Bassanini (DLgs n. 112/1998) che delega alle Regioni l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica mediante atti permissivi dell'occupazione di aree a titolo oneroso ed obbliga contabilmente l'amministrazione regionale all'introito di un canone: sicchè le Regioni devono esercitare il predetto potere entro i limiti sanciti dal codice delle telecomunicazioni - è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di subordinare il rilascio dei titoli abilitativi per l'impianto di reti di telecomunicazioni a oneri diversi da quelli individuati dal legislatore statale ed estranei all'elencazione contenuta nello stesso art. 93. Laddove, in particolare, si tratti di eseguire interventi di installazione delle reti di TLC non è consentito alle Amministrazioni di esigere prestazioni patrimoniali diverse e aggiuntive rispetto al pagamento della TOSAP o del COSAP, fermo restando l'onere degli operatori di tenere gli enti interessati indenni dalle spese necessarie (sotto ogni profilo, anche della sicurezza) per la sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dagli enti stessi (cfr., ex pluribus, CdS, III, 1.6.2016 n. 2335; Cass. civ., I, 3.9.2015 n. 17524; idem, 14.8.2014 n. 18004; idem, 30.6.2014 n. 14788; TAR l’Aquila, I, 25.6.2018 n. 254; TAR Toscana, I, 15.5.2018 n. 664; etc.);

che, in effetti, l'art. 93, II comma cit. – come, peraltro, interpretato autenticamente, con efficacia retroattiva, dall'art. 12, III comma del DLgs n. 33/2016 (alla stregua del quale gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica sono sottoposti unicamente alle tasse o ai canoni indicati nella menzionata disposizione) - è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi ulteriori oneri o canoni, posto che, ove ciò non fosse, ogni singola Amministrazione dotata di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali tali obblighi potrebbero non essere imposti (cfr. Cass. civ., I, 10.1.2017 n. 283 che richiama Corte Cost. n.i 336/2005, 450/2006, 272/2010 e 47/2015, nonché CdS n. 2335/2016 cit.): sicché, la finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, sub specie di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore (cfr. TAR Veneto, III, 17.9.2018 n. 890).

che, come anticipato, le suesposte considerazioni consentono di ritenere non manifestamente infondate le argomentazioni con cui TELECOM ha invocato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma IV-sexies della LR n. 11/2001 aggiunto dall'art. 10, I comma della LR n. 43/2018 (che assente l’imposizione di oneri finanziari ulteriori e/o diversi rispetto a quelli tassativamente previsti dalla legge statale) per violazione degli art. 3 (l’imposizione, attuata dalla Regione Veneto, del pagamento di un canone per l’occupazione di beni del demanio idrico da parte di cavi e di strutture necessari per assicurare il pubblico servizio di cui al codice delle telecomunicazioni, pagamento che invece potrebbe, in ipotesi, non essere richiesto da altre Regioni, comporta una evidente disparità di trattamento: cfr. la sentenza 28.12.2006 n. 450 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima una legge della Regione Valle d’Aosta che imponeva degli oneri agli operatori del settore telefonico osservando, in particolare, che “questa Corte, con la sentenza n. 336 del 2005, ha già avuto modo di affermare che l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, richiamato dal ricorrente quale norma interposta, costituisce «espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre, a carico degli stessi, oneri o canoni…”) e 117 (ove il secondo comma attribuisce alla “potestà legislativa esclusiva” dello Stato la materia “trasversale” della “tutela della concorrenza”, mentre il terzo comma inserisce la materia “ordinamento della comunicazione” nell’ambito della “potestà legislativa concorrente”, in relazione a cui spetta comunque allo Stato la fissazione dei “principi fondamentali” tra i quali è, all’evidenza, quello fissato dal DLgs n. 259/2003 che stabilisce quali possano essere gli oneri imposti ai soggetti esercenti il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche: cfr. le sentenze della Corte Costituzionale 27.7.2005 n. 336 e 28.12.2006 n. 450 cit. che hanno espresso un orientamento ribadito con le sentenze 22.7.2010 n. 272 e 26.3.2015 n. 47);

che, dunque, per le suesposte considerazioni appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma IV-sexies della LR n. 11/2001 in relazione agli articoli 3 e 117 della Costituzione;

che, per l’effetto, vanno trasmessi alla Corte costituzionale gli atti del giudizio sospeso con ordinanza pronunciata in data odierna.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione terza), pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale di cui in parte motiva.

Dispone l’immediata trasmissione degli atti, eventualmente anche archiviati in apposito CD, alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza della Giunta regionale del Veneto, nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed alle parti costituite.
 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:


Claudio Rovis, Presidente, Estensore
 

Marco Rinaldi, Primo Referendario
 

Mara Spatuzzi, Referendario
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Claudio Rovis
 

IL SEGRETARIO

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