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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 57 del 15 giugno 2018


Ricorso

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3; art. 3; art. 8, comma 2, lett. g); art. 11, comma 5; art. 12, comma 4 e dell'art. 32, comma 1, lett. c), della Legge Regione Veneto 16 marzo 2018, n. 13, intitolata "Norme per la disciplina dell'attività di cava", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27, del 16 marzo 2018.

Ric. n. 37/2018

Ct. 18013/2018 avv. Mangia

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ECC. MA CORTE COSTITUZIONALE


RICORSO

ex art. 127 Cost.

del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Venezia, Sestiere Dorsoduro, 3901

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

degli artt. 2, commi 2 e 3; art. 3; art. 8, comma 2, lett. g); art. 11, comma 5; art. 12, comma 4 e dell’art. 32, comma 1, lett. c), della Legge Regione Veneto 16 marzo 2018, n. 13, intitolata “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27, del 16 marzo 2018, per violazione dell’art. 17, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione , in riferimento al d.lgs n. 152 del 2006 (artt. 6, comma 6,7-bis, comma 3, 19, 27-bis, 183, comma 1, lett. a), 184-bis, 184-ter e Allegato IV), alla legge n. 241 del 1990 (art.14, comma 4), nonché alla legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 1226) e al d.P.R. n. 357 del 1997 (art. 4 e 6) e al DM 17 ottobre 2007 (art. 5).

E ciò a seguito ed in forza

della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 8 maggio 2018.

FATTO

La  Legge Regione Veneto 16 marzo 2018, n. 13, intitolata “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27, del 16 marzo 2018, dispone, all’art. 2, comma 2, che “La coltivazione comprende l’estrazione del materiale del giacimento, l’eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private e la ricomposizione ambientale della cava” , al comma 3, che “La coltivazione dei giacimenti di materiali di cava è subordinata al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava”. All’art. 3, la legge regionale in esame prevede che “Ai miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, superiore a 5.000 metri cubi per ettaro di superficie di scavo, si applichi la disciplina prevista per l’attività di cava. La Giunta regionale, entro 365 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fissa procedure e criteri per l’autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica. A tale fattispecie si applica al comma 2 dell’articolo 19.  Nella pianificazione dell’attività di cava si tiene conto anche dei volumi di materiale estratto e utilizzato industrialmente, proveniente dai miglioramenti fondiari”.

La legge regionale in esame prevede, inoltre, all’art. 8, comma 2, lett. g), che “Il progetto di coltivazione, redatto in conformità alla disciplina vigente e tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, deve essere sottoscritto da un tecnico professionista abilitato e deve contenere: la documentazione costituente esito della procedura di cui alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e successive modificazioni”.

L’art. 11, comma 5, della predetta legge regionale, altresì, stabilisce che “l’autorizzazione costituisce titolo unico per la coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni altro atto di autorizzazione, nulla osta o assenso comunque denominato per l’esercizio delle attività di cava previsto dalla normativa vigente”.

All’art. 12, comma 4, della legge regionale è previsto che “La proroga dei termini stabiliti dall’autorizzazione, motivata dall’utilizzo nel ciclo produttivo della cava di materiali equiparabili ai materiali di cava e provenienti da opere infrastrutturali d’interesse regionale con movimentazione di materiale per volumi superiori a 500.000 mc, non è soggetta alle limitazioni di cui al comma 3”.

Inoltre la legge regionale in esame, all’art. 32, comma 1, lett. c), dispone che “all’interno del Parco regionale dei Colli Euganei (…) possono essere autorizzate, anche a titolo di sperimentazione operativa, attività di cava per l’estrazione di trachite, in deroga alle limitazioni contenute nel Piano Ambientale e nel Progetto Tematico Cave, nel rispetto”, tra le altre, della condizione che “l’intervento proposto si configuri come modifica e/o ampliamento di cave in attività alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (SPS)” e sul progetto si esprimano favorevolmente il Comune territorialmente interessato e l’Ente Parco Colli Euganei”.

Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono costituzionalmente illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 8 maggio 2018, sono impugnate per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

  1. Illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, della Legge Regione Veneto n. 13 del 2018, per violazione dell’art. 17, secondo comma lett. s) della Costituzione, in riferimento al d.lgs n.152/2006 e in particolare del combinato disposto degli artt. 183, comma 1, lett. a), 184-bis e 184-ter.

L’art. 2 della legge regionale in esame, come si è detto, dispone quanto segue “1. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali, industrialmente utilizzabili, classificati di seconda categoria dal terzo comma dell’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno” e successive modificazioni. 2. La coltivazione comprende l’estrazione del materiale del giacimento, l’eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private e la ricomposizione ambientale della cava. 3. La coltivazione dei giacimenti di materiali di cava è subordinata al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava”.

Il comma 2 appena riportato, come si vede, definisce la”coltivazione” in modo tale da ricomprendervi anche “la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private e la ricomposizione ambientale della cava”, mentre il comma 3 subordina l’attività di coltivazione, così definita, esclusivamente al “rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava”.

Orbene, le richiamate norme presentano profili di illegittimità costituzionale.

In particolare, si deve evidenziare come la gestione dei materiali di scavo sia sottoposta alla disciplina dettata dalla Parte IV del d.lgs n. 152 del 2006, trattandosi di rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), a meno che non sussistano le condizioni di cui all’art. 184-bis, comma 1, del d.lgs n.152 del 2006, e del d.P.R.  n.120 del 2017, adottato in attuazione dell’art. 8 del d.l. n. 133 del 2014, perché i residui in questione possano essere considerati “sottoprodotti”. Acquisita la qualifica di rifiuto, del resto, i residui in questione possono perderla soltanto per effetto dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 184-ter del d.lgs n. 152 del 2006, c.d. “fine rifiuto” (end of waste).

In tale prospettiva, giova rilevare come costituisca principio reiteratamente affermato nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte quella per cui la disciplina dello smaltimento delle terre e rocce da scavo interviene in materia di legislazione statale esclusiva, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione.

Difatti, codesta Ecc.ma Corte ha avuto modo di affermare più volte che “la disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo attiene al trattamento dei residui di produzione ed è perciò da ascriversi alla “tutela dell’ambiente”, affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, affinchè siano garantiti livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale”. Pertanto, “in materia di smaltimento delle rocce e terra da scavo non residua alcuna competenza – neppure di carattere suppletivo e cedevole – in capo alle Regioni e alle Province autonome in vista della semplificazione delle procedure da applicarsi ai cantieri di piccole dimensioni” (così la sentenza n. 269 del 2014; nello stesso senso, sentt. n. 232 del 2014; n. 70 del 2014; n. 300 del 2013).

 Di conseguenza, atteso che l’art. 2, comma 2 e 3, della legge regionale impugnata mira a sottrarre la gestione dei materiali da scavo dalla disciplina dei rifiuti dettata dal legislatore statale con il d.lgs 152 del 2006 senza che ne sussistano le condizioni, risulta evidente  come tale disposizione si ponga in palese contrasto con la competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

Peraltro, occorre sottolineare come le medesime censure in tema di illegittimità costituzionale riguardino l’art.3 della legge regionale citata.

L’art. 3 della legge della Regione Veneto n. 13 del 2018 in esame prevede che “ai miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, superiore a 5.000 metri cubi per ettaro di superficie di scavo, si applica la disciplina prevista per l’attività di cava”. Tale disposizione, nella misura in cui estende all’attività dei miglioramenti fondiari con materiale di risulta la disciplina dell’attività di cava, determina un effetto di “sottrazione” della prima dalla disciplina dei rifiuti identico a quello sopra evidenziato.

Infine, anche il successivo comma 2 è gravato dalle medesime ragioni di illegittimità costituzionale. Tale disposizione prevede che “la Giunta regionale, entro 365 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fissa procedure e criteri per l’autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica”. Anche tale disposizione, prefigurando un sistema che si suppone semplificato rispetto quello concernente alle attività che riguardano volumetrie maggiori, determina l’effetto di sottrarre la gestione dei materiali suddetti dalla disciplina dei rifiuti.

Difatti, i materiali derivanti da costruzione e demolizione (c.d. materiali di risulta) sono espressamente elencati dall’art. 184, comma 3, lett. b) del d.lgs n. 152/2006 nell’ambito dei rifiuti speciali.

In tale ottica, atteso che secondo la costante giurisprudenza costituzionale la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,  riservata alla competenza esclusiva dello Stato (ex multis, Corte cost., sent. n. 154/2016; Corte cost., sent. n. 101/2016), l’art.3 della Legge Regione Veneto n.13/2018 si pone in manifesto contrasto con l’art. 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione.

2. Illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lett. g), della Legge Regionale Veneto n. 13 del 2018, per violazione dell’art. 117, secondo comma lett. s) della Costituzione, in riferimento all’art. 27-bis del d.lgs n. 152 del 2006.

L’art. 8, comma 2, lett. g), della legge regionale in esame stabilisce che “Il progetto di coltivazione, redatto in conformità alla disciplina vigente e tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, deve essere sottoscritto da un tecnico professionista abilitato e deve contenere: la documentazione costituente esito della procedura di cui alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e successive modificazioni”.

Anche tale disposizione presenta profili di illegittimità costituzionale.

Nello specifico, si deve rilevare come la citata norma, pur presentandosi come generica, farebbe presupporre che la procedura di VIA sia stata già espletata prima dell’autorizzazione e che rappresenti quindi una procedura propedeutica, antecedente e distinta dall’autorizzazione.

In tale prospettiva, occorre evidenziare come la norma regionale venga a porsi in contrasto con quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 27-bis del citato d.lgs 152/2006, in base al quale “la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all’articolo 25, commi 1,3,4,5 e 6 del presente decreto”.

Orbene, come noto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di codesta Ecc.ma Corte costituzionale, “la materia che viene in rilievo nella normativa sulla valutazione d’impatto ambientale è quella della tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.” (ex multis, sentt. nn. 667/2010, 1/2010, 234/2009 e 225/2009.

Di conseguenza, l’art. 8, comma 2, lett. g), della Legge Regione Veneto n. 13/2018, discostandosi da quanto previsto dalla normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, viola l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione e, dunque, deve essere dichiarato illegittimo.

3. Illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 5, della Legge Regione Veneto n. 13 del 2018, per violazione dell’art. 117, secondo comma lett. s) della Costituzione, in riferimento all’art. 27-bis del d.lgs, n. 152 del 2006 e dell’art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

L’art. 11, coma 5, dispone che “l’autorizzazione costituisce titolo unico per la coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni altro atto di autorizzazione, nulla osta o assenso comunque denominato per l’esercizio della attività di cava previsto dalla normativa vigente”.

Anche tale disposizione presenta aspetti di illegittimità costituzionale.

In particolare, la descritta norma, nella misura in cui si applica alle attività di cava soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) e riguarda anche quest’ultima, si pone in contrasto con le previsioni del sopracitato comma 7 dell’articolo 27-bis del d.lgs 152/2006, in quale al quale: a) il provvedimento autorizzatorio unico regionale che conclude il procedimento di VIA regionale rappresenta l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio del progetto; b) la decisione di concedere il titolo abilitativo deve essere assunta sulla base del provvedimento di VIA.

Peraltro, quanto previsto dall’art. 27-bis risulta confermato anche dall’art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (come modificato dal d.lgs n. 104 del 2017), il quale prevede che “Qualora un progetto sia sottoposto a  valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Ebbene, risulta evidente come l’art. 11, comma 5, della Legge Regionale Veneto n. 13 del 2018, ponendosi in contrasto con la normativa dettata dal legislatore statale in materia di VIA – la quale, come sopra ricordato, viene ricondotta alla competenza esclusiva statale – viola l’art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione.

4. Illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4, della Legge Regione Veneto n. 13 del 2018, per violazione dell’art. 117, primo comma e secondo comma lett. s) della Costituzione, in riferimento agli artt. 6, comma 6, 7-bis, comma 3, e 19, nonché dell’Allegato IV, del d.lgs. n. 152 del 2006.

L’art. 12, comma 4, della legge regionale dispone che “La proroga dei termini stabiliti dall’autorizzazione, motivata dall’utilizzo nel ciclo produttivo della cava di materiali equiparabili ai materiali di cava e provenienti da opere infrastrutturali d’interesse regionale con movimentazione di materiale per volumi superiori a 500.000 mc, non è soggetta alle limitazioni di cui al comma 3”.

Tale previsione si palesa come costituzionalmente illegittima.

Nello specifico, si deve evidenziare come la descritta disposizione regionale, introducendo una fattispecie di proroga sine die dei termini stabiliti dall’autorizzazione alla coltivazione della cava, stabilisca una posticipazione della durata dell’autorizzazione all’attività di cava per un tempo che, non essendo assolutamente determinato né determinabile, non può non ritenersi incongruo e irragionevole.

Difatti, in ogni rapporto di durata si pone come inevitabile l’esigenza di un controllo ad tempus circa il permanere delle condizioni, soggettive ed oggettive, di legittimazione, in rapporto al (possibile) mutamento del quadro fattuale e normativo nel frattempo intervenuto.

Invece, la norma regionale impugnata prevede una disciplina di eccezionale prorogatio destinata a surrogare, ex lege ed in forma automatica, i controlli tipici dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave.

Sul punto, giova ricordare come codesta Ecc.ma Corte Costituzionale abbia avuto modo di affermare che “Attraverso la previsione di un meccanismo legale che si limita, nella sostanza, ad introdurre una “proroga di diritto” per le autorizzazioni all’esercizio di cave rilasciate dal Distretto minerario, la delibera legislativa impugnata si sostituisce al provvedimento amministrativo di rinnovo, eludendo, quindi, non soltanto l’osservanza della relativa procedura già normativamente prevista, ma anche – e soprattutto – le garanzie sostanziali che quel procedimento mira ad assicurare, nel rispetto degli ambiti di competenza legislativa stabiliti dalla Costituzione (sul punto, la sentenza n. 271 del 2008). Garanzie che, nella specie, riposano, appunto, sulla necessità di verificare se l’attività estrattiva a suo tempo assentita risulti ancora aderente allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della “proroga” o del “rinnovo” del provvedimento di autorizzazione”, con la conseguenza che “eludere in via legislativa la prevista procedura amministrativa di rinnovo equivarrebbe a rinunciare al controllo amministrativo dei requisiti che, medio tempore, potrebbero essere modificati o essere venuti meno, con esclusione, peraltro, di qualsiasi sindacato in sede giurisdizionale comune” (Corte Cost., sent. n. 67/2010).

Peraltro, codesta Ecc.ma Corte Costituzionale ha rammentato come, in materia di  autorizzazioni “postume”, la Corte di giustizia europea appaia ispirata a criteri particolarmente rigorosi (sentenza 3 luglio 2008, procedimento C-215/06), avendo ribadito che, “a livello di processo decisionale è necessario che l’autorità competente tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull’ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, dato che l’obiettivo consiste nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, piuttosto che nel combatterne successivamente gli effetti”.

Ebbene, si deve sottolineare come tale esigenza risulti di difficile coesistenza come un sistema – come quello configurato dalla norma regionale in esame – che, alla scadenza del provvedimento autorizzatorio, in luogo di una “nuova” autorizzazione (o di un “rinnovo” della precedente), sostituisce ex lege la perdurante validità del vecchio titolo, senza possibilità di verificare se, a causa dell’esercizio della relativa (o legittima) attività, possa essersi cagionato o meno un danno per l’ambiente.

Difatti, risulta evidente come la proroga di cui all’art. 12, comma 4 della Legge Regione Veneto n. 13 del 2018 consenta in particolare di eludere la necessità di procedere alla effettuazione di una nuova verifica di assoggettabilità a VIA, che invece è necessaria per le attività di cava, come sancito dal legislatore statale in base al combinato disposto degli artt. 6, comma 6, 7-bis, comma 3, e 19 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché in base alla lett. i) dell’Allegato IV alla parte seconda del medesimo.

Per tali motivi, l’art. 12, comma 4 della legge regionale in esame, ponendosi in contrasto con la normativa vigente e con i principi comunitari di settore – come declinati dalla summenzionata sentenza della Corte di Giustizia – viola l’art. 117 Cost., primo comma, che impone alla Regione il rispetto degli obblighi comunitari, nonché il comma 2, lett. s) ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.

5. Illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, lett. c), della Legge Regione Veneto n. 13 del 2018, per violazione dell’art. 117, secondo comma lett. s) della Costituzione, in riferimento all’art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006, agli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 357 del 1997 e all’art. 5 del DM 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).

L’art. 32, rubricato “Disposizione in materia di coltivazioni di trachite nel Parco dei Colli Euganei”, prevede, al primo comma, che “all’interno del Parco regionale dei Colli Euganei (…) possono essere autorizzate, anche a titolo di sperimentazione operativa, attività di cava per l’estrazione di trachite, in deroga alle limitazioni contenute nel Piano Ambientale e nel Progetto Tematico Cave, nel rispetto”, tra le altre, della seguente condizione stabilita della lett. c), ovvero che “l’intervento proposto si configuri come modifica e/o ampliamento di cave in attività alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e sul progetto si esprimano favorevolmente il Comune territorialmente interessato e l’Ente Parco Colli Euganei”.

Tale previsione si presenta in evidente contrasto con il seguente quadro normativo di origine statale.

In primo luogo, assumono particolare rilievo gli artt. 4 e 6 del d.P.R. 357 del 1997, concernenti le misure di conservazione e le zone di protezione speciale nell’ambito dell’attuazione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità.

Successivamente, proprio in tema di misure di conservazione e di zone di protezione speciale, è intervenuto l’art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale “Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Quest’ultima disposizione veniva, infine, attuata dal DM 17 ottobre 2007, contenente i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” (Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258).

Nello specifico, l’art. 5, let. N), di tale DM ha vietato l’”apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell’intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d’incidenza dei medesimi, è consentito l’ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d’incidenza dei singoli progetti, fermo restando l’obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d’incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l’attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici”.

Ebbene, nonostante il prescritto divieto, l’art. 32, comma 1, lett. c) della legge regionale impugnata garantisce la possibilità generica di modifica e/o ampliamento  di cave esistenti al momento di emanazione del DM “Criteri Minimi”, senza in alcun modo limitare tale possibilità secondo quanto invece imposto dalla norma nazionale.

In tale prospettiva, tenuto in debita considerazione il fatto che le norme del summenzionato decreto sono state stabilite dallo Stato nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, risulta evidente come la descritta disposizione regionale violi l’art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione.

 

*****

Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che codesta Ecc,ma Corte Costituzionale voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2 e 3; art. 3; art. 8, comma 2, lett. g); art. 11, comma 5; art. 12, comma 4 e dell’art. 32, comma 1, lett. c), della Legge Regione Veneto 16 marzo 2018, n. 13, per violazione dell’art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), della Costituzione, in riferimento al d.lgs. n. 152 del 2006 (artt. 6, comma 6, 7-bis, comma 3, 19, 27-bis, 183, comma 1, lett. a), 184-bis, 184-ter e Allegato IV), alla legge n. 241 del 1990 (art. 14, comma 4), nonché alla legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 1226) e al d.P.R. n. 357 del 1997 (artt. 4 e 6) e al DM 17 ottobre 2007 (art. 5).

Con l’originale notificato del presente ricorso si deposita:

  1. Estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri, assunta nella seduta del 8 maggio 2018 e della relazione allegata al verbale;
  2. Copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 27 del 16.03.2018.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 14 maggio 2018


Maria Gabriella Mangia
Avvocato dello Stato

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