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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 110 del 20 novembre 2015


Sentenza

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Ric. N. 1015/2015 proposto da Michele Basso c/ Regione Veneto - Ministero dell'interno - U.T.G. Prefettura di Venezia - Ufficio elettorale centrale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2015, proposto da:

Michele Basso, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Fabio Crea, con domicilio eletto presso Innocenzo Megali in Venezia-Mestre, Via Poerio, 19;
 

contro

Regione Veneto, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Venezia, Ufficio Elettorale Centrale;
 

nei confronti di

Otello Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv. Carla Ciani, Massimo Moretti, con domicilio eletto presso Carla Ciani in Venezia, Piazzale Roma. 468; Simone Furlan;
 

per l'annullamento

del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale, relativo all’elezione diretta dei candidati al Consiglio Regionale del Veneto, conclusasi domenica 31.5.2015, in seguito alla quale il ricorrente, candidato di Forza Italia nella Lista n. 8 per carica di Consigliere Regionale del Veneto, ha ricevuto un totale di 2201 preferenze.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Otello Bergamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente Basso Michele, candidato alla carica di consigliere regionale nella lista provinciale di Venezia denominata “Forza Italia” per le elezioni tenutesi il 31.5.2015, esponeva di aver ottenuto da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale, a seguito della conclusione delle operazioni di scrutinio, l’attribuzione di complessivi 2201 voti validi. L’Ufficio Centrale, in data 15.6.2015, procedeva, quindi, alla proclamazione degli eletti tra i quali Bergamo Otello –candidato nella medesima lista “Forza Italia”- che, avendo ricevuto 2215 preferenze, veniva eletto Consigliere Regionale.

Il ricorrente, lamentando che diversi rappresentanti della lista “Forza Italia” contestavano alcuni voti di preferenza dichiarati nulli, poiché il nome del sig. Basso era stato scritto dall’elettore accanto al simbolo della lista provinciale “Zaia Presidente” anziché sulla lista “Forza Italia”, evidenziava come, considerato che la differenza rispetto a Bergamo Otello era di appena 14 voti, la rivalutazione in senso favorevole delle schede dichiarate nulle avrebbe inciso sul risultato finale.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente si affidava al seguente motivo di ricorso:” Violazione degli artt. 1, 48, 51 della Carta Costituzionale; violazione dell’art. 96 Legge Regionale 5/2012 e succ. modifiche; violazione dell’art. 69 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e succ. modifiche”. In sintesi, il ricorrente rilevava che l’Ordinamento tutela e salvaguardia la volontà espressa dagli elettori (principio del favor voti), con la conseguenza che la sanzione della nullità deve essere contenuta entro limiti assai rigorosi; il voto espresso dall’elettore, dunque, và considerato valido ogniqualvolta sia possibile ricavare l’effettiva volontà dell’elettore stesso, pertanto, ancorché non espresso nelle forme tipiche stabilite dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui risulti manifesta la volontà dell’elettore (univocità del voto) e quest’ultimo, per le modalità di espressione, non sia individuabile. Nel caso in esame, la volontà dell’elettore sarebbe stata espressa in maniera univoca e non consentirebbe di dubitare della scelta effettuata, stante la chiara indicazione del nominativo del ricorrente quale candidato prescelto; l’elettore, infatti, scrivendo il nome del ricorrente, seppur nella lista sbagliata (“Zaia Presidente”), voleva evidentemente che il ricorrente stesso, e non altri, fosse eletto alla carica di consigliere regionale. Inoltre, la denominazione della lista “Zaia Presidente” ben poteva trarre in inganno in quanto il ricorrente e la lista “Forza Italia” concorrevano entrambi per l’elezione di Zaia a Governatore della Regione.

Il ricorrente, quindi, indicava dettagliatamente i Comuni e le sezioni per le quali era richiesta la verificazione dei voti di preferenza ad esso accordati e dichiarati nulli e concludeva chiedendo di riqualificare i predetti voti di preferenza come validi, con assegnazione in proprio favore.

Resisteva in giudizio Otello Bergamo, il quale rilevava che, dopo essere stato proclamato eletto, unitamente ad altri, per al circoscrizione di Venezia giusta il verbale del 15.6.2015, l’Ufficio Centrale Regionale annullava il detto verbale, limitatamente alla parte compresa tra le pagine 80 e 108, e tramite un nuovo verbale del 19.6.2015 –non impugnato dal ricorrente –optava per un diverso meccanismo di ripartizione dei seggi; a seguito di tale modifica, non risultava più tra gli eletti, in quanto il seggio in questione era assegnato al candidato di Vicenza e non a quello di Venezia. Tanto chiarito, il controinteressato eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse ad agire, in quanto una eventuale rettifica dei voti assegnati al ricorrente non avrebbe, comunque, consentito al medesimo di ottenere la nomina consigliere regionale, giusta la modifica introdotta con il verbale del 19.6.2015, non impugnato dal ricorrente; eccepiva, altresì, la genericità dei motivi di ricorso formulati in modo indeterminato ed ipotetico, senza una adeguata prova; nel merito, rilevava l’infondatezza del gravame.

Alla Pubblica Udienza del 4 novembre 2015, il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

Come rilevato dal controinteressato, dopo una prima proclamazione degli eletti, conseguente al verbale del 15.6.2015, che vedeva tra questi anche Bergamo Otello per la circoscrizione di Venezia, l’Ufficio Centrale Regionale, in considerazione di una ritenuta erronea ripartizione dei seggi residui tra le liste provinciali ammesse al riparto, riteneva di annullare, in via di autotutela, il verbale delle operazioni elettorali del 15.6.2015, limitatamente a ”quella parte che riguarda l’attribuzione alle liste provinciali ammesse al riparto dei seggi residui e, pertanto, in via di esemplificazione e chiarimento, dal prospetto n. 25 di pagina 80 del verbale in poi e sino alla conclusione”. L’Ufficio, pertanto, disponeva l’annullamento del verbale delle operazioni limitatamente alla parte compresa tra le pagine 80 e 108, sostituendola con quella derivante dalle operazioni di cui al verbale medesimo.

Ebbene, a seguito di dette operazioni, il seggio che inizialmente era stato assegnato a Venezia, è stato poi assegnato a Vicenza e, conseguentemente, Bergamo Otello non rientra più tra gli eletti. In forza di tale nuova assegnazione, nemmeno il ricorrente può ambire a conseguire la nomina a Consigliere Regionale, quand’anche fosse fondata la censura relativa alla asserita validità dei voti dichiarati nulli.

D’altra parte e sotto autonomo profilo, si osserva che il ricorrente non ha provveduto ad impugnare formalmente il verbale del 19.6.2015: invero, nell’oggetto del ricorso si indica genericamente il “verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale, relativo all’elezione diretta dei candidati al Consiglio Regionale del Veneto, conclusasi domenica 31 maggio 2015, in seguito alla quale il sig. Basso, candidato di Forza Italia nella Lista n. 8 per la carica di Consigliere Regionale del Veneto, ha ricevuto un totale di 2201 preferenze”; dal tenore del ricorso, si evince invece che parte ricorrente ha impugnato unicamente il verbale del 15.6.2015, come emerge dal passaggio in cui si precisa che “L’Ufficio Centrale in data 15 giugno 2015 procedeva alla proclamazione degli eletti ed il sig. Otello Bergamo, avendo ottenuto 2215 preferenze, veniva eletto Consigliere della Regione Veneto” (pag. 2 del ricorso), laddove, invece, –come già precisato –a seguito del verbale del 19.6.2015, Bergamo Otello non compare più tra gli eletti ed il seggio in questione risulta assegnato al candidato di Vicenza anziché a quello di Venezia. A ciò consegue che gli esiti di cui al detto verbale del 19 giugno, non formalmente impugnato né espressamente contestato dal ricorrente, risultano ormai cristallizzati.

Anche sotto questo distinto, profilo, pertanto, il ricorso risulta inammissibile.

Infine, il ricorso risulta, altresì, inammissibile anche in considerazione del fatto che il ricorrente, dopo aver precisato che alcuni rappresentanti della lista “Forza Italia”, presenti alle operazioni di scrutinio, contestavano alcuni voti di preferenza, fonda le proprie doglianze su rilievi eccessivamente generici ed ipotetici, non fornendo elementi idonei alla identificazione del numero delle schede contestate e delle sezioni in cui sarebbe avvenuta la dedotta illegittimità, né allegando adeguata prova o principio di prova in ordine alla individuazione di dette schede, né, infine, indicando il numero delle schede di cui si chiede la verificazione, limitandosi, in buona sostanza, a richiedere in via esplorativa la verificazione dei voti di preferenza ad esso accordati e dichiarati nulli in un elevatissimo numero di sezioni presso ben nove comuni.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, il ricorso è inammissibile.

Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:


Maurizio Nicolosi, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

Enrico Mattei, Referendario
 

L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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