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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 25 del 18 marzo 2016


SENTENZA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Ric. n. 1028/2015 proposto da Franco Roccon c/ Regione Veneto - Franco Gidoni. Sentenza n. 1275/15.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2015, proposto da:
Franco Roccon, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Curato, con domicilio eletto presso Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

contro

Regione Veneto, Ministero dell'Interno;

nei confronti di

Franco Gidoni;

per l'annullamento

-  del verbale del 19/06/2015 di proclamazione degli eletti e di determinazione della relativa graduatoria per la lista provinciale n. 9 "Indipendenza Noi Veneto" dell'Ufficio Centrale regionale presso la Corte di Appello di Venezia

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.  Il sig. Franco Roccon ha partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Veneto tenutesi il 31 maggio 2015, candidandosi alla carica di Consigliere Regionale con la lista n. 9 “Indipendenza Noi Veneto” e, a seguito delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale Regionale del 15 giugno 2015, veniva proclamato eletto alla suddetta carica per la circoscrizione di Belluno.

2.  Il 19 giugno 2015, l’Ufficio Centrale Regionale tornava a riunirsi e, rilevato un “evidente errore” in cui era incorso nelle operazioni di ripartizione dei “seggi residui”, annullava in autotutela il precedente verbale chiuso in data 15 giugno 2015 “limitatamente alla parte compresa fra le pagine da 80 a 108” (ossia limitatamente a quella parte che riguardava l’attribuzione dei seggi alle liste provinciali ammesse al riparto dei seggi residui), disponendone la sostituzione con il nuovo verbale sottoscritto in pari data.

3.  Dalla riassegnazione dei seggi residui così effettuata derivava l’attribuzione di un solo seggio residuo attribuito alla circoscrizione di Vicenza, anziché a quella di Belluno, con la conseguente sostituzione della precedente proclamazione del ricorrente Franco Roccon con quella del sig. Franco Gidoni della lista provinciale n. 11 "Lega Nord".

4.  Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Franco Roccon ha chiesto l’annullamento del verbale del 19 giugno 2015 di proclamazione degli eletti e di determinazione della relativa graduatoria per la lista provinciale n. 9 “Indipendenza Noi Veneto” dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Venezia, nella parte in cui è stata disposta la sostituzione della propria proclamazione con quella del sig. Franco Gidoni.

4.1.  Il gravame è affidato ai seguenti motivi:

a)  in via principale, vizio d’incompetenza assoluta per difetto assoluto di attribuzione del potere di agire in autotutela dell’Ufficio Centrale Regionale;

b)  in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, per insussistenza dei presupposti legittimanti il potere di autotutela in concreto esercitato, e dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

5.  Il ricorso non è fondato.

5.1.  L’art. 12 della legge regionale del Veneto 16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale) stabilisce che «per gli Uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”».

5.2.  Ne consegue che l’Ufficio Centrale Regionale, anche nelle elezioni regionali in esame, risulta “composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima”, ed è costituito entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi “ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione” (articolo 8, comma 2, della legge n. 108/1968 ).

5.3.  Come pacificamente affermato in giurisprudenza, l’Ufficio in questione è un organo amministrativo temporaneo, abilitato a dichiarare, con efficacia costitutiva, i risultati finali del procedimento elettorale, essendo quindi destinato a sciogliersi subito dopo la proclamazione degli eletti.

5.4.  Tuttavia, in analogica con quanto affermato in riferimento alla Commissione elettorale, deve ritenersi che, in applicazione del principio generale che impone all’amministrazione di provvedere alla cura dell’interesse pubblico pure dopo l’emanazione dell’atto amministrativo, anche l’Ufficio Centrale Regionale, ancorché organo temporaneo, conservi la facoltà di esercitare i poteri di autotutela, potendo correggere i propri atti illegittimi, fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall’atto medesimo (cfr. C.d.S., sez. V, 2 maggio 2011, n. 2588). Nessuna norma di legge né principio desumibile dal sistema elettorale autorizzano, infatti, a derogare al suddetto principio generale, che discende direttamente dall’essenza del potere amministrativo.

5.5.  Ed invero, proprio la scansione del procedimento elettorale delineata dalla legge n. 108/1968 e, in particolare, il combinato disposto degli artt. 15 e 17 della medesima legge confermano la “durata di fase” del potere dell’Ufficio Centrale Regionale, il quale non si esaurisce affatto, come sostenuto dal ricorrente, uno actu con l’adozione dell’atto di proclamazione, ma permane fino al momento iniziale della fase successiva concernente la “convalida degli eletti”, demandata all’organo regionale elettivo.

5.6.  L’art. 15, penultimo comma, della citata legge stabilisce, infatti, che «di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello […]». Tale disposizione è riprodotta a livello regionale dall’art. 22, comma 9, della legge regionale del Veneto n.5/2012.

5.7.  Il successivo art. 17 della legge n. 108/1968 stabilisce, inoltre, che «al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno» e che «nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione».

5.8.  Da tale quadro normativo risulta pertanto confermato che il momento conclusivo della fase relativa alle operazioni riservate all’Ufficio Centrale Regionale coincide, non con l’atto di proclamazione in sé per sé considerato, ma con la consegna del processo verbale alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso. Il potere dell’UCR, quindi, cessa nel momento in cui sorge quello di convalida dell’organo elettivo e, dunque, non prima del decorso di quindici giorni dall’atto di proclamazione degli eletti.

5.9.  Deve pertanto ritenersi che all’interno di tale fase procedimentale, fino al momento della sua conclusione, l’Ufficio in questione, in quanto dotato del potere amministrativo di effettuare le operazioni proprie della fase medesima, possa intervenire in autotutela per rimediare ad eventuali illegittimità dell’atto di proclamazione dovute ad erronee interpretazioni/applicazioni del dato normativo.

6.  Nel caso in esame l’UCR ha adottato l’atto di annullamento in autotutela rispettando pienamente il termine di quindici giorni dalla proclamazione in quanto si è riconvocato il 19 giugno 2015, ossia dopo quattro giorni dalla stesura del primo verbale e, in ogni caso, prima della prima adunanza del Consiglio regionale (fissata per il 22 giugno 2015).

6.1.  Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, la censura sollevata in via principale di difetto assoluto di competenza deve essere respinta.

7.  Può ora passarsi all’esame della pretesa violazione di legge per insussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio in concreto adottato.

7.1.  In particolare, quanto all’asserito difetto di ragionevolezza del termine entro cui l’organo amministrativo è intervenuto in autotutela, deve osservarsi che, valutate sia la complessità delle operazioni elettorali relative al computo e all’assegnazione dei seggi residui in questione, sia la preminenza dell’interesse pubblico alla corretta individuazione dei rappresentanti politici coinvolto (rispetto a quello dei singoli candidati), l’atto impugnato risulta, al contrario, adottato entro uno spazio temporale del tutto congruo e ragionevole anche ove rapportato al termine di conclusione massimo della fase procedimentale di pertinenza (i.e.: 15 giorni dall’atto di proclamazione).

7.2.  Quanto al preteso difetto di istruttoria e di motivazione, è sufficiente rilevare che il verbale impugnato contiene un’esaustiva indicazione del motivo che ha indotto l’Ufficio all’annullamento consistente nell’ “evidente errore” in cui era incorso facendo applicazione dell’art. 22, comma 6, lett. b), della legge regionale del Veneto n. 5/2012 ed in particolare della disposizione che stabilisce che “l’assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale”. L’Ufficio ha altresì chiarito i termini esatti dell’errore commesso, specificando che «l’assegnazione dei seggi residui alle liste provinciali ammesse al riparto è stata effettuata partendo da quelle inserite nella coalizione con la minor cifra elettorale regionale e proseguendo, poi, con quelle comprese nelle coalizioni con la cifra elettorale regionale via via maggiore anziché dalle liste provinciali comprese nel gruppo di liste con la minore cifra elettorale regionale e proseguendo con quelle con la cifra elettorale via via maggiore».

7.3.  Orbene, la necessità di emendare un risultato elettorale da un errore “evidente” integra senz’altro le ragioni di interesse pubblico all’annullamento in autotutela, in quanto diretto ad assicurare lo scopo stesso delle operazioni elettorali svolte, ossia la correttezza, in termini di rappresentanza politica, dei risultati delle elezioni e delle conseguenti proclamazioni degli eletti.

7.4.  Quanto poi alla pretesa violazione del principio del contraddittorio procedimentale per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, deve rilevarsi che la comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990 risultava, nel caso di specie, impedita dalle stesse esigenze di celerità impresse dalla scansione di fase sopra evidenziata e dal conseguente termine massimo di quindici giorni entro cui l’Ufficio poteva intervenire in autotutela.

7.5.  Infine, il ricorrente afferma che, all’interpretazione dell’art. 22, comma 6, lett. b), secondo periodo, della legge regionale del Veneto n. 5/2012 fatta propria dall’Ufficio Regionale Centrale con l’atto impugnato, dovrebbe essere preferita “un’interpretazione costituzionalmente orientata” della medesima disposizione, “riconoscendo la ripartizione dei residui su base di coalizione e non di gruppi di lista”. Laddove cioè «la norma parla di “gruppi di liste” dovrebbe più correttamente interpretarsi nel senso di “lista coalizzata” e non in quello, strictu sensu, di “gruppi di lista”».

7.6.  Giova preliminarmente riportare il testo delle disposizioni rilevanti.

7.7.  L’art. 22, comma 6, lett. b), secondo periodo, della legge regionale del Veneto n. 5/2012 stabilisce che «Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l’Ufficio centrale regionale: b) dispone in un’unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i). L’assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo».

7.8.  L’art. 13 (Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni) della medesima legge regionale specifica che: «1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. 2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale. 3. È definito gruppo di liste l’insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo. 4. È definita coalizione il gruppo di liste o l’insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno quattro circoscrizioni elettorali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a quattro».

7.9.  Così ricostruito il quadro normativo rilevante, appare evidente che la modalità di ripartizione dei seggi residui tra le liste provinciali ammesse al riparto effettuato dall’Ufficio in sede di autotutela sia quella rispondente al dato letterale dell’art. 13, comma 3, della legge regionale sopra riportato, che contiene un’inequivoca definizione di “gruppo di liste” quale “insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo” espressamente distinta da quella di “coalizione” quale, invece, “gruppo di liste o l’insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale”.

8.  Peraltro, l’interpretazione fatta propria dall’Ufficio Regionale Centrale, oltre che a trovare conforto nel dato letterale delle disposizioni richiamate, appare anche rispondente a quelle esigenze di “rappresentatività territoriale dei candidati” e di “uguaglianza del voto espresso dagli elettori” sollevate proprio dal ricorrente, posto che l’assegnazione a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi garantisce maggiormente la rappresentanza collegata all’ambito territoriale composto dalla circoscrizione elettorale e la rappresentatività di ogni singolo voto espresso.

9.  Tanto considerato, il ricorso proposto risulta non fondato sotto tutti i profili sollevati e pertanto deve essere respinto.

10.  Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione resistente e del contro interessato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Silvia Coppari, Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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