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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 15 del 08 febbraio 2013


Sentenza

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO - N. 01063/2012 Reg.Prov.Coll. n. 00529/2012 Reg.Ric. Sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Almaca Snc di De Lorenzo Poz Barbara & C., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco M. Curato, Carla Ciani c/Regione Veneto ed altri.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 529 del 2012, proposto da:

Almaca Snc di De Lorenzo Poz Barbara & C., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco M. Curato, Carla Ciani, con domicilio eletto presso Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

contro

Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Franca Caprioglio, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso Franca Caprioglio in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;

per l’annullamento

del decreto n. 21 del 13.2.2012, ricevuto dalla ricorrente in data 24.2.2012, con cui il dirigente della direzione industria e artigianato della Regione del Veneto ha revocato "il contributo di euro 60.000.00 concesso all’impresa "Almaca s.n. c. ...";

dell’allegato a del "bando di partecipazione per l’ottenimento di aiuti agli investimenti delle nuove pmi a prevalente partecipazione femminile. programma operativo regionale 2007-2013. parte fesr.asse1. linea di intervento 1.3. politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità. azione 1.3.1." approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2761 del 22.9.2009 e pubblicato sul b.u.r. n. 83 del 9.10.2009, nella parte in cui prevede, al punto 2.10 dell’art. 2 - soggetti beneficiari, che "non possono fruire, altresì, delle agevolazioni le imprese, ancorché costituite dopo il 1° gennaio 2008. che derivino da acquisizioni, a qualunque titolo, di un’attività già esistente";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato assorbente, ai fini dell’accoglimento del ricorso, il vizio procedimentale relativo all’art.10 bis della legge n. 241/90, posto che l’atto impugnato, invece di confutare le osservazioni puntualmente presentate, in particolare sotto il profilo della diversità dell’attività oggetto di contributo e di quella precedente, essendo rilevante, ai fini dell’esclusione del diritto al contributo, la qualificazione di attività già esistente, si limita a osservare che "la documentazione trasmessa non modifica nè in fatto nè in diritto la situazione già evidenziata nella documentazione in atti, non potendosi peraltro, proprio per quanto detto, assumere come atto vincolato la disposta revoca con le conseguenze di cui all’art.21 octies, secondo comma parte prima;

Ritenuto che le spese possano essere compensate, dovendo l’amministrazione ripronunciarsi motivatamente in ordine alle osservazioni proposte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Primo Referendario


L’ESTENSORE                                                                                                                                                                                                      IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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