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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 25 del 18 marzo 2016


SENTENZA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Ric. n. 1041/2015 proposto da Vittorino Maschietto c/ Regione Veneto - Graziano Azzalin ed altri. Sentenza n. 1277/15.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Vittorino Maschietto, Antonio Mondardo, Paolo Paternoster, Tommaso Zerbinati, Lorenzo Fontana, Cesare Rizzi, Dimitri Coin, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Attilio De Martin, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Regione Veneto;

nei confronti di

Graziano Azzalin, Franco Ferrari, Stefano Fracasso, Alessandra Moretti, Bruno Pigozzo, Orietta Salemi, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni, Francesca Zottis, Cristina Guarda, Piero Ruzzante, Manuel Brusco, Simone Scarabel, Patrizia Bertelle, Erika Baldin, Andrea Bassi, Stefano Casali, Giovanna Negro, Marino Zorzato; Jacopo Berti, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Greco, con domicilio eletto presso Chiara Fogliata in Venezia, Cannaregio 2371/A; Pietro Dalla Libera, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Dalla Libera, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278; Maurizio Conte, rappresentato e difeso dagli avv. Elena Fabbris, Giorgio Trovato, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;

per l’annullamento

del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Veneto del 19.5.2015 nella parte in cui non attribuisce alla coalizione vittoriosa alle elezioni il premio di maggioranza di cui all’art. 22, comma IV^, lett h) della L.V.R. n. 5/2012 e conseguentemente, per l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti nella parte in cui non prevede un seggio in più (il ventinovesimo) per la coalizione di maggioranza; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Jacopo Berti e di Pietro Dalla Libera e di Maurizio Conte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I signori Maschietto Vittorino, Mondardo Antonio, Paternoster Paolo, Zerbinati Tommaso, Fontana Lorenzo, Rizzi Cesare, Coin Dimitri, nella loro qualità di presentatori – presso le Circoscrizioni coincidenti con le Province rispettivamente di Vicenza, Verona, Rovigo, Padova, Belluno, Treviso – della lista “Lega Nord” hanno proposto l’odierno gravame avverso il verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Veneto datato 19 giugno 2015, nella parte in cui non ha attribuito alla coalizione vittoriosa il premio di maggioranza di cui all’art. 22, comma 4, lettera h), della legge regionale del Veneto n. 5 del 2012, chiedendo altresì la correzione del risultato elettorale con l’attribuzione alla coalizione vittoriosa alle elezioni regionali del premio maggioranza suddetto e la conseguente sostituzione del candidato che dovesse risultare illegittimamente proclamato assegnando un seggio in più alla coalizione di maggioranza.

1.2.  Il gravame è affidato ai seguenti motivi: eccesso di potere riscontrabile nella figura sintomatica dell’istruttoria erronea, carente ed insufficiente, violazione dell’art. 22, comma 3, lett. a), della L.R. Veneto n. 5/2012 e conseguente violazione dell’art. 22, comma 4, lettera h), della L.R..Veneto n. 5/2012.

1.3.  I ricorrenti premettono che, malgrado i primi risultati ufficiosi dessero la coalizione del candidato Presidente dott. Luca Zaia con una percentuale superiore al 50% dei voti (di coalizione), idonea quindi a far scattare il c.d. ulteriore premio di maggioranza previsto dall’art. 22, comma 4, lettera h), della legge regionale del Veneto n. 5/2012, i dati ufficiali hanno poi riportato il dato relativo alla coalizione di maggioranza in una percentuale, sia pure di poco, inferiore al 50% dei voti (di coalizione) validamente espressi. Conseguentemente alla suddetta coalizione sono stati riconosciuti un numero di Consiglieri pari a ventotto anziché a ventinove come sarebbe accaduto se fosse scattato il suddetto premio di maggioranza.

1.4.  Tuttavia i ricorrenti mettono in dubbio la correttezza della percentuale di voti in questione, così come rilevata in via definitiva, lamentando che le operazioni elettorali risulterebbero inficiate da talune evidenti anomalie concernenti le circoscrizioni di Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

1.5.  In particolare dette anomalie emergerebbero dalla “quadratura fra voti espressi e votanti, la quale viene fatta a livello di seggio elettorale e che dovrebbe risultare dalla somma dei dati di tutti i seggi anche a livello provinciale” secondo la formula: “numero di votanti = voti di lista + voti solo ai candidati Presidente senza alcuna indicazione di lista (voti che entrano insieme ai voti delle liste di ciascuna coalizione, nel calcolo della cifra di coalizione) + voti solo ai candidati Presidente contenuti in schede con voti di lista nulli o contestati + schede bianche + schede nulle + schede interamente contestate” (così ricorso pagg. 6 e 7).

1.6.  Infatti, dal confronto effettuato di dati ufficiali (reperiti dall’Ufficio Centrale Regionale istituito presso la Corte d’Appello o dal Mod. 270-AR II Allegato ai verbali dei vari Tribunali) e di dati ufficiosi (reperiti dal sito internet del Ministero dell’Interno), non risulterebbero scrutinati 5218 voti (1644 a Treviso, 595 a Venezia, 1914 a Verona e 1065 a Vicenza).

1.7.  In sostanza da tale confronto emergerebbe che in dette Circoscrizioni ci sarebbe un “notevole scostamento” fra il numero di votanti e il numero di voti conteggiato, sicché sarebbe “ben ipotizzabile ritenere che in dette Circoscrizioni elettorali o vi siano stati errori nel procedimento logico-giuridico di calcolo dei dati di coalizione (vizio di violazione di legge) oppure che non siano stati conteggiati voti sia pure validamente espressi (con evidente ingenerarsi di un vizio di eccesso di potere per istruttoria erronea, carente e insufficiente)” (cfr. ricorso p.11).

1.8.  Se poi si confrontassero i dati ufficiali e i dati ufficiosi relativi ai voti della coalizione, sarebbe “più che plausibile e ragionevole ritenere che gran parte dei voti non conteggiati siano stati espressi in favore della coalizione del Candidato Presidente Dott. Luca Zaia” (così a pag. 7 del ricorso).

1.9.  Ebbene, tale “scostamento”, con specifico riferimento alla “coalizione” risultata vittoriosa alle elezioni regionali, farebbe emergere le seguenti differenze negative di voti: per la circoscrizione di Treviso “meno 1.341 voti”, per la circoscrizione di Venezia “meno 679 voti”; per la circoscrizione di Verona “meno 585 voti”, per la circoscrizione di Vicenza “meno 900 voti”, per un complessivo differenziale negativo di 3.505 voti.

2.  Peraltro, “al fine di poter corroborare i già enucleati ed ammissibili motivi di impugnazione”, i ricorrenti chiedono la formale acquisizione di tutti i verbali di seggio delle Circoscrizioni di Treviso, Vicenza, Verona e Venezia, nonché delle schede contenenti i voti al fine di effettuare il riconteggio delle medesime nella prospettiva di fare applicazione del premio di maggioranza previsto dall’art. 22, comma 4, lett. h), della L.R. del Veneto n.5/2012” (così a pag. 13 del ricorso).

2.  Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato i medesimi ricorrenti hanno impugnato per illegittimità derivata anche le successive deliberazioni del Consiglio Regionale Veneto n. 34 del 20 luglio 2015 (avente ad oggetto “convalida dell’elezione dei Consiglieri Regionali componenti l’Ufficio di presidenza, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto”) e n. 43 del 1 settembre 2015 (avente ad oggetto “convalida delle’elezione dei Consiglieri Regionali”), quest’ultima in parte qua convalida l’elezione di uno degli odierni contro interessati.

3.  Si sono costituiti in giudizio i controinteressati Berti Jacopo, Conte Maurizio e Dalla Libera Pietro chiedendo che il ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti, sia dichiarato inammissibile per la sua natura meramente esplorativa e per la conseguente carenza d’interesse o, comunque, rigettato nel merito perché infondato.

4.  Venendo all’esame del ricorso, occorre preliminarmente scrutinare l’eccezione d’inammissibilità per carenza di interesse al ricorso.

4.1.  L’eccezione è fondata.

4.2.  Ed invero, anche prescindendo dall’oggettiva incertezza che caratterizza il raffronto utilizzato per supportare le rilevate anomalie fra “dati ufficiosi”, in quanto tratti dal sito del Ministero, e “dati ufficiali” attestati dall’Ufficio Centrale Regionale, deve in ogni caso rilevarsi che per ottenere il “50% dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni” – necessario per l’attribuzione del “57,5 % dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino” ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera h) della L.R. del Veneto n. 5/2012 – la “coalizione Zaia” avrebbe dovuto riportare 1.094.007 voti, ossia la metà della cifra totale dei voti validi rilevati, pari a di 2.188.014. Mentre dai dati ufficiali risulta che la coalizione “Zaia Presidente” ha conseguito 1.088.093 di voti.

4.3.  Pertanto, anche ammettendo per ipotesi che dalla verifica richiesta dai ricorrenti emergesse che tutti i voti evidenziati nei citati scostamenti (3.505) dovessero essere attribuiti alla coalizione di maggioranza, ciò nondimeno non sarebbe superata la prova di resistenza necessaria per far sorgere l’interesse al ricorso. Infatti, risulterebbe che la coalizione Zaia avrebbe conseguito 1.091.598 (derivante dalla somma di 1.088.093 + 3505) su 2.191.519 (2.188.014 + 3.505), cosicché la coalizione medesima si attesterebbe comunque al di sotto della soglia del 50% dei voti (ammontante a 1.095.759,5) necessaria per l’attribuzione del richiesto premio di maggioranza.

4.4.  Del pari, la soglia del 50% non verrebbe raggiunta nemmeno con l’attribuzione alla sola coalizione di maggioranza dell’intero scostamento dei pretesi voti non scrutinati, ammontante a 5218 voti, rilevato con riferimento a tutte le coalizioni.

4.5.  Orbene, secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una giusta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, non consente di pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione se l’illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, poiché l’eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi nel senso auspicato dal ricorrente.

5.  Ne consegue l’inammissibilità del ricorso (e dei relativi motivi aggiunti) per carenza di interesse.

6.  Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite per complessivi € 1500,00 (millecinquecento/00), da suddividersi in parti uguali fra le parti controinteressate costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Silvia Coppari, Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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