Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale
Ricorso n. 122
depositato il 17 settembre 2012
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore
per la declaratoria di incostituzionalità
dell’art. 1 comma 3 e dell’art. 2 comma 1 della legge regionale n. 25 del 6 luglio 2012 recante "Modifiche alla L.R. 9 dicembre 1993 n. 50" (Norme per la protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio) pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 13 luglio 2012, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2012.
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La L.R. Veneto n. 25 del 6 luglio 2012 modifica precedenti norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio.
L’art. 1 comma 3, qui censurato, nell’aggiungere dopo il comma 3 dell’art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 il comma 3 bis, dispone l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli appostamenti destinati alla caccia ai colombacci.
L’art. 2 comma 1 modificato dall’art. 9 comma 2 lett. h) della legge regionale 9 dicembre 1993 opera una estensione generalizzata di tale esclusione ad ogni tipologia di appostamento per l’esercizio dell’attività venatoria.
In particolare, l’art. 1 comma 3 così dispone:
"Dopo il comma 3 dell’articolo 20-bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
"3-bis. Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento".
L’art 2 comma 1 così dispone:
"Alla lettera h), del comma 2, dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: "e l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati" sono inserite le parole: "e per la caccia ai colombacci; tutte le tipologie di appostamento di cui all’articolo 20 della presente legge e all’articolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente".
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Entrambe le disposizioni censurate si pongono in contrasto con l’art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione e con l’art. 146 e con l’art. 149 del D.lgs. 42/2004 (cd "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio")
Per il suo contenuto, sopra riportato, la L.R. Veneto, nella parte qui censurata, invade la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali ex art. 117 comma 2 lett. s) della Cost.
Infatti, gli interventi edilizi esclusivi dall’autorizzazione paesaggistica sono previsti in via tassativa dall’art. 149 D.lgs. 42/2012, né la realizzazione degli appostamenti è ascrivibile alle fattispecie di "interventi di lieve entità" soggetti ad autorizzazione semplificata di cui all’allegato 1 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139.
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In particolare poi l’art. 2 della legge regionale in esame si pone in contrasto con l’art. 117 comma 3 della Costituzione per contrasto con le disposizioni statali di principio in materia di governo del territorio di cui all’art. 3 comma 1 lett. e-5) del D.P.R. 380/2001.
Il censurato art. 2 prevede che le tipologie di appostamento di cui all’art. 20 della legge regionale 50/1993 e all’art. 12 comma 5 della legge 157/1992 sono soggette a comunicazione al Comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio.
Benché l’art. 6 comma 6 del D.P.R. 380/2001 consente alle Regioni di estendere la disciplina dell’attività edilizia libera ad interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal medesimo art. 6, questa facoltà non può comportare l’abrogazione di quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001.
Secondo questa ultima disposizione (comma 1 lett. e-5) sono inclusi tra gli interventi di nuova costruzione "l’istallazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, ma magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili; il discrimine tra necessità o meno del titolo abilitativo è dato da un duplice elemento: precarietà oggettiva dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati e precarietà funzionale in quanto caratterizzata dalla temporaneità dello stesso (Corte Cost. n. 171/2012 punto 3).
Nel caso di specie, poiché le tipologie di appostamento cui fa riferimento la norma censurata sono tipologie di appostamento fisse, il requisito della precarietà funzionale non è sussistente.
La disposizione quindi è invasiva della potestà legislativa statale in materia di governo del territorio per violazione delle disposizioni di principio contenute nell’art. 3 del D.P.R. 380/2001.
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Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2012,
si chiede
che la Corte Costituzionale adita voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 3 e dell’art. 2 comma 1 della legge regionale n. 25 del 6 luglio 2012 recante "Modifiche alla L.R. 9 dicembre 1993 n. 50" (Norme per la protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio) pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 13 luglio 2012, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2012, per violazione dell’art. 117, comma 2 lett. s) e comma 3, della Costituzione. Si produce copia della delibera del Consiglio dei Ministri.
Roma, 10 settembre 2012
Cristina Gerardis
Avvocato dello Stato