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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 100 del 22 novembre 2013


ORDINANZE

Ordinanza n. 249/2013 della Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane" pubblicata nel BUR n. 82 del 5 ottobre 2012.

ORDINANZA N. 249
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 5, commi 1 e 3, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40 (Norme in materia di unioni montane), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-5 dicembre 2012, depositato in cancelleria l’11 dicembre 2012 ed iscritto al n. 187 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 5 dicembre 2012 e depositato il successivo giorno 11, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 5, commi 1 e 3, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40 (Norme in materia di unioni montane), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;

che secondo il ricorrente:

– tale legge, nelle more dell’adozione di un’organica disciplina regionale, detta norme in materia di unioni montane, definendo la dimensione ottimale degli ambiti territoriali delle aree geografiche montane e disciplinando lo svolgimento in forma associata di funzioni da parte dei comuni montani; in particolare, essa prevede all’art. 5, comma 1, che l’unione montana costituisce la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni siti nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali; e al comma 3, che siano le unioni montane a stipulare tra di esse o con singoli comuni apposite convenzioni;

– la formulazione delle norme citate porterebbe a ritenere che l’unione montana sia l’unico soggetto giuridico ammesso per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i comuni montani, in contrasto con l’art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dall’art. 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale comma 28 prevede una duplice tipologia di forma associativa, ovvero l’unione di comuni e la convenzione;

– le norme impugnate sarebbero in contrasto anche con l’art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’art. 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; le disposizioni statali richiamate, infatti, consentirebbero, in punto di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali, il ricorso ad «una serie ben più ampia di strumenti giuridici cui fare ricorso per adempiere a quell’obbligo»;

– per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti verrebbe inoltre esclusa la possibilità di scegliere tra «l’unione ordinaria», prevista dall’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e «l’unione speciale» disciplinata dal citato art. 16, commi da 1 a 13, del d.l. n. 138 del 2011;

– la normativa regionale censurata, dunque, si porrebbe in contrasto con quella statale menzionata, da considerarsi espressione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, conseguentemente, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost.;

che, con memoria depositata in cancelleria il 14 gennaio 2013, si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere ovvero che le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri vengano dichiarate inammissibili e/o infondate;

che, in particolare, secondo la Regione resistente:

– la normativa impugnata non si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché il riferimento all’unione dei comuni non escluderebbe aprioristicamente la possibilità di utilizzare, per l’esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali, il diverso modello della convenzione, come disciplinato dalla vigente normativa statale;

– ogni dubbio di costituzionalità sarebbe stato in ogni caso dissipato dalla sopravvenuta legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49 (Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"), che, all’art. 5 della legge regionale impugnata, ha inserito il comma 1-bis, a mente del quale: «I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni»;

– con la medesima legge regionale n. 49 del 2012, è stato altresì modificato il comma 1 dell’art. 5 impugnato, la cui nuova formulazione prevede che l’unione di comuni costituisce la forma «prioritaria» per l’esercizio associato di funzioni e servizi;

– tali modifiche evidenzierebbero come la Regione Veneto consideri l’unione montana non come l’unico modulo organizzativo bensì come quello più funzionale al perseguimento degli scopi di razionalizzazione sottesi all’intervento normativo censurato, anche alla luce della specificità del contesto territoriale ed amministrativo della montagna veneta;

− che, non avendo le previsioni normative censurate trovato applicazione nel periodo intercorrente tra la data della loro entrata in vigore e quella delle modifiche legislative di cui alla legge regionale n. 49 del 2012, ed essendo queste ultime satisfattive delle richieste del Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe cessata la materia del contendere.

Considerato che, con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"), è stato modificato l’articolo 5, comma 1, impugnato ed è stato altresì inserito, al medesimo articolo, il comma 1-bis;

che in data 30 aprile 2013 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, su conforme deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri in data 27 marzo 2013, atto di rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri al ricorso che ha introdotto il presente giudizio;

che la difesa della Regione Veneto, in data 28 maggio 2013, ha comunicato l’accettazione della rinuncia da parte del Presidente della Giunta regionale, conformemente alla delibera di autorizzazione del 3 maggio 2013;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte, determina l’estinzione del processo (ex multis, da ultimo, ordinanze nn. 164 e 55 del 2013). 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2013.

 

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

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