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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 40 del 27 aprile 2018


RICORSO

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n.1 "Modifiche alla legge regionale28 dicembre 2012, n. 48, "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile", pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 30 gennaio 2018.

Ric. N. 30/2018
Ct. 11672/2018

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), con sede in Roma, (00187) Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 8022403587) – fax 0696514000 – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

nei confronti

della Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n.1, “Modifiche alla legge regionale28 dicembre 2012, n. 48, “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, pubblicata nel B.U.R. Veneto 30 gennaio 2018, n. 11, quanto all’articolo 2, comma 1, nella (prima) parte in cui modifica l’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, aggiungendovi il comma 1 bis, per violazione dell’articolo 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione.

***

La legge della Regione Veneto n. 1 del 2018, intervenendo in modifica della legge regionale n. 48 del 2012, ha aggiunto, tra altre disposizioni, il comma 1 bis dell’articolo 16 : “1 bis. E’ fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis  del codice penale”.

La legge della Regione Veneto n. 1 del 2018 viene impugnata, quanto all’articolo 2, comma 1, nella parte in cui modifica l’articolo 16 della legge regionale n. 48 del 2012 aggiungendovi il comma 1 bis, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2018, depositata in estratto in allegato al presente ricorso, per il seguente

MOTIVO

  1. Violazione dell’articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.

L’articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato le materie della “giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa”.

L’ordinamento penale, nel disciplinare con l’articolo 74 del codice di procedura penale l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno nel processo penale -  ciò che avviene attraverso la costituzione di parte civile ex articolo 76 stesso codice – attribuisce al soggetto titolare dell’azione civile una facoltà (“L’azione civile… può essere esercitata nel processo penale…”) oggetto di valutazione volta per volta e caso per caso.

Infatti, il soggetto titolare è libero di scegliere tra l’ordinanza azione civile, la costituzione di parte civile nel processo penale ovvero anche la rinuncia alla sua astratta pretesa.

In contrario, la norma che si impugna con il presente atto obbliga la Regione Veneto a costituirsi parte civile (“E’ fatto obbligo alla regione di costituirsi parte civile…”) nei processi penali aventi ad oggetto taluni delitti, sia pure di particolare natura e gravità.

La disposizione impugnata viene, quindi, a incidere sulla disciplina dell’ordinamento penale e delle norme processuali penali, trasformando in obbligo per la Regione la facoltà che quella disciplina e quelle norme prevedono per tutti i soggetti danneggiati da reati.

Non si vuole qui sostenere che la Regione Veneto non possa, con proprie direttive o propri indirizzi politico-istituzionali rivolti ai propri uffici, stabilire che, in determinati processi penali, la Regione stessa si costituisca parte civile; ma questo non può fare con norma di legge regionale, che – in quanto tale – risulta invasiva della competenza esclusiva dello Stato.

***

Per quanto esposto si conclude affinchè sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n.1, quanto all’articolo 2, comma 1, nella parte in cui, modificando l’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, aggiunge il comma 1 bis, per violazione dell’articolo 117, comma 2, lett. l), della Costituzione.

Con il ricorso notificato si depositeranno l’estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 e la relazione ivi richiamata.

Roma, 30 marzo 2018

 

Carlo Sica Avvocato Generale Aggiunto

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