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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 71 del 16 agosto 2013


Ricorso

Ricorso n. 78 del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per l'impugnazione della legge regionale della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 42, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 17 maggio 2013, recante "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali", in relazione al suo articolo 3.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte

costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

 

Ricorso n. 78

Depositato il 25 luglio 2013

 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 80188230587) rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, cod. fiscale 80224030587, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it)

 

contro

 

la Regione Veneto, in persona del Presidente in carica

 

per l’impugnazione

 

della legge regionale della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 42, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 17 maggio 2013, recante "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali", in relazione al suo articolo 3.

 

***

 

La legge regionale della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 42, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 17 maggio 2013, recante "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali", dispone

Art.3:

"1. Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge".

Tale norma è illegittima per i seguenti

 

Motivi

 

1) In relazione all’art. 117, comma 2, lettera l), violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile.

La disposizione regionale in esame viola, in via principale, il parametro costituzionale in rubrica.

La stessa, infatti, sottoponendo i contratti di formazione specialistica a non meglio precisate clausole aggiuntive, la cui definizione è rimessa alla Giunta regionale, interviene nella definizione del contenuto dei contratti di formazione specialistica.

Tuttavia, tale disciplina appartiene alla materia dell’ordinamento civile, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Costituisce espressione di tale potestà legislativa l’art.37 del decreto legislativo n. 368/1999 (recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"), che, al comma 1, disciplina il contratto di formazione specialistica, prevedendo testualmente che "Il contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell’università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti".

Il medesimo art.37, comma 2, dispone inoltre che "Lo schema -tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

Tale norma è stata attuata col Decreto del presidente del Consiglio di Ministri 6 luglio 2007, recante, per l’appunto, "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici".

Dalle disposizioni appena riportate appare evidente come l’intento del legislatore statale sia stato quello di definire, in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale, i requisiti e i contenuti del contratto di formazione specialistica, anche al fine di attuare le direttive comunitarie che disciplinano i percorsi di formazione delle professioni.

Risultano, infatti, evidenti le esigenze di carattere unitario sottese alla disciplina, di fonte statale, dei suddetti contratti di formazione, non essendo ammissibile una regolamentazione differenziata di fattispecie che sono preordinate all’accesso nel mondo delle professioni sanitarie e che, pertanto, devono essere disciplinate in modo uniforme sul territorio nazionale.

La norma regionale in esame, pertanto, intervenendo sulla definizione dei contenuti dei contratti di formazione specialistica, riservati allo Stato dal citato articolo 37 del d.lgs n. 368/1999, invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile" in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

2) In via alternativa, in relazione all’art.117, comma 3, della Costituzione, violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di "professioni", di "tutela della salute" e di "istruzione".

Qualora si ritenga che l’art.3 in esame non rientri nella materia dell’"ordinamento civile"di cui all’art.117, comma 2, lett. l), della Costituzione, in ogni caso lo stesso viola l’art.117, comma 3, della Costituzione, contrastando lo stesso con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di professioni, di tutela della salute e di istruzione, oggetto di legislazione concorrente.

Infatti, la materia dei contratti di formazione specialistica per le specializzazione in medicina e chirurgia scaturisce dall’intreccio di varie materie, quali quelle delle professioni, dell’istruzione e della tutela della salute, tutte rimesse, dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, nell’ambito della quale, come noto, lo Stato è tenuto a dettare i principi fondamentali, mentre le Regioni sono abilitate legiferare nel rispetto dei principi stessi.

Con riferimento alla "materia delle professioni", codesta Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha precisato che "l’art.117, terzo comma, della Costituzione, include la materia delle professioni tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente e […], rispetto ad essa, debbono ritenersi riservate allo Stato sia l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005), sia la disciplina dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), sia l’istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005)" (cfr. sent. n. 424/2006).

Tali aspetti della disciplina delle professioni sanitarie, dunque, costituiscono principi fondamentali al cui rispetto sono tenute le Regioni.

Poiché le norme di cui al citato articolo 37 del d.lgs. n. 368/1999 disciplinano aspetti strettamente connessi ai titoli abilitanti e agli ordinamenti didattici per l’accesso alle professioni sanitarie e alle relative specializzazioni, la disposizione regionale in esame risulta in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di professioni, come delineata dall’art.37 del D.lgs. 368/1999.

Inoltre, in materia di professioni sanitarie, la relativa disciplina è finalizzata altresì a garantire che, nell’esercizio delle stesse, venga assicurata e salvaguardata la tutela della salute dei cittadini; evidente che il ripetuto articolo 37 del d.lgs. n. 368/1999 attiene necessariamente anche alla materia della "tutela della salute" e rappresenta principio fondamentale della relativa legislazione.

Infine, considerato che il menzionato art. 37 del d.lgs. n. 368/1999 disciplina la formazione professionale, è da ritenersi altresì principio fondamentale in "materia di istruzione".

Di conseguenza l’art.3 in esame, viola l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione dei principi fondamentali in materia di professioni, di tutela della salute e d’istruzione.

3) In relazione all’art .3 della Costituzione violazione del principio di eguaglianza.

Si rileva, infine, che, poiché le clausole previste dalla legge regionale in esame si applicano solo ai contratti stipulati dagli specializzandi "aggiuntivi", la disposizione in esame è evidentemente idonea a determinare un’ingiustificata disparità di trattamento tra i potenziali fruitori di tale tipo di contratto previsto dalla norma regionale esaminata e gli specializzandi assoggettati al contratto annuale di formazione specialistica stipulato a livello nazionale e disciplinato dalla normativa statale di cui al richiamato art.37 del decreto legislativo n. 368/1999.

Dunque, il differente trattamento riservato a situazioni giuridiche sostanzialmente identiche, determina un evidente contrasto della norma impugnata con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione.

 

***

 

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte vorrà dichiarare l’illegittimità dell’articolo 3 della legge della Regione Veneto n. 9 del 14 maggio 2013.

 

Roma, 15 luglio 2013

 

Carla Colelli

avvocato dello Stato

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