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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 21 del 16 marzo 2012


CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la declaratoria della illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" in materia di deroghe per i comuni montani", pubblicata nel Bur n. 21 del 9 marzo 2010.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

Ricorso n. 17

depositato il 23 gennaio 2012

del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587 per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

CONTRO

La Regione Veneto (CF 80007580279) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – Venezia.

PER LA DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITÀ

COSTITUZIONALE

della Legge della Regione Veneto n. 21/2011 del 11 novembre 2011, pubblicata nel BUR n. 85 del 15 novembre 2011, recante "Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" in materia di deroghe per i comuni montani", come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2012.

***

FATTO

In data 15/11/2011 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR), la Legge Regionale n. 21 del 11/11/2011, con la quale sono state poste norme relative a "Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" in materia di deroghe per i comuni montani".

La legge regionale in esame presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale

- l’art. 1, che inserisce l’articolo 5-bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 ("Norme in materia funeraria"), prevede, al comma 1 di detto art. 5-bis, che per i comuni ricompresi nei territori classificati montani o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, sia ammessa la deroga al regime di incompatibilità (stabilito dall’articolo 5, comma 4, della stessa l.r. n. 18 del 2010) della gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale con lo svolgimento dell’attività funebre.

- L’art. 2, che costituisce il comma 2 dell’art. 28 della menzionata l.r. n 18 del 2010, stabilisce per i medesimi comuni montani o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, la possibilità di deroga al regime di incompatibilità della gestione cimiteriale sia con l’attività attività funebre si con l’attività marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

Tali disposizioni eccedono dalle competenze regionali e incidono nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 17, secondo comma, lett. e), Cost.

Le disposizioni sopra indicate eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinché ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

DIRITTO

1) illegittimità costituzionale dell’art. 1, che inserisce l’articolo 5-bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, nonché dell’art. 2, che sostituisce il comma 2 dell’art. 28 della l.r. n 18 del 2010 cit.

Le disposizioni delle quali si chiede l’annullamento – come sopra riferito - dispongono, nella sostanza l’abolizione delle incompatibilità esistenti e legislativamente stabilite tra l’esercizio dell’attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale.

In via preliminare, vale la pena di precisare che il legislatore aveva previsto questo regime di incompatibilità, anche allo scopo di consentire la massima concorrenza nell’esercizio dell’attività funebre.

Le disposizioni ora impugnate, consentendo una commistione tra queste attività si risolvono in una violazione delle competenze statali in materia di concorrenza.

Ed infatti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha più volte evidenziato (come risulta in particolare dalla segnalazione AS392 del 23 maggio 2007 – prodotta in giudizio) che la commistione tra lo svolgimento di attività di concorrenza (quale l’attività imprenditoriale di onoranze funebri e l’attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero) con attività pubblicistiche (quali la gestione delle camere mortuarie e dei cimiteri) è suscettibile di alterare il confronto concorrenziale tra gli operatori ed in particolare di ostacolare la libertà di scelta dei consumatori e arrecare loro un rilevante pregiudizio proprio in quelle particolari circostanze in cui prestano scarsa attenzione all’aspetto economico.

Con specifico riferimento allo svolgimento del servizio di gestione delle camere mortuarie l’Autorità ha sottolineato che la presenza di una società di onoranze funebri all’interno di strutture ospedaliere è suscettibile di determinare una situazione di vantaggio competitivo a favore dell’impresa aggiudicataria, consentendole un accesso privilegiato alla clientela, ossia ai parenti dei defunti.

Tale circostanza, peraltro, oltre a limitare il confronto competitivo tra gli operatori funebri attivi nei mercati locali, si ripercuote negativamente sui clienti dei servizi funebri, posto che determina una limitazione delle loro possibilità di scelta e, come diretta conseguenza, un aumento del prezzo di tali servizi. Tali clienti, infatti, in ragione del particolare momento psicologico in cui si trovano, sono poco propensi ad effettuare confronti qualitativi e di prezzo tra i servizi offerti dai diversi operatori funebri, con la conseguenza che gli stessi tendono generalmente ad affidarsi all’operatore già presente nei locali ospedalieri in cui avviene il decesso e che per primo li contatta, accettando le condizioni economiche dallo stesso offerte. Pertanto, il risparmio di costo della struttura ospedaliera viene trasferito sui consumatori, posto che il prezzo di acquisto dei servizi di onoranze funebri, dovendo coprire i costi di un servizio diverso - relativo alla gestione delle camere mortuarie - risulterà più elevato.

Analoghe considerazioni valgono, sempre secondo l’Autorità, quando imprese costituite e controllate dalle amministrazioni comunali per la gestione delle aree cimiteriali estendendo la loro posizione di privilegio nel mercato delle onoranze funebri e dell’attività commerciale marmorea e lapidea relativa ai cimiteri.

Sul punto l’Autorità osserva come la gestione delle aree cimiteriali è suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l’operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano promozionale per la sua attività caratteristica di operatore funebre o per l’attività commerciale marmorea e lapidea.

L’Autorità ribadisce pertanto la necessità di una chiara separazione e incompatibilità fra i servizi di onoranze funebri e i diversi servizi pubblici che si connotano per un prevalente interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico-sociale. Ciò al fine di assicurare un corretto confronto concorrenziale fra gli operatori di onoranze funebri presenti nei diversi mercati locali, evitando il conseguimento d’improprie posizioni di vantaggio che consentano l’accesso privilegiato alla clientela e che, nella generalità dei casi, si traducono, in definitiva, in un costo più elevato del servizio a danno degli stessi consumatori. Ciò appare tanto più ingiustificato laddove, come nel caso di specie, per la particolare natura dei servizi e delle peculiari condizioni in cui si effettuano le scelte di acquisto, la clientela non appare indotta ad effettuare confronti comparativi in merito alla qualità e al prezzo dei servizi offerti.

Considerati i principi espressi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le norme regionali in esame, che violano la distinzione fra i diversi servizi, pubblici da un lato e commerciali dall’altro, determinando da un lato gravi distorsioni sul mercato delle onoranze funebri, e, dall’altro, arrecando un pregiudizio economico ai consumatori, stabiliscono deroghe ai principi vigenti in materia di tutela della concorrenza destinate ad un rilevante numero di comuni veneti (138 su un totale di 580), intervenendo in tal modo in una materia riservata alla competenza statale, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

Per i motivi esposti le disposizioni regionali indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, l’art. 1 e 2 della Legge della Regione Veneto n. 21/2011 del 11 novembre 2011, pubblicata nel BUR n. 85 del 15 novembre 2011, recante

"Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" in materia di deroghe per i comuni montani", come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2012.

Con l’originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 13-1-2012;

2. copia della Legge regionale impugnata;

3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli Affari Regionali

4. segnalazione Autorità Concorrenza e Mercato AS392 del 23 maggio 2007

5. Nota AGCOM S-800 inviata all’Associazione Nazionale Comuni Italiani

Con ogni salvezza.

Roma, 13-1-2012

Vincenzo Rago

Avvocato dello Stato

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