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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 63 del 26 luglio 2013


CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Ricorso n. 71

Depositato il 25 giugno 2013

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12

contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente in carica

per l’impugnazione

della legge regionale del Veneto n. 6 del 23 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 26 aprile 2013, recante "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria", nell’art.2

***

La legge regionale del Veneto n. 6/2013 contiene la disciplina della gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria.

L’obiettivo perseguito dalla legge regionale, come rappresentato nell’art.1, è quello di assicurare la gestione sostenibile della fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria, e concorrere a sostenere, mediante la costituzione di appositi fondi, gli interventi di apprestamento opere e indennizzo dei danni prodotti alle produzioni agricole e zootecniche o causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica.

L’art.2 individua gli interventi per il contenimento della fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio di attività venatoria, articolandosi in tre commi:

"1. I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente individuati e definiti dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all’esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

2. Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi all’attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

3. All’attuazione degli interventi per il contenimento della fauna selvatica sono abilitati i soggetti già individuati dall’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; a tal fine le province attuano adeguate e specifiche iniziative di formazione".

Le predette disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, così violando l’art.117, comma 2, lettera s) della Costituzione, per i seguenti motivi.- I -

In relazione all’art.2, comma 1 della legge regionale: violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Il comma 1 dell’articolo 2 prevede quanto segue:

"I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente individuati e definiti dagli enti titolari della funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all’esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)".

La norma attribuisce quindi agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica la competenza a individuare e definire i metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nei territori preclusi all’attività venatoria.

Ai medesimi enti è poi attribuita la competenza ad adottare i relativi piani di abbattimento, ove sia accertata l’inefficacia dei metodi ecologici.

In entrambi i casi l’iniziativa nell’adozione dei metodi ecologici come quella nell’adozione dei piani di abbattimento prevede il parere dell’Ispra.

La norma regionale, nel disporre che i piani di controllo della fauna selvatica con l’utilizzo di metodi ecologici ed eventualmente i piani di abbattimento siano adottati "sentito l’Ispra", non specifica però che anche l’inefficacia dei predetti metodi ecologici debba necessariamente essere accertata dall’Ispra.

La norma pare dunque in contrasto con quanto esplicitamente previsto dall’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che stabilisce che è l’Ispra ad accertare l’inefficacia dei metodi ecologici.

Codesta Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità di una norma provinciale che delineava una procedura di abbattimento delle nutrie non subordinata alla previa valutazione tecnica dell’ISPRA, così motivando:

"L’art. 19, comma 2, della legge n. 157 dei 1992 consente alle Regioni il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, al fine di migliorare la gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per quella delle produzioni zoo agroforestali ed ittiche.

Tuttavia tale controllo, esercitato selettivamente, può essere praticato di norma attraverso metodi ecologici, sentito l’ISPRA.

Solo nel caso in cui tale Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Questi ultimi devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, insieme ad una serie di altri soggetti abilitati da detta normativa statale interposta".

Per le ragioni richiamate, la disposizione censurata si pone in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e conseguentemente viola l’art.117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

- II -

In relazione all’art.2, comma 2 della legge regionale: violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Il comma 2 dell’articolo 2 dispone quanto segue:

"Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi all’attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostituiva".

La norma prevede una procedura sostitutiva generalizzata per tutti gli enti di gestione: sono inclusi pertanto anche gli Enti di gestione delle aree naturali protette, unici titolari delle competenze in tema di "eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici" (art. 11, comma 4 e art. 22, comma 6, legge n. 394/1991).

Al riguardo si osserva che in tutte le aree naturali protette nazionali e regionali è previsto il divieto di caccia (art.11, comma 3, lettera a) (primo periodo) e art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991; art. 21, comma 1°, lettera b, della legge n. 157/1992).

L’art. 11, comma 3 e l’art.22, comma 6, legge n. 394/1991 prevedono la possibilità di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, che devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione del parco. Detti prelievi devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cure dello stesso Ente.

Tanto premesso, deve ritenersi che l’art.2, comma 2 della legge regionale, ampliando le ipotesi di "piani di abbattimento" della fauna selvatica all’interno di tutti "territori preclusi all’esercizio della attività venatoria", comprese (in quanto non esplicitamente escluse) le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394/1991, si pone in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema sopra richiamata.

La disposizione viola quindi l’art.117, comma 2°, lettera s, della Costituzione.

- III -

In relazione all’art.2, comma 3 della legge regionale: violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Infine l’art.2, comma 3 della legge regionale individua i soggetti abilitati all’attuazione dei piani di abbattimento (interventi per il contenimento) nei "soggetti già individuati dall’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50" e nei "cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50".

Ora, l’art. 19, legge n. 157/1992 affida tale incombenza alle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, eventualmente avvalendosi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali di attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali.

La disposizione regionale non solo amplia i soggetti abilitati, comprendendo anche i cacciatori residenti, ma soprattutto non stabilisce che essi possono solo affiancare le guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che di essi intendano avvalersi.

La norma pare dunque in aperto contrasto con l’art.19, legge n. 157/1992, espressione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La norma è quindi illegittima per violazione dell’art.117, comma 2, lettera s) della Costituzione

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Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte vorrà dichiarare l’illegittimità dell’art.2 della legge regionale del Veneto n. 6 del 23 aprile 2013.

 

Roma 17 giugno 2013

 

 

Lorenzo D’Ascia

avvocato dello Stato

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