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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 111 del 20 dicembre 2013


ORDINANZA

Ordinanza n. 253/2013 della Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2013-2016" pubblicata nel BUR n. 53 del 6 luglio 2012.

ORDINANZA N. 253

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici: Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23 (Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato a mezzo posta il 3-6 settembre 2012, depositato in cancelleria l’11 settembre 2012 e iscritto al n. 119 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato a mezzo posta il 3-6 settembre 2012, depositato in cancelleria l’11 settembre 2012 e iscritto al n. 119 del registro ricorsi del 2012, ha promosso giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23 (Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016);

che l’art. 1, comma 4, della legge reg. Veneto n. 23 del 2012 è censurato in quanto individua la figura del direttore generale alla sanità e al sociale e prevede che questi sia nominato dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale e abbia il compito di realizzare gli obiettivi sociosanitari di programmazione, indirizzo e controllo, nonché di coordinare le strutture e i soggetti afferenti al settore;

che, data la formulazione generica e poco chiara, la norma censurata istituirebbe una nuova figura senza precisarne adeguatamente la collocazione organizzativa;

che la medesima disposizione impugnata, prevedendo che sia il Consiglio regionale a nominare tale direttore, comporterebbe una violazione degli artt. 46 e 58 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto) e degli artt. 97, 121 e 123 della Costituzione;

che il Presidente del Consiglio censura, inoltre, gli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2012;

che l’art. 9, comma 1, stabilisce che l’adeguamento al Piano socio sanitario regionale delle schede di dotazione ospedaliera sia effettuato dalla Giunta, previo parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare;

che l’art. 10, comma 1, dispone che le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie siano approvate dalla Giunta, ugualmente previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare competente;

che, di conseguenza, per le medesime ragioni già esposte in riferimento all’art. 1, comma 4, della legge reg. Veneto n. 23 del 2012, anche gli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, censurati si porrebbero in contrasto con gli artt. 46 e 58 dello statuto e con gli artt. 97, 121 e 123 Cost.;

che la Regione Veneto si è costituita in giudizio con atto depositato nella cancelleria della Corte il giorno 10 ottobre 2012, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;

che, con legge della Regione Veneto 3 dicembre 2012, n. 46 (Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute) è sopravvenuta una modifica di ciascuna delle norme censurate; in particolare l’art. 1 della legge reg. n. 46 del 2012 ha previsto che il direttore generale alla sanità e al sociale sia nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta, mentre con riferimento alle schede di dotazione ospedaliera e territoriale l’art. 2 ha sostituito la previsione del parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare con il solo parere obbligatorio di quest’ultima;

che, con memoria depositata il giorno 15 aprile 2013, la Regione Veneto ha sostenuto che, a causa delle intervenute modifiche legislative regionali, le ragioni di doglianza sarebbero cessate e che, medio tempore, la legislazione censurata non avrebbe avuto alcuna applicazione, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

che l’Avvocatura dello Stato, il giorno 15 aprile 2013, ha depositato richiesta di rinvio a nuovo ruolo della trattazione del giudizio, inizialmente fissata per il 7 maggio 2013, al fine di consentire di valutare se permanesse l’interesse alla coltivazione del ricorso, e che la difesa regionale, con atto depositato il 18 aprile 2013, ha aderito all’istanza di rinvio;

che, con atto depositato il 3 giugno 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione, a causa della intercorsa modifica legislativa che ha emendato le disposizioni impugnate in senso satisfattivo;

che, con atto depositato il 23 luglio 2013, la Regione Veneto ha accettato la citata rinuncia all’impugnazione.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 3 giugno 2013, a seguito delle modifiche apportate alle disposizioni della legge della Regione Veneto 3 dicembre 2012, n. 23 (Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016), ha rinunciato al ricorso;

che la Regione Veneto, in data 23 luglio 2013, ha depositato atto di accettazione della rinuncia;

che, ai sensi dell’articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte, estingue il processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2013. 

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

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