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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 84 del 12 ottobre 2012


CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso n. 122 del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2 comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 "Modifiche alla L.R. 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio"" pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 13 luglio 2012.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 122

depositato il 17 settembre 2012

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12

contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore

per la declaratoria di incostituzionalità

dell’art. 1 comma 3 e dell’art. 2 comma 1 della legge regionale n. 25 del 6 luglio 2012 recante "Modifiche alla L.R. 9 dicembre 1993 n. 50" (Norme per la protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio) pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 13 luglio 2012, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2012.

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La L.R. Veneto n. 25 del 6 luglio 2012 modifica precedenti norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio.

L’art. 1 comma 3, qui censurato, nell’aggiungere dopo il comma 3 dell’art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 il comma 3 bis, dispone l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli appostamenti destinati alla caccia ai colombacci.

L’art. 2 comma 1 modificato dall’art. 9 comma 2 lett. h) della legge regionale 9 dicembre 1993 opera una estensione generalizzata di tale esclusione ad ogni tipologia di appostamento per l’esercizio dell’attività venatoria.

In particolare, l’art. 1 comma 3 così dispone:

"Dopo il comma 3 dell’articolo 20-bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"3-bis. Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento".

L’art 2 comma 1 così dispone:

"Alla lettera h), del comma 2, dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: "e l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati" sono inserite le parole: "e per la caccia ai colombacci; tutte le tipologie di appostamento di cui all’articolo 20 della presente legge e all’articolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente".

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Entrambe le disposizioni censurate si pongono in contrasto con l’art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione e con l’art. 146 e con l’art. 149 del D.lgs. 42/2004 (cd "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio")

Per il suo contenuto, sopra riportato, la L.R. Veneto, nella parte qui censurata, invade la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali ex art. 117 comma 2 lett. s) della Cost.

Infatti, gli interventi edilizi esclusivi dall’autorizzazione paesaggistica sono previsti in via tassativa dall’art. 149 D.lgs. 42/2012, né la realizzazione degli appostamenti è ascrivibile alle fattispecie di "interventi di lieve entità" soggetti ad autorizzazione semplificata di cui all’allegato 1 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139.

***

In particolare poi l’art. 2 della legge regionale in esame si pone in contrasto con l’art. 117 comma 3 della Costituzione per contrasto con le disposizioni statali di principio in materia di governo del territorio di cui all’art. 3 comma 1 lett. e-5) del D.P.R. 380/2001.

Il censurato art. 2 prevede che le tipologie di appostamento di cui all’art. 20 della legge regionale 50/1993 e all’art. 12 comma 5 della legge 157/1992 sono soggette a comunicazione al Comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio.

Benché l’art. 6 comma 6 del D.P.R. 380/2001 consente alle Regioni di estendere la disciplina dell’attività edilizia libera ad interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal medesimo art. 6, questa facoltà non può comportare l’abrogazione di quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Secondo questa ultima disposizione (comma 1 lett. e-5) sono inclusi tra gli interventi di nuova costruzione "l’istallazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, ma magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

Al riguardo, la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili; il discrimine tra necessità o meno del titolo abilitativo è dato da un duplice elemento: precarietà oggettiva dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati e precarietà funzionale in quanto caratterizzata dalla temporaneità dello stesso (Corte Cost. n. 171/2012 punto 3).

Nel caso di specie, poiché le tipologie di appostamento cui fa riferimento la norma censurata sono tipologie di appostamento fisse, il requisito della precarietà funzionale non è sussistente.

La disposizione quindi è invasiva della potestà legislativa statale in materia di governo del territorio per violazione delle disposizioni di principio contenute nell’art. 3 del D.P.R. 380/2001.

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Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2012,

si chiede

che la Corte Costituzionale adita voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 3 e dell’art. 2 comma 1 della legge regionale n. 25 del 6 luglio 2012 recante "Modifiche alla L.R. 9 dicembre 1993 n. 50" (Norme per la protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio) pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 13 luglio 2012, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2012, per violazione dell’art. 117, comma 2 lett. s) e comma 3, della Costituzione. Si produce copia della delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, 10 settembre 2012

Cristina Gerardis

Avvocato dello Stato

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