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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 42 del 01 giugno 2012


CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 9 "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni", pubblicata nel BUR n. 17 del 28 febbraio 2012.

Ricorso n. 72 depositato il 3 maggio 2012

per il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, (c. f. 80188230587) rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc.: 80224030587; indirizzo posta elettronica certificata: ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; telefax: n. 0696514000), domiciliataria, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 aprile 2012

contro la Regione VENETO, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica,

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della legge della Regione Veneto n. 9 del 24.02.2012, recante “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni”, pubblicata nel B.U.R. Veneto del 28 febbraio 2012, n. 17: e segnatamente dell’art. 1 comma 1, nella parte in cui introduce nel testo dell’art. 66 della legge regionale veneta n. 22/1973 il comma 6 ter e dell’intero comma 2, in quanto in contrasto con l’art. 117, comma 3 della Costituzione.

La predetta legge della Regione Veneto viene impugnata in conformità alla delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 aprile 2012: delibera che verrà depositata in estratto unitamente al presente ricorso.

L’impugnativa è affidata ai seguenti

MOTIVI

1)   VIOLAZIONE DELL’ART. 117, COMMA 3, COSTITUZIONE: contrasto con i principi fondamentali in materia di "governo del territorio" e di "protezione civile".

La legge della Regione Veneto n. 9 del 24-02-2012, qui impugnata, nell’unico articolo da essa recato, dispone quanto segue:

“Art. 1

Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni e disposizioni transitorie

1.  Dopo il comma 6 dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, sono inseriti i seguenti commi:

“6 bis. Agli interventi nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente dalla Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, fermo restando le funzioni esercitate dai comuni ai sensi dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.

6 ter. Le autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 6 bis non si applicano ai progetti e alle opere di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all’articolo 67.”.

2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale ivi previsto nel Bollettino Ufficiale della regione del Veneto da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.”

In particolare, presentano aspetti di criticità e recano vulnus alla sfera di competenza statale:

a)  il su trascritto comma 1, nella parte in cui introduce nel testo dell’art. 66 della legge regionale veneta n. 22/1973 il comma 6 ter

b)  ed il su trascritto comma 2.

Per effetto della disciplina recata dal nuovo comma 6 ter, risulta ora esclusa la necessità del previo rilascio delle autorizzazioni del competente ufficio tecnico regionale per i “progetti” e le “opere di modesta complessità strutturale”, come “individuati dalla Giunta Regionale” all’esito di un procedimento nel corso del quale è prevista l’obbligatoria acquisizione di un semplice parere della Commissione sismica regionale.

Tale nuova disciplina, per come precisato dal successivo comma 2, risulta applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale.

È opportuno evidenziare che nel testo originario della legge regionale n. 27/2003, ora modificata con la norma qui impugnata, non risulta in alcun modo definita la nozione di “opere di modesta complessità strutturale”, la cui individuazione è rimessa ad un successivo atto della Giunta Regionale.

Né tale categoria di opere risulta prevista nella normativa statale di riferimento (DM 14 gennaio 2008).

Le nuove norme della regione Veneto risultano in contrasto con i principi fondamentali contenuti agli articoli 61 e 94 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Alla stregua della disciplina recata dal cit. art. 61, l’esecuzione di opere e di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, all’interno dei territori comunali nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, è espressamente subordinata al rilascio della preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione.

Soggiunge, poi, il cit. art. 94 che nelle zone sismiche, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo dell’intervento, non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale.

La nuova disciplina regionale qui censurata appare, pertanto, in contrasto con i principali fondamentali della legislazione statale in tema di governo del territorio e di protezione civile.

Codesta Ecc.ma Corte - con la nota sentenza n. 182/2006 - ha avuto modo di chiarire che la previsione della previa autorizzazione regionale esplicita contenuta nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è espressiva dell’ “intento unificatore della legislazione statale palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.”

Nella suddetta occasione Codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 105, comma 3, della legge della Regione Toscana n. 1 del 2005, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in considerazione del mancato rispetto della norma statale di principio sul controllo delle costruzioni a rischio sismico, nella parte in cui non dispone che non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione”.

Anche per la legge regionale veneta qui impugnata valgono le medesime considerazioni e conclusioni.

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 9 del 24 febbraio 2012, recante “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ‘Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismichèe successive modificazioni” pubblicata nel B.U.R. Veneto 28 febbraio 2012, n. 17: e segnatamente dell’art. 1 comma 1, nella parte in cui introduce nel testo dell’art. 66 della legge regionale veneta n. 22/1973 il comma 6 ter e dell’intero comma 2, in quanto in contrasto con l’art. 117, comma 3 della Costituzione.

Si deposita l’estratto in originale della delibera del Consigli dei Ministri del 13 aprile 2012.

Roma, 27.4.2012

Salvatore Messineo avvocato dello Stato

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