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Ordinanza
N. 101 Reg. ordinanze 2015. Ordinanza del 24 febbraio 2014 emessa dal Tribunale di Verona nel procedimento civile promosso da Garda Uno Spa c/Provincia di Verona.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
ORDINANZA DI RIMESSIONE DEGLI ATTI
ALLA CORTE COSTITUZIONALE EX ARTT. 134 COST.
Il Tribunale di Verona nella persona del dott. Tiziano Veller, nel procedimento promosso da:
GARDA UNO SPA corrente in Padenghe del Garda (BS) – via Barbieri n. 1 in persona del suo legale rappresentane pro tempore, ivi domiciliata e difesa ex R.D. 1578/1933 dall’avv. Fabrizio Gatti;
contro
PROVINCIA DI VERONA con sede in Verona – via S. Maria Antica n. 1 in persona del Presidente pro tempore, difesa dall’avv. Flavio Leardini del Foro di Verona e domiciliata presso lo studio del medesimo in Verona – via Pomposa n. 20;
IN PUNTO: annullamento Ordinanza – Ingiunzione n. 276 emessa dalla Provincia di Verona in data 2 luglio 2012;
ha in data 28 gennaio 2014 a scioglimento della riserva pronunciato messo la seguente
ORDINANZA
Considerato che la decisione del ricorso, a parere dello scrivente, deve essere proceduta dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale in merito all’art. 2 della L.R. Veneto del 24 Febbraio 2012 n. 11 che ha sostituito il primo comma dell’art. 65 bis L.R. 33/1985 come segue: “All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall’art. 133 del decreto legislativo n. 152/2006 provvede la provincia, ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune.”
Indi per cui, trattandosi di una impugnazione di una ordinanza ingiunzione si ripropone la questione relativa alla competenza delle province ordinarie ad emanare tali ordinanze.
Quindi trattasi di questione che, ictu oculi, è rilevante ai fini della definizione della causa ed anche non manifestamente infondata per le argomentazioni che seguono:
Motivi per i quali ci si rimette al giudizio della Corte Costituzionale
P.Q.M
Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dal opponente, dell’art. 2 della L.R. Veneto del 24 febb. 2012, n. 11, che, al primo comma, ha sostituito il primo comma dell’art. 65 bis della L.R. 33/1985, come segue: “All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall’art. 133 del decreto legislativo n. 152/2006 provvede la provincia, ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune.” In relazione gli artt. 117, co. 2 lettere l) e lettera s), Cost. e 117 co. 3 Cost. per quanto in motivazione.
Sospende il procedimento in corso ed ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente e alla Provincia di Verona e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidente delle due Camere del Parlamento.
Verona 28 gennaio 2014
Il Giudice Onorario Dott. Tiziano Veller
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