Home » Dettaglio Sentenza ed Ordinanza
Sentenza
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Ric. n. 998/2015 proposto da Tiberio Businaro c/ Regione Veneto - Zorzato Marino e altri. Trasmissione sentenza n. 185/16.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2015, proposto da:
Tiberio Businaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Casa, Fabio Sebastiano e Giovanni Ferasin, con domicilio eletto presso Silvia Rosina in Mestre, via Mestrina, 6;
contro
Regione Veneto;
nei confronti di
Zorzato Marino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Trovato e Elena Fabbris, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134; Maurizio Conte, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Fabbris e Giorgio Trovato, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134; Gabriele Michieletto; Antonio Guadagnini, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Corvaja, Francesca Leurini, con domicilio eletto presso Angelo Andreatta in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 22;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Pietro Dalla Libera, anche ricorrente in via incidentale e riconvenzionale, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Dalla Libera, con domicilio eletto presso la segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per l’annullamento
del verbale della operazioni dell’Ufficio centrale regionale per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Veneto del 19.6.2015 e della proclamazione degli eletti; del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale regionale per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Veneto del 15.6.2015, parzialmente annullato in via di autotutela con il verbale del 19.6.2015; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 130, comma 7, cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Zorzato Marino, di Maurizio Conte e di Antonio Guadagnini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
Ritenuto, a tale riguardo, che:
Ritenuto sul punto, che:
Ritenuto che debba, altresì, essere rigettato il secondo motivo con il quale si sostiene che l’Ufficio elettorale regionale centrale sarebbe incorso in errore nel procedere al riparto dei seggi residui tenendo in considerazione i “gruppi di liste” e non le “coalizioni”, atteso che l’art. 22, comma 6, lett. b) della legge regionale n. 5 del 2012 parla esplicitamente di distribuzione di seggi residui tra “gruppi di liste provinciali” e che l’art. 13 della stessa legge distingue chiaramente tra il concetto di “gruppi di liste”, inteso quale “insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo” e quella di “coalizione” da intendersi quale “gruppo di liste o l’insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta Regionale”, sicché appare evidente che la distribuzione dei seggi residuali debba essere effettuata facendo riferimento alle liste provinciali e non alle coalizioni;
Ritenuto, infine, che debba essere respinto il terzo e ultimo motivo, con il quale si afferma che l’Ufficio elettorale centrale non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali avrebbe optato per una interpretazione dell’art. 22, comma 6, lett. b) della legge regionale n. 5 del 2012, diversa rispetto a quella fatto propria dall’atto introduttivo del presente gravame, risultando invero tale affermazione smentita per tabulas dall’impugnato verbale del predetto Ufficio in data 19 giugno 2015;
Ritenuto, per quanto precede, che il ricorso debba essere rigettato e che ciò comporti inevitabilmente l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale e della domanda riconvenzionale proposti dal consigliere regionale Pietro Dalla Libera;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa si rinvengono giustificati motivi per compensarle interamente tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibili il ricorso incidentale e la domanda riconvenzionale proposti da Pietro Dalla Libera.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente Silvia Coppari, Referendario Enrico Mattei, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/02/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Torna indietro