Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 110 del 20 novembre 2015


Sentenza

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Ric. n. 1014/2015 proposto da Michele Favero c/ Regione Veneto - Comitato Noi Veneto Indipendente - Antonio Guadagnini - Pietro Dalla Libera.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2015, proposto da:
Michele Favero, quale legale rappresentante del movimento politico “INDIPENDENZA VENETA”, Nico Gaiani, Gianfranco Calzavara, Filippo Mario De Agostini, Silvia Trevissoi, Daniele Baratella, Dino Carraro, Giovanni Codognola, Daniele Boro', Alessio Morosin, Lucio Amedeo Chiavegato, Alessandro Wurzer, Massimo Vidori, Fabio Padovan, rappresentati e difesi dall'avv. Alessio Morosin, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Veneto, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
 

contro

Regione Veneto;
 

nei confronti di

Comitato "Noi Veneto Indipendente";
Antonio Guadagnini, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Corvaja, Francesca Leurini, con domicilio eletto presso Angelo Andreatta in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 22;
 

e con l'intervento di

ad opponendum:
Pietro Dalla Libera, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Dalla Libera, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
 

per l'annullamento

dell’atto di proclamazione degli eletti redatto dall’Ufficio Centrale della Regione Veneto in data 15.6.2015, con riferimento alle ultime elezioni regionali del 31.5.2015 e successivo atto modificativo emesso dallo stesso Ufficio il 19.6.2015; del verbale di ammissione della lista “INDIPENDENZA noi VENETO con Zaia” dell’Ufficio elettorale circoscrizionale delle singole province del Veneto; del verbale di ammissione della lista “INDIPENDENZA noi VENETO con Zaia” dell’Ufficio elettorale centrale regionale del Veneto; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio Guadagnini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art. 130 C.P.A., premesso di essere tutti soggetti aderenti al movimento politico denominato “INDIPENDENZA VENETA”, presentatosi alle elezioni regionali del 31 maggio 2015, in collegamento con il simbolo del candidato Presidente Alessio Morosin recante la scritta “MOROSIN PRESIDENTE”, i ricorrenti esponevano che altro raggruppamento autonomista, costituito ad hoc in vista delle elezioni, presentava una lista contrassegnata da un simbolo ed un nome idoneo ad ingannare e confondere l’elettore; in particolare, alcuni movimenti indipendentisti si univano nel comitato “NOI VENETO INDIPENDENTE”, che si presentava alle elezioni con il logo “INDIPENDENZA noi VENETO con ZAIA”.

I ricorrenti precisavano che l’Ufficio Elettorale centrale procedeva a ricusare il simbolo della lista “INDIPENDENZA noi VENETO con ZAIA”, evidenziando l’utilizzo di parole costituenti parte fondante di una lista già presentata, ma che, a seguito di ricorso promosso dalla detta lista, questo Tribunale, con sentenza n. 643/2015 (rectius 500/2015), ritenendo che i due simboli fossero comunque distinguibili tra loro, provvedeva a riammettere alla competizione elettorale la detta lista.

A detta dei ricorrenti, la valutazione compiuta da questo Tribunale si palesava del tutto erronea alla luce dei fatti verificatisi successivamente: invero, innumerevoli inconvenienti pratici contrassegnavano le operazioni di scrutinio e l’analisi del voto regionale rafforzava la convinzione dell’oggettiva confondibilità del simbolo e del nome della lista “INDIPENDENZA noi VENETO con ZAIA” con quello della lista “INDIPENDENZA VENETA”. In particolare, in molti casi i due nomi e di due simboli erano stati confusi dall’elettore - con evidenti ripercussioni negative sul risultato della lista “INDIPENDENZA VENETA” che in virtù dell’attività svolta negli anni, avrebbe dovuto ottenere un maggiore riconoscimento-, come dimostrato da circa 60 dichiarazione sostitutive di certificazioni rese da rappresentanti di lista, che attestavano l’erronea apposizione della preferenza ai candidati della lista “INDIPENDENZA VENETA” accanto al simbolo della lista “INDIPENDENZA noi VENETO con ZAIA”; vi erano stati, inoltre, numerosi e differenti casi di confusione dei nomi delle due liste in fase di scrutinio, con conseguente anomalie e confusione nell’assegnazione dei voti e, in generale, nelle operazioni elettorali; la concreta confondibilità delle due liste era stata, inoltre, ulteriormente confermata dalla circostanza che sul sito internet del Comune di Noale, in sede di pubblicazione dei risultati, erano stati invertiti il simbolo ed il nome delle due liste, cioè il simbolo della prima era stato accompagnato dal nome della seconda e viceversa, errore successivamente corretto a seguito di segnalazione degli interessati; infine, la stessa analisi del voto delle elezioni del 31 maggio scorso, in particolar modo relativamente alla percentuale dei voti di preferenza ottenuti dalla liste “INDIPENDENZA noi VENETO con ZAIA”, da considerarsi del tutto anomala, confermava l’avvenuta confusione delle liste in conseguenza dell’utilizzo delle parole “INDIPENDENZA” e “VENETO”.

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti, sotto il profilo della violazione di legge, denunciavano la violazione dell’art. 14, comma 9, lett. d) delle legge regionale del Veneto n. 5 del 2012, affermavano il superamento della prova di resistenza e formulavano istanze istruttorie, chiedendo l’assunzione di prova testimoniale dei 60 rappresentanti della lista “INDIPENDENZA VENETA”, relativamente ai fatti indicati in ogni singola dichiarazione sostitutiva presentata.

I ricorrenti concludevano, pertanto, chiedendo l’annullamento in tutto o in parte degli atti di proclamazione degli eletti di cui alle ultime elezioni, relativamente alle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Resisteva in giudizio il controinteressato Guadagnini Antonio – nei confronti del quale il ricorso è stato notificato-, contestando gli argomenti dedotti dalla parte ricorrente e concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero, in subordine, per il rigetto per infondatezza.

Interveniva in giudizio anche Pietro Dalla Libera, in qualità di consigliere regionale eletto, il quale chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.

Alla Pubblica Udienza del 4 novembre 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Come precisato dalla parte ricorrente, a seguito del provvedimento dell’Ufficio Elettorale Centrale Regionale del 5.5.2015 di ricusazione del simbolo, con conseguente non ammissione della lista “INDIPENDENZA noi VENETO con ZAIA”, gli interessati presentavano ricorso ex art. 129 C.P.A. avanti a questo Tribunale, il quale, con sentenza n. 500/2015 (reg. ric. 643/2015), in accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento di non ammissione impugnato.

Giova ricordare che il citato art. 129, che disciplina il procedimento preparatorio alle elezioni, prevede, ai primi due commi, che

“1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.”. L’eventuale ricorso in appello deve essere notificato e depositato, secondo le indicazioni dei commi 8 e 9 dello stesso art. 129, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza.

L’immediata impugnabilità dei provvedimenti che risultano immediatamente lesivi risponde ad esigenze di effettività e tempestività della tutela delle situazioni giuridiche lese, atteso che l’interesse del candidato è quello di partecipare ad una determinata consultazione elettorale in un definito contesto politico ambientale, con la conseguenza che ogni forma di tutela che intervenga ad elezioni concluse appare inidonea ad evitare che l’esecuzione del provvedimento illegittimo abbia nel frattempo prodotto pregiudizio (in tal senso Corte Cost. n. 236/2010; sul punto specifico TAR Piemonte, sez. II, 10 ottobre 2013, n. 1073; TAR Basilicata, sez. I, 4 dicembre 2014, n. 816).

Dunque, la questione della asserita confondibilità dei simboli e delle liste di cui qui si discute è già stata affrontata e risolta nella apposita sede e secondo le prescritte procedure, caratterizzate da ristrettezza dei termini e da una evidente ottica acceleratoria in coerenza con le finalità e la ratio sopra ricordate, utilizzando gli strumenti individuati e messi a disposizione dal legislatore per la tutela nei confronti di provvedimenti che, come detto, risultano immediatamente lesivi, quale, appunto, quello di esclusione di una lista. La detta procedura accelerata risponde, altresì, ad esigenze di certezza e di celerità immanenti all’assetto d’interesse sostanziale che connota gli atti del procedimento preparatorio per le elezioni.

E’ evidente che, a prescindere da ogni altra considerazione, rimettere in discussione, ad elezioni concluse, la questione della ammissione di una lista, già definita, nella sede a ciò deputata, tramite la citata pronuncia di questo Tribunale, significherebbe frustrare le finalità –sopra ricordate -che il legislatore ha inteso perseguire con l’introduzione della stringente disciplina delineata dall’art. 129, come da ultimo modificato con D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

Per tali ragioni, pertanto, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e, preso atto del deposito della nota spese da parte dell’intervenuto Pietro Dalla Libera, il Collegio ritiene che vi siano giuste ragioni, data la natura del contenzioso elettorale, per liquidare le stesse nell’importo indicato in dispositivo.
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

Enrico Mattei, Referendario


L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Torna indietro