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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 65 del 04 luglio 2014


Ricorso

Ricorso n. 38 del Presidente della Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 65, 19 e 56, commi 1 e 4, della Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, avente ad oggetto "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014" pubblicata nel BUR n. 36 del 3 aprile 2014.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 38

depositato il 5 giugno 2014

per il Presidente del Consiglio dei Ministri (80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 – per il ricevimento degli atti: FAX 06/96514000 e PEC agsrm@mailcert.avvocatura), presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12

 

nei confronti

 

della Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la carica domiciliato in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia

 

per la declaratoria

di illegittimità costituzionale

 

degli articoli 65, 19 e 56, commi 1 e 4, della legge della Regione Veneto n. 11 del 2 aprile 2014, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 36 del giorno 3 aprile 2014, recante “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 22 maggio 2014.

 

*****

 

La legge della Regione Veneto n. 11 del 2/4/2014 “Legge finanziaria regionale 2014”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 36 del giorno 3 aprile 2014, all’art. 65 “Tutela della rete ecologica regionale “Natura 2000”” ha previsto  che, in attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, sono previste speciali misure a tutela della rete ecologica regionale “Natura 2000” al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.

Il successivo comma due del medesimo articolo ha così disposto: “2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, prioritariamente con riferimento al territorio montano, definisce per gli interventi di seguito elencati, considerati per le loro caratteristiche intrinseche di rilevante interesse pubblico, specifiche linee guida di carattere tecnico-progettuale contenenti i criteri affinché l’attuazione di detti interventi non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA):

  1. Interventi di realizzazione e manutenzione delle opere di difesa idrogeologica realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;
  2. Interventi di pianificazione e gestione forestale sostenibile;
  3. Interventi di natura agro climatico ambientale finanziati con la programmazione comunitaria;
  4. Interventi non produttivi in materia agro ambientale finanziati con la programmazione comunitaria;
  5. Lavori di pronto intervento idrogeologico realizzati in regime di somma urgenza;
  6. Interventi di difesa fitosanitaria e lotta attiva agli incendi boschivi.”

L’art. 19 della legge regionale n. 11 del 2014, “Realizzazione di opere di regimentazione idraulica con il sistema della compensazione”, al comma 1, dispone poi che : “1. Nell’esecuzione delle opere di ripristino dell’officiosità e di manutenzione dei corsi d’acqua comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, la Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche”, è autorizzata a prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell’onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.”

L’art. 56 della richiamata legge regionale, “Disciplina della combustione controllata  sul luogo di produzione di residui vegetali”, al comma 1, dispone: “1. E’ consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.”

La medesima norma, al successivo comma 4, dispone altresì: “4. Le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al comma 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita.”

Le richiamate norme della legge regionale Veneto n. 11 del 2 aprile 2014 si pongono in contrasto con la Costituzione per i seguenti

 

MOTIVI

 

1.      Illegittimità dell’art. 65 della l.r. Veneto 2 aprile 2014, n. 11 per violazione dell’art. 117, primo comma e secondo comma lettera s) della Costituzione sotto il profilo della tutela dell’ambiente, dell’ ecosistema e dei beni culturali.

La disposizione dell’articolo 65”Tutela della rete ecologica regionale “Natura 2000”, al comma 1, stabilisce che, in attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, siano previste speciali misure a tutela della rete ecologica regionale “Natura 2000”, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazione in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede per gli interventi considerati per le loro caratteristiche intrinseche di “rilevante interesse pubblico” ed elencati ai punti a) b), c), d), e), f), specifiche linee guida di carattere tecnico – progettuale (definite dalla Giunta regionale) e contenenti i criteri affinché l’attuazione di detti interventi non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VIncA).

In relazione alla previsione di cui al comma 2, del citato articolo 65, l’esclusione della valutazione di incidenza ambientale, previa coerenza alle linee guida sopra richiamate, è illegittima in quanto contrasta con l’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”, modificato dall’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, che prevede l’assoggettamento alla Valutazione di Incidenza Ambientale per ogni piano/progetto/intervento che possa incidere sullo stato di conservazione dell’equilibrio ambientale. L’articolo 65, pertanto, contrastando con le previsioni dell’art. 5 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (art. 6) concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE, viola l’art. 117, primo comma e secondo comma lettera s) della Costituzione sotto il profilo della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

2.      Illegittimità dell’art. 19 della l.r. Veneto 2 aprile 2014, n. 11 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

L’articolo 19 della legge regionale in esame dispone che “Nell’esecuzione delle opere di ripristino dell’officiosità e di manutenzione dei corsi d’acqua comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi degli alvei, la Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche”, è autorizzata a prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell’onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti”.

L’articolo 19, operando la previsione della cessione del materiale estratto dai corsi d’acqua e la riutilizzazione dello stesso, senza alcun controllo circa le sue caratteristiche, e non operando alcun richiamo della normativa statale di settore regolatrice della materia, rappresentata dall’art. 14 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, è pertanto illegittimo.

L’art. 4 del citato D.M. dispone, invero, che il materiale da scavo che risponde a determinati requisiti elencati nello stesso art. 4 “In applicazione dell’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo.”

L’assenza del rispetto dei requisiti elencati nel predetto art. 4,che devono sussistere contemporaneamente e cumulativamente, e il mancato richiamo di tale normativa statale di settore nell’art. 19 esaminato, fa sì che il materiale litoide sia da considerarsi un rifiuto e non un sottoprodotto e pertanto da assoggettare alla normativa vigente sui rifiuti.

La Corte Costituzionale, peraltro, ha più volte affermato, da ultimo con la sentenza n. 70/2014, che è riservata chiaramente allo Stato la competenza a dettare la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce di scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo – neppure a carattere cedevole – in capo alle Regioni e Province autonome.

Conseguentemente l’art. 19 è in contrasto con l’art. 4 del Decreto 10 agosto 2012, n. 161 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con le disposizioni in esso richiamate dell’art. 184-bis, comma 1, e dell’art. 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) in violazione dell’art. 117, secondo comma. Lettera s) della Costituzione.

3.      illegittimità dell’art. 56, primo e quarto comma della l.r. Veneto 2 aprile 2014, n. 11 per violazione dell’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s) della Costituzione.

L’articolo 56 della norma in esame “Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali”, al comma 1, consente “la combustione controllata sul luogo di produzione di materia vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini”.

Al successivo comma 4, la norma dispone altresì che “Le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al comma 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, non costituisce attività di gestione  dei rifiuti o di combustione illecita.

La norma in esame, nel consentire la combustione controllata sui siti di produzione di materiale vegetale residuale naturale delle attività agricole o proveniente da altre attività di manutenzione di orti e giardini, confligge con le previsioni dell’articolo 185, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, norma che ha recepito la previsione di cui all’art. 2, lettera f), della direttiva 2008/98/CEE, che esclude dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti “…paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale  bioniassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

Tali materiali vegetali, infatti, per poter essere esclusi dal campo di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006 (Rifiuti e bonifica dei siti inquinanti) dovranno essere riutilizzati in attività agricole o impiegati in impianti aziendali per produrre energia, calore e biogas e soddisfare le condizioni previste dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2008/98/CE.

L’articolo 185 D.lgs. da ultimo citato richiede, inoltre, l’utilizzo di processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

Ne consegue che i residui in esame rientrano nella nozione di sottoprodotto, e come tali esclusi dall’applicazione della disciplina sui rifiuti, ogni qualvolta risultino in concreto, contemporaneamente e cumulativamente sussistenti tutti i requisiti e le condizioni elencate nell’art. 184-bis sopracitato, secondo una valutazione effettuata caso per caso e non operabile in astratto.

Conclusivamente, l’art. 56, commi 1 e 4, operando a priori ed in via generale un’esclusione dei residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dalla disciplina sui rifiuti, contrasta con la disciplina nazionale di riferimento contenuta nel D.lgs n. 152/2006 e con la identica disciplina della Direttiva 2008/98/CE e quindi viola l’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s) della Costituzione.

 

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Per i suesposti motivi si conclude perché gli articoli 65, 19, e 56, I e IV comma della legge regionale Veneto n. 11 del 2 aprile 2014, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 36 del giorno 3 aprile 2014, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l’estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 9 marzo 2012 e la relazione del Dipartimento per gli Affari regionali.

 

Roma, 29 maggio 2014-06-24

 

Rosario Di Maggio Avvocato dello Stato

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