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RICORSO
Ricorso n. 93 del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale perché sia dichiarata l'incostituzionalità della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 "Modifica della legge regionale 6 settembre 1991 n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt"", pubblicata nel BUR n. 103 del 28 ottobre 2014.
Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte
Costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative
per i giudizi davanti la Corte costituzionale
Ricorso n. 93
Depositato il 30 dicembre 2014
Della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p. t., n rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
la REGIONE VENETO, in persona del Presidente p. t.
perché sia dichiarata l’incostituzionalità
della Legge Regionale della Regione Veneto n. 30 del 22/10/2014 pubblicata sul BUR n. 103 del 28/10/2014 recante: “Modifica della Legge regionale 6 settembre 1991 n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”
MOTIVI
Con la legge regionale 22.10.2014, n. 30, recante “Modifica della legge regionale 6 settembre 1991 n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt” la Regione Veneto ha dettato disposizioni in materia linee e impianti elettrici.
La disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1, che sostituisce il comma 6, dell’articolo 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 (“Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”) presenta profili di incostituzionalità.
Ed invero, la nuova formulazione del comma 6 dell’articolo 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 stabilisce che: “6. Non sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m., le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato né incremento della potenza già autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. E’ in ogni caso fatto salvo l’obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo.”
La nuova disposizione regionale inserisce, quindi, nella previgente disciplina relativa a tutte le linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt, una esenzione dall’autorizzazione, oltre che per interventi di manutenzione o sostituzione di componenti, anche per tutte la varianti di tracciato che non superino i 500 metri.
La norma regionale non specifica se nella fattispecie “linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt” siano inclusi anche gli elettrodotti facenti parte della Rete di Tasmissione Nazionale (RTN).
Vanno, conseguentemente, distinte due diverse ipotesi:
In particolare, per ciò che concerne la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le linee (elettrodotti) non facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) con potenza superiore a 100.000 volt rientrano nei progetti di competenza regionale da assoggettare a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, a seconda della lunghezza del tracciato (rispettivamente >10 km e > di 3 km), ai sensi dell’Allegato III, lettera z), e dell’Allegato IV, punto 7, lettera z), alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale).
Inoltre, per quanto qui di interesse, ai sensi della lettera ag) dell’Allegato III e ai sensi del punto 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte II del citato d.lgs. n. 152/2006, le modifiche o estensioni dei progetti sopra citati sono soggetti rispettivamente a VIA, se conformi a eventuali limiti stabiliti oppure, nel caso in cui non rientrassero in tali limiti, a verifica di assoggettabilità a VIA qualora la loro realizzazione possa potenzialmente produrre effetti negativi sull’ambiente.
Ne consegue che le variazioni di tracciato, seppur di scarsa entità (inferiori a 500 metri), non possono essere aprioristicamente escluse da qualsiasi forma di valutazione ambientale, in quanto lo specifico contesto localizzativo oggetto della variante di tracciato può determinare situazioni di incompatibilità con la tutela ambientale [ad es.: siti di importanza comunitaria (SIC) e zone speciali di conservazione (ZSC)].
Di contro, le disposizioni regionali, che qui si denunciano, dispongono una generalizzata deroga all’obbligo di autorizzazione per le modifiche di tracciato inferiori a 500 metri a condizioni che “tali interventi non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”, senza tuttavia prevedere la necessaria norma di salvaguardia della normativa in materia di VIA, operando così una indebita restrizione del campo di applicazione della disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.
Pertanto, l’art 1 della l.r. n. 30/2014, dettando disposizioni difformi rispetto alla normativa statale vigente in materia, viola l’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.
P.T.M.
si confida che la disposizione regionale in epigrafe venga dichiarata costituzionalmente illegittima.
Unitamente alla copia notificata del presente ricorso sarà depositata nei termini copia conforme della determinazione del 12.12.2014 del Consiglio dei Ministri con allegata relazione.
Roma, 18 Dicembre 2014
FILIPPO BUCALO Avvocato dello Stato
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