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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 48 del 15 maggio 2015


Ordinanza

N. 101 Reg. ordinanze 2015. Ordinanza del 24 febbraio 2014 emessa dal Tribunale di Verona nel procedimento civile promosso da Garda Uno Spa c/Provincia di Verona.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

ORDINANZA DI RIMESSIONE DEGLI ATTI

ALLA CORTE COSTITUZIONALE EX ARTT. 134 COST.

Il Tribunale di Verona nella persona del dott. Tiziano Veller, nel procedimento promosso da:

GARDA UNO SPA corrente in Padenghe del Garda (BS) – via Barbieri n. 1 in persona del suo legale rappresentane pro tempore, ivi domiciliata e difesa ex R.D. 1578/1933 dall’avv. Fabrizio Gatti;

contro

PROVINCIA DI VERONA con sede in Verona – via S. Maria Antica n. 1 in persona del Presidente pro tempore, difesa dall’avv. Flavio Leardini del Foro di Verona e domiciliata presso lo studio del medesimo in Verona – via Pomposa n. 20;

IN PUNTO: annullamento Ordinanza – Ingiunzione n. 276 emessa dalla Provincia di Verona in data 2 luglio 2012;

ha in data 28 gennaio 2014 a scioglimento della riserva pronunciato messo la seguente

ORDINANZA

Considerato che la decisione del ricorso, a parere dello scrivente, deve essere proceduta dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale in merito all’art. 2 della L.R. Veneto del 24 Febbraio 2012 n. 11 che ha sostituito il primo comma dell’art. 65 bis L.R. 33/1985 come segue: “All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall’art. 133 del decreto legislativo n. 152/2006 provvede la provincia, ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune.”

Indi per cui, trattandosi di una impugnazione di una ordinanza ingiunzione si ripropone la questione relativa alla competenza delle province ordinarie ad emanare tali ordinanze.

Quindi trattasi di questione che, ictu oculi, è rilevante ai fini della definizione della causa ed anche non manifestamente infondata per le argomentazioni che seguono:

  1. L’art. 117 co. 2 lettera s) Cost. dispone che lo Stato ha podestà esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; sarebbe quindi costituzionalmente illegittima una norma regionale che disciplini tali aspetti, specialmente nell’ambito sanzionatorio, che è la massima espressione di tutela sotto il profilo repressivo. L’incostituzionalità apparirebbe anche sotto altro aspetto, ossia quello di far rivivere con legge regionale una precedente norma regionale già abrogata dalla legge statale.
  2. L’art. 117 co. 2 lettera l) Cost. Considerando che in materia di giurisdizione lo Stato ha materia esclusiva e che l’ordinanza ingiunzione appare possedere tutte le peculiarità di un titolo esecutivo, la norma con la quale si attribuisce ad un organo il potere di emettere un atto di simil portata deve forzatamente rientrare nell’ambito giurisdizionale. Ragion per cui una norma Regionale che attribuisca alle Province il potere di emettere un titolo esecutivo apparirebbe costituzionalmente illegittima.
  3. L’art. 117 co. 3 Cost. Compete sempre alla legislazione Nazionale, anche nelle materie a legislazione concorrente (es. tutela della salute, territorio ecc.) spettanti alle Regioni, le determinazioni dei principi fondamentali delle materie.
    L’art. 9 L. 10 febb. 1953 n. 62 stabilisce che: “L’emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall’art. 117 della Cost. si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano dalle leggi che espressamente li stabiliscono per singole materie”.
    L’art. 176 co. 1 D.lgs. 152/2006 dispone espressamente che “Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che contengono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 co. 3 Cost.”
    Nella terza parte, rubricata “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, l’intero Titolo V è dedicato al sistema sanzionatorio. Pertanto risulterebbe costituzionalmente illegittima una norma regionale che intervenisse in un settore di legislazione concorrente nel quale tuttavia lo Stato ha posto la preclusione derivante dalla determinazione dei principi fondamentali.

Motivi per i quali ci si rimette al giudizio della Corte Costituzionale

P.Q.M

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dal opponente, dell’art. 2 della L.R. Veneto del 24 febb. 2012, n. 11, che, al primo comma, ha sostituito il primo comma dell’art. 65 bis della L.R. 33/1985, come segue: “All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall’art. 133 del decreto legislativo n. 152/2006 provvede la provincia, ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune.” In relazione gli artt. 117, co. 2 lettere l) e lettera s), Cost. e 117 co. 3 Cost. per quanto in motivazione.

Sospende il procedimento in corso ed ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente e alla Provincia di Verona e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidente delle due Camere del Parlamento.

Verona 28 gennaio 2014

 

Il Giudice Onorario
Dott. Tiziano Veller

 

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