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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 79 del 28 settembre 2012


CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 "Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2012", pubblicata nel BUR n. 28 del 10 aprile 2012.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 90

depositato il 12 giugno 2012

del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale della Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12

nei confronti

della Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della L.R. 6.04.2012, n. 13, "Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2012", pubblicata nel B.U.R. Veneto 10 aprile 2012, n. 28 quanto alle disposizioni di cui all’art. 40, comma 1, che inserisce il comma 1 bis nell’articolo 14 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica - VAS" della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s della Costituzione.

*****

La predetta legge della Regione Veneto viene impugnata con riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 25 maggio, depositata in estratto unitamente all’allegata relazione, per il seguente

MOTIVO

Illeggittimità dell’art. 40, comma 1, della l.r. n. 13/2012, nella parte in cui inserisce il comma 1 bis nell’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

L’art. 40, recante "Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture" e disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi", nella parte che si censura, così dispone:

"1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 "Disposizioni transitorie in materia di Valuazione ambientale strategica - VAS" della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica", come modificato dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia" convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106;

a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione".

Le nuove disposizioni regionali recano la disciplina dell’applicazione della VAS nel caso dell’adozione di strumenti attuativi dei piani urbanistici e sono dichiaratamente introdotte in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica", come modificato dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.

In particolare, il citato nuovo comma (lett. a) esenta dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), prevista dall’art. 6 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente) i piani urbanistici (PUA) e gli accordi di programma attuativi di piani urbanistici generali non assoggettati a valutazione ambientale strategica nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio non ricompresi negli elenchi di cui agli allegati II, III e IV della parte II del d.lgs. n. 152/06 citato (ovvero soggetti a valutazione di impatto ambientale, VIA).

AI contrario il medesimo comma (lett. b) prevede la sottoposizione a VAS di piani urbanistici attuativi di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS ove prevedano la realizzazione di progetti ed interventi da sottoporre a VIA non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione.

L’art. 40, comma 1, della l.r. n. 13/2012, che inserisce il comma 1 bis nell’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, è illegittimo per contrasto con Ìart. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

La disciplina regionale contrasta, infatti, con la disciplina statale sulla valutazione ambientale strategica, adottata dallo Stato nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente ed ecosistema (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.), e segnatamente con il disposto degli artt. 6 del d.lgs. n. 152/06 e 5 del d.l. n. 70/2011 (convertito con la l. n. 106/2011, che ha aggiunto l’ultimo comma all’art. 16 della l. n. 1150/1942).

L’ art. 40 in esame, nel collegare Ì esenzione dalla procedura della VAS solo ai piani e accordi contenenti progetti o interventi sottoposti a VIA, riduce arbitrariamente il campo di applicazione della disciplina in materia di VAS prevista all’art. 6 del d.lgs. 152/06 perche esclude dalla VAS tutti i PUA e gli accordi di programma nel caso in cui non contengano un progetto o un intervento assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS del piano sopraordinato (lett. a).

Tale disposizione è in particolare in contrasto con l’art. 6, commi 2 lettere a) e b),1 che prevede Ìapplicazione della VAS ad un insieme più ampio di casi e, con il comma 12, che dispone Ìesclusione della VAS solo nel caso di varianti riguardanti singoli progetti2.

A mente della richiamata disciplina statale l’ambito di applicazione della VAS si riferisce, infatti, a tutti i piani ed i programmi nei settori indicati dall’art. 6, comma 2, del codice dell’ambiente, tra cui in genere quelli sulla pianificazione territoriale e sulla destinazione dei suoli, tesi a definire il quadro di interventi anche se diversi da quelli per i quali è richiesta la Via, con conseguenza che, salvo quanto Ìeccezione prevista dal comma 12, ogni piano deve essere sottoposto alla procedura della VAS (o di assoggettabilità alla VAS nel caso del comma 3).

Inoltre, a differenza della disposizione regionale che ritiene di esserne attuazione, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 70/2011 prevede l’esenzione dalla VAS solo per lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a VAS se non comportino variante e se lo strumento sovraordinato già definisca in sede di VAS determinate caratteristiche localizzative, gli indici di edificabilità e Ie tipologie degli interventi annessi, senza, perciò fare riferimento a collegamenti con i progetti sottoposti a VIA3.

In contrasto con l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 70/2011, la disposizione regionale fa, invece, riferimento ai fini dell’esenzione dalla VAS al fatto che i progetti non debbano essere sottoposti a VIA.

La censurata disposizione regionale non tiene, dunque, conto che il processo di VAS precede, ma non necessariamente determina, una procedura di VIA. Le due tipologie di valutazione agiscono, invero, in due fasi diverse su due oggetti diversi, con finalità diverse e complementari; mentre la VAS è una procedura che agisce per valutare gli effetti ambientali prodotti da piani o programmi (i determinanti, le pressioni e Ie risposte ambientali soprattutto), Ia VIA e una procedura che agisce per valutare gli impatti ambientali (cioè Ie variazioni di stato delle componenti ambientali) causati da progetti od opere. Nella VAS Ie valutazioni sugli effetti ambientali devono poter influire in tutti i passaggi della pianificazione-progettazione, poiché il principio guida della VAS è quello di precauzione, che consiste nell’integrazione dell’ interesse ambientale rispetto agli altri interessi (tipicamente socio-economici) che determinano piani e politiche, mentre iI principio guida della VIA e quello, più immediatamente funzionale, della prevenzione del danno ambientale collegato alla realizzazione di un determinato progetto4.

Sotto altro aspetto Ia normativa regionale censurata sottopone a VAS (lett. b) iI PUA 0 Ìaccordo attuativi di piani già sottoposti a VAS anche qualora il PUA o Ìaccordo riguardino una singola opera soggetta a VIA in contrasto con quanto disposto dall’art. 6, comma 12, del d.lgs n. 152/2006, che non prevede la VAS nel caso di realizzazione di opera singola anche qualora l’approvazione del progetto comporti variante, con conseguente duplicazione delle valutazioni.

Ne consegue che le citate disposizioni di cui all’art. 40 della l.r. n. 13/2012 (lett. a e lett. b) per quanto esposto sono in contrasto con la richiamata normativa statale dettata a tutela dell’ambente e, pertanto, violano l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione che riserva la materia della "tutela dell’ambiente e dell’ecosistema" alla competenza statale legislativa esclusiva.

*****

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni dell’art. 40, comma 1, della legge regionale n. 13/2012 censurate con il presente ricorso.

Si deposita l’estratto in originale della delibera del Consiglio dei Ministri del 25.5.2012 e l’allegata relazione.

1 "Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni". (comma 2)

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"Per i piani ed i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’Autorità competente valuti che producono impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento". (comma 3)

2 "Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere".

3 "Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all’articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma"".

4 L’obbligo di sottoporre in linea generale il piano, anche attuativo alla VAS, è peraltro, di rilievo comunitario, posto che la disciplina nazionale riprende quella comunitaria, e segnatamente l’art. 3, commi 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che dispone la sottoposizione dei piani e programmi alla VAS in vari settori, tra cui quello della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, in disparte la previsione di interventi assoggettati alla VIA, come anche risulta dalla Relazione della Commissione europea al Consiglio ed al Parlamento europeo, al Comitato economico sociale ed al Comitato delle regioni del 14.9.09 COM (2009) 469, ove la Commissione ritiene che debbano essere assoggettati perlomeno a verifica di assoggettabilità alla VAS "anche i piani ed i programmi che definiscono il quadro per successive autorizzazioni relativamente a progetti (non esclusivamente quelli indicati nella direttiva VIA)" (paragrafo 3).

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Roma

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Avvocato dello Stato

Angelo Venturini

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